Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2023, n. 37789
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Sentenza 3 luglio 2023

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 991/2023 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, il 3 luglio 2023. Le parti in causa erano un imputato e la Corte d'Appello di Messina, che aveva dichiarato inammissibile l'appello per tardività, ritenendo che il termine per la presentazione fosse scaduto. L'imputato, tramite il suo legale, ha contestato tale decisione, sostenendo che, in virtù dell'art. 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale, il termine per l'impugnazione dovesse essere prorogato di 15 giorni, poiché era stato giudicato in assenza.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 non si applicava al caso in esame, poiché la sentenza di primo grado era stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della riforma. La Corte ha chiarito che il termine per l'impugnazione decorre dalla pronuncia della sentenza e non dal deposito della motivazione, stabilendo che la norma transitoria escludeva l'applicazione del nuovo regime per le sentenze emesse prima del 30 dicembre 2022. Pertanto, l'ordinanza della Corte d'Appello è stata ritenuta corretta e il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese processuali.

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Massime1

In tema di impugnazioni, il termine al quale la disciplina transitoria di cui all'art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 àncora l'applicabilità del nuovo regime previsto agli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., va riferito al momento della lettura del dispositivo e non già a quello del deposito della motivazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva dichiarato tardivo l'appello avverso una sentenza pronunciata prima del 30 dicembre 2022, con termine per il deposito della motivazione successivo a tale data, sul rilievo che non fosse applicabile l'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2023, n. 37789
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37789
    Data del deposito : 3 luglio 2023

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