Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2003, n. 5697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5697 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Dott. Ettore 05 6 9 7 / Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 03 18968/01 Consigliere стов. 12626 Dott. Bruno BATTIM Rep.Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 05/12/02 ConsigliereDott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA " sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI ! TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANTA MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio dell'avvocato FEDERTCO BUCCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ER RE, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, 2002 rappresentato e difeso dall'avvocato GIANNI LANZINGER, 5234 giusta delega in atti;
controricorrente avvcrso la sentenza n. 99/01 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di BOLZANO, depositata il 30/03/01 R.G. N. 272/2000; udita 1a relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/02 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato BUCCI;
udito l'Avvocato LANZINGER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per 1'accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbito il secondo. -2- Svolgimento del processo Con ricorso alla Conte d'appello di Trento -Sezione distaccata di Bolzano in qualità di giudice del lavoro, la società Ferrovie dello Stato s.p.a. proponeva appello contro la sentenza del giudice di primo grado che. ne aveva affermato il accogliendo la domanda del lavoratore ora resistente. diritto alla inclusione del "elemento distinto della retribuzione EDR nelia base di computo del premio di fine esercizio (in seguito denominate assegno personale pensionabile e alla percezione delle differenze di retribuzione spettanti al suddetto titolo dal 1996 al 1999. condannando quindi essa società appellante al pagamento di complessive lire 16.000, oltre accessori. Radicatosi il contraddittoric. il giudice adito, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'impugnazione e. provvedendo di ufficio a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.459 del 2000 (sopravvenuta alla sentenza appellata). condannava la società appellante a pagare all'appellato, oltre alla sorte capitale come determinata dalla sentenza di primo grado, la rivalutazione dell'anzidetta somma a decorrere dalla data della maturazione e gli interess legali sulla somma capitale via via rivalutata (di anno in anno) dalla predetta data e fino al pagamento effettivo. Sulla questione della computabilità dell'emolumento richiesto, osservava che il dato testuale delle disposizioni del CCNL per gli anni 1990/92 (artt. 33 e 41) esprimeva chiarissimamente "intento negoziale di ricomprendere nella retribuzione base (e, quindi, nel premio di esercizio, dovuto in importo pari a detta retribuzione) anche "eventuale" EDR con la conseguenza che quando, con l'accordo dell 8 novembre 1995, venne fatta un' attribuzione al titolo predetto, questa non poteva che costituire elemento positivo di computo ai fine della determinazione del premio sopra 3 Emer indicato. Alle medesime conclusioni doveva pervenirsi, secondo la Corte d'appello. con riferimento al CCNI. siglato il 6 febbraio 1998. la lettera delic clausole dello stesso esprimendo la chiara intenzione dei contraenti di ricomprendere nel computo dell'assegno personate pensionabile proprio quell'EDR che era stato previsto nell'accordo nazionale 8 novembre 1995. Per la cassazione di questa sentenza la società Ferrovie dello Stato s.p.a. ha proposto ricorso articolato in due motivi. lavoratore ha resistito con controricorse. Motivi della decisione Con il primo metivo la società ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1362 e 1363 cod.civ.. in relazione alla interpretazione dell'art.27 CCNL. 1987/1989. del Protocollo 31.7.1992, degli artt. 33 c 4+ CCNL 1990/92, dell'art.5, parte economica. CCNL 1993/95 e dell'Accordo 6.2.1998. in una con vizi di omessa. insufficiente e contraddittoria motivazione (art.360 an. 3 e 5 c.p.c.), assume che la Corte di merito non ha indagato su quale fosse stata la comune intenzione delle parti sociali. il loro comportamento precedente e successivo ai vari accordi succedutisi nel tempo e, soprattutto, non ha tenuto conto del significato complessivo delle varie clausole contrattuali per argomentarne l'effettiva volontà negoziale, cosi non attenendosi ai criteri ermeneutici di cui agli aru. 1362 c 1363 c. inoltre appare affetta dai denunciati vizi di motivazione non avendo il Collegio giudicante indicato il criterio logico e la "ratio decidendi che giustificano le conclusioni ermeneutiche raggiunte. In particolare, assume che il CCNL 1990/92, nel mentre stabiliva (art.37) che l' EDR, dal 1 gennaio 1991, venisse definitivamente conglobato negli e v E “stipendi iniziali”, si era limitato a conservare quello già previsto ex ani.27 del CCNL 1987:89 per il solo periodo di vigenza (1° gennaio 1990-1° gennaio 1991) nel quale non operava ancora il disposto assorbimento: in questo senso si spiega l'art.33 dello stesso contratto, il quale, nell'affermare la computabilità nella retribuzione base tua considerare ai fini del premio di esercizion arche dell eventuale HDR“, non può che riguardare le retribuzioni di tale periodo. potendo la discipline collectiva lure riferimento solamente ad istituti già esistenti all'epoca della sua stipulazione (18.7.1990) e non anche ad attribuzioni. magari di diversa natura, che fossero introdotte nel futuro con la denominazione EDR. Tant'è, sottolinea la ricorrente, che l'EDR previsto dalla successiva normativa contrattuale sia quella contenus nel Protocollo firmato tra Governo e Parti sociali i 31.7.1992. sia quella del CCNL 1993/95 è diversamente - caratterizzato ed ha valenza eminentemente pensionistica. identificandolo. la prima. come erogazione forfettaria per 13 mensilità a copertura del periodo 1992/93 c. la seconda. come voce retributiva assorbita nel suo concreto importe da competenze aggiuntive (indennità di utilizzazione e indennità quadri con l'eccezione della tredicesima mensilità (cccezione, quest'ultima. introdotta dall'accordo & novembre 1995 tra le parti sociali). Anche per il CCNL 1997/99 (siglato il 6 febbraio 1998). conclude la ricorrente, valgono i rilievi già formulati: la interpretazione fornitane dal Collegio di merito non tiene conto che to stesso richiama i criteri definiti nell'accordo dell'8.11.1995, com la conseguenza che nella determinazione dell'importo della retribuzione base. debbono rimanere csclusi gli EDR pensionabili. Con il secondo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione + 150 disp.att. c.p.c.. nonché vizi di degli artt. 2909 c.c. 324, 429 c.p.c. 5 Ener motivazione, con richiesta di rimessione alle Sezioni Unite, assume la società ricorrente che la sentenza di appello non poteva riconoscere di ufficio la rivalutazione monetaria sulle somme attribuite al resistente una volta che costui. com'è pacifico, non aveva proposto alcun appel.o incidentale in tal senso. Il primo motivo di ricorso è fondato alla stregua delle considerazioni che segucno, con evidente assorbimento del secondo motivo, il quale presuppone positivamente risolta a favore del lavoratore resistente la questione relativa alla spettanza delle somme di cui si assume la illegittima rivalutazione. Secondo la sentenza impugnata laggettivo eventuale riferite all FDR nella disposizione dell'art. 33 CCN. 1990-1992 induce un riferimento anche a potenzialità future etale conclusione ritenuta coerente significato lessicale proprio di ale aggeuivo nonché con la circostanza. assunta come di grande rilevanza per l'interprete, secondo la quale la formula “eventuale riferita all'EDR è stata riprodotta anche nel successivo CCNI riferito agli anni 1993-1995. De tale considerazione di sistema la sentenza di merilo fa discendere come naturale la ulteriore considerazione che le illimitate e. dunque, non definite possibilità future siano da leggere come una volontà contrattuale por la quale I'EDR. lungi dal ridursi alle configurazioni già positivamente adottate dalla negoziazione collettiva è sempre e comunque una componente stabile della retribuzione. Sul punto si osserva che. se pure il senso della parola "eventuale“ esprime una regolazione che considera a suo oggetto più di una possibile ipotesi, la possibilità e l'eventualità non possono essere intese come portatrici di tanti contenuti da non averne poi in realtà alcuno sul quale compiere una concreta 6 Grace operazione interpretativa. Vero è invece ispetto alla polisemia de. termine EDR. che gli scritti difensivi dicono utilizzato nei testi contrattuali (stipulati in tempi diversi tra gli stessi soggetti collettivi) per designare variamente ora veci retributive non pensionabili, ora poste contabil: du considerare a solo fine di pensione, ora come base di calcolo di altre voci che sia l'interpretazione del termine “eventuale”“ adoperata dai contraenti, sia l'interpretazione del daro negoziale dovevano essere operate con motivazione adeguata a definire lo specifico significato scelto e ad esprimere le ragioni di quella scelta rispetto al testo esaminato e al contesto nel quale esso si collocava. In altri termini. la sentenza impugnata - nel momento in cui riconosceva essa stessa il potere de l'autonomia collettiva di determinare la concreta fisionomia e caratterizzazione dell' EDR -- doveva indicare con chiarezza e persuasività gli elementi di valutazione in base ai quali ravvisava nelle pattuizioni della contrattazione collettiva di categoria successiva al CCNL 1990- 92 țil quale, è pacifico, esclude l'EDR dagli elementi di computo del premio di esercizio, wanne che per Fanno 1990) un intento regoziale inequivocamiento indirizzato a identificare nel suddetto elemento una posta cconomica stabilmente accrescitiva dello stipendio e, como tale, da computare nel premio annuale di esercizio (prima) e nell'assegno personale pensionabile (poi), per -l'attualizzarsi in considerazione di tale riconosciuta natura della vigenza sia dell'art.33 (che considera lo stipendio elemento della retribuzione base che dell'ar il premio di esercizio è di importo pari alla retribuzione base) del CCNL 1990/92. A ur siffatto compito necessario. come si è detto. nella prospettiva ( interna alla pronuncia censurata c, tuttavia, riproposta nello stesso ricorso per 7 cassazione della mancanza di una disciplina unitaria dell FDR non può - ritenersi che abbia adempiuto il Collegio di appello. Invere l'affermazione che l'attribuzione fatta al predetto titolo con T'accordo del 8.11.1995 non può che costituire elemento positivo di compuro ai fini della determinazione del premio di fine servizio“. come pure la considerazione che la lettera delle clausole del CCNI. siglam il 6 febbraio 1998 consente di allermare che la chiara intenzione dei contraenti i quella di ricomprendere nel computo proprio quell' EDR prevista nell'accordo nazionale 8.11.1995. argomenti, questi, nei quali si sostanzia la motivazione ) non danno modo di apprezzare se sia stata tenuta nel debito conto a regola di valore preminente nella interpretazione dei contratti collettivi (vedi Cass. 13 novembre 2002 r..15909. + marzo 2002 n.3091. 9 agosto 2000 n.10500, 6 ottobre 1997 n.9713) che impone di valutare la comune intenzione del contraenti interpretando ciascuna clausola del contratto per mezzo delle altre e attribuendo alla stessa il senso che risulta dal complesso della disciplina della materia, secondo il criterio indicato nell'art. 1363 cod.civ. Non solo, ma la rario decidendi cosi espressa è talmente sintetica da nor permettere neppure di stabilire se la operata ricostruzione deila volontà negoziale sia il risultato di una corretta applicazione del criterio "testuale" che si dice impiegato, ovvero sia affetta da errori giuridici o logici nell'uso del medesimo. Avvalora il dubbio che il significato proprio delle indicate pattuizioni collettive possa non essere quello ritenuto così immediatamente evincibile dal giudice a quo. la circostanza che questa Corte. con recenti pronunce confermative di altrettante decisioni di merito (vedi Cass. 8 gennaio 2002 n.124. 23 gennaio 2002 n.757, 15 maggio 2003 n.7085), ha considerato non sindacabile 3 Em perché doverosamente fondato sulla interpretazione complessiva e sistematica (invece che distinta e frammentaria) delle disposizioni collettive susseguitesi nel tempo, oltre che sull'utilizzazione del canone primario, rappresentato dalla chiara ed inequivoca lettera celle espressioni negoziali usate י dai comportamente complessive delic parti nell'attuazione delle pautuizioni collettive - un convincimento di segno opposto a quello espresse nella sentenza impugnata e. simeticamente riassumibile nel senso che la disciplina dell'EDR contenuta nei contratti collettivi succedutisi nel tempo e fino all'accordo 8.1.1995 la sola che, nei casi esaminati. veniva in considerazione), aveva identificato in tale clemento. salve che per l'anno 1900 nel quale, infatti. 2001 valenz solu l'azienda leveva corrisposto) una posta economica pensionistica. starte lo stretto raccordo con competenze aggiuntive, come la indennità di utilizzazione (o come quella "quadri") che ne avevano assorbito di mesc in mese la immediata consistenza monetaria, eliminandone il carattere di puro corrispettivo, con la sola eccezione (quest'ultima introdotta dall'accordo || novembre 1995) della tredicesima mensilità; ció che escludeva, secondo la riferita interpretazione, l'applicazione della regola enunciata dall'art. 41 CCNI 1990/92 (circa la composizione del premio annuale di esercizio), essendo questa in grado di operare efficacemente nel senso della inclusione dell' EDR, solo nel caso di una sua specifica previsione come elemento realmente accrescitivo delle stipendio mensile, senza assorbimenti di sorta. Tenuto conto delle osservazioni fin qui svolte la causa. previa cassazione della sentenza impugnata, va rinviata ad altro giudice perché, utilizzando tutti i criteri ermeneutici sopra menzionati e fomendo dei risultati della propria indagine una circostanziata giustificazione, esamini nuovamente 1 intera на 9 vicenda contrattuale cosi come assunta nel contraddittorio delle parti e approfondisca la ricerca volta a identificare la specifica funzione che le parti collettive hanno assegnato all'auribuzione controversa nei vari contratti succedutisi nel tempo fino a quello relativo agli anni 1997/99, nella prospettiva di stabilire se la scelta regolatrice ivi manifestata dall'autonomia negoziale sia stata o meno quella di considerare l'EDR elemento di computo ai fini che interessano. Il giudice di rinvio designato nella Corte d'appello di Venezia. provvederà anche a regolare tra le parti le spese del giudizio di cassazione, POM La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso: cussa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Venezia, Così deciso in Roma il 3 dicembre 2002 Il Presidente estensore sens Store fl e IL CANCELLIERE Depositato in Candollería 10 APR 2003 Ma oggi. CANCELLIERE Может ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 10