CASS
Sentenza 3 luglio 2023
Sentenza 3 luglio 2023
Massime • 1
In tema di impugnazioni, il termine al quale la disciplina transitoria di cui all'art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 àncora l'applicabilità del nuovo regime previsto agli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., va riferito al momento della lettura del dispositivo e non già a quello del deposito della motivazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva dichiarato tardivo l'appello avverso una sentenza pronunciata prima del 30 dicembre 2022, con termine per il deposito della motivazione successivo a tale data, sul rilievo che non fosse applicabile l'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2023, n. 37789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37789 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AD 3ASIM nato il [...] avverso l'ordinanza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANTONIETTA PICARDI, che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Messina, con la ordinanza emessa il 14 marzo 2023, dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di AS MO avverso la sentenza del Tribunale peloritano del 4 novembre 2022, in quanto tardivo perché inviato a mezzo pec in data 7 marzo 2023. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di IM MO consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione dell'art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen. Deduce il ricorrente che la sentenza del Tribunale di Messina risultava emessa il 4 novembre 2022 e depositata il 22 novembre 2022, con termine per il deposito della motivazione di giorni 70 e l'imputato veniva giudicato in assenza. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37789 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 03/07/2023 L'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 prevede l'aumento del termine di impugnazione di giorni 15 per l'imputato assente, cosicché il termine per l'impugnazione risultava essere in scadenza al 14 marzo 2023 e non al 27 febbraio 2023, come ritenuto dalla Corte di appello. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata, in quanto il termine risulta prorogato a seguito del d.lgs. n. 150 del 2022, anche alla luce dell'art. 89 del medesimo decreto che regola il periodo transitorio. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va preliminarmente evidenziato come l'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. f) d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha stabilito che i termini previsti dal primo comma dello stesso articolo — vale a dire quelli tradizionali per la presentazione delle impugnazioni — siano aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, al fine di ampliare il tempo a disposizione del difensore per munirsi del necessario mandato. L'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022 disciplina in via transitoria la materia e stabilisce che «Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto». 2 3. Nel caso in esame la sentenza di primo grado, depositata il 4 novembre 2022, andava, e fu, depositata nei settanta giorni, vale a dire entro il 13 gennaio 2023. Da tale data decorreva il termine di 45 giorni per l'impugnazione ex art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con scadenza il 27 febbraio 2023. L'appello veniva presentato in data 7 marzo 2023, dunque intempestivamente. 4. E bene, il richiamo del ricorrente alla nuova disciplina — che collega il termine aggiuntivo di giorni 15 per l'impugnazione ex art. 585, comma 1 -bis alla necessità di consentire di acquisire il mandato, con finalità tesa a verificare per l'imputato assente in primo grado l'effettiva volontà di proporre impugnazione — non si confronta con la disposizione transitoria. L'art. 89, comma 3, cit. prevede che l'incombente del nuovo mandato al difensore, e il collegato incremento del termine per impugnare, siano da applicarsi solo in relazione ai processi nei quali la sentenza sia stata 'pronunciata' dopo l'entrata in vigore della riforma, dunque dal 30 dicembre 2022. Nel caso in esame la sentenza viene pronunciata il 4 novembre 2022, quindi non trova applicazione la nuova disciplina e corretta è l'ordinanza impugnata. Rispetto alla attenta conclusione della Procura generale, che per favor impugnationis individuava il termine ultimo di deposito della sentenza quale soglia temporale di riferimento, deve questa Corte evidenziare come la ratio della norma transitoria è proprio quella invece di individuare un momento certo, non lasciando al criterio del tempus regit actum l'opzione per il regime da applicare, in quanto risultava complesso individuare quale fosse l'actus di riferimento (così la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022). Pertanto, la circostanza che la sentenza sia stata 'pronunciata', quindi sia stata data lettura del dispositivo (cfr. art. 533, comma 1, cod. proc. pen.) il 4 novembre 2022, quindi prima del 30 dicembre 2022, esclude che dovesse trovare applicazione il nuovo regime in tema di assenza ai fini dell'impugnazione, e dunque che il difensore si dovesse munire del mandato ex art. 581, comma 1 -quater e dovesse essere 'garantito' a tal fine dal termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1- bis cod. proc. pen. A ben vedere, l'uso del termine 'pronunciare' allude evidentemente alla lettura del dispositivo, e non al deposito della motivazione, il che ha una sua ratio nella necessità di individuare un termine immediatamente certo, che consenta da subito, all'entrata in vigore della disciplina, di verificare a quali processi non debbano essere applicate le nuove norme in tema di assenza, da individuarsi in tutte quelle fino a quel momento già 'pronunciate'. \1\ 3 Per altro, non essendovi nei profili innovativi della disciplina connessioni con il contenuto della motivazione, non vi è ragione di fare riferimento al diverso e successivo momento del deposito della motivazione, che certamente avrebbe creato maggiori incertezze — rispetto al criterio del momento della lettura del dispositivo - dovendo verificarsi caso per caso la scadenza dei termini di deposito. 5. Pertanto, può affermarsi che in caso di processo svolto in primo grado in assenza dell'imputato, ai sensi della norma transitoria dell'art. 89, comma 3, d.lgs. 150 del 2022, il nuovo regime di impugnazione, che ai sensi degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis cod. proc. pen. richiede il mandato specifico a impugnare e il termine di impugnazione aumentato a tal fine di 15 giorni, non trova applicazione se la sentenza è stata pronunciata, cioè emessa con lettura del dispositivo, prima del 30 dicembre 2022, e ciò anche in caso di deposito successivo della motivazione. 6.Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 03/07/2023 Il Consigl ere estensore Il Presidente
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 03/07/2023 Il Consigl ere estensore Il Presidente