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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR EN Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI ET Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3585/2025
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Stefania Crispino, giusta delega in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 16.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato il 17.3.2025, le parti chiedevano congiuntamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Montefiascone (VT) il 10.9.2025, alle condizioni di cui all'atto introduttivo. Successivamente, con note sostitutive dell'udienza del 16.10.2025, le parti, in modifica delle
Per_ condizioni di cui al ricorso, concordavano quanto segue: “1) la figlia maggiorenne
continuerà a vivere con la madre nella casa familiare di Roma, Via Alessandro Luzio n. 6; 2) il Sig.
continuerà a vivere in Roma, Via di Villa Aquari n. 11, nell'appartamento di cui la Parte_1
Per_ figlia ha già acquistato la nuda proprietà con il compimento dei diciotto anni, avendo riservato
al padre l'usufrutto; 3) il Sig. verserà alla figlia a titolo di mantenimento la somma Parte_1
mensile di Euro 650,00 (seicentocinquanta//00) a mezzo di bonifico bancario da eseguire entro il
giorno cinque di ogni mese”.
Acquisito il parere favorevole del P.M. e preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con il decreto di omologa del 28.1.2008; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e non contrarie a norme imperative.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Montefiascone (VT) il 10.9.1995;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi riportati e trascritti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montefiascone (VT) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995,
atto n 50, parte n. II, serie A);
NULLA sulle spese;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16.10.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
NI ET AR EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR EN Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI ET Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3585/2025
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Stefania Crispino, giusta delega in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 16.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato il 17.3.2025, le parti chiedevano congiuntamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Montefiascone (VT) il 10.9.2025, alle condizioni di cui all'atto introduttivo. Successivamente, con note sostitutive dell'udienza del 16.10.2025, le parti, in modifica delle
Per_ condizioni di cui al ricorso, concordavano quanto segue: “1) la figlia maggiorenne
continuerà a vivere con la madre nella casa familiare di Roma, Via Alessandro Luzio n. 6; 2) il Sig.
continuerà a vivere in Roma, Via di Villa Aquari n. 11, nell'appartamento di cui la Parte_1
Per_ figlia ha già acquistato la nuda proprietà con il compimento dei diciotto anni, avendo riservato
al padre l'usufrutto; 3) il Sig. verserà alla figlia a titolo di mantenimento la somma Parte_1
mensile di Euro 650,00 (seicentocinquanta//00) a mezzo di bonifico bancario da eseguire entro il
giorno cinque di ogni mese”.
Acquisito il parere favorevole del P.M. e preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con il decreto di omologa del 28.1.2008; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e non contrarie a norme imperative.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Montefiascone (VT) il 10.9.1995;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi riportati e trascritti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montefiascone (VT) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995,
atto n 50, parte n. II, serie A);
NULLA sulle spese;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16.10.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
NI ET AR EN