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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/12/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. rg n. 718/2025
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Addì 17.12.2025 innanzi al Giudice dott.ssa Giovanna Debernardi;
visto l'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite;
visto il verbale di udienza dell'8.10.2025;
visto l'art. 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio per la deliberazione.
Alle ore 14.20, in assenza delle parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c., che costituisce parte integrante del presente verbale e di cui viene data lettura pubblica della motivazione contestuale.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 718/2025 R. G.
promossa da
, C.F. , elettivamente domiciliato in Cefalù, Via Parte_1 C.F._1
Prestisimone n. 2 presso lo studio dell'Avv. Ottavio Brocato, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-PARTE ATTRICE -
contro
P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IV_1
elettivamente domiciliata in Milano, via Archimede 56, presso lo studio dell'Avv. Guido Luigi
Battagliese, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-PARTE CONVENUTA- e contro
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...]
LE DD, Piazza Duomo;
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 elettivamente domiciliato in Roma, in Viale Altiero Spinelli 30;
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato Controparte_4 in Milano, in Piazza Gae Aulenti, 3;
- TERZI CONVENUTI CONTUMACI -
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice:
Come da note depositate in data 16.12.2025.
Per la parte convenuta
Come da note depositate in data 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I. Premessa
Con atto ritualmente notificato in data 9.7.2024, il sig. promuoveva pignoramento Parte_1 presso terzi nei confronti della (quale società beneficiaria della scissione parziale Controparte_1 della società avvenuta in forza di atto stipulato in data 26.10.2022), al fine Parte_2 di ottenere il soddisfacimento del credito pari a € 78.758,25, quale derivante dall'ordinanza di assegnazione del 16.10.2021, emessa da codesto Tribunale nel procedimento r.g.n. 408/2019, nonché dal successivo atto di precetto del 26. 2.2024 (cfr. allegati quali documenti di cui ai nn. 3-4-
5 all'atto di citazione).
Avverso il pignoramento predetto, proponeva opposizione ex art. 615, comma 2, Controparte_1
c.p.c. (procedimento iscritto al r.g.n. 655/2024), contestando l'improcedibilità dell'esecuzione promossa in suo danno per aver già provveduto al pagamento di quanto dovuto in forza dell'ordinanza di assegnazione del 16.10.2021. In particolare, ripercorrendo, seppur sinteticamente, la tesi attorea, l'odierno opposto rappresentava come la precedente espropriazione presso terzi, recante il n.r.g. 408/2019 (la cui ordinanza di assegnazione rappresenta l'odierno titolo esecutivo) avrebbe trovato il proprio fondamento su due titoli esecutivi: da un lato la sentenza n. 332/2018, emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 12.3.2018 per l'importo di € 5.000,00; dall'altro lato la sentenza n. 409/2016, emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 9.5.2016, recante la condanna dei sig.ri , e , in proprio e nella qualità di soci della Parte_3 Parte_4 Pt_5
“R7 Risparmio Per 7 Giorni Di PI MO & C. S.A.S” (nel prosieguo “R7 S.a.s.”), al pagamento della somma di € 65.440,56 in favore del sig. . Parte_1
Precisamente, quanto al primo credito, la società convenuta deduceva come, in forza della citata ordinanza di assegnazione del 16.10.2021, la stessa avrebbe versato, in qualità di terzo pignorato, la maggiore somma di € 9.843,86 in favore del creditore procedente, estinguendo di conseguenza il debito della società R7 s.a.s. ammontante ad € 5.000,00. In riferimento, invece, al secondo credito portato dalla sentenza n. 409/2016, la medesima opponente allegava come il credito invocato sarebbe estinto in forza degli intercorsi pagamenti già effettuati nel 2017 da parte dei debitori, sig.ri
, e , come peraltro dimostrato dal giudizio ordinario Parte_3 Controparte_5 CP_6 di cognizione pendente avanti codesto Tribunale “per l'accertamento di tale circostanza”
(procedimenti recanti r.g.n. 1240/2023; 1241/2023; 1262/2023, riuniti, cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione).
Con ordinanza emessa in data 9.2.2025, il Giudice dell'esecuzione accoglieva l'istanza di sospensione, assegnando alle parti termine perentorio fino al 31.3.2025 per l'introduzione della causa di merito.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. introduceva quindi il presente Parte_1 procedimento, contestando le allegazioni e le domande di controparte ed asserendo la fondatezza della procedura esecutiva avviata. Segnatamente, il creditore rilevava come, in primo luogo, la società stante la sopravvenuta scissione parziale con la Controparte_1 Parte_2 sarebbe stata solidalmente responsabile, ai sensi dell'art. 2506 quater c.c. e limitatamente alla parte di patrimonio netto assegnato, dei debiti non soddisfatti dalla società scissa;
in secondo luogo poi, aggiungeva come, nell'ambito del giudizio di espropriazione presso terzi iscritto al r.g.n. 408/2019,
l'allora terzo non avrebbe reso la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., sicché, Parte_2 ai sensi dell'art. 548 c.p.c., difettando alcuna contestazione sul punto, ne sarebbe derivata l'assegnazione del credito pignorato. In terzo luogo, infine, l'odierno attore contestava la tempestività delle doglianze mosse dal debitore, le quali sarebbero tardive e quindi inammissibili rispetto all'ordinanza di assegnazione risalente al 16.10.2021.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.7.2025 si costituiva in giudizio
[...]
contestando tutto quanto dedotto dalla parte attrice e reiterando le difese già sviluppate CP_1 in sede cautelare.
All'udienza dell'8.10.2025, il Giudice istruttore, considerata l'assenza di attività istruttoria necessaria e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza odierna per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
II. Sul merito dell'opposizione
Come evidenziato in parte premessa, il presente giudizio trae origine dall'opposizione di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c. promossa da (odierno convenuto in senso formale ma attore Controparte_1 in via sostanziale) nei confronti di (odierno attore in senso formale ma convenuto Parte_1 in senso sostanziale), avverso il pignoramento presso terzi avviato dal creditore sulla base dell'ordinanza di assegnazione emessa il 16.10.2021 nel procedimento iscritto al n.r.g. 408/2019.
Come già visto sopra, invero, mediante il provvedimento citato le società Parte_6 erano state intimate al pagamento, in favore del sig. delle somme dalle
[...] Pt_1 stesse dovute al debitore principale, R7 S.a.s., fino alla concorrenza della pretesa invocata dal creditore pignorante.
Sulla base della predetta ordinanza il sig. ritenendo di non aver ottenuto l'integrale Pt_1 pagamento di quanto assegnato, ha quindi successivamente promosso un ulteriore pignoramento presso terzi in danno del precedente terzo pignorato, quale odierno titolare di parte Controparte_1 del debito originariamente attribuito alla (stante l'intervenuta parziale scissione Parte_2 stipulata in data 26.10.2022, cit.) e dunque chiamato ad ottemperare ai versamenti originariamente disposti.
L'oggetto del presente giudizio attiene pertanto alla dimostrazione, ad opera dell'odierna debitrice principale, della non debenza delle somme oggi invocate dal creditore pignorante, le quali, secondo la ricostruzione offerta dall'opponente, sarebbero già state integralmente pagate, con conseguente estinzione di ogni posizione debitoria.
In altri termini ancora, dunque, il tema dell'opposizione in esame non è l'esistenza o l'efficacia del titolo esecutivo, costituito nella specie dall'ordinanza di assegnazione emessa da codesto Tribunale in data 16.10.2021, bensì la non sussistenza del diritto del creditore ad agire in executivis nei confronti dell'opponente, attesa l'avvenuta estinzione del credito preteso.
Posta dunque tale precisazione, ne discende che sia il debitore, considerata la natura e lo scopo del giudizio di opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., a dover dimostrare la presenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi posteriori alla formazione del titolo esecutivo e idonei a far venir meno il diritto del creditore, spettando invece a quest'ultimo l'onere di contestare le pretese avverse mediante eccezioni o mere difese, volte a contrastare l'esistenza dei fatti dal primo invocati.
In materia, invero, come più volte ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità, il giudizio di opposizione all'esecuzione “ha la struttura dell'accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta dunque alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del suddetto credito”, assumendo quest'ultimo “veste sostanziale e processuale di attore”, sicché le eventuali eccezioni da lui sollevate, in quanto destinate a contrastare le pretese creditorie, costituiscono “causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa” (cfr. ex multis Cass. civ., n. 4380/2012; conf. Cass. civ., n.
5635/2017).
Corollario di tali principi è quindi il ricorso, anche in tale sede, all'ordinaria ripartizione dell'onere della prova, il quale incomberà, in primo luogo, sulla parte debitrice, avendo quest'ultima proposto l'opposizione proprio per contestare la legittimità dell'esecuzione promossa dal creditore.
Orbene, con riferimento alla fattispecie in esame, giova primariamente osservare, come sopra già anticipato, che l'odierna società convenuta, ha lamentato l'asserita illegittimità Controparte_1 dell'azione esecutiva alla luce della non sussistenza, perché già estinto, di alcun rapporto debitorio verso il sig. . Come dalla stessa evidenziato, infatti, questa avrebbe “eccepito (i) Parte_1 sia la intervenuta estinzione del credito attoreo portato dalla “Sentenza Trib. Termini Imerese n.
332/2018 del 12.03.2018 per l'importo in sorte capitale di €5.000,00=”; (ii) sia la intervenuta estinzione del credito attoreo portato dalla “Sentenza Trib. Termini Imerese n. 409/2016 del
9.05.2016 per l'importo in sorte capitale di €65.440,56=” (ancorché la convenuta ne sia estranea), allegando i fatti estintivi e supportando gli stessi con produzioni documentali (cfr. pag. 1, memoria depositata in data 18.9.2025). Simile tesi è stata nondimeno contestata dal creditore opposto, secondo cui, in ottemperanza all'ordinanza di esecuzione emessa in data 16.10.2021, soltanto quale primo terzo Controparte_1 pignorato, avrebbe corrisposto la somma di € 9.483,86, mentre la quale Parte_2 secondo pignorato, nulla avrebbe versato, così non adempiendo al provvedimento emesso e non opposto.
Al riguardo, paiono opportune le seguenti considerazioni.
Come più volte sopra rilevato, il procedimento esecutivo recante r.g.n. 408/2019, nel cui ambito è stata emessa l'ordinanza di assegnazione del 16.10.2021, è stato promosso dal sig. Pt_1
in forza di due titoli esecutivi, costituiti, rispettivamente, dalla sentenza n. 332/2018 resa
[...] dal Tribunale di Termini Imerese in data 12.3.2018 e dalla sentenza n. 409/2016 resa dal Tribunale di Termini Imerese in data 9.5.2016.
Da una disamina della documentazione in atti risulta che il credito della sentenza n. 332/2018, emessa da codesto Tribunale e pari a € 5.000,00, sia stato integralmente estinto, avendo la società
in forza della menzionata ordinanza di assegnazione, versato la prescritta maggiore Controparte_1 somma di € 9.483,86, così come non solo ammesso e non contestato dal creditore pignorante (“Data di emissione del titolo, il debitore ha corrisposto la somma di € 9.483,86 ragion per cui residuava ancora la somma di € 73.508,66, oltre interessi […]” (cfr. pag. 1, atto di pignoramento allegato quale documento n. 5 all'atto di citazione), ma ugualmente accertato dal Giudice dell'esecuzione nell'ordinanza emessa in data 9.2.2025 nella fase cautelare del presente giudizio (“la somma dovuta dalla al Sig. , in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa Controparte_1 Parte_1 da Tribunale di Termini Imerese – Sez. Esecuzioni, in data 16/10/2021, era di € 9.483,86, già corrisposta dalla predetta società, in qualità di terzo pignorato, al creditore procedente” (cfr. pag.
3, ordinanza allegata quale documento n. 8 all'atto di citazione).
In ordine a tale primo profilo, dunque, appaiono ben condivisibili le argomentazioni sul punto sostenute dalla parte opposta, risultando documentalmente provato come il primo credito vantato nei confronti del debitore originario, società R7 S.a.s., ed all'origine della citata procedura esecutiva r.g.n. 408/2019, sia stato già interamente saldato anteriormente al secondo pignoramento promosso dal creditore, con conseguente estinzione dello stesso e dunque accoglimento, perché fondato, della presente eccezione proposta dalla convenuta Controparte_1
Quanto invece alla seconda ragione creditoria pretesa e relativa alla somma di € 65.440,56, asseritamente dovuta in forza della sentenza n. 409/2016 emessa da codesto Tribunale il 9.5.2016,
l'esame del motivo in oggetto rende necessarie i seguenti rilievi.
Come evidenziato sopra, ha contestato la non debenza della somma predetta, Controparte_1 invocando, preliminarmente, l'asserito difetto di legittimazione passiva perché “la società R7 Sas non era debitrice di alcunché in forza della seconda sentenza, del cui giudizio non era nemmeno parte, bensì i suoi soci, ed è principio ben noto del nostro diritto societario che i creditori particolari del socio non possono aggredire il patrimonio sociale (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta); in secondo luogo poi, ha altresì dedotto, in ogni caso, l'intervenuto pagamento del debito, asserendo che “il credito portato dalla sentenza n. 409/2016, si sia ormai estinto per essere stato saldato dai debitori Sigg.ri , e ” (cfr. idem). Parte_3 Pt_5 Pt_4
Circa simili eccezioni, il creditore procedente ha lamentato la presunta inammissibilità dell'opposizione proposta, avendo il debitore sollevato, soltanto in tale sede, questioni che lo stesso già avrebbe dovuto proporre nell'ambito della procedura di cui al n.r.g. 408/2019, in seno al quale, tuttavia, nulla è stato eccepito avverso l'ordinanza di assegnazione emessa.
Ordunque, sul tema, giova preliminarmente richiamare le previsioni operanti in sede di pignoramento presso terzi, in particolare gli articoli 549 e 553 c.p.c.
Segnatamente, ai sensi della prima delle disposizioni predette, allorché sulla dichiarazione del terzo sorgano delle contestazioni, ovvero se a seguito di mancata dichiarazione del terzo non sia possibile
“l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo”, il Giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, nel contraddittorio tra le parti ed il terzo, la quale “produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617
c.p.c.”. Al contrario, se il terzo si dichiara ovvero è dichiarato, ai sensi dell'art. 549 c.p.c., debitore di somme esigibili immediatamente o in termini non maggiori di novanta giorni, il Giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., provvederà con ordinanza all''assegnazione dei crediti invocati, disponendo così il pagamento, salvo esazione, al creditore procedente ed agli eventuali concorrenti.
Tale ultimo provvedimento, in quanto costituente un atto del processo esecutivo, può formare l'oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., trattandosi di uno strumento operante tutte le volte in cui si facciano valere vizi sia formali che sostanziali attinenti tanto all'ordinanza di assegnazione, quanto ai singoli atti dell'esecuzione (cfr. ex multis Cass. n. 14574/2007), così ponendosi quale rimedio generale di chiusura del sistema delle impugnazioni nell'ambito del processo esecutivo.
L'ordinanza in esame costituisce altresì, come più volte rammentato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte di legittimità, titolo esecutivo per l'avvio, ad opera del creditore assegnatario, di una seconda e distinta procedura esecutiva direttamente nei confronti del terzo pignorato (cfr. ex pluribus
Cass. n. 19363/2007), il quale, in simile eventualità, non assumerà più la veste di mero soggetto terzo, bensì di vero e proprio debitore che, in quanto tale, potrà dunque avvalersi di tutti quei rimedi riconosciuti dall'ordinamento al fine di permettere agli esecutati di contestare un titolo esecutivo di formazione giudiziale (cfr. ex multis Cass. n. 11409/2009, conf. Cass. n. 11566/2013; Cass. n.
11493/2015, per le quali il terzo, divenuto debitore esecutato, allorché intenda contestare “fatti estintivi od impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo”, ben potrà proporre l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., agendo il medesimo non più quale “debitor debitoris” del debitore principale, bensì quale, per l'appunto, debitore esecutato).
Ciò posto, con riferimento alla presente fattispecie, emerge in primo luogo, dall'esame della documentazione in atti, come l'ordinanza di assegnazione del 16.10.2021, emessa nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n.r.g. 408/2019, alla base del presente giudizio e la quale ha previsto il pagamento “salva esazione, al creditore procedente , in conto del maggior Parte_1 credito fatto valere, calcolato in €. 82.992,53 (così quantificato allo stato per capitale, interessi e spese) oltre gli interessi come sopra indicati e le occorrende spese di registrazione della presente ordinanza, [del] credito, pari ad € 9.483,86 dichiarato dal terzo pignorato, , non Controparte_1 abbia formato l'oggetto di opposizione alcuna, né da parte del debitore principale R7 S.a.s., né da parte dei terzi pignorati. Solo successivamente, infatti, una volta ricevuta la notifica del secondo atto di pignoramento in data 9.7.2024, promosso dal medesimo creditore sulla base di tale ordinanza di assegnazione, ha proposto impugnazione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. Controparte_1 lamentando non solo la non debenza di alcuna somma, ma ugualmente il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che “la società R7 Sas non era debitrice di alcunché in forza della seconda sentenza, del cui giudizio non era nemmeno parte, bensì i suoi soci, ed è principio ben noto del nostro diritto societario che i creditori particolari del socio non possono aggredire il patrimonio sociale. Pertanto, nessun ulteriore credito diverso da quello portato dalla sentenza n. 332/2018 - e già incassato - era ed è azionabile dal nei confronti della società R7 Sas, e così Parte_1
a cascata nei confronti dell'esponente, restando l'ordinanza di assegnazione a carico della
[...] inconferente, per l'inesistenza del debito originario tra il creditore pignoratizio ed il suo Parte_2 presunto debitore che debitore per l'appunto non è” (cfr. pag. 4, comparsa di costituzione).
Ebbene, come anticipato nei paragrafi che precedono, in tema di esecuzione avviata in virtù di un'ordinanza di assegnazione operante quale titolo esecutivo, se da un lato non è certo precluso sollevare contestazioni avverso siffatto provvedimento, il quale, sebbene non idoneo al giudicato, costituisce comunque “titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato”, dall'altro lato, tuttavia, tale possibilità deve tener conto del principio secondo cui il terzo esecutato può avvalersi “dell'opposizione all'esecuzione ove intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo ovvero per contestare la pretesa azionata con il precetto" (cfr. Cass. civ., n. 11493/2015).
Simile statuizione, invero, come analiticamente illustrato dalla giurisprudenza di legittimità già in epoca precedente (cfr. Cass. civ., n. 4505/2011), discende dalla circostanza che “la tutela cognitoria data dall'opposizione all'esecuzione e la connessa tutela cautelare data dalla sospensione del processo esecutivo sono esperibili sino a quando il processo esecutivo pende”, sicché “la loro esperibilità si esaurisce quando il processo esecutivo si chiude, il che, nell'espropriazione forzata di crediti, avviene con l'emissione della ordinanza di assegnazione”.
Sennonché, tale ultimo provvedimento, “come ogni provvedimento del Giudice dell'esecuzione, anche quelli con cui il processo si chiude, è certo suscettibile a sua volta di opposizione agli atti esecutivi, ma per vizi suoi propri”, con la conseguenza che, una volta che la pronuncia conclusiva del processo di esecuzione sia stata emessa dal giudice, “il debitore può fare valere fatti impeditivi
o modificativi o estintivi del diritto azionato, che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato, ma non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale (sul punto, ex multis Cass. civ., n. 27159/2006).
In altri termini ancora, dunque, qualora, volendosi contestare un'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., il debitore esecutato o il terzo pignorato vogliano far valere vizi relativi al procedimento di formazione del provvedimento predetto, ovvero dedurre fatti verificatisi anteriormente alla sua pronuncia, lo strumento da attivare – nel rispetto dei termini di legge – sarà quello dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. (quale generale strumento di contestazione della legittimità dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione), potendosi invece ricorrere al rimedio di cui all'art. 615 c.p.c. soltanto in presenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi sopravvenuti alla sua adozione.
Ora, con specifico riferimento al caso di specie, come visto, l'ordinanza di assegnazione del
16.10.2021 non ha formato l'oggetto di alcuna opposizione nella procedura esecutiva n.r.g.
408/2019, provvedendo l'originario terzo pignorato, solo in sede del secondo Controparte_1 pignoramento a dolersi di presunti vizi afferenti ad uno dei crediti originariamente vantati dal sig. verso la R7 S.a.s., vizi tuttavia già ben presenti e conosciuti in occasione del primo Pt_1 procedimento esecutivo (inerendo alla presunta impossibilità, per il creditore dei soci, di aggredire il patrimonio della società) e dunque ben eccepibili, a cura di tutti i soggetti coinvolti, in tale occasione.
Conseguentemente, non potendosi rilevare, nella fattispecie oggi posta all'attenzione di codesto Tribunale, né elementi nuovi e sopravvenuti all'emissione del titolo portato ad esecuzione, né circostanze idonee, per come rappresentate dalle parti, a giustificare l'impossibile proposizione, all'epoca della sua emissione, del presente motivo di opposizione, lo stesso, allo stato, non può formare l'oggetto di valutazione nella sede odierna, vertendosi di questioni che, in quanto sorte in epoca anteriore alla procedura esecutiva n.r.g. 408/2019, avrebbero dovuto proporsi, al più tardi, entro il termine di venti giorni dalla notificazione dell'ordinanza di assegnazione emessa a conclusione della stessa.
In definitiva, quindi, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, l'odierna opposizione deve trovare accoglimento per il solo credito derivante della sentenza n. 332/2018, resa dal Tribunale di
Termini Imerese in data 12.3.2018, in quanto già estinto, dovendosi invece rigettare, perché tardive, le contestazioni afferenti al credito portato dalla sentenza n. 409/2016, emessa dal Tribunale di
Termini Imerese in data 9.5.2016.
III. Sulle spese di lite
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., parte convenuta costituita, CP_1
deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice le spese processuali del
[...] presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37), da compensarsi in parte, nella misura del 50%, tenuto conto del solo parziale rigetto dell'opposizione proposta.
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto
Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti per la fascia per la fascia “da €
52.001,00 a € 260.000,00”, con esclusione della fase istruttoria, stante l'effettivo svolgimento del processo, in l'applicazione dei valori minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la non particolare complessità delle questioni trattate:
€ 1.300,00 per la fase di studio della controversia;
€ 900,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 2.200,00 per la fase decisionale per un totale di € 2.200,00, parzialmente compensate nella misura del 50% e, quindi, per € 1.100,00, da rifondere a , oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella Parte_7 misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, importo assegnato in favore dello Stato attesa l'ammissione della predetta parte vittoriosa al beneficio del gratuito patrocinio nonché l'assenza, in atti, di elementi idonei a dimostrare il venir meno, allo stato, dei requisiti legittimanti la concessione del presente strumento.
Debbono dichiararsi irripetibili, invece, le spese processuali afferenti alla posizione dei terzi pignorati, non costituiti nel presente giudizio.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunziando
Accoglie l'opposizione di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c. promossa da Controparte_1 nell'ambito del pignoramento presso terzi r.g.n. 655/2024 proposto da , Parte_1 limitatamente alla non debenza, in quanto estinto, del credito derivante dalla sentenza n. 332/2018 resa dal Tribunale di Termini Imerese in data 12.3.2018.
Rigetta l'opposizione di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c. proposto dal ei Controparte_1 confronti del pignoramento presso terzi r.g.n. 655/2024 proposto da , nella Parte_1 parte relativa alla debenza del credito derivante dalla sentenza n. 409/2016 resa dal Tribunale di
Termini Imerese in data 9.5.2016.
Dichiara tenuta e condanna rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali del presente giudizio, compensate nella misura del 50% e liquidate in complessivi €
1.100,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Dispone che il pagamento delle somme di cui sopra sia eseguito in favore dello Stato, attesa l'ammissione di al beneficio del gratuito patrocinio. Parte_1
Dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti dei terzi pignorati, non costituiti.
Così deciso in Termini Imerese, in data 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Addì 17.12.2025 innanzi al Giudice dott.ssa Giovanna Debernardi;
visto l'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite;
visto il verbale di udienza dell'8.10.2025;
visto l'art. 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio per la deliberazione.
Alle ore 14.20, in assenza delle parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c., che costituisce parte integrante del presente verbale e di cui viene data lettura pubblica della motivazione contestuale.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 718/2025 R. G.
promossa da
, C.F. , elettivamente domiciliato in Cefalù, Via Parte_1 C.F._1
Prestisimone n. 2 presso lo studio dell'Avv. Ottavio Brocato, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-PARTE ATTRICE -
contro
P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IV_1
elettivamente domiciliata in Milano, via Archimede 56, presso lo studio dell'Avv. Guido Luigi
Battagliese, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-PARTE CONVENUTA- e contro
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...]
LE DD, Piazza Duomo;
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 elettivamente domiciliato in Roma, in Viale Altiero Spinelli 30;
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato Controparte_4 in Milano, in Piazza Gae Aulenti, 3;
- TERZI CONVENUTI CONTUMACI -
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice:
Come da note depositate in data 16.12.2025.
Per la parte convenuta
Come da note depositate in data 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I. Premessa
Con atto ritualmente notificato in data 9.7.2024, il sig. promuoveva pignoramento Parte_1 presso terzi nei confronti della (quale società beneficiaria della scissione parziale Controparte_1 della società avvenuta in forza di atto stipulato in data 26.10.2022), al fine Parte_2 di ottenere il soddisfacimento del credito pari a € 78.758,25, quale derivante dall'ordinanza di assegnazione del 16.10.2021, emessa da codesto Tribunale nel procedimento r.g.n. 408/2019, nonché dal successivo atto di precetto del 26. 2.2024 (cfr. allegati quali documenti di cui ai nn. 3-4-
5 all'atto di citazione).
Avverso il pignoramento predetto, proponeva opposizione ex art. 615, comma 2, Controparte_1
c.p.c. (procedimento iscritto al r.g.n. 655/2024), contestando l'improcedibilità dell'esecuzione promossa in suo danno per aver già provveduto al pagamento di quanto dovuto in forza dell'ordinanza di assegnazione del 16.10.2021. In particolare, ripercorrendo, seppur sinteticamente, la tesi attorea, l'odierno opposto rappresentava come la precedente espropriazione presso terzi, recante il n.r.g. 408/2019 (la cui ordinanza di assegnazione rappresenta l'odierno titolo esecutivo) avrebbe trovato il proprio fondamento su due titoli esecutivi: da un lato la sentenza n. 332/2018, emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 12.3.2018 per l'importo di € 5.000,00; dall'altro lato la sentenza n. 409/2016, emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 9.5.2016, recante la condanna dei sig.ri , e , in proprio e nella qualità di soci della Parte_3 Parte_4 Pt_5
“R7 Risparmio Per 7 Giorni Di PI MO & C. S.A.S” (nel prosieguo “R7 S.a.s.”), al pagamento della somma di € 65.440,56 in favore del sig. . Parte_1
Precisamente, quanto al primo credito, la società convenuta deduceva come, in forza della citata ordinanza di assegnazione del 16.10.2021, la stessa avrebbe versato, in qualità di terzo pignorato, la maggiore somma di € 9.843,86 in favore del creditore procedente, estinguendo di conseguenza il debito della società R7 s.a.s. ammontante ad € 5.000,00. In riferimento, invece, al secondo credito portato dalla sentenza n. 409/2016, la medesima opponente allegava come il credito invocato sarebbe estinto in forza degli intercorsi pagamenti già effettuati nel 2017 da parte dei debitori, sig.ri
, e , come peraltro dimostrato dal giudizio ordinario Parte_3 Controparte_5 CP_6 di cognizione pendente avanti codesto Tribunale “per l'accertamento di tale circostanza”
(procedimenti recanti r.g.n. 1240/2023; 1241/2023; 1262/2023, riuniti, cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione).
Con ordinanza emessa in data 9.2.2025, il Giudice dell'esecuzione accoglieva l'istanza di sospensione, assegnando alle parti termine perentorio fino al 31.3.2025 per l'introduzione della causa di merito.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. introduceva quindi il presente Parte_1 procedimento, contestando le allegazioni e le domande di controparte ed asserendo la fondatezza della procedura esecutiva avviata. Segnatamente, il creditore rilevava come, in primo luogo, la società stante la sopravvenuta scissione parziale con la Controparte_1 Parte_2 sarebbe stata solidalmente responsabile, ai sensi dell'art. 2506 quater c.c. e limitatamente alla parte di patrimonio netto assegnato, dei debiti non soddisfatti dalla società scissa;
in secondo luogo poi, aggiungeva come, nell'ambito del giudizio di espropriazione presso terzi iscritto al r.g.n. 408/2019,
l'allora terzo non avrebbe reso la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., sicché, Parte_2 ai sensi dell'art. 548 c.p.c., difettando alcuna contestazione sul punto, ne sarebbe derivata l'assegnazione del credito pignorato. In terzo luogo, infine, l'odierno attore contestava la tempestività delle doglianze mosse dal debitore, le quali sarebbero tardive e quindi inammissibili rispetto all'ordinanza di assegnazione risalente al 16.10.2021.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.7.2025 si costituiva in giudizio
[...]
contestando tutto quanto dedotto dalla parte attrice e reiterando le difese già sviluppate CP_1 in sede cautelare.
All'udienza dell'8.10.2025, il Giudice istruttore, considerata l'assenza di attività istruttoria necessaria e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza odierna per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
II. Sul merito dell'opposizione
Come evidenziato in parte premessa, il presente giudizio trae origine dall'opposizione di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c. promossa da (odierno convenuto in senso formale ma attore Controparte_1 in via sostanziale) nei confronti di (odierno attore in senso formale ma convenuto Parte_1 in senso sostanziale), avverso il pignoramento presso terzi avviato dal creditore sulla base dell'ordinanza di assegnazione emessa il 16.10.2021 nel procedimento iscritto al n.r.g. 408/2019.
Come già visto sopra, invero, mediante il provvedimento citato le società Parte_6 erano state intimate al pagamento, in favore del sig. delle somme dalle
[...] Pt_1 stesse dovute al debitore principale, R7 S.a.s., fino alla concorrenza della pretesa invocata dal creditore pignorante.
Sulla base della predetta ordinanza il sig. ritenendo di non aver ottenuto l'integrale Pt_1 pagamento di quanto assegnato, ha quindi successivamente promosso un ulteriore pignoramento presso terzi in danno del precedente terzo pignorato, quale odierno titolare di parte Controparte_1 del debito originariamente attribuito alla (stante l'intervenuta parziale scissione Parte_2 stipulata in data 26.10.2022, cit.) e dunque chiamato ad ottemperare ai versamenti originariamente disposti.
L'oggetto del presente giudizio attiene pertanto alla dimostrazione, ad opera dell'odierna debitrice principale, della non debenza delle somme oggi invocate dal creditore pignorante, le quali, secondo la ricostruzione offerta dall'opponente, sarebbero già state integralmente pagate, con conseguente estinzione di ogni posizione debitoria.
In altri termini ancora, dunque, il tema dell'opposizione in esame non è l'esistenza o l'efficacia del titolo esecutivo, costituito nella specie dall'ordinanza di assegnazione emessa da codesto Tribunale in data 16.10.2021, bensì la non sussistenza del diritto del creditore ad agire in executivis nei confronti dell'opponente, attesa l'avvenuta estinzione del credito preteso.
Posta dunque tale precisazione, ne discende che sia il debitore, considerata la natura e lo scopo del giudizio di opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., a dover dimostrare la presenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi posteriori alla formazione del titolo esecutivo e idonei a far venir meno il diritto del creditore, spettando invece a quest'ultimo l'onere di contestare le pretese avverse mediante eccezioni o mere difese, volte a contrastare l'esistenza dei fatti dal primo invocati.
In materia, invero, come più volte ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità, il giudizio di opposizione all'esecuzione “ha la struttura dell'accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta dunque alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del suddetto credito”, assumendo quest'ultimo “veste sostanziale e processuale di attore”, sicché le eventuali eccezioni da lui sollevate, in quanto destinate a contrastare le pretese creditorie, costituiscono “causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa” (cfr. ex multis Cass. civ., n. 4380/2012; conf. Cass. civ., n.
5635/2017).
Corollario di tali principi è quindi il ricorso, anche in tale sede, all'ordinaria ripartizione dell'onere della prova, il quale incomberà, in primo luogo, sulla parte debitrice, avendo quest'ultima proposto l'opposizione proprio per contestare la legittimità dell'esecuzione promossa dal creditore.
Orbene, con riferimento alla fattispecie in esame, giova primariamente osservare, come sopra già anticipato, che l'odierna società convenuta, ha lamentato l'asserita illegittimità Controparte_1 dell'azione esecutiva alla luce della non sussistenza, perché già estinto, di alcun rapporto debitorio verso il sig. . Come dalla stessa evidenziato, infatti, questa avrebbe “eccepito (i) Parte_1 sia la intervenuta estinzione del credito attoreo portato dalla “Sentenza Trib. Termini Imerese n.
332/2018 del 12.03.2018 per l'importo in sorte capitale di €5.000,00=”; (ii) sia la intervenuta estinzione del credito attoreo portato dalla “Sentenza Trib. Termini Imerese n. 409/2016 del
9.05.2016 per l'importo in sorte capitale di €65.440,56=” (ancorché la convenuta ne sia estranea), allegando i fatti estintivi e supportando gli stessi con produzioni documentali (cfr. pag. 1, memoria depositata in data 18.9.2025). Simile tesi è stata nondimeno contestata dal creditore opposto, secondo cui, in ottemperanza all'ordinanza di esecuzione emessa in data 16.10.2021, soltanto quale primo terzo Controparte_1 pignorato, avrebbe corrisposto la somma di € 9.483,86, mentre la quale Parte_2 secondo pignorato, nulla avrebbe versato, così non adempiendo al provvedimento emesso e non opposto.
Al riguardo, paiono opportune le seguenti considerazioni.
Come più volte sopra rilevato, il procedimento esecutivo recante r.g.n. 408/2019, nel cui ambito è stata emessa l'ordinanza di assegnazione del 16.10.2021, è stato promosso dal sig. Pt_1
in forza di due titoli esecutivi, costituiti, rispettivamente, dalla sentenza n. 332/2018 resa
[...] dal Tribunale di Termini Imerese in data 12.3.2018 e dalla sentenza n. 409/2016 resa dal Tribunale di Termini Imerese in data 9.5.2016.
Da una disamina della documentazione in atti risulta che il credito della sentenza n. 332/2018, emessa da codesto Tribunale e pari a € 5.000,00, sia stato integralmente estinto, avendo la società
in forza della menzionata ordinanza di assegnazione, versato la prescritta maggiore Controparte_1 somma di € 9.483,86, così come non solo ammesso e non contestato dal creditore pignorante (“Data di emissione del titolo, il debitore ha corrisposto la somma di € 9.483,86 ragion per cui residuava ancora la somma di € 73.508,66, oltre interessi […]” (cfr. pag. 1, atto di pignoramento allegato quale documento n. 5 all'atto di citazione), ma ugualmente accertato dal Giudice dell'esecuzione nell'ordinanza emessa in data 9.2.2025 nella fase cautelare del presente giudizio (“la somma dovuta dalla al Sig. , in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa Controparte_1 Parte_1 da Tribunale di Termini Imerese – Sez. Esecuzioni, in data 16/10/2021, era di € 9.483,86, già corrisposta dalla predetta società, in qualità di terzo pignorato, al creditore procedente” (cfr. pag.
3, ordinanza allegata quale documento n. 8 all'atto di citazione).
In ordine a tale primo profilo, dunque, appaiono ben condivisibili le argomentazioni sul punto sostenute dalla parte opposta, risultando documentalmente provato come il primo credito vantato nei confronti del debitore originario, società R7 S.a.s., ed all'origine della citata procedura esecutiva r.g.n. 408/2019, sia stato già interamente saldato anteriormente al secondo pignoramento promosso dal creditore, con conseguente estinzione dello stesso e dunque accoglimento, perché fondato, della presente eccezione proposta dalla convenuta Controparte_1
Quanto invece alla seconda ragione creditoria pretesa e relativa alla somma di € 65.440,56, asseritamente dovuta in forza della sentenza n. 409/2016 emessa da codesto Tribunale il 9.5.2016,
l'esame del motivo in oggetto rende necessarie i seguenti rilievi.
Come evidenziato sopra, ha contestato la non debenza della somma predetta, Controparte_1 invocando, preliminarmente, l'asserito difetto di legittimazione passiva perché “la società R7 Sas non era debitrice di alcunché in forza della seconda sentenza, del cui giudizio non era nemmeno parte, bensì i suoi soci, ed è principio ben noto del nostro diritto societario che i creditori particolari del socio non possono aggredire il patrimonio sociale (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta); in secondo luogo poi, ha altresì dedotto, in ogni caso, l'intervenuto pagamento del debito, asserendo che “il credito portato dalla sentenza n. 409/2016, si sia ormai estinto per essere stato saldato dai debitori Sigg.ri , e ” (cfr. idem). Parte_3 Pt_5 Pt_4
Circa simili eccezioni, il creditore procedente ha lamentato la presunta inammissibilità dell'opposizione proposta, avendo il debitore sollevato, soltanto in tale sede, questioni che lo stesso già avrebbe dovuto proporre nell'ambito della procedura di cui al n.r.g. 408/2019, in seno al quale, tuttavia, nulla è stato eccepito avverso l'ordinanza di assegnazione emessa.
Ordunque, sul tema, giova preliminarmente richiamare le previsioni operanti in sede di pignoramento presso terzi, in particolare gli articoli 549 e 553 c.p.c.
Segnatamente, ai sensi della prima delle disposizioni predette, allorché sulla dichiarazione del terzo sorgano delle contestazioni, ovvero se a seguito di mancata dichiarazione del terzo non sia possibile
“l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo”, il Giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, nel contraddittorio tra le parti ed il terzo, la quale “produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617
c.p.c.”. Al contrario, se il terzo si dichiara ovvero è dichiarato, ai sensi dell'art. 549 c.p.c., debitore di somme esigibili immediatamente o in termini non maggiori di novanta giorni, il Giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., provvederà con ordinanza all''assegnazione dei crediti invocati, disponendo così il pagamento, salvo esazione, al creditore procedente ed agli eventuali concorrenti.
Tale ultimo provvedimento, in quanto costituente un atto del processo esecutivo, può formare l'oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., trattandosi di uno strumento operante tutte le volte in cui si facciano valere vizi sia formali che sostanziali attinenti tanto all'ordinanza di assegnazione, quanto ai singoli atti dell'esecuzione (cfr. ex multis Cass. n. 14574/2007), così ponendosi quale rimedio generale di chiusura del sistema delle impugnazioni nell'ambito del processo esecutivo.
L'ordinanza in esame costituisce altresì, come più volte rammentato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte di legittimità, titolo esecutivo per l'avvio, ad opera del creditore assegnatario, di una seconda e distinta procedura esecutiva direttamente nei confronti del terzo pignorato (cfr. ex pluribus
Cass. n. 19363/2007), il quale, in simile eventualità, non assumerà più la veste di mero soggetto terzo, bensì di vero e proprio debitore che, in quanto tale, potrà dunque avvalersi di tutti quei rimedi riconosciuti dall'ordinamento al fine di permettere agli esecutati di contestare un titolo esecutivo di formazione giudiziale (cfr. ex multis Cass. n. 11409/2009, conf. Cass. n. 11566/2013; Cass. n.
11493/2015, per le quali il terzo, divenuto debitore esecutato, allorché intenda contestare “fatti estintivi od impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo”, ben potrà proporre l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., agendo il medesimo non più quale “debitor debitoris” del debitore principale, bensì quale, per l'appunto, debitore esecutato).
Ciò posto, con riferimento alla presente fattispecie, emerge in primo luogo, dall'esame della documentazione in atti, come l'ordinanza di assegnazione del 16.10.2021, emessa nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n.r.g. 408/2019, alla base del presente giudizio e la quale ha previsto il pagamento “salva esazione, al creditore procedente , in conto del maggior Parte_1 credito fatto valere, calcolato in €. 82.992,53 (così quantificato allo stato per capitale, interessi e spese) oltre gli interessi come sopra indicati e le occorrende spese di registrazione della presente ordinanza, [del] credito, pari ad € 9.483,86 dichiarato dal terzo pignorato, , non Controparte_1 abbia formato l'oggetto di opposizione alcuna, né da parte del debitore principale R7 S.a.s., né da parte dei terzi pignorati. Solo successivamente, infatti, una volta ricevuta la notifica del secondo atto di pignoramento in data 9.7.2024, promosso dal medesimo creditore sulla base di tale ordinanza di assegnazione, ha proposto impugnazione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. Controparte_1 lamentando non solo la non debenza di alcuna somma, ma ugualmente il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che “la società R7 Sas non era debitrice di alcunché in forza della seconda sentenza, del cui giudizio non era nemmeno parte, bensì i suoi soci, ed è principio ben noto del nostro diritto societario che i creditori particolari del socio non possono aggredire il patrimonio sociale. Pertanto, nessun ulteriore credito diverso da quello portato dalla sentenza n. 332/2018 - e già incassato - era ed è azionabile dal nei confronti della società R7 Sas, e così Parte_1
a cascata nei confronti dell'esponente, restando l'ordinanza di assegnazione a carico della
[...] inconferente, per l'inesistenza del debito originario tra il creditore pignoratizio ed il suo Parte_2 presunto debitore che debitore per l'appunto non è” (cfr. pag. 4, comparsa di costituzione).
Ebbene, come anticipato nei paragrafi che precedono, in tema di esecuzione avviata in virtù di un'ordinanza di assegnazione operante quale titolo esecutivo, se da un lato non è certo precluso sollevare contestazioni avverso siffatto provvedimento, il quale, sebbene non idoneo al giudicato, costituisce comunque “titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato”, dall'altro lato, tuttavia, tale possibilità deve tener conto del principio secondo cui il terzo esecutato può avvalersi “dell'opposizione all'esecuzione ove intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo ovvero per contestare la pretesa azionata con il precetto" (cfr. Cass. civ., n. 11493/2015).
Simile statuizione, invero, come analiticamente illustrato dalla giurisprudenza di legittimità già in epoca precedente (cfr. Cass. civ., n. 4505/2011), discende dalla circostanza che “la tutela cognitoria data dall'opposizione all'esecuzione e la connessa tutela cautelare data dalla sospensione del processo esecutivo sono esperibili sino a quando il processo esecutivo pende”, sicché “la loro esperibilità si esaurisce quando il processo esecutivo si chiude, il che, nell'espropriazione forzata di crediti, avviene con l'emissione della ordinanza di assegnazione”.
Sennonché, tale ultimo provvedimento, “come ogni provvedimento del Giudice dell'esecuzione, anche quelli con cui il processo si chiude, è certo suscettibile a sua volta di opposizione agli atti esecutivi, ma per vizi suoi propri”, con la conseguenza che, una volta che la pronuncia conclusiva del processo di esecuzione sia stata emessa dal giudice, “il debitore può fare valere fatti impeditivi
o modificativi o estintivi del diritto azionato, che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato, ma non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale (sul punto, ex multis Cass. civ., n. 27159/2006).
In altri termini ancora, dunque, qualora, volendosi contestare un'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., il debitore esecutato o il terzo pignorato vogliano far valere vizi relativi al procedimento di formazione del provvedimento predetto, ovvero dedurre fatti verificatisi anteriormente alla sua pronuncia, lo strumento da attivare – nel rispetto dei termini di legge – sarà quello dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. (quale generale strumento di contestazione della legittimità dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione), potendosi invece ricorrere al rimedio di cui all'art. 615 c.p.c. soltanto in presenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi sopravvenuti alla sua adozione.
Ora, con specifico riferimento al caso di specie, come visto, l'ordinanza di assegnazione del
16.10.2021 non ha formato l'oggetto di alcuna opposizione nella procedura esecutiva n.r.g.
408/2019, provvedendo l'originario terzo pignorato, solo in sede del secondo Controparte_1 pignoramento a dolersi di presunti vizi afferenti ad uno dei crediti originariamente vantati dal sig. verso la R7 S.a.s., vizi tuttavia già ben presenti e conosciuti in occasione del primo Pt_1 procedimento esecutivo (inerendo alla presunta impossibilità, per il creditore dei soci, di aggredire il patrimonio della società) e dunque ben eccepibili, a cura di tutti i soggetti coinvolti, in tale occasione.
Conseguentemente, non potendosi rilevare, nella fattispecie oggi posta all'attenzione di codesto Tribunale, né elementi nuovi e sopravvenuti all'emissione del titolo portato ad esecuzione, né circostanze idonee, per come rappresentate dalle parti, a giustificare l'impossibile proposizione, all'epoca della sua emissione, del presente motivo di opposizione, lo stesso, allo stato, non può formare l'oggetto di valutazione nella sede odierna, vertendosi di questioni che, in quanto sorte in epoca anteriore alla procedura esecutiva n.r.g. 408/2019, avrebbero dovuto proporsi, al più tardi, entro il termine di venti giorni dalla notificazione dell'ordinanza di assegnazione emessa a conclusione della stessa.
In definitiva, quindi, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, l'odierna opposizione deve trovare accoglimento per il solo credito derivante della sentenza n. 332/2018, resa dal Tribunale di
Termini Imerese in data 12.3.2018, in quanto già estinto, dovendosi invece rigettare, perché tardive, le contestazioni afferenti al credito portato dalla sentenza n. 409/2016, emessa dal Tribunale di
Termini Imerese in data 9.5.2016.
III. Sulle spese di lite
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., parte convenuta costituita, CP_1
deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice le spese processuali del
[...] presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37), da compensarsi in parte, nella misura del 50%, tenuto conto del solo parziale rigetto dell'opposizione proposta.
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto
Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti per la fascia per la fascia “da €
52.001,00 a € 260.000,00”, con esclusione della fase istruttoria, stante l'effettivo svolgimento del processo, in l'applicazione dei valori minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la non particolare complessità delle questioni trattate:
€ 1.300,00 per la fase di studio della controversia;
€ 900,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 2.200,00 per la fase decisionale per un totale di € 2.200,00, parzialmente compensate nella misura del 50% e, quindi, per € 1.100,00, da rifondere a , oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella Parte_7 misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, importo assegnato in favore dello Stato attesa l'ammissione della predetta parte vittoriosa al beneficio del gratuito patrocinio nonché l'assenza, in atti, di elementi idonei a dimostrare il venir meno, allo stato, dei requisiti legittimanti la concessione del presente strumento.
Debbono dichiararsi irripetibili, invece, le spese processuali afferenti alla posizione dei terzi pignorati, non costituiti nel presente giudizio.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunziando
Accoglie l'opposizione di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c. promossa da Controparte_1 nell'ambito del pignoramento presso terzi r.g.n. 655/2024 proposto da , Parte_1 limitatamente alla non debenza, in quanto estinto, del credito derivante dalla sentenza n. 332/2018 resa dal Tribunale di Termini Imerese in data 12.3.2018.
Rigetta l'opposizione di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c. proposto dal ei Controparte_1 confronti del pignoramento presso terzi r.g.n. 655/2024 proposto da , nella Parte_1 parte relativa alla debenza del credito derivante dalla sentenza n. 409/2016 resa dal Tribunale di
Termini Imerese in data 9.5.2016.
Dichiara tenuta e condanna rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali del presente giudizio, compensate nella misura del 50% e liquidate in complessivi €
1.100,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Dispone che il pagamento delle somme di cui sopra sia eseguito in favore dello Stato, attesa l'ammissione di al beneficio del gratuito patrocinio. Parte_1
Dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti dei terzi pignorati, non costituiti.
Così deciso in Termini Imerese, in data 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi