Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00170/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00401/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 401 del 2025, proposto dal rag. PE NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Picciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Istituto Autonomo Case Popolari di RN, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del T.A.R. LI n. 355 del 21.09.2016, nonché della sentenza del Consiglio di Stato n. 6397 del 30.06.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. IG LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
1. Il ricorrente agisce per ottenere l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. LI n. 355 del 21.09.2016, come confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6397 del 30.06.2023.
1.1. Detta sentenza di questo T.A.R. ha condannato la NE LI, in solido con lo IACP di RN, al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, quantificati nei sensi di cui alla seguente motivazione: « Alla quantificazione del danno può infine procedersi mediante lo strumento dell’art. 34 cod. proc. amm., facendo applicazione della specifica normativa regionale sulla determinazione delle indennità spettanti al collegio dei revisori dei conti degli IACP, eventualmente tenendo conto della media degli emolumenti percepiti nelle annualità pregresse dal ricorrente.
Il danno va riconosciuto sino alla naturale scadenza (5 anni ex art. 10, comma 3, legge regionale n. 6 del 1990) del mandato conferito con la prima deliberazione del commissario straordinario dello IACP di RN n. 73/2002/CS del 23 luglio 2002 ed illegittimamente fatto cessare, dapprima, con delibera commissariale 13.6.2005 n. 28/2005/CS, successivamente (dopo la nuova nomina disposta con deliberazione 8 agosto 2005 n. 34/2005/CS) con delibera commissariale del 16.11.2005 n. 52/2005/CS e, infine, con delibera di Giunta regionale 6 marzo 2006, n. 218 e successivo decreto del Presidente della Giunta regionale 10 marzo 2006, n. 56 con cui si è proceduto in via definitiva alla nomina del nuovo collegio dei revisori dei conti dello IACP di RN; le predette somme dovranno essere maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria sino al saldo, trattandosi di obbligazione di valore.
Non spetta invece il risarcimento del danno per mancata percezione del relativo compenso nel periodo di durata dell’intero mandato del nuovo collegio dei revisori dei conti nominato con delibera di Giunta regionale n. 218/2006 e successivo decreto presidenziale n. 56/2006, atteso che tali provvedimenti, nella formulazione della causa petendi, rilevano in quanto lesivi dell’interesse oppositivo strumentale alla conservazione del bene della vita conseguito in forza della originaria delibera commissariale 23.7.2002 n. 73/2002/CS con cui l’interessato è stato nominato, per la prima volta, quale componente del collegio dei revisori dei conti e non in quanto lesivi della chance del ricorrente al conseguimento di un ulteriore mandato, tant’è che il ricorrente chiede i danni conseguenti “al venir meno dell’incarico di revisore dei conti” (cfr. p. 4 punto 6 e p. 17 punto 3 del ricorso) e non al suo mancato rinnovo.
Nei termini che precedono il ricorso è dunque fondato e dev’essere accolto .» (cfr. T.A.R. LI n. 355 del 21.09.2016).
La sentenza del T.A.R. ha contestualmente condannato la NE LI e lo I.A.C.P. di RN, in solido, al pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.500,00, “ oltre IVA e CAP e con diritto alla restituzione del contributo unificato ”.
1.2. L’appello a suo tempo proposto avverso la sentenza di questo Tribunale n. 355 del 21.09.2016 è stato respinto dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 6397 del 30.06.2023: la sentenza di secondo grado ha, a sua volta, condannato l’appellante I.A.C.P. di RN (in quella sede soccombente) al pagamento delle spese di lite in favore del rag. NO PE, liquidate in € 3.000,00 “ complessivi, oltre Iva e Cpa se dovute ”.
2. La sentenza del T.A.R. LI n. 355 del 21.09.2016 e la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6397 del 30.06.2023, munite delle attestazioni di conformità, sono state notificate allo I.A.C.P. di RN, in data 7.02.2025 (cfr. all.ti alla produzione della parte ricorrente del 15.12.2025).
3. Parte ricorrente, nel rappresentare che la sola NE LI ha provveduto a pagare gli importi dovuti all’interessato mentre lo I.A.C.P. di RN non ha ancora ottemperato alla pronuncia per quanto di sua competenza, con il presente ricorso ha domandato a questo Tribunale di ordinare allo I.A.C.P. di RN “ di provvedere al pagamento di tutti gli importi a proprio carico di cui alle sentenze 21 settembre 2016, n. 355 del T.A.R. LI e 30 giugno 2023, n. 6397 del Consiglio di Stato, ossia dell’importo dovuto a titolo di risarcimento danni (€ 8.656,02), oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonchè del 50% delle spese processuali ed oneri di legge liquidate dal T.A.R. pari ad € 1.344,34 e delle spese legali ed oneri di legge liquidate dal Consiglio di Stato pari ad € 4.377,36, oltre € 40,44 per bolli ed € 44,54 per spese notifica, assegnando all’uopo un termine entro cui provvedere, con contestuale nomina di un Commissario ad acta nel caso di persistente inadempimento dell’Ente. Si chiede, altresì, di disporre il pagamento di una somma di denaro in caso di inosservanza e/o ritardo nell’esecuzione ” (cfr. il ricorso a pag. 3), con condanna al pagamento delle spese di lite e il rimborso del contributo unificato versato, pari ad euro 300,00.
4. Lo I.A.C.P. di RN, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5. All’udienza camerale del 29.04.2026, dato atto della richiesta di passaggio in decisione precedentemente depositata dalla difesa della parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto peculiare riguardo al decorso del termine dilatorio di cui al D. L. n. 669/1996, conv. nella L. n. 30/1997.
7. Il ricorso è altresì fondato, atteso che lo I.A.C.P. di RN non ha fornito idonei elementi atti a dimostrare di essersi conformata al giudicato di cui alla pronuncia ottemperanda, provvedendo all’effettivo adempimento dell’obbligo di pagamento delle somme portate dal titolo esecutivo.
8. Va, dunque, ordinato allo I.A.C.P. di RN di dare integrale esecuzione al giudicato attraverso il pagamento delle somme indicate nella sentenza del T.A.R. LI n. 355 del 21.09.2016, come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6397 del 30.06.2023 e non ancora corrisposte.
Sul punto, il ricorso ha ammesso che sono state già corrisposte all’interessato le seguenti somme: “€ 40.337,68 a carico della NE LI (€ 25.208,76 sorte periodo di riferimento dell’illegittima rimozione dalla carica dal 10.3.6.2006 al 22.7.2007, + € 1.344,34 spese legali, oltre rivalutazione ed interessi) ” (cfr. il ricorso a pag. 2).
La parte ricorrente ha quantificato le residue spettanze in “€ 19.110,99 a carico dello I.A.C.P. (€ 8.656,02 sorte periodo di riferimento dell’illegittima rimozione dalla carica dal 13.6.2005 al 8.8.2005 e dal 16.11.2005 al 10.3.2006, + € 5.721,70 spese legali, oltre rivalutazione ed interessi) ” (cfr. il ricorso a pag. 2).
Il Collegio ritiene, quindi, che allo I.A.C.P. di RN, convenuto in questa sede e non costituitosi, vada ordinato di provvedere al pagamento degli importi riconosciuti dalla sentenza del T.A.R. LI n. 355 del 21.09.2016, come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6397 del 30.06.2023, nella misura che ancora resta da corrispondere in favore dell’interessato:
- la somma che residua ancora da pagare sul totale dovuto a titolo di risarcimento del danno quantificato nei termini di cui alla sentenza del T.A.R. LI n. 355 del 21.09.2016 in relazione al “ periodo di riferimento dell’illegittima rimozione dalla carica dal 13.6.2005 al 8.8.2005 e dal 16.11.2005 al 10.3.2006 ”;
- la somma che residua ancora da pagare sul totale di € 1.500,00 “ oltre IVA e CAP e con diritto alla restituzione del contributo unificato ” a titolo di spese legali liquidate in favore dell’interessato e poste a carico dello I.A.C.P. di RN, in solido con la NE LI, dalla sentenza del T.A.R. LI n. 355 del 21.09.2016 (quindi con detrazione della somma già corrisposta pari a “ € 1.344,34 spese legali, oltre rivalutazione ed interessi) ”);
- la somma di € 3.000,00 “ complessivi, oltre Iva e Cpa se dovute ” a titolo di spese legali liquidate in favore dell’interessato e poste a carico dello I.A.C.P. di RN dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6397 del 30.06.2023.
Le ulteriori spese, nella misura in cui funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate in modo onnicomprensivo nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio, e sono quantificate nel dispositivo.
Il pagamento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
9. In conformità alle richieste della ricorrente, occorre infine nominare fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine appena assegnato, un Commissario ad acta , che può essere individuato, anche ratione muneris , nella persona del Dirigente del Servizio Amministrativo dello I.A.C.P. di RN, con facoltà di delega in favore di un funzionario del suo ufficio.
Il Commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni.
10. Il Tribunale, in considerazione della nomina del Commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm..
Rimane però salva, nel prosieguo, la possibilità di una diversa valutazione sul punto da parte del Collegio, dietro eventuale e apposita nuova istanza di parte, nel caso di una mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del nominato Commissario ad acta .
11. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI (Sezione Prima), accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
a) ordina allo I.A.C.P. di RN di provvedere al pagamento delle somme indicate nella sentenza del T.A.R. LI n. 355 del 21.09.2016, come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6397 del 30.06.2023, nella misura che ancora resta da corrispondere in favore dell’interessato nel termine ultimativo di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore, ossia:
- la somma che residua ancora da pagare sul totale dovuto a titolo di risarcimento del danno quantificato nei termini di cui alla sentenza del T.A.R. LI n. 355 del 21.09.2016 in relazione al “ periodo di riferimento dell’illegittima rimozione dalla carica dal 13.6.2005 al 8.8.2005 e dal 16.11.2005 al 10.3.2006 ”;
- la somma che residua ancora da pagare sul totale di € 1.500,00 “ oltre IVA e CAP e con diritto alla restituzione del contributo unificato ” a titolo di spese legali liquidate in favore dell’interessato e poste a carico dello I.A.C.P. di RN, in solido con la NE LI, dalla sentenza del T.A.R. LI n. 355 del 21.09.2016 (quindi con detrazione della somma già corrisposta pari a “ € 1.344,34 spese legali, oltre rivalutazione ed interessi) ”);
- la somma di € 3.000,00 “ complessivi, oltre Iva e Cpa se dovute ” a titolo di spese legali liquidate in favore dell’interessato e poste a carico dello I.A.C.P. di RN dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6397 del 30.06.2023.
b) nomina fin d’ora, per il caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato, un commissario ad acta , anche ratione muneris , nella persona del Dirigente del Servizio Amministrativo dello I.A.C.P. di RN, che a sua volta provvederà con le modalità di cui in motivazione;
c) condanna l’I.A.C.P. di RN, al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente, che liquida nella misura di euro 1.000,00, oltre agli accessori come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio TI, Presidente
IG LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| IG LA | Orazio TI |
IL SEGRETARIO