CASS
Sentenza 25 ottobre 2024
Sentenza 25 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/2024, n. 39219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39219 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: 1. Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza nel procedimento a carico di 2. VE ON, nato 1112/02/1996 a Melfi avverso la sentenza del 04/03/2024 del Tribunale di Potenza;
visti g li atti, il provvedimento impu g nato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consi g liere Ombretta Di Giovine;
letta la re q uisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LE Garg iulo, il q uale chiede che, ri q ualificato il ricorso in appello, g li atti siano trasmessi alla Corte d'appello di Potenza. Penale Sent. Sez. 6 Num. 39219 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 23/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Potenza dichiarava non luogo a procedere, nei confronti di ON VE, per il delitto di evasione (art. 385 cod. pen.), ritenendo il fatto di particolare tenuità (art. 131-bis cod. pen.). 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, deducendo violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto potendo configurarsi nel solo caso di allontanamento temporaneo, laddove dagli atti non emerge né da quanto tempo l'imputato fosse in strada né quali fossero i motivi del suo allontanamento. 3. L'imputato ha presentato, per il tramite dell'Avvocato Silvia Pennucci, una memoria in cui chiede il rigetto del ricorso, ritenendo integrati, nel caso di specie, gli elementi di cui all'art. 131-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Si tratta di ricorso proposto dal Pubblico ministero per saltum, come tale non ammesso, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., per vizio di motivazione, qual è quello espressamente dedotto nella presente sede. A mente della disposizione citata, peraltro, il ricorso si converte in appello. 2. Va, dunque, disposta la riqualificazione del ricorso in appello, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Potenza.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Potenza per il giudizio. Così deciso il 23/09/2024
visti g li atti, il provvedimento impu g nato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consi g liere Ombretta Di Giovine;
letta la re q uisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LE Garg iulo, il q uale chiede che, ri q ualificato il ricorso in appello, g li atti siano trasmessi alla Corte d'appello di Potenza. Penale Sent. Sez. 6 Num. 39219 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 23/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Potenza dichiarava non luogo a procedere, nei confronti di ON VE, per il delitto di evasione (art. 385 cod. pen.), ritenendo il fatto di particolare tenuità (art. 131-bis cod. pen.). 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, deducendo violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto potendo configurarsi nel solo caso di allontanamento temporaneo, laddove dagli atti non emerge né da quanto tempo l'imputato fosse in strada né quali fossero i motivi del suo allontanamento. 3. L'imputato ha presentato, per il tramite dell'Avvocato Silvia Pennucci, una memoria in cui chiede il rigetto del ricorso, ritenendo integrati, nel caso di specie, gli elementi di cui all'art. 131-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Si tratta di ricorso proposto dal Pubblico ministero per saltum, come tale non ammesso, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., per vizio di motivazione, qual è quello espressamente dedotto nella presente sede. A mente della disposizione citata, peraltro, il ricorso si converte in appello. 2. Va, dunque, disposta la riqualificazione del ricorso in appello, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Potenza.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Potenza per il giudizio. Così deciso il 23/09/2024