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Sentenza 23 giugno 2022
Sentenza 23 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/06/2022, n. 24284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24284 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL US nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di SIMONE PERELLI che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza in data 27/11/2020 confermava la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Cassino in data 04/04/2019 in forza della quale PE GE era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di ricettazione, falso e truffa. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24284 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 27/04/2022 2. PE GE, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione contro la sentenza suindicata deducendo tre motivi: a. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato in relazione alle condotte di ricettazione di cui ai capi a) e b). Assume che la corte di merito non avevano considerato che le dichiarazioni rese in relazione all' acquisto del mezzo non erano state smentite dalle complessive emergenze processuali e che, in ogni caso, non era emersa la prova della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio;
b. violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione delle condotte di cui ai capi a) e b) quali ipotesi ex art. 712 c.p. Osserva che avendo l'imputato offerto l'indicazione della provenienza della cosa ricevuta doveva ritenersi dimostrato l'acquisto del bene in buona fede mentre andava escluso il dolo della ricettazione sia pure nella sua forma eventuale;
c. omessa motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità dei reati di cui agli artt. 477, 482 e 640 c.p. Rileva che la corte di appello sul punto aveva reso una motivazione gravemente carente basata una ricostruzione meramente deduttiva e generica;
d. violazione di legge in punto di riconoscimento dell'aggravante di cui all' art. 99 comma 4 c.p.p. Evidenzia che la corte di appello non aveva in alcun modo motivato in ordine alla dimostrazione della maggiore riprovevolezza e pericolosità del reo. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Osserva la Corte che le censure proposte con i primi due motivi vanno, invero, ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte di merito la quale, con motivazione logica, e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva confermando la corretta qualificazione dei fatti contestati operata dai giudici di merito, ritenendo integrati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di ricettazione. Va, precisato, del resto, che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). I giudici di merito, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria, hanno ritenuto sussistere gli elementi costituitivi del reato di ricettazione di 2 mezzo di provenienza illecita (trattore marca Sema Deutz Fahr modello Agrikid) ed escluso la configurabilità della meno grave ipotesi di cui all' art. 712 c.p. evidenziando che tutte le circostanze del caso in esame inducevano a ritenere che l'imputato, esperto del ramo in quanto svolgeva attività di intermediazione e vendita di veicoli e, quindi, certamente in grado di controllare i dati identificativi del mezzo che risultavano contraffatti, fosse soggetto consapevole della provenienza illecita del mezzo. La corte territoriale ha formulato, quindi, delle conclusioni in linea con il condivisibile orientamento secondo cui il tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che, invece, connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017 - dep. 22/05/2017, Sarr, Rv. 27017901). Non può, del resto, per giurisprudenza costante formare oggetto di ricorso per Cassazione la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione che, nella fattispecie, appare coerente e logica. Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure, essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 3.2. Il terzo motivo è da ritenere inammissibile riguardando questioni di fatto afferenti la configurabilità dei reati di truffa e falso che non risultano previamente dedotte in appello ove l'imputato si è limitato, del tutto, genericamente a chiedere l'assoluzione per detti reati senza null' altro dedurre in ordine alla ricostruzione operata nel merito dal primo giudice. Occorre rilevare che in tema di ricorso per cassazione non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che, per la sua assoluta indeterminatezza e genericità doveva essere dichiarato inammissibile (sez. VI, 07 aprile 2009, n. 17891). 3.3. Il quarto motivo è all' evidenza inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma 3 c.p.p. in quanto non risulta previamente dedotto con l'atto di appello e che pertanto non può per la prima volta essere dedotto in questa sede. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
3 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, in data 27 Aprile 2022 Estensore Il Presid t
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di SIMONE PERELLI che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza in data 27/11/2020 confermava la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Cassino in data 04/04/2019 in forza della quale PE GE era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di ricettazione, falso e truffa. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24284 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 27/04/2022 2. PE GE, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione contro la sentenza suindicata deducendo tre motivi: a. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato in relazione alle condotte di ricettazione di cui ai capi a) e b). Assume che la corte di merito non avevano considerato che le dichiarazioni rese in relazione all' acquisto del mezzo non erano state smentite dalle complessive emergenze processuali e che, in ogni caso, non era emersa la prova della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio;
b. violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione delle condotte di cui ai capi a) e b) quali ipotesi ex art. 712 c.p. Osserva che avendo l'imputato offerto l'indicazione della provenienza della cosa ricevuta doveva ritenersi dimostrato l'acquisto del bene in buona fede mentre andava escluso il dolo della ricettazione sia pure nella sua forma eventuale;
c. omessa motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità dei reati di cui agli artt. 477, 482 e 640 c.p. Rileva che la corte di appello sul punto aveva reso una motivazione gravemente carente basata una ricostruzione meramente deduttiva e generica;
d. violazione di legge in punto di riconoscimento dell'aggravante di cui all' art. 99 comma 4 c.p.p. Evidenzia che la corte di appello non aveva in alcun modo motivato in ordine alla dimostrazione della maggiore riprovevolezza e pericolosità del reo. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Osserva la Corte che le censure proposte con i primi due motivi vanno, invero, ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte di merito la quale, con motivazione logica, e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva confermando la corretta qualificazione dei fatti contestati operata dai giudici di merito, ritenendo integrati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di ricettazione. Va, precisato, del resto, che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). I giudici di merito, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria, hanno ritenuto sussistere gli elementi costituitivi del reato di ricettazione di 2 mezzo di provenienza illecita (trattore marca Sema Deutz Fahr modello Agrikid) ed escluso la configurabilità della meno grave ipotesi di cui all' art. 712 c.p. evidenziando che tutte le circostanze del caso in esame inducevano a ritenere che l'imputato, esperto del ramo in quanto svolgeva attività di intermediazione e vendita di veicoli e, quindi, certamente in grado di controllare i dati identificativi del mezzo che risultavano contraffatti, fosse soggetto consapevole della provenienza illecita del mezzo. La corte territoriale ha formulato, quindi, delle conclusioni in linea con il condivisibile orientamento secondo cui il tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che, invece, connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017 - dep. 22/05/2017, Sarr, Rv. 27017901). Non può, del resto, per giurisprudenza costante formare oggetto di ricorso per Cassazione la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione che, nella fattispecie, appare coerente e logica. Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure, essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 3.2. Il terzo motivo è da ritenere inammissibile riguardando questioni di fatto afferenti la configurabilità dei reati di truffa e falso che non risultano previamente dedotte in appello ove l'imputato si è limitato, del tutto, genericamente a chiedere l'assoluzione per detti reati senza null' altro dedurre in ordine alla ricostruzione operata nel merito dal primo giudice. Occorre rilevare che in tema di ricorso per cassazione non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che, per la sua assoluta indeterminatezza e genericità doveva essere dichiarato inammissibile (sez. VI, 07 aprile 2009, n. 17891). 3.3. Il quarto motivo è all' evidenza inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma 3 c.p.p. in quanto non risulta previamente dedotto con l'atto di appello e che pertanto non può per la prima volta essere dedotto in questa sede. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
3 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, in data 27 Aprile 2022 Estensore Il Presid t