CASS
Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/09/2023, n. 37502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37502 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AV US nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/01/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette/te/le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA c i k I Penale Sent. Sez. 4 Num. 37502 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 02/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catania ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di AV PP ed ha confermato l'ordinanza emessa il 28/11/2022 (eseguita il 15/12/2022) dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva disposto gli arresti domiciliari del prevenuto per due fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 1.2. Veniva, in particolare, contestato all'indagato di avere concorso con RA ON OL e RA TE nella reiterata cessione di cocaina gli acquirenti UG IO e SU FA AN dal 21/09/2020 al 03/12/2020 (capo 2), nonché di avere concorso con RA ON OL nella cessione di cocaina a Prima Agatino il 24/10/2020 (capo 3). Nell'ambito di una più articolata attività di indagine sul narcotraffico e i suoi rapporti tra esponenti del clan dei Cappello di Catania e la criminalità organizzata campana, il AV figurava quale accompagnatore e collaboratore di RA ON OL, corriere calabrese che, dall'agosto 2020, riforniva il mercato catanese e siracusano di cocaina, trasportata a bordo della sua Alfa Romeo Giulietta, targata EV456XK. La ricostruzione analitica delle trasferte dalla Calabria in Sicilia, cui prendeva parte il prevenuto, veniva ricostruita attraverso i gps installati nell'autovettura del RA, le intercettazioni ambientali, le riprese videofilmate delle telecamere collocate nei pressi dei traghetti e dei luoghi di consegna della cocaina. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame propone ricorso per cassazione il difensore del AV che, con un unico motivo, deduce violazione di legge, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione: non avendo l'indagato partecipato materialmente agli scambi di droga e/o di denaro, l'accompagnamento del RA non integra il concorso nei reati ascritti. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico. 2. Questa Corte ha più volte affermato che è inammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 581, comma 1, lett. c), e art. 591, comma 1, lett. c), il ricorso per Cassazione fondato, come nel caso in esame, su motivi che ripropongono acriticamente stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del 2 gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; così anche Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). 3. In punto di diritto, giova altresì premettere che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; più recentemente, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito»). 4. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata indica una serie di circostanze che smentiscono la tesi difensiva: - Le intercettazioni documentavano che il AV, lungi dal limitarsi a fare da autista, coadiuvava in più occasioni il RA nell'occultare nel vano ricavato nell'abitacolo dell'autovettura le mazzette di banconote appena ricevute dai compratori e/o a contarle;
3 Il Consigliere estensore - Il 04/11/2020 il AV assisteva alla materiale consegna del RA di cocaina a Giarre e quindi al prelievo della cocaina dall'autovettura ad Avola;
in data 11/11/2020, il ricorrente scortava con una seconda autovettura il RA nel corso di diverse consegne di cocaina fra Reggio Calabria e Bovalino;
il 02/12/2020, il AV riceveva dal RA l'incarico di suddividere i panetti di cocaina in due buste da trasportare l'indomani in Sicilia ("con una busta fai due e due, domani mattina quando passiamo li prendiamo e li mettiamo tutti e due là dentro ... capito?") e, nella trasferta del giorno dopo, era presente quando RA CE commentava la sua parte di contributo nelle operazioni di confezionamento della cocaina;
- Quanto alla destinazione finale delle mazzette, provento delle cessioni di cocaina in Sicilia, anche se il AV non assisteva personalmente alla consegna finale ai trafficanti calabresi, accompagnava comunque il RA alla fine di ogni trasferta fino a Bovalino, dove quest'ultimo consegnava le buste piene di banconote;
- La frequenza quasi giornaliera delle trasferte confermava ulteriormente la natura illecita degli spostamenti in Sicilia, incompatibile con esigenze di lavoro dell'impresa edile del RA, tanto più se il AV veniva coinvolto in operazioni di occultamento di mazzette di banconote e, da ultimo, anche nel confezionamento di panetti di cocaina per la trasferta del giorno dopo. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 2 maggio 2023 Il Presidente
lette/te/le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA c i k I Penale Sent. Sez. 4 Num. 37502 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 02/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catania ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di AV PP ed ha confermato l'ordinanza emessa il 28/11/2022 (eseguita il 15/12/2022) dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva disposto gli arresti domiciliari del prevenuto per due fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 1.2. Veniva, in particolare, contestato all'indagato di avere concorso con RA ON OL e RA TE nella reiterata cessione di cocaina gli acquirenti UG IO e SU FA AN dal 21/09/2020 al 03/12/2020 (capo 2), nonché di avere concorso con RA ON OL nella cessione di cocaina a Prima Agatino il 24/10/2020 (capo 3). Nell'ambito di una più articolata attività di indagine sul narcotraffico e i suoi rapporti tra esponenti del clan dei Cappello di Catania e la criminalità organizzata campana, il AV figurava quale accompagnatore e collaboratore di RA ON OL, corriere calabrese che, dall'agosto 2020, riforniva il mercato catanese e siracusano di cocaina, trasportata a bordo della sua Alfa Romeo Giulietta, targata EV456XK. La ricostruzione analitica delle trasferte dalla Calabria in Sicilia, cui prendeva parte il prevenuto, veniva ricostruita attraverso i gps installati nell'autovettura del RA, le intercettazioni ambientali, le riprese videofilmate delle telecamere collocate nei pressi dei traghetti e dei luoghi di consegna della cocaina. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame propone ricorso per cassazione il difensore del AV che, con un unico motivo, deduce violazione di legge, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione: non avendo l'indagato partecipato materialmente agli scambi di droga e/o di denaro, l'accompagnamento del RA non integra il concorso nei reati ascritti. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico. 2. Questa Corte ha più volte affermato che è inammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 581, comma 1, lett. c), e art. 591, comma 1, lett. c), il ricorso per Cassazione fondato, come nel caso in esame, su motivi che ripropongono acriticamente stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del 2 gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; così anche Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). 3. In punto di diritto, giova altresì premettere che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; più recentemente, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito»). 4. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata indica una serie di circostanze che smentiscono la tesi difensiva: - Le intercettazioni documentavano che il AV, lungi dal limitarsi a fare da autista, coadiuvava in più occasioni il RA nell'occultare nel vano ricavato nell'abitacolo dell'autovettura le mazzette di banconote appena ricevute dai compratori e/o a contarle;
3 Il Consigliere estensore - Il 04/11/2020 il AV assisteva alla materiale consegna del RA di cocaina a Giarre e quindi al prelievo della cocaina dall'autovettura ad Avola;
in data 11/11/2020, il ricorrente scortava con una seconda autovettura il RA nel corso di diverse consegne di cocaina fra Reggio Calabria e Bovalino;
il 02/12/2020, il AV riceveva dal RA l'incarico di suddividere i panetti di cocaina in due buste da trasportare l'indomani in Sicilia ("con una busta fai due e due, domani mattina quando passiamo li prendiamo e li mettiamo tutti e due là dentro ... capito?") e, nella trasferta del giorno dopo, era presente quando RA CE commentava la sua parte di contributo nelle operazioni di confezionamento della cocaina;
- Quanto alla destinazione finale delle mazzette, provento delle cessioni di cocaina in Sicilia, anche se il AV non assisteva personalmente alla consegna finale ai trafficanti calabresi, accompagnava comunque il RA alla fine di ogni trasferta fino a Bovalino, dove quest'ultimo consegnava le buste piene di banconote;
- La frequenza quasi giornaliera delle trasferte confermava ulteriormente la natura illecita degli spostamenti in Sicilia, incompatibile con esigenze di lavoro dell'impresa edile del RA, tanto più se il AV veniva coinvolto in operazioni di occultamento di mazzette di banconote e, da ultimo, anche nel confezionamento di panetti di cocaina per la trasferta del giorno dopo. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 2 maggio 2023 Il Presidente