Art. 72.
Ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche di ufficiale di prima, seconda e terza classe della carriera, esecutiva degli uffici locali e' considerato utile, a tutti gli effetti, solo il servizio reso con iscrizione all'Albo nazionale previsto dall' articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 .
Nella prima applicazione della presente legge l'anzianita' residua da quella occorrente per l'inquadramento nelle qualifiche di cui al precedente comma sara' valutata a tutti gli effetti.
Ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche di ufficiale di prima, seconda e terza classe della carriera, esecutiva degli uffici locali e' considerato utile, a tutti gli effetti, solo il servizio reso con iscrizione all'Albo nazionale previsto dall' articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 .
Nella prima applicazione della presente legge l'anzianita' residua da quella occorrente per l'inquadramento nelle qualifiche di cui al precedente comma sara' valutata a tutti gli effetti.