CASS
Sentenza 8 novembre 2023
Sentenza 8 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/11/2023, n. 45081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45081 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di ND TA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG ALDO CENICCOLA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 16 febbraio 2017 dal Tribunale di Trani, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AT ON per il reato di cui all'art. 474 cod. pen., estinto per prescrizione, confermando la condanna per il delitto di ricettazione, con conseguente rideterminazione della pena. 2. AT ON ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui eccepisce l'avvenuta estinzione del reato residuo, già in epoca anteriore alla pronuncia di secondo grado. Penale Sent. Sez. 2 Num. 45081 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 17/10/2023 3.1. Il ricorso è ammissibile e fondato. 3.2. Secondo il massimo consesso di legittimità, è ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, dep. 25/03/2016, Rv. 266819. Cfr. anche Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Triolo, Rv. 273370, che ha affermato che, nel giudizio di appello, salvo il caso di inammissibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di dichiarazione immediata di estinzione del reato, ove, nel frattempo, sia maturato il termine di prescrizione, anche se con l'atto di appello non siano stati proposti motivi inerenti alla suddetta estinzione). 3.3. La ricettazione è stata posta in essere, secondo la contestazione, non oltre il 17 maggio 2009. Il termine massimo di dieci anni, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., sarebbe dunque maturato il 17 maggio 2019. Si rilevano ex actis sospensioni per 259 giorni dal 18 febbraio 2014 al 4 novembre 2014 per adesione del difensore all'astensione dalle udienze;
la prescrizione è quindi comunque intervenuta il 31 gennaio 2020. 4. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, in quanto il residuo reato è estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 17 ottobre 2023 La Presid nte
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG ALDO CENICCOLA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 16 febbraio 2017 dal Tribunale di Trani, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AT ON per il reato di cui all'art. 474 cod. pen., estinto per prescrizione, confermando la condanna per il delitto di ricettazione, con conseguente rideterminazione della pena. 2. AT ON ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui eccepisce l'avvenuta estinzione del reato residuo, già in epoca anteriore alla pronuncia di secondo grado. Penale Sent. Sez. 2 Num. 45081 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 17/10/2023 3.1. Il ricorso è ammissibile e fondato. 3.2. Secondo il massimo consesso di legittimità, è ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, dep. 25/03/2016, Rv. 266819. Cfr. anche Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Triolo, Rv. 273370, che ha affermato che, nel giudizio di appello, salvo il caso di inammissibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di dichiarazione immediata di estinzione del reato, ove, nel frattempo, sia maturato il termine di prescrizione, anche se con l'atto di appello non siano stati proposti motivi inerenti alla suddetta estinzione). 3.3. La ricettazione è stata posta in essere, secondo la contestazione, non oltre il 17 maggio 2009. Il termine massimo di dieci anni, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., sarebbe dunque maturato il 17 maggio 2019. Si rilevano ex actis sospensioni per 259 giorni dal 18 febbraio 2014 al 4 novembre 2014 per adesione del difensore all'astensione dalle udienze;
la prescrizione è quindi comunque intervenuta il 31 gennaio 2020. 4. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, in quanto il residuo reato è estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 17 ottobre 2023 La Presid nte