Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00135/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00217/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 217 del 2025, proposto dalla signora
AO TR, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l'esecuzione
della sentenza n. 108/2023 emessa dal Tribunale di Gorizia, Sezione Lavoro, Consigliere relatore Dott. Gabriele Allieri, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 396/2022, pubblicata in data 12/04/2023 e notificata il 08/10/2023, passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa LA IG e udito per l’Amministrazione intimata l’Avvocato distrettuale dello Stato come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., la signora AO TR, insegnante di religione, ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Gorizia – Sezione lavoro n. 108/2023 in data 12 aprile 2023, passata in giudicato, con cui – ai fini che qui rilevano - il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a pagarle “un'indennità onnicomprensiva nella misura di n. 10 mensilità della sua ultima retribuzione globale di fatto” a causa dell’abusiva reiterazione di contratti a termine di durata annuale, dall’a.s. 2004/05 all’a.s. 2022/23, tutti relativi all’arco di tempo dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo.
Con memoria dimessa in prossimità dell’udienza camerale del 9 aprile 2026, fissata per la trattazione del gravame, il Ministero intimato ha rappresentato (e documentato) di avere ottemperato alla sentenza di cui parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione. Segnatamente, ha evidenziato che l’Ufficio scolastico regionale – Ambito territoriale di Gorizia ha emesso il decreto di liquidazione prot. n. 2109 del 21.07.2025 e lo speciale ordine di pagamento n. 6/2025 a favore della ricorrente, nonché corrisposto al difensore dichiaratosi antistatario quanto liquidato in sentenza a titolo di spese legali. “In considerazione della sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata” , ha, quindi, chiesto a questo Tribunale Amministrativo Regionale di dichiarare “la cessazione della materia del contendere”.
La ricorrente non ha dimesso atti difensivi a confutazione di quanto rappresentato ed invocato dal Ministero, lasciando intendere di non avere nulla da obiettare al riguardo.
Celebrata l’udienza, la causa è stata introitata per essere decisa con sentenza resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 114, comma 3, c.p.a..
Il Collegio osserva che, avuto riguardo alla pretesa specificamente azionata dalla ricorrente nella presente sede giurisdizionale e, in ogni caso, a quanto dichiarato dal Ministero intimato nella memoria da ultimo dimessa, supportato da idonea documentazione e in alcun modo contestato dalla ricorrente, deve ritenersi che l’interesse qui azionato dalla medesima ha trovato piena soddisfazione nelle more del giudizio.
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5, del Codice del processo amministrativo.
Quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, il Ministero resistente va condannato, in ogni caso, al loro pagamento a favore dell’interessata nella misura liquidata in dispositivo.
Il Ministero sarà, inoltre, tenuto a rimborsare alla medesima (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
Le spese di lite e il contributo unificato devono distrarsi a favore a favore del difensore, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del cod.proc.civ. e dell’art. 39 del cod.proc.amm..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Dà atto che Ministero intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare alla medesima il contributo unificato nella misura versata.
Spese di lite e contributo unificato devono distrarsi a favore a favore del difensore, avv. Domenico Naso, dichiaratosi antistatario
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
LA IG, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA IG | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO