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Accoglimento
Sentenza 9 marzo 2026
Accoglimento
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05761/2021 REG.RIC.
Pubblicato il 09/03/2026
N. 01847 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05761/2021 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5761 del 2021, proposto dall'Azienda Sanitaria
Locale Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Annunziata, Gaetano Paolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
NT RR, rappresentato e difeso dall'avvocato Olga Durante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio
LE NI in Roma, via P. Leonardi Cattolica, 3;
nei confronti
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, non costituito in giudizio; N. 05761/2021 REG.RIC.
per la riforma
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 01937/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NT RR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il Cons. Giovanni
TO e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La vicenda trae origine dai controlli sanitari effettuati nel corso del 2019 presso l'allevamento bufalino del sig. NT RR, situato in provincia di Salerno, mediante svolgimento di varie prove intradermiche (IDT) — sia singole sia comparative — finalizzate alla verifica dell'eventuale presenza della tubercolosi bufalina.
Nel precedente anno 2018 l'Unità Operativa Veterinaria (UOV) n. 4 dell'ASL
Salerno, a seguito di regolari attività di profilassi, aveva già eseguito accertamenti su
191 bufale, rilevando 4 casi dubbi o positivi in relazione ai quali era stato ordinato l'abbattimento con successivo provvedimento prot. n. 245800 del 17 ottobre 2018
(rimasto inoppugnato), che aveva disposto anche la contestuale sospensione della qualifica sanitaria.
Successivamente, il 26 e il 27 febbraio 2019, l'ASL ha avviato nuove attività di profilassi, finalizzate all'eventuale “riaccreditamento” dell'allevamento, inoculando, in due giornate, 172 capi bufalini con IDT singola, in applicazione dei protocolli N. 05761/2021 REG.RIC.
sanitari vigenti in materia: all'esito delle prime valutazioni 14 capi sono risultati positivi.
Sono state quindi eseguite le prove di IDT comparativa esclusivamente sulle 14 bufale risultate positive e di queste 8 capi sono risultati “dubbi”, in presenza di rilevati inspessimenti della cute superiori a 1 mm.
Nessun prelievo di sangue per la prova gamma interferone è stato effettuato stante l'opposizione espressa in data 16 aprile 2019 dall'allevatore e i verbali di sopralluogo e profilassi sono stati da questi sottoscritti con la precisazione “Nulla da dichiarare”.
È seguita la misura dell'abbattimento obbligatorio degli 8 capi “dubbi”, assunta con provvedimento prot. 108370 del 29 aprile 2019.
2. Il sig. RR ha impugnato tale ultimo atto dinanzi al T.A.R. Campania, dolendosi innanzitutto della modalità con cui i test diagnostici erano stati eseguiti.
A suo dire le operazioni del febbraio–aprile 2019 erano state condotte con superficialità e in violazione dei protocolli tecnici vigenti: le bufale, sosteneva, erano state testate a ritmi inconciliabili con l'esecuzione corretta degli adempimenti necessari — tricotomizzazione, pulizia della cute, misurazione esatta della plica cutanea. Veniva segnalato inoltre che, durante la seduta del 27 febbraio, il disinfettante si era esaurito e, ciò nonostante, le attività diagnostiche erano proseguite senza la minima asepsi richiesta dai protocolli sanitari.
In aggiunta, il ricorrente metteva in luce inesplicabili incongruenze nelle misurazioni cutimetriche: le rilevazioni ante inoculo risultavano profondamente diverse tra prova singola e prova comparativa, e persino tra i due lati dello stesso animale, nell'arco della medesima seduta. Si trattava, a detta del ricorrente, di variazioni fisiologicamente impossibili in un intervallo temporale così ristretto e che denotavano errori tecnici nell'uso del cutimetro o nella procedura di misurazione.
Un ulteriore elemento che rafforzava i dubbi dell'allevatore era costituito dai risultati post-mortem: gli animali già abbattuti nel 2018 e quelli abbattuti in esecuzione N. 05761/2021 REG.RIC.
parziale del provvedimento del 2019 erano risultati completamente negativi alla TBC, sia all'esame anatomopatologico, sia a quello batteriologico. Tale circostanza veniva interpretata come una conferma ulteriore dell'inaffidabilità delle misurazioni ante- vitam fornite dai test IDT.
Ulteriori fatti sintomatici di un non corretto svolgimento dei test venivano individuati nel fatto che:
a) come già avvenuto in occasione dei precedenti controlli avviati il 29 giugno 2018 ed il 25 settembre 2018 e sfociati nell'adozione del provvedimento di abbattimento prot. n. 245800 del 17 ottobre 2018, anche le verifiche avviate nelle date 26-27 febbraio 2019 e 16 aprile 2019 non erano state precedute da preavviso ai sensi dell'art. 7 della l. n. 241/1990; b) le eseguite prove di profilassi (IDT) non erano state ritualmente verbalizzate;
c) durante i controlli del 25 settembre 2018 il personale dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM), a supporto dell'ASL Salerno, aveva sottoposto i capi di bestiame campionati al test γ- interferon, non contemplato dalla normativa di settore vigente pro tempore né consentito dall'interessato;
d) le prove di profilassi (singole e comparative) susseguenti alla prima, in data 29 giugno 2018, erano state effettuate in violazione del termine di 42 giorni all'uopo previsto dal D.D. del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali della Regione
Campania n. 226 del 3 ottobre 2016;
e) l'IZSM aveva illegittimamente denegato l'accesso richiesto dall'interessato alle schede individuali compilate in azienda e riportanti le misurazioni cutimetriche poste a base della rilevazione dei capi dubbi destinati alla macellazione;
f) i veterinari dell'ASL Salerno non erano in possesso delle competenze amministrative e tecniche per l'espletamento delle attività di profilassi de quibus. N. 05761/2021 REG.RIC.
3. Il T.A.R. ha accolto il ricorso del sig. RR, dopo aver perimetrato l'oggetto del giudizio al solo provvedimento di abbattimento prot. n. 108370 del 29 aprile 2019, unitamente alle prodromiche attività di verifica (così come compendiate nei corrispondenti “modelli 2-33”), essendo rimasto inoppugnato il precedente provvedimento di abbattimento prot. n. 245800 del 17 ottobre 2018.
Nel merito, il T.A.R., dopo aver svolto un'analisi preliminare della normativa che regola la diagnostica della TBC bufalina e dopo aver evidenziato come l'intera attendibilità del test IDT dipenda dalla corretta misurazione della plica cutanea prima e dopo l'inoculo, ha chiarito che le variazioni di spessore sono l'unico parametro che consente di distinguere un animale “negativo” da uno “dubbio” o “positivo”.
Alla luce di tale premessa, ha quindi esaminato tutte le misurazioni riportate nei modelli 2-33 e ha rilevato che esse (ovvero la prova IDT singola del 26/27 febbraio
2019-1°/2 marzo 2019 e la prova IDT comparativa del 16/19 aprile 2019) erano affette da incongruenze macroscopiche e innegabili: animali che, nella prova singola di febbraio, avevano una plica cutanea di 19 mm, nella prova comparativa di aprile presentavano pliche di 17 mm o 21 mm, talvolta con differenze tra lato bovino e lato aviare prive di ogni logica anatomica.
E' stato poi giudicato “inverosimile” che nell'arco di poche settimane la cute di uno stesso animale potesse variare in quel modo e si è ritenuto parimenti “inspiegabile” che nella stessa prova, nello stesso momento, i due lati del collo presentassero valori di spessore pre-inoculo così differenti.
Il giudice di prime cure ha sottolineato inoltre il ritmo insostenibile dei test: 172 capi controllati in due giorni, un numero incompatibile con l'esecuzione diligente di tutte le operazioni necessarie, specie considerando la contestuale effettuazione di numerosi prelievi per la brucellosi. A ciò si è aggiunta la circostanza, ammessa dagli stessi operatori ASL, che in una delle giornate il disinfettante si era esaurito e le prove erano state comunque portate a termine. N. 05761/2021 REG.RIC.
Infine, il T.A.R. ha attribuito rilievo al dato obiettivo che i capi abbattuti erano risultati esenti da ogni segno di tubercolosi e, sebbene l'ASL avesse ritenuto tale informazione non decisiva, per il Collegio campano essa è valsa a confermare la scarsa affidabilità delle rilevazioni eseguite in azienda.
Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha concluso che le prove diagnostiche erano state eseguite con carenza di istruttoria, approssimazione e non conformità ai protocolli, generando risultati inaffidabili. Per questo motivo ha annullato il provvedimento di abbattimento, con compensazione delle spese di lite.
4. L'ASL ha proposto appello.
A sua dire la pronuncia di primo grado avrebbe:
- travisato i fatti, confondendo le attività del 2018 con quelle del 2019 e attribuendo rilievo a presunte incongruenze non dimostrate;
- sovrapposto il giudizio tecnico del giudicante a quello dell'autorità sanitaria, violando i principi di discrezionalità tecnica e di precauzione;
- omesso incautamente l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, nonostante la complessità della materia;
- ritenuto erroneamente che il disinfettante dovesse essere usato, mentre la normativa ne sconsiglia addirittura l'impiego e, comunque, non avere considerato che la contestazione in esame, come indicata nel ricorso introduttivo, era riferita esclusivamente alle operazioni del 27 febbraio 2019 e non anche alle prove comparative effettuate nel mese di aprile;
- errato nel valorizzare il dato della frettolosa esecuzione delle operazioni di profilassi in soli due giorni su ben 172 di capi animali, potendo detta doglianza al più attagliarsi alle prove IDT singole del febbraio 2019 ma non anche a quelle finali di IDT comparativa, avendo queste avuto ad oggetto solo 14 capi (cfr. verbali del 16 e 19 aprile 2019); N. 05761/2021 REG.RIC.
- tratto conclusioni indebite dalla mancata individuazione di lesioni post mortem, dato che la TBC può anche non manifestarsi macroscopicamente;
- considerato “incredibili” delle differenze cutimetriche di pochi millimetri, che per l'ASL sarebbero invece fisiologiche e compatibili con la morfologia animale e con la diversa ubicazione dell'inoculo.
In sostanza, l'ASL ha addebitato al T.A.R. di avere accolto il ricorso sulla base di elementi solo apparentemente anomali, ma perfettamente compatibili con la fisiologia animale e con la normale variabilità del test diagnostico.
5. Nella memoria depositata in appello il 10 settembre 2021, il sig. RR - senza reiterare le censure rimaste assorbite in primo grado - ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per non avere l'ASL svolto una critica puntuale alla motivazione del T.A.R. ed essersi limitata a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in primo grado.
Nel merito, la difesa dell'allevatore ha ribadito che le incongruenze cutimetriche erano oggettive, basate su atti della stessa ASL e mai contestate nel merito; che l'Amministrazione sanitaria non aveva dato esecuzione a due diverse ordinanze cautelari che le imponevano ulteriori verifiche, segno di una condotta incompleta e non rispettosa degli obblighi istruttori; e che non era vera la tesi avversaria secondo cui nell'azienda vi fosse una recidiva di TBC: affermazione questa giudicata “non vera” e “mai documentata” poiché la stessa ASL non aveva mai aperto un focolaio ufficiale presso l'allevamento RR.
6. Nel corso del giudizio d'appello il Collegio ha disposto verificazione tecnica, poi integrata da relazione conclusiva completa di controdeduzioni alle osservazioni di parte, al fine di accertare se la sequenza dei test IDT fosse stata legittimamente eseguita e risultasse conforme ai protocolli oltre che affidabile nei risultati (ordinanze nn. 1088/2025 e 6111/2025). N. 05761/2021 REG.RIC.
Le conclusioni del Verificatore (Prof. Passamonti) hanno confermato la correttezza della metodologia seguita, la coerenza dei verbali (brogliacci e modelli 2/33 SANAN)
e l'attendibilità delle letture cutimetriche, escludendo discordanze o discrasie tecniche imputabili agli operatori dell'ASL e dell'IZS.
7. Ciò posto, l'appello, certamente ammissibile in quanto corredato da un apparato di rilievi critici puntuali e astrattamente idonei a minare il costrutto motivazionale della pronuncia impugnata, è anche fondato nel merito, alla luce degli esiti della verificazione tecnica che - essendo stata espletata nel contraddittorio delle parti ed essendo pervenuta a conclusioni coerenti e condivisibili - assume valore determinante ai fini della decisione.
8. Procedendo dal quadro normativo applicabile ai fatti del 2019, il riferimento ratione temporis pertinente è costituito dal D.M. 15 dicembre 1995, n. 592 e dal Reg. (CE) n.
1226/2002 (Allegato B), oltre che dai protocolli regionali D.D. Campania n. 236/2016
e n. 59/2017 sulla tecnica IDT.
8.1. In tale cornice normativa:
-- è sufficiente ai fini della qualificazione sanitaria la reazione positiva/dubbia alle prove diagnostiche ufficiali (art. 7 D.M. n. 592/1995);
-- l'IDT comparativa con differenziale bovino–aviare tra 1 e 4 mm integra un esito
“dubbio” che la normativa comunitaria consente di considerare positivo per incrementare la sensibilità della sorveglianza (punto 2.2.5.3.5 Reg. 1226/2002).
8.2. Il Verificatore ha fatto corretta applicazione di tale assetto di regole chiarendo che all'epoca dei fatti (2019) non trovavano applicazione le definizioni di “caso sospetto/confermato” del Reg. (UE) 2020/689, invocate dalla parte, in quanto il suddetto Regolamento (UE) entrato in vigore il 21 aprile 2021, risulta temporalmente posteriore ai rilievi oggetto della controversia effettuati nell'anno 2019; e precisando che, secondo il D.M. 592/1995, la positività alle prove ufficiali è già criterio legale N. 05761/2021 REG.RIC.
sufficiente a fondare la misura (art. 7) e, correlativamente, la presunzione di infezione ai fini della polizia veterinaria (abbattimento in vincolo sanitario).
8.3. Ciò posto, dall'esame complessivo degli atti di causa, integrati dalla relazione tecnico‑scientifica depositata dal Verificatore nominato dal Collegio, è possibile ricostruire con sufficiente chiarezza il quadro fattuale e normativo entro il quale si colloca la vicenda. Tale quadro conduce a escludere che l'operato dell'Amministrazione presenti vizi tali da comportare l'annullamento del provvedimento impugnato.
8.4. Innanzitutto, la verificazione ha consentito di acquisire un'analisi approfondita sulla correttezza procedurale e tecnica delle prove IDT singola e comparativa eseguite dall'ASL di Salerno nel 2019. Il Verificatore, dopo aver esaminato i modelli di campo,
i brogliacci, i modelli 2/33 informatizzati e i verbali sottoscritti dall'allevatore, ha osservato che le prove IDT 2019 furono eseguite dall'ASL con supporto IZSM dapprima su 172 capi (IDT singola) e quindi – decorso il termine minimo – su 14 capi in IDT comparativa, individuando 8 capi con esito “dubbio” e 6 negativi; e ha concluso che le operazioni furono svolte nel rispetto del protocollo tecnico vigente all'epoca dei fatti, stabilito dal Decreto Dirigenziale n. 59/2017 della Regione Campania.
La scelta dei siti di inoculo, la metodologia di misurazione mediante cutimetro a molla,
i tempi di rilettura a 72 ore e la registrazione delle pliche cutanee sono risultati conformi alle prescrizioni normative e ai criteri interpretativi dell'IDT ufficiale.
8.5. In particolare, sono stati accertati:
- la coerenza tra brogliacci di campo e modelli 2/33 generati da SANAN;
- la regolarità della tecnica IDT singola e comparativa secondo la D.D. Campania
59/2017 (che prevede la misura SP1 pre‑inoculo e SP2 a 72 ore, la lettura con cutimetro a molla; il posizionamento sedi inoculo dx/sx in comparativa);
- l'assenza di vizi nella tempistica complessiva di esecuzione e lettura delle prove; N. 05761/2021 REG.RIC.
- l'irrilevanza, ai fini della validità del test, della mancata disinfezione, in quanto non richiesta dalla normativa (tricotomia e pulizia con carta assorbente sono sufficienti) e comunque non incidente sulla attendibilità della diagnosi;
- il rifiuto dell'allevatore al prelievo per γ‑interferone (test accessorio), circostanza che ha impedito un ulteriore elemento comparativo.
8.6. Il Verificatore ha anche chiarito che le discordanze nelle misure cutimetriche, sulle quali l'appellato fonda gran parte delle proprie censure, non costituiscono di per sé indice di inattendibilità del test, ma rientrano nella fisiologica variabilità della metodica, influenzata da fattori anatomici, dall'accrescimento degli animali, dalla diversa sede di inoculo e dalle modalità operative non anomale dei veterinari ufficiali.
Variabili intrinseche (stato immunitario, sede esatta della plica, micro‑spostamento del sito d'inoculo rispetto a precedenti punture, accrescimento, diverso trofismo cutaneo dei due lati) e tecniche (funzionamento del cutimetro a molla, che esclude pressioni manuali) possono infatti giustificare la modesta incongruenza riscontrata senza inficiare la riproducibilità del test, in conformità a quanto attestano la letteratura operativa e la prassi dei Centri di riferimento.
Ne discende che l'assunto del T.A.R. – secondo cui le “macroscopiche incongruenze” delle pliche renderebbero inattendibili le prove – non regge all'esito dell'accertamento tecnico, che conferma l'attendibilità diagnostica dei referti e la legittimità, sotto questo profilo, dell'azione amministrativa.
8.7. Come esposto, neppure la mancata disinfezione dell'area di inoculo, contestata dall'allevatore, incide sulla validità della prova, non essendo tale metodica prevista dalla normativa e non avendo alcuna incidenza documentata sullo sviluppo della reazione intradermica.
8.8. Quanto al parametro decisivo oggetto del giudizio – la qualificazione come
"dubbi" dei capi sottoposti alla prova comparativa – la verificazione ha evidenziato che l'interpretazione degli esiti da parte dell'ASL è avvenuta nella piena conformità N. 05761/2021 REG.RIC.
sia al Reg. (CE) n. 1226/2002, sia al D.M. 592/1995, norme vigenti all'epoca dei fatti: in base ad esse, gli animali che presentano reazioni dubbie alla prova comparativa, in assenza di segni clinici, devono essere considerati (o possono essere considerati, secondo le scelte discrezionali dello Stato membro) come positivi ai fini sanitari e, dunque, assoggettabili al provvedimento di abbattimento previsto per il risanamento degli allevamenti.
La normativa consente agli Stati membri – come puntualmente osservato dal
Verificatore – di ampliare la sensibilità del test, considerando positivi anche gli esiti dubbi, proprio per assicurare il massimo livello di tutela sanitaria nelle regioni non indenni.
La relazione tecnica, inoltre, colloca correttamente la vicenda nell'ambito della situazione epidemiologica della Campania la quale, negli anni interessati, presentava un'elevata circolazione di focolai di tubercolosi bufalina e, pertanto, giustificava una lettura prudenziale e rigorosa dei risultati diagnostici da parte dell'Autorità sanitaria.
In tale contesto, la decisione dell'ASL di disporre l'immediato abbattimento dei capi risultati dubbi, senza procedere a un'ulteriore IDT comparativa, non infrange il limite di insindacabilità delle scelte discrezionali plausibilmente motivate, in quanto appare coerente sia con il principio di massima precauzione che con la necessità – ampiamente documentata nella relazione – di evitare ritardi nell'interruzione di possibili catene di trasmissione in territori ad alta prevalenza.
8.9. Detto sin qui della persuasività degli esiti del consulto d'ufficio, occorre aggiungere che le osservazioni prodotte dall'ausiliario di parte, pur ricche e tecnicamente articolate, non paiono idonee a superare la solidità delle conclusioni rassegnate dal Verificatore.
Quest'ultimo ha infatti confutato puntualmente ogni rilievo contrario chiarendo che:
i) l'assenza di lesioni post‑mortem o di isolamento batteriologico (emersa a seguito degli esami post‑mortem sui capi abbattuti - NVL e colture negative) non esclude N. 05761/2021 REG.RIC.
l'infezione in vivo, essendo ampiamente documentata nella letteratura scientifica la possibilità di animali NVL privi di manifestazioni macroscopiche. Più precisamente, diagnostica in vivo e post‑mortem non offrono riferimenti speculari sicché, per natura della malattia e dei metodi, una quota di animali reattivi in vivo può risultare
NVL/negativa post‑mortem (campionamento e sensibilità differenti). Ciò non smentisce la validità della prova IDT, né rende illegittimo il provvedimento adottato ex ante a tutela della sanità pubblica;
ii) l'asserito stato di indennità dell'allevamento non ha rappresentato un dato continuativo e non è risultato, alla data dei fatti, tale da poter escludere il rischio di reinfezione.
Sebbene l'appellato insista sul fatto che nell'azienda non vi sarebbe mai stato un
“focolaio confermato”, sicché l'infezione sarebbe “inesistente”, la verificazione chiarisce che la qualifica sanitaria dell'allevamento ha subito una sospensione (2018–
2022) proprio in relazione ai controlli controversi.
A ciò deve aggiungersi la considerazione che la riattribuzione successiva della qualifica (2022) non può retroagire per invalidare l'atto del 2019, né può fungere, ex post, da “probatio diabolica” dell'inesistenza del rischio, posto che la valutazione di legittimità deve svolgersi sulla base dello stato dei fatti e degli elementi di cognizione esistenti al momento dell'adozione della misura di profilassi. Dunque, le negativizzazioni degli animali appurate nel triennio successivo non possono retroagire sulla valutazione che l'Autorità sanitaria doveva compiere nel 2019, operando in un contesto di incertezza scientifica e di rischio epidemiologico concreto.
La giurisprudenza sanitaria – richiamata dal Verificatore – valorizza, in contesti endemici, il principio di massima precauzione e consente di qualificare positivi anche i “dubbi” per massimizzare la sensibilità del sistema di eradicazione (punto 2.2.5.3.5
Reg. 1226/2002), proprio perché non è corretto esigere che ogni positività in vivo si traduca in lesione/isolamento al macello; N. 05761/2021 REG.RIC.
iii) quanto alla sospetta rapidità dei tempi di esecuzione dei test, addotta da parte appellata quale indice di superficialità dell'operato della ASL, la relazione tecnica precisa che i tempi di esecuzione dipendono da fattori ambientali e di stabulazione e non hanno rilievo invalidante in assenza della specifica prova che essi abbiano concretamente alterato letture e referti, qui non emersa. In ogni caso, come correttamente evidenziato dalla ASL, il dato della frettolosa esecuzione delle operazioni di profilassi in soli due giorni su ben 172 di capi animali è al più formulabile con riguardo alle prove IDT singole del febbraio 2019, ma non anche in relazione alle prove finali di IDT comparativa, avendo queste avuto ad oggetto solo
14 capi (cfr. verbali del 16 e 19 aprile 2019); iv) quanto all'ulteriore assunto di parte appellata secondo il quale, a fronte di 8 casi dubbi emersi alla IDT comparativa, l'ASL avrebbe dovuto reiterare lo stesso test comparativo dopo 42 giorni, anziché procedere all'abbattimento, occorre ribadire che l'ordinamento consente agli Stati membri di considerare positivi i casi “dubbi” (Reg.
1226/2002, punto 2.2.5.3.5), e, ai sensi del DM n. 592 del 15 dicembre 1995 (art. 7 comma 1 e Allegato 1: “Gli animali per i quali l'intradermotubercolinizzazione singola non dà esito conclusivo devono essere sottoposti ad un'altra prova a distanza di almeno 42 giorni. Gli animali che non risultano negativi alla seconda prova devono essere ritenuti positivi”) la seconda prova comparativa è strumento possibile ma nessun automatismo inderogabile ne impone la reiterazione, potendosi legittimamente procedere all'abbattimento in vincolo sanitario in ragione del rischio epidemiologico accertato (con la prova comparativa effettuata in esito a quella singola) e della cornice territoriale non indenne.
9. Quanto all'esercizio della discrezionalità tecnica e ai limiti entro i quali su di essa può esperirsi il sindacato giurisdizionale, va condiviso quanto dedotto dalla ASL circa il fatto che il giudice non può svolgere - men che meno sulla base di un quadro di cognizione arricchito di conoscenze divenute disponibili solo ex post - un controllo N. 05761/2021 REG.RIC.
sostitutivo su profili squisitamente tecnico‑diagnostici, traendone un giudizio di inattendibilità complessiva delle prove IDT, senza tuttavia acquisire elementi di sufficiente chiarezza sui presupposti tecnici della materia, sulla correttezza del metodo
(IDT singola e comparativa), sulla spiegabilità tecnico‑scientifica delle differenze millimetriche contestate e, quindi, apprestando conclusioni non adeguatamente supportate sotto il profilo tecnico con riguardo alla congruità della scelta amministrativa di assimilare i casi “dubbi” ai positivi nel contesto territoriale considerato e in presenza di sospensione della qualifica.
10. Contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R., questo Collegio reputa che le procedure diagnostiche siano state correttamente eseguite, gli esiti coerentemente interpretati e il provvedimento di abbattimento adeguatamente giustificato e proporzionato alla situazione riscontrata.
Risultano quindi fondate le censure di erroneità del primo giudizio nella qualificazione come “macroscopiche incongruenze” di dati che la verificazione ha reputato metodologicamente corretti e scientificamente giustificabili, alla luce delle fonti ratione temporis applicabili (D.M. 592/1995 e Reg. 1226/2002) e della situazione epidemiologica territoriale in allora riscontrata.
11. L'appello va quindi accolto.
12. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della complessità tecnica della materia.
13. Gli onorari del Verificatore vengono liquidati - tenuto conto della complessità dell'incarico e dell'articolata trama di attività espletate - nell'importo di euro
8.000,00, oltre accessori di legge, posto in egual misura a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, N. 05761/2021 REG.RIC.
riforma la sentenza del TAR Campania, Salerno, Sez. II, n. 1937/2020 e respinge il ricorso di primo grado.
Spese dei due gradi di giudizio compensate.
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in egual misura, le spese di verificazione nell'importo indicato in parte motiva.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE CO, Presidente
Giovanni TO, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni TO LE CO N. 05761/2021 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 09/03/2026
N. 01847 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05761/2021 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5761 del 2021, proposto dall'Azienda Sanitaria
Locale Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Annunziata, Gaetano Paolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
NT RR, rappresentato e difeso dall'avvocato Olga Durante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio
LE NI in Roma, via P. Leonardi Cattolica, 3;
nei confronti
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, non costituito in giudizio; N. 05761/2021 REG.RIC.
per la riforma
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 01937/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NT RR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il Cons. Giovanni
TO e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La vicenda trae origine dai controlli sanitari effettuati nel corso del 2019 presso l'allevamento bufalino del sig. NT RR, situato in provincia di Salerno, mediante svolgimento di varie prove intradermiche (IDT) — sia singole sia comparative — finalizzate alla verifica dell'eventuale presenza della tubercolosi bufalina.
Nel precedente anno 2018 l'Unità Operativa Veterinaria (UOV) n. 4 dell'ASL
Salerno, a seguito di regolari attività di profilassi, aveva già eseguito accertamenti su
191 bufale, rilevando 4 casi dubbi o positivi in relazione ai quali era stato ordinato l'abbattimento con successivo provvedimento prot. n. 245800 del 17 ottobre 2018
(rimasto inoppugnato), che aveva disposto anche la contestuale sospensione della qualifica sanitaria.
Successivamente, il 26 e il 27 febbraio 2019, l'ASL ha avviato nuove attività di profilassi, finalizzate all'eventuale “riaccreditamento” dell'allevamento, inoculando, in due giornate, 172 capi bufalini con IDT singola, in applicazione dei protocolli N. 05761/2021 REG.RIC.
sanitari vigenti in materia: all'esito delle prime valutazioni 14 capi sono risultati positivi.
Sono state quindi eseguite le prove di IDT comparativa esclusivamente sulle 14 bufale risultate positive e di queste 8 capi sono risultati “dubbi”, in presenza di rilevati inspessimenti della cute superiori a 1 mm.
Nessun prelievo di sangue per la prova gamma interferone è stato effettuato stante l'opposizione espressa in data 16 aprile 2019 dall'allevatore e i verbali di sopralluogo e profilassi sono stati da questi sottoscritti con la precisazione “Nulla da dichiarare”.
È seguita la misura dell'abbattimento obbligatorio degli 8 capi “dubbi”, assunta con provvedimento prot. 108370 del 29 aprile 2019.
2. Il sig. RR ha impugnato tale ultimo atto dinanzi al T.A.R. Campania, dolendosi innanzitutto della modalità con cui i test diagnostici erano stati eseguiti.
A suo dire le operazioni del febbraio–aprile 2019 erano state condotte con superficialità e in violazione dei protocolli tecnici vigenti: le bufale, sosteneva, erano state testate a ritmi inconciliabili con l'esecuzione corretta degli adempimenti necessari — tricotomizzazione, pulizia della cute, misurazione esatta della plica cutanea. Veniva segnalato inoltre che, durante la seduta del 27 febbraio, il disinfettante si era esaurito e, ciò nonostante, le attività diagnostiche erano proseguite senza la minima asepsi richiesta dai protocolli sanitari.
In aggiunta, il ricorrente metteva in luce inesplicabili incongruenze nelle misurazioni cutimetriche: le rilevazioni ante inoculo risultavano profondamente diverse tra prova singola e prova comparativa, e persino tra i due lati dello stesso animale, nell'arco della medesima seduta. Si trattava, a detta del ricorrente, di variazioni fisiologicamente impossibili in un intervallo temporale così ristretto e che denotavano errori tecnici nell'uso del cutimetro o nella procedura di misurazione.
Un ulteriore elemento che rafforzava i dubbi dell'allevatore era costituito dai risultati post-mortem: gli animali già abbattuti nel 2018 e quelli abbattuti in esecuzione N. 05761/2021 REG.RIC.
parziale del provvedimento del 2019 erano risultati completamente negativi alla TBC, sia all'esame anatomopatologico, sia a quello batteriologico. Tale circostanza veniva interpretata come una conferma ulteriore dell'inaffidabilità delle misurazioni ante- vitam fornite dai test IDT.
Ulteriori fatti sintomatici di un non corretto svolgimento dei test venivano individuati nel fatto che:
a) come già avvenuto in occasione dei precedenti controlli avviati il 29 giugno 2018 ed il 25 settembre 2018 e sfociati nell'adozione del provvedimento di abbattimento prot. n. 245800 del 17 ottobre 2018, anche le verifiche avviate nelle date 26-27 febbraio 2019 e 16 aprile 2019 non erano state precedute da preavviso ai sensi dell'art. 7 della l. n. 241/1990; b) le eseguite prove di profilassi (IDT) non erano state ritualmente verbalizzate;
c) durante i controlli del 25 settembre 2018 il personale dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM), a supporto dell'ASL Salerno, aveva sottoposto i capi di bestiame campionati al test γ- interferon, non contemplato dalla normativa di settore vigente pro tempore né consentito dall'interessato;
d) le prove di profilassi (singole e comparative) susseguenti alla prima, in data 29 giugno 2018, erano state effettuate in violazione del termine di 42 giorni all'uopo previsto dal D.D. del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali della Regione
Campania n. 226 del 3 ottobre 2016;
e) l'IZSM aveva illegittimamente denegato l'accesso richiesto dall'interessato alle schede individuali compilate in azienda e riportanti le misurazioni cutimetriche poste a base della rilevazione dei capi dubbi destinati alla macellazione;
f) i veterinari dell'ASL Salerno non erano in possesso delle competenze amministrative e tecniche per l'espletamento delle attività di profilassi de quibus. N. 05761/2021 REG.RIC.
3. Il T.A.R. ha accolto il ricorso del sig. RR, dopo aver perimetrato l'oggetto del giudizio al solo provvedimento di abbattimento prot. n. 108370 del 29 aprile 2019, unitamente alle prodromiche attività di verifica (così come compendiate nei corrispondenti “modelli 2-33”), essendo rimasto inoppugnato il precedente provvedimento di abbattimento prot. n. 245800 del 17 ottobre 2018.
Nel merito, il T.A.R., dopo aver svolto un'analisi preliminare della normativa che regola la diagnostica della TBC bufalina e dopo aver evidenziato come l'intera attendibilità del test IDT dipenda dalla corretta misurazione della plica cutanea prima e dopo l'inoculo, ha chiarito che le variazioni di spessore sono l'unico parametro che consente di distinguere un animale “negativo” da uno “dubbio” o “positivo”.
Alla luce di tale premessa, ha quindi esaminato tutte le misurazioni riportate nei modelli 2-33 e ha rilevato che esse (ovvero la prova IDT singola del 26/27 febbraio
2019-1°/2 marzo 2019 e la prova IDT comparativa del 16/19 aprile 2019) erano affette da incongruenze macroscopiche e innegabili: animali che, nella prova singola di febbraio, avevano una plica cutanea di 19 mm, nella prova comparativa di aprile presentavano pliche di 17 mm o 21 mm, talvolta con differenze tra lato bovino e lato aviare prive di ogni logica anatomica.
E' stato poi giudicato “inverosimile” che nell'arco di poche settimane la cute di uno stesso animale potesse variare in quel modo e si è ritenuto parimenti “inspiegabile” che nella stessa prova, nello stesso momento, i due lati del collo presentassero valori di spessore pre-inoculo così differenti.
Il giudice di prime cure ha sottolineato inoltre il ritmo insostenibile dei test: 172 capi controllati in due giorni, un numero incompatibile con l'esecuzione diligente di tutte le operazioni necessarie, specie considerando la contestuale effettuazione di numerosi prelievi per la brucellosi. A ciò si è aggiunta la circostanza, ammessa dagli stessi operatori ASL, che in una delle giornate il disinfettante si era esaurito e le prove erano state comunque portate a termine. N. 05761/2021 REG.RIC.
Infine, il T.A.R. ha attribuito rilievo al dato obiettivo che i capi abbattuti erano risultati esenti da ogni segno di tubercolosi e, sebbene l'ASL avesse ritenuto tale informazione non decisiva, per il Collegio campano essa è valsa a confermare la scarsa affidabilità delle rilevazioni eseguite in azienda.
Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha concluso che le prove diagnostiche erano state eseguite con carenza di istruttoria, approssimazione e non conformità ai protocolli, generando risultati inaffidabili. Per questo motivo ha annullato il provvedimento di abbattimento, con compensazione delle spese di lite.
4. L'ASL ha proposto appello.
A sua dire la pronuncia di primo grado avrebbe:
- travisato i fatti, confondendo le attività del 2018 con quelle del 2019 e attribuendo rilievo a presunte incongruenze non dimostrate;
- sovrapposto il giudizio tecnico del giudicante a quello dell'autorità sanitaria, violando i principi di discrezionalità tecnica e di precauzione;
- omesso incautamente l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, nonostante la complessità della materia;
- ritenuto erroneamente che il disinfettante dovesse essere usato, mentre la normativa ne sconsiglia addirittura l'impiego e, comunque, non avere considerato che la contestazione in esame, come indicata nel ricorso introduttivo, era riferita esclusivamente alle operazioni del 27 febbraio 2019 e non anche alle prove comparative effettuate nel mese di aprile;
- errato nel valorizzare il dato della frettolosa esecuzione delle operazioni di profilassi in soli due giorni su ben 172 di capi animali, potendo detta doglianza al più attagliarsi alle prove IDT singole del febbraio 2019 ma non anche a quelle finali di IDT comparativa, avendo queste avuto ad oggetto solo 14 capi (cfr. verbali del 16 e 19 aprile 2019); N. 05761/2021 REG.RIC.
- tratto conclusioni indebite dalla mancata individuazione di lesioni post mortem, dato che la TBC può anche non manifestarsi macroscopicamente;
- considerato “incredibili” delle differenze cutimetriche di pochi millimetri, che per l'ASL sarebbero invece fisiologiche e compatibili con la morfologia animale e con la diversa ubicazione dell'inoculo.
In sostanza, l'ASL ha addebitato al T.A.R. di avere accolto il ricorso sulla base di elementi solo apparentemente anomali, ma perfettamente compatibili con la fisiologia animale e con la normale variabilità del test diagnostico.
5. Nella memoria depositata in appello il 10 settembre 2021, il sig. RR - senza reiterare le censure rimaste assorbite in primo grado - ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per non avere l'ASL svolto una critica puntuale alla motivazione del T.A.R. ed essersi limitata a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in primo grado.
Nel merito, la difesa dell'allevatore ha ribadito che le incongruenze cutimetriche erano oggettive, basate su atti della stessa ASL e mai contestate nel merito; che l'Amministrazione sanitaria non aveva dato esecuzione a due diverse ordinanze cautelari che le imponevano ulteriori verifiche, segno di una condotta incompleta e non rispettosa degli obblighi istruttori; e che non era vera la tesi avversaria secondo cui nell'azienda vi fosse una recidiva di TBC: affermazione questa giudicata “non vera” e “mai documentata” poiché la stessa ASL non aveva mai aperto un focolaio ufficiale presso l'allevamento RR.
6. Nel corso del giudizio d'appello il Collegio ha disposto verificazione tecnica, poi integrata da relazione conclusiva completa di controdeduzioni alle osservazioni di parte, al fine di accertare se la sequenza dei test IDT fosse stata legittimamente eseguita e risultasse conforme ai protocolli oltre che affidabile nei risultati (ordinanze nn. 1088/2025 e 6111/2025). N. 05761/2021 REG.RIC.
Le conclusioni del Verificatore (Prof. Passamonti) hanno confermato la correttezza della metodologia seguita, la coerenza dei verbali (brogliacci e modelli 2/33 SANAN)
e l'attendibilità delle letture cutimetriche, escludendo discordanze o discrasie tecniche imputabili agli operatori dell'ASL e dell'IZS.
7. Ciò posto, l'appello, certamente ammissibile in quanto corredato da un apparato di rilievi critici puntuali e astrattamente idonei a minare il costrutto motivazionale della pronuncia impugnata, è anche fondato nel merito, alla luce degli esiti della verificazione tecnica che - essendo stata espletata nel contraddittorio delle parti ed essendo pervenuta a conclusioni coerenti e condivisibili - assume valore determinante ai fini della decisione.
8. Procedendo dal quadro normativo applicabile ai fatti del 2019, il riferimento ratione temporis pertinente è costituito dal D.M. 15 dicembre 1995, n. 592 e dal Reg. (CE) n.
1226/2002 (Allegato B), oltre che dai protocolli regionali D.D. Campania n. 236/2016
e n. 59/2017 sulla tecnica IDT.
8.1. In tale cornice normativa:
-- è sufficiente ai fini della qualificazione sanitaria la reazione positiva/dubbia alle prove diagnostiche ufficiali (art. 7 D.M. n. 592/1995);
-- l'IDT comparativa con differenziale bovino–aviare tra 1 e 4 mm integra un esito
“dubbio” che la normativa comunitaria consente di considerare positivo per incrementare la sensibilità della sorveglianza (punto 2.2.5.3.5 Reg. 1226/2002).
8.2. Il Verificatore ha fatto corretta applicazione di tale assetto di regole chiarendo che all'epoca dei fatti (2019) non trovavano applicazione le definizioni di “caso sospetto/confermato” del Reg. (UE) 2020/689, invocate dalla parte, in quanto il suddetto Regolamento (UE) entrato in vigore il 21 aprile 2021, risulta temporalmente posteriore ai rilievi oggetto della controversia effettuati nell'anno 2019; e precisando che, secondo il D.M. 592/1995, la positività alle prove ufficiali è già criterio legale N. 05761/2021 REG.RIC.
sufficiente a fondare la misura (art. 7) e, correlativamente, la presunzione di infezione ai fini della polizia veterinaria (abbattimento in vincolo sanitario).
8.3. Ciò posto, dall'esame complessivo degli atti di causa, integrati dalla relazione tecnico‑scientifica depositata dal Verificatore nominato dal Collegio, è possibile ricostruire con sufficiente chiarezza il quadro fattuale e normativo entro il quale si colloca la vicenda. Tale quadro conduce a escludere che l'operato dell'Amministrazione presenti vizi tali da comportare l'annullamento del provvedimento impugnato.
8.4. Innanzitutto, la verificazione ha consentito di acquisire un'analisi approfondita sulla correttezza procedurale e tecnica delle prove IDT singola e comparativa eseguite dall'ASL di Salerno nel 2019. Il Verificatore, dopo aver esaminato i modelli di campo,
i brogliacci, i modelli 2/33 informatizzati e i verbali sottoscritti dall'allevatore, ha osservato che le prove IDT 2019 furono eseguite dall'ASL con supporto IZSM dapprima su 172 capi (IDT singola) e quindi – decorso il termine minimo – su 14 capi in IDT comparativa, individuando 8 capi con esito “dubbio” e 6 negativi; e ha concluso che le operazioni furono svolte nel rispetto del protocollo tecnico vigente all'epoca dei fatti, stabilito dal Decreto Dirigenziale n. 59/2017 della Regione Campania.
La scelta dei siti di inoculo, la metodologia di misurazione mediante cutimetro a molla,
i tempi di rilettura a 72 ore e la registrazione delle pliche cutanee sono risultati conformi alle prescrizioni normative e ai criteri interpretativi dell'IDT ufficiale.
8.5. In particolare, sono stati accertati:
- la coerenza tra brogliacci di campo e modelli 2/33 generati da SANAN;
- la regolarità della tecnica IDT singola e comparativa secondo la D.D. Campania
59/2017 (che prevede la misura SP1 pre‑inoculo e SP2 a 72 ore, la lettura con cutimetro a molla; il posizionamento sedi inoculo dx/sx in comparativa);
- l'assenza di vizi nella tempistica complessiva di esecuzione e lettura delle prove; N. 05761/2021 REG.RIC.
- l'irrilevanza, ai fini della validità del test, della mancata disinfezione, in quanto non richiesta dalla normativa (tricotomia e pulizia con carta assorbente sono sufficienti) e comunque non incidente sulla attendibilità della diagnosi;
- il rifiuto dell'allevatore al prelievo per γ‑interferone (test accessorio), circostanza che ha impedito un ulteriore elemento comparativo.
8.6. Il Verificatore ha anche chiarito che le discordanze nelle misure cutimetriche, sulle quali l'appellato fonda gran parte delle proprie censure, non costituiscono di per sé indice di inattendibilità del test, ma rientrano nella fisiologica variabilità della metodica, influenzata da fattori anatomici, dall'accrescimento degli animali, dalla diversa sede di inoculo e dalle modalità operative non anomale dei veterinari ufficiali.
Variabili intrinseche (stato immunitario, sede esatta della plica, micro‑spostamento del sito d'inoculo rispetto a precedenti punture, accrescimento, diverso trofismo cutaneo dei due lati) e tecniche (funzionamento del cutimetro a molla, che esclude pressioni manuali) possono infatti giustificare la modesta incongruenza riscontrata senza inficiare la riproducibilità del test, in conformità a quanto attestano la letteratura operativa e la prassi dei Centri di riferimento.
Ne discende che l'assunto del T.A.R. – secondo cui le “macroscopiche incongruenze” delle pliche renderebbero inattendibili le prove – non regge all'esito dell'accertamento tecnico, che conferma l'attendibilità diagnostica dei referti e la legittimità, sotto questo profilo, dell'azione amministrativa.
8.7. Come esposto, neppure la mancata disinfezione dell'area di inoculo, contestata dall'allevatore, incide sulla validità della prova, non essendo tale metodica prevista dalla normativa e non avendo alcuna incidenza documentata sullo sviluppo della reazione intradermica.
8.8. Quanto al parametro decisivo oggetto del giudizio – la qualificazione come
"dubbi" dei capi sottoposti alla prova comparativa – la verificazione ha evidenziato che l'interpretazione degli esiti da parte dell'ASL è avvenuta nella piena conformità N. 05761/2021 REG.RIC.
sia al Reg. (CE) n. 1226/2002, sia al D.M. 592/1995, norme vigenti all'epoca dei fatti: in base ad esse, gli animali che presentano reazioni dubbie alla prova comparativa, in assenza di segni clinici, devono essere considerati (o possono essere considerati, secondo le scelte discrezionali dello Stato membro) come positivi ai fini sanitari e, dunque, assoggettabili al provvedimento di abbattimento previsto per il risanamento degli allevamenti.
La normativa consente agli Stati membri – come puntualmente osservato dal
Verificatore – di ampliare la sensibilità del test, considerando positivi anche gli esiti dubbi, proprio per assicurare il massimo livello di tutela sanitaria nelle regioni non indenni.
La relazione tecnica, inoltre, colloca correttamente la vicenda nell'ambito della situazione epidemiologica della Campania la quale, negli anni interessati, presentava un'elevata circolazione di focolai di tubercolosi bufalina e, pertanto, giustificava una lettura prudenziale e rigorosa dei risultati diagnostici da parte dell'Autorità sanitaria.
In tale contesto, la decisione dell'ASL di disporre l'immediato abbattimento dei capi risultati dubbi, senza procedere a un'ulteriore IDT comparativa, non infrange il limite di insindacabilità delle scelte discrezionali plausibilmente motivate, in quanto appare coerente sia con il principio di massima precauzione che con la necessità – ampiamente documentata nella relazione – di evitare ritardi nell'interruzione di possibili catene di trasmissione in territori ad alta prevalenza.
8.9. Detto sin qui della persuasività degli esiti del consulto d'ufficio, occorre aggiungere che le osservazioni prodotte dall'ausiliario di parte, pur ricche e tecnicamente articolate, non paiono idonee a superare la solidità delle conclusioni rassegnate dal Verificatore.
Quest'ultimo ha infatti confutato puntualmente ogni rilievo contrario chiarendo che:
i) l'assenza di lesioni post‑mortem o di isolamento batteriologico (emersa a seguito degli esami post‑mortem sui capi abbattuti - NVL e colture negative) non esclude N. 05761/2021 REG.RIC.
l'infezione in vivo, essendo ampiamente documentata nella letteratura scientifica la possibilità di animali NVL privi di manifestazioni macroscopiche. Più precisamente, diagnostica in vivo e post‑mortem non offrono riferimenti speculari sicché, per natura della malattia e dei metodi, una quota di animali reattivi in vivo può risultare
NVL/negativa post‑mortem (campionamento e sensibilità differenti). Ciò non smentisce la validità della prova IDT, né rende illegittimo il provvedimento adottato ex ante a tutela della sanità pubblica;
ii) l'asserito stato di indennità dell'allevamento non ha rappresentato un dato continuativo e non è risultato, alla data dei fatti, tale da poter escludere il rischio di reinfezione.
Sebbene l'appellato insista sul fatto che nell'azienda non vi sarebbe mai stato un
“focolaio confermato”, sicché l'infezione sarebbe “inesistente”, la verificazione chiarisce che la qualifica sanitaria dell'allevamento ha subito una sospensione (2018–
2022) proprio in relazione ai controlli controversi.
A ciò deve aggiungersi la considerazione che la riattribuzione successiva della qualifica (2022) non può retroagire per invalidare l'atto del 2019, né può fungere, ex post, da “probatio diabolica” dell'inesistenza del rischio, posto che la valutazione di legittimità deve svolgersi sulla base dello stato dei fatti e degli elementi di cognizione esistenti al momento dell'adozione della misura di profilassi. Dunque, le negativizzazioni degli animali appurate nel triennio successivo non possono retroagire sulla valutazione che l'Autorità sanitaria doveva compiere nel 2019, operando in un contesto di incertezza scientifica e di rischio epidemiologico concreto.
La giurisprudenza sanitaria – richiamata dal Verificatore – valorizza, in contesti endemici, il principio di massima precauzione e consente di qualificare positivi anche i “dubbi” per massimizzare la sensibilità del sistema di eradicazione (punto 2.2.5.3.5
Reg. 1226/2002), proprio perché non è corretto esigere che ogni positività in vivo si traduca in lesione/isolamento al macello; N. 05761/2021 REG.RIC.
iii) quanto alla sospetta rapidità dei tempi di esecuzione dei test, addotta da parte appellata quale indice di superficialità dell'operato della ASL, la relazione tecnica precisa che i tempi di esecuzione dipendono da fattori ambientali e di stabulazione e non hanno rilievo invalidante in assenza della specifica prova che essi abbiano concretamente alterato letture e referti, qui non emersa. In ogni caso, come correttamente evidenziato dalla ASL, il dato della frettolosa esecuzione delle operazioni di profilassi in soli due giorni su ben 172 di capi animali è al più formulabile con riguardo alle prove IDT singole del febbraio 2019, ma non anche in relazione alle prove finali di IDT comparativa, avendo queste avuto ad oggetto solo
14 capi (cfr. verbali del 16 e 19 aprile 2019); iv) quanto all'ulteriore assunto di parte appellata secondo il quale, a fronte di 8 casi dubbi emersi alla IDT comparativa, l'ASL avrebbe dovuto reiterare lo stesso test comparativo dopo 42 giorni, anziché procedere all'abbattimento, occorre ribadire che l'ordinamento consente agli Stati membri di considerare positivi i casi “dubbi” (Reg.
1226/2002, punto 2.2.5.3.5), e, ai sensi del DM n. 592 del 15 dicembre 1995 (art. 7 comma 1 e Allegato 1: “Gli animali per i quali l'intradermotubercolinizzazione singola non dà esito conclusivo devono essere sottoposti ad un'altra prova a distanza di almeno 42 giorni. Gli animali che non risultano negativi alla seconda prova devono essere ritenuti positivi”) la seconda prova comparativa è strumento possibile ma nessun automatismo inderogabile ne impone la reiterazione, potendosi legittimamente procedere all'abbattimento in vincolo sanitario in ragione del rischio epidemiologico accertato (con la prova comparativa effettuata in esito a quella singola) e della cornice territoriale non indenne.
9. Quanto all'esercizio della discrezionalità tecnica e ai limiti entro i quali su di essa può esperirsi il sindacato giurisdizionale, va condiviso quanto dedotto dalla ASL circa il fatto che il giudice non può svolgere - men che meno sulla base di un quadro di cognizione arricchito di conoscenze divenute disponibili solo ex post - un controllo N. 05761/2021 REG.RIC.
sostitutivo su profili squisitamente tecnico‑diagnostici, traendone un giudizio di inattendibilità complessiva delle prove IDT, senza tuttavia acquisire elementi di sufficiente chiarezza sui presupposti tecnici della materia, sulla correttezza del metodo
(IDT singola e comparativa), sulla spiegabilità tecnico‑scientifica delle differenze millimetriche contestate e, quindi, apprestando conclusioni non adeguatamente supportate sotto il profilo tecnico con riguardo alla congruità della scelta amministrativa di assimilare i casi “dubbi” ai positivi nel contesto territoriale considerato e in presenza di sospensione della qualifica.
10. Contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R., questo Collegio reputa che le procedure diagnostiche siano state correttamente eseguite, gli esiti coerentemente interpretati e il provvedimento di abbattimento adeguatamente giustificato e proporzionato alla situazione riscontrata.
Risultano quindi fondate le censure di erroneità del primo giudizio nella qualificazione come “macroscopiche incongruenze” di dati che la verificazione ha reputato metodologicamente corretti e scientificamente giustificabili, alla luce delle fonti ratione temporis applicabili (D.M. 592/1995 e Reg. 1226/2002) e della situazione epidemiologica territoriale in allora riscontrata.
11. L'appello va quindi accolto.
12. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della complessità tecnica della materia.
13. Gli onorari del Verificatore vengono liquidati - tenuto conto della complessità dell'incarico e dell'articolata trama di attività espletate - nell'importo di euro
8.000,00, oltre accessori di legge, posto in egual misura a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, N. 05761/2021 REG.RIC.
riforma la sentenza del TAR Campania, Salerno, Sez. II, n. 1937/2020 e respinge il ricorso di primo grado.
Spese dei due gradi di giudizio compensate.
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in egual misura, le spese di verificazione nell'importo indicato in parte motiva.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE CO, Presidente
Giovanni TO, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni TO LE CO N. 05761/2021 REG.RIC.
IL SEGRETARIO