CASS
Sentenza 14 marzo 2023
Sentenza 14 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2023, n. 10988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10988 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN ZI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO. RITENUTO IN FATTO 1. NO GN, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 20 gennaio 2022 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 7 dicembre 2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 641 cod. pen. Deduce: 1.1. "Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 125 co. 3 c.p.p., 192 c.p.p. e 641 c.p. per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione". A tal riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di appello si è limitata a richiamare pedissequamente la motivazione della sentenza di primo grado, senza adoperarsi in una valutazione critica di tutti gli argomenti riportati nel testo impugnato, in ciò incorrendo nei medesimi errori del tribunale quanto alla titolarità del veicolo all'imputato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 10988 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 07/12/2022 1.2. "Violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione di legge e per mancata e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 99 c.p. e 125, comma III c.p.p.". In questo caso si assume che la Corte di appello ha negato la disapplicazione della recidiva sulla base di un mero richiamo al certificato del casellario giudiziale in atti, senza alcun riferimento circa l'esistenza di elementi di fatto e di diritto da cui ricavare una maggiore pericolosità sociale, tale da giustificare l'aumento di pena. 1.3. "Violazione di legge ex art. 606 comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione di legge e per mancata e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 62 bis c.p. e 125 comma III c.p.p.". A tale riguardo il ricorrente assume che la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche con motivazione scarna, senza dare risposta alle doglianze difensive sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione alla recidiva e inammissibile nel resto. 1.1. Il primo motivo e il terzo dei motivi di ricorso sono inammissibile perché manifestamente infondati e perchè propongono questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1.1. La manifesta infondatezza attiene alla denuncia di omessa motivazione, che non trova alcun riscontro, dovendosi rilevare che la Corte di appello: - ha confermato il giudizio di responsabilità sulla base della denuncia querela (acquisita agli atti con il consenso delle parti anche a fini di prova e non solo quale condizione di procedibilità) e spiegando che la truffa doveva ritenersi configurata nella condotta di attraversamento fraudolento del passaggio autostradale, plurime volte realizzato da NO;
- ha negato le circostanze attenuanti generiche ponendo l'accento sulle plurime reiterazioni della condotta criminosa, indicativa della sua abitualità e del dispregio dell'imputato delle regole del vivere civile. La presenza di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria fa emergere la manifesta infondatezza della denuncia in esame, in punto di responsabilità e di sussistenza di circostanze attenuanti generiche. 1.1.2. Gli ulteriori argomenti spesi in relazione a tali punti si risolvono nella esposizione di -generici- profili meramente valutativi, non scrutinabili in sede di legittimità. Infatti, va ribadito che «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito», (Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. il 2021, F., Rv. 280601 - 01). 1.2. L'impugnazione è -invece- fondata in punto di recidiva. L'atto di appello conteneva uno specifico motivo di impugnazione con cui l'imputato aveva lamentato il mancato rispetto dei plurimi principi di diritto fissati in tema di recidiva, con particolare riguardo alla necessità di individuare concreti indici di maggiore pericolosità, che non potevano trarsi dalla mera presenza di precedenti penali, soprattutto in presenza di un lasso temporale trascorso tra le pregresse fattispecie e quelle attualmente giudicate. Va sottolineato come il motivo fosse dotato del requisito della specificità, giacché investiva la Corte di appello di una chiara questione, per di più supportata dalle emergenze procedimentali, atteso che dal Certificato che l'ultima condanna annotata nel casellario giudiziale risale al 2007 (anno della sua irrevocabilità), per un fatto commesso nel 1997. Nonostante la specificità del motivo, la Corte di appello evade la questione sulla base del solo e generico riferimento ai precedenti penali di NO, così come emergenti dal Casellario giudiziale. Così facendo, però, la Corte di appello ha eluso l'obbligo di motivazione conseguente al motivo di gravame, della cui specificità si è già detto. A tal proposito va ribadito che «ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"», (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016 Ud. , dep. il 2017, Del Chicca, Rv. 270419 - 01). La sentenza impugnata -per come correttamente dedotto dal ricorrente - non ha esplorato tali temi, con la conseguenza che essa deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che avrà il compito di colmare la lacuna motivazionale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO. RITENUTO IN FATTO 1. NO GN, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 20 gennaio 2022 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 7 dicembre 2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 641 cod. pen. Deduce: 1.1. "Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 125 co. 3 c.p.p., 192 c.p.p. e 641 c.p. per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione". A tal riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di appello si è limitata a richiamare pedissequamente la motivazione della sentenza di primo grado, senza adoperarsi in una valutazione critica di tutti gli argomenti riportati nel testo impugnato, in ciò incorrendo nei medesimi errori del tribunale quanto alla titolarità del veicolo all'imputato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 10988 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 07/12/2022 1.2. "Violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione di legge e per mancata e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 99 c.p. e 125, comma III c.p.p.". In questo caso si assume che la Corte di appello ha negato la disapplicazione della recidiva sulla base di un mero richiamo al certificato del casellario giudiziale in atti, senza alcun riferimento circa l'esistenza di elementi di fatto e di diritto da cui ricavare una maggiore pericolosità sociale, tale da giustificare l'aumento di pena. 1.3. "Violazione di legge ex art. 606 comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione di legge e per mancata e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 62 bis c.p. e 125 comma III c.p.p.". A tale riguardo il ricorrente assume che la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche con motivazione scarna, senza dare risposta alle doglianze difensive sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione alla recidiva e inammissibile nel resto. 1.1. Il primo motivo e il terzo dei motivi di ricorso sono inammissibile perché manifestamente infondati e perchè propongono questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1.1. La manifesta infondatezza attiene alla denuncia di omessa motivazione, che non trova alcun riscontro, dovendosi rilevare che la Corte di appello: - ha confermato il giudizio di responsabilità sulla base della denuncia querela (acquisita agli atti con il consenso delle parti anche a fini di prova e non solo quale condizione di procedibilità) e spiegando che la truffa doveva ritenersi configurata nella condotta di attraversamento fraudolento del passaggio autostradale, plurime volte realizzato da NO;
- ha negato le circostanze attenuanti generiche ponendo l'accento sulle plurime reiterazioni della condotta criminosa, indicativa della sua abitualità e del dispregio dell'imputato delle regole del vivere civile. La presenza di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria fa emergere la manifesta infondatezza della denuncia in esame, in punto di responsabilità e di sussistenza di circostanze attenuanti generiche. 1.1.2. Gli ulteriori argomenti spesi in relazione a tali punti si risolvono nella esposizione di -generici- profili meramente valutativi, non scrutinabili in sede di legittimità. Infatti, va ribadito che «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito», (Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. il 2021, F., Rv. 280601 - 01). 1.2. L'impugnazione è -invece- fondata in punto di recidiva. L'atto di appello conteneva uno specifico motivo di impugnazione con cui l'imputato aveva lamentato il mancato rispetto dei plurimi principi di diritto fissati in tema di recidiva, con particolare riguardo alla necessità di individuare concreti indici di maggiore pericolosità, che non potevano trarsi dalla mera presenza di precedenti penali, soprattutto in presenza di un lasso temporale trascorso tra le pregresse fattispecie e quelle attualmente giudicate. Va sottolineato come il motivo fosse dotato del requisito della specificità, giacché investiva la Corte di appello di una chiara questione, per di più supportata dalle emergenze procedimentali, atteso che dal Certificato che l'ultima condanna annotata nel casellario giudiziale risale al 2007 (anno della sua irrevocabilità), per un fatto commesso nel 1997. Nonostante la specificità del motivo, la Corte di appello evade la questione sulla base del solo e generico riferimento ai precedenti penali di NO, così come emergenti dal Casellario giudiziale. Così facendo, però, la Corte di appello ha eluso l'obbligo di motivazione conseguente al motivo di gravame, della cui specificità si è già detto. A tal proposito va ribadito che «ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"», (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016 Ud. , dep. il 2017, Del Chicca, Rv. 270419 - 01). La sentenza impugnata -per come correttamente dedotto dal ricorrente - non ha esplorato tali temi, con la conseguenza che essa deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che avrà il compito di colmare la lacuna motivazionale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore