Sentenza 17 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/10/2003, n. 15570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15570 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 ес 64гэр N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA 15570/03 TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRENT Oggetto SEZIC E Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FAVARA Presidente R.G.N. 9605/99 Dott. Ugo MONACI Rel. Consigliere Cron. 31730 Dott. Stefano Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Rep. MERONE Consigliere Ud. 10/04/03 Dott. Antonio SOTGIU - Consigliere Dott. Simonetta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SE N T ENZA N. 64279 sul ricorso proposto da: MINISTERO FINANZE UFFICIO REGISTRO NAPOLI, rsona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
MERIDIONALE EDIL SME SRL;
- intimato avversO la sentenza n. 18/98 della Commissione 2003 tributaria regionale di NAPOLI, depositata il " - 1034 31/03/98; -1- - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/03 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La controversia ha ad oggetto l'applicazione dell'imposta INVIM su di un trasferimento immobiliare disposto dal Tribunale di Napoli con decreto registrato in data 12 luglio 1982, in favore della società 24 K Confezioni s.a.s. di un lotto di terreno con sovrastante fabbricato (di cinque piani e nove appartamenti per piano). In precedenza la proprietà del complesso era frazionata, ed apparteneva in parte anche della società S.M.E. (Società Meridionale Edilizia) s.p.a. Mentre le imposte di registro, ipotecarie e catastali venivano assolte, l'imposta principale INVIM veniva prenotata a debito. In sede di accertamento l'Ufficio riduceva il valore iniziale degli immobili trasferiti. La imposta complementare INVIM che ne conseguiva veniva versata solo in parte, e l'Ufficio chiedeva ai debitori, in solido tra loro, il pagamento del residuo. La società S.M.E. impugnava l'avviso di liquidazione. Con sentenza in data 12 / 31 marzo 1998 la Commissione Tribunale Regionale della Campania accoglieva l'appello della società. Propone ricorso per cassazione, con atto notificato il 6 maggio 1999 l'Amministrazione finanziaria esponendo un motivo di impugnazione. - MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di impugnazione l'Amministrazione finanziaria lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.2, 4, 18, 26 e 31 del D.P.R. n.643 del 1972 e dell'art.1 del D.P.R. n.688 del 1974. Il ricorso critica la sentenza là dove aveva ritenuto che non sussistesse solidarietà tra i diversi alienanti, tra l'altro di cespiti diversi. Sottolinea che anche le vendite conseguenti ad esecuzione forzata erano soggette ad INVIM. Di conseguenza, non si poteva fare alcuna differenza tra vendite negoziali e vendite non negoziali e si doveva applicare l'art.26 del D.P.R. n.643 del 1972. Sottolinea ancora che vi erano stati un unico decreto di;
trasferimento da parte dell'autorità giudiziaria, ed un'unica denunzia INVIM;
perciò l'azione dell'Ufficio fiscale doveva ritenersi legittima anche per quel che concerneva la mancata identificazione in capo ai singoli proprietari delle rispettive quote di imposta.
2. Il ricorso è infondato. L'art.26 del D.P.R. n.643 del 1972 prevede la solidarietà tra i diversi alienanti ai fini dell'imposta INVIM. R Questa solidarietà però intercorre tra i diversi alienanti di unita' un'unica immobiliare, e non tra i diversi alienanti di beni differenti, catastalmente individuati come entità separate. La norma si riferisce al caso di alienazione di un unico cespite da parte di una molteplicità di comproprietari, e non alla diversa ipotesi in cui una pluralità di soggetti siano proprietari esclusivi ciascuno di alcuni cespiti, ed ognuno di essi alieni quelli propri. Non può sussistere solidarietà ai fini INVIM tra i diversi alienanti (o tra diversi espropriati coattivamente) di cespiti distinti tra loro.
3. Né può rilevare che una simile pluralità di vendite, effettuate da soggetti diversi ciascuno per beni differenti avvenga congiuntamente con un unico atto, oppure in caso di vendita 7 coattiva come nel caso di specie con un unico decreto di - - trasferimento emesso dall'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento esecutivo unitario. Il fatto materiale che una serie di alienazioni effettuate da soggetti diversi ciascuno per i propri cespiti, anche se, in ipotesi, in favore di un medesimo acquirente, siano documentate in un solo strumento negoziale, non trasforma in un solo negozio questa pluralità di negozi giuridici, che rimangono logicamente e giuridicamente distinti e conservano la propria autonomia. Il fatto che questi ultimi, paralleli ma distinti, siano stati posti in essere congiuntamente, e non separatamente come era possibile, rimane una circostanza occasionale, non rilevante ai fini della 7 3 qualificazione dei singoli trasferimenti e della loro tassazione: ogni singola posizione rimane distinta e deve essere sottoposta a tassazione separatamente. Altrettanto vale per il caso in cui, come appunto nel caso di specie, l'Autorità giudiziaria, per semplice razionalità di gestione amministrativa o per altro, abbia disposto con un unico decreto di - con più decreti di come possibiletrasferimento (e con - trasferimento separati) una pluralità di passaggi coattivi di proprietà a carico di più soggetti differenti, ciascuno per cespiti distinti.
4. Ugualmente rimane una circostanza occasionale il fatto che sia stata presentata un'unica dichiarazione INVIM (che in questo caso di vendita coattiva doveva essere effettuata, in base al combinato disposto dell'art. 10, n.3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.634 [ora art.10, lett. c), del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131], e dell'art. 18 del D.P.R. ottobre 1972, n.643) dalla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto di trasferimento), e non invece una pluralità di dichiarazioni INVIM, una per ciascun cespite. Anche una simile dichiarazione plurima, peraltro, va scomposta logicamente nelle singole posizioni che si riferiscono ai singoli cespiti.
5. La sentenza impugnata precisa che nel caso di specie si trattava appunto di alienanti diversi di cespiti diversi. Riporta anche, senza rettificarla (e perciò lasciandone presumere l'esattezza in linea di fatto) l'affermazione dell'appellante SME - non smentita peraltro neppure dall'Amministrazione ricorrente - secondo cui sarebbero stati di pertinenza della società contribuente soltanto diciannove cespiti sui cinquantanove complessivi che erano stati oggetto del decreto di trasferimento. Proprio perché si tratta di trasferimenti di cespiti distinti da parte di proprietari diversi, e non di alienazione da parte dei comproprietari di un unico cespite, il caso di specie rimane al di fuori della previsione dell'art.26 invocato dall'Amministrazione ricorrente.
6. La circostanza di fatto che, in ipotesi, la denunzia INVIM non identificasse le rispettive quote di imposta a carico dei singoli proprietari, non consentiva all'Ufficio di richiedere indistintamente a tutti i proprietari, anche solo in via di responsabilità solidale, il pagamento dell'imposta INVIM relativa a tutti i cespiti trasferiti. Per la verità il decreto di trasferimento avrebbe dovuto indicare partitamene per ciascun cespite il rispettivo proprietario, come necessario per la trascrizione del trasferimento stesso nei registri immobiliari (art.2643, n.6, c.p.c.) e per la sua iscrizione al catasto. In ogni caso eventuali omissioni del decreto di trasferimento e nella denunzia INVIM non esimevano l'Ufficio dal conteggiare separatamente l'INVIM relativo a ciascun cespite. Non va dimenticato, del resto, che l'imposizione INVIM colpisce l'incremento di valore di un bene immobile tra il momento dell'acquisto e quello della vendita. Ogni singolo cespite ha una propria storia ed un proprio distinto incremento di valore da tassare, e logicamente il venditore (o l'espropriato) dovrà rispondere solo per questo incremento, non per quello di altri cespiti che non gli sono appartenuti.
7. Il ricorso perciò risulta infondato e va respinto. Poiché la parte intimata non si è costituita in questa fase, la Corte non deve adottare provvedimenti sulle spese di causa. -
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla spere. Così deciso in Roma il 10 aprile 2003. 11 Consignere estensore Il Presidente (dr.Ugo Favara) (dr.Stefano Monaci) Javana SUPREIL CANCELLERE dott. Luigi Riktano DEPOSITATO IN CANCELLERIA E N 17 0 2003 O FA oggi, IL CANCELLIERE 01 dott, Luigi Riitano 6