CASS
Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 11/10/2024, n. 37629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37629 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 37629 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 11/09/2024 Rilevato che EL CO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale cui agli art. 216,219 R.D. 267/1942 con riferimento ai fallimenti delle società ET RO s.r.l. e RM JE s.r.l. Letta la memoria difensiva pervenuta in data 19 luglio 2024 nell'interesse del ricorrente a firma del difensore di fiducia con la quale si insiste nell'accoglimento del ricorso. Considerato che il primo motivo con cui il ricorrente contesta l'assenza di motivazione in sentenza in relazione alla mancata assunzione della testimonianza, considerata prova decisiva, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (p.12 della impugnata sentenza), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia una motivazione illogica in riferimento all'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito(p.13 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Ritenuto che con il terzo e ultimo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 17 della sentenza impugnata). Considerato che sono pervenute in data 9 e 10 settembre 2024 due memorie a firma del difensore di fiducia nonché procuratore speciale dell'imputato a cui sono allegati atti transattivi intervenuti con le curatele dei fallimenti ET RO s.r.l. e RM JE s.r.I., costituite parti civili con rinuncia a qualsivoglia pretesa civile # 1 e penale, impegnandosi a revocare la costituzione di parte civile, nonché l'atto di revoca di costituzione di parte civile ad opera della curatela ET RO. Considerato che secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di revoca della costituzione di parte civile intervenuta nel giudizio di legittimità, la Corte di cassazione, investita del ricorso proposto dall'imputato, deve rilevare, anche d'ufficio, la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale ed annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in esse contenute, anche in ipotesi di inammissibilità del ricorso. (Sez. 2, n. 43311 del 08/10/2015, Vismara, Rv. 265250; Sez. 4, n.3454 del 16/01/2019, Scozzafava Rv. 275195, Scozzafava con le quali la Corte ha annullato le statuizioni civili della sentenza di condanna pur avendo dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Va tuttavia annullata la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili che vanno revocate.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili, che revoca. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 settembre 2024 Il consigjie.ie, estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 37629 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 11/09/2024 Rilevato che EL CO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale cui agli art. 216,219 R.D. 267/1942 con riferimento ai fallimenti delle società ET RO s.r.l. e RM JE s.r.l. Letta la memoria difensiva pervenuta in data 19 luglio 2024 nell'interesse del ricorrente a firma del difensore di fiducia con la quale si insiste nell'accoglimento del ricorso. Considerato che il primo motivo con cui il ricorrente contesta l'assenza di motivazione in sentenza in relazione alla mancata assunzione della testimonianza, considerata prova decisiva, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (p.12 della impugnata sentenza), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia una motivazione illogica in riferimento all'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito(p.13 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Ritenuto che con il terzo e ultimo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 17 della sentenza impugnata). Considerato che sono pervenute in data 9 e 10 settembre 2024 due memorie a firma del difensore di fiducia nonché procuratore speciale dell'imputato a cui sono allegati atti transattivi intervenuti con le curatele dei fallimenti ET RO s.r.l. e RM JE s.r.I., costituite parti civili con rinuncia a qualsivoglia pretesa civile # 1 e penale, impegnandosi a revocare la costituzione di parte civile, nonché l'atto di revoca di costituzione di parte civile ad opera della curatela ET RO. Considerato che secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di revoca della costituzione di parte civile intervenuta nel giudizio di legittimità, la Corte di cassazione, investita del ricorso proposto dall'imputato, deve rilevare, anche d'ufficio, la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale ed annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in esse contenute, anche in ipotesi di inammissibilità del ricorso. (Sez. 2, n. 43311 del 08/10/2015, Vismara, Rv. 265250; Sez. 4, n.3454 del 16/01/2019, Scozzafava Rv. 275195, Scozzafava con le quali la Corte ha annullato le statuizioni civili della sentenza di condanna pur avendo dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Va tuttavia annullata la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili che vanno revocate.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili, che revoca. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 settembre 2024 Il consigjie.ie, estensore Il Presidente