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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/09/2025, n. 3308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3308 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, ha pronunziato, all'udienza del 22/9/2025, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 8396/2021 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. A. Debernardis e dall'avv. M. Parte_1
Losurdo;
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
C. La Gatta;
Resistente
OGGETTO: indebito assistenziale
***
Con ricorso depositato in data 27/7/2021, ritualmente notificato, il ricorrente, come in epigrafe indicato, premesso di essere invalido civile con decorrenza 1/8/2012, esponeva che, in data 24/4/2020, l gli notificava nota di riliquidazione con cui comunicava CP_1 che, a seguito di un ricalcolo sulla pensione n. 07112839, Cat. INV.CIV., relativamente al periodo ricompreso tra il 2017 ed il 2020, era stato riscontrato un debito pari ad €
9.194,83; avverso la suddetta nota, deduceva di aver presentato ricorso amministrativo, in data 30/7/2020, che veniva disatteso con delibera n. 20211569 del 21/9/2020, nella quale il Comitato Provinciale presso l'Istituto affermava che, per l'anno 2017, il ricorrente aveva percepito redditi da lavoro dipendente pari ad € 1.365,00 e compensi per l'attività di collaborazione con l'Università degli Studi di Bari pari ad € 14.525,28 e che, per l'anno 2018, il ricalcolo veniva effettuato dalla lettura dei redditi dell'anno precedente;
proponeva nuovamente ricorso amministrativo che veniva disatteso. Ritenuta l'illegittimità della determinazione dell' convenuto, allegando che, ai CP_2 fini del requisito reddituale, deve essere preso in considerazione il reddito imponibile al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 TUIR, così come previsto dal D.M. n.
553/1992 ed invocando la irripetibilità della somme percepite in assenza di dolo del ricorrente, adiva il Tribunale di Bari, sezione lavoro, chiedendo l'accertamento della nullità della comunicazione di riliquidazione datata 24/4/2020, con condanna dell' CP_1 alla restituzione di tutto quanto trattenuto a tale titolo sulla pensione del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria o, in subordine, l'accertamento dell'irripetibilità dell'indebito per mancanza di dolo dell'accipiens, con vittoria delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione.
L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso per la sua infondatezza. CP_1
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale prodotta dalle parti.
All'odierna udienza, la causa, giunta sul ruolo della scrivente giudicante, veniva decisa, previa discussione, come da sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La presente controversia è finalizzata all'accertamento negativo di un indebito CP_ assistenziale, trattandosi di richiesta restitutoria di somme erogate dall' a titolo di ratei di pensione per invalidi civili.
Ed infatti, deve ritenersi pacifico tra le parti, oltre che documentato, che l'indebito assistenziale (da superamento dei limiti reddituali per l'accesso alla pensione per invalidi civili) trovi origine nel ricalcolo della pensione n. 07112839, cat. INV.CIV., effettuato dall' previdenziale per ragioni reddituali con riferimento al periodo CP_2
1/1/2016-30/5/2020, a seguito dell'accertamento fatto in epoca successiva, vale a dire in data 24/4/2020. CP_ La parte ricorrente ha prodotto la missiva dell' del 24/4/2020 con la quale è stata ricalcolata la prestazione assistenziale di cui si discute sulla base della comunicazione dei redditi presentati dal ricorrente ed è stato riscontrato un pagamento superiore a quanto dovuto sulla pensione surrichiamata da gennaio 2016 a maggio 2020, circostanza confermata anche dalla parte resistente nella memoria di costituzione.
Pag. 2 di 11 Pertanto, sulla scorta delle deduzioni e produzioni delle parti, l'indebito assistenziale in esame è stato determinato da ragioni reddituali ovvero dal presunto superamento dei limiti reddituali per l'anno 2017 e per l'anno 2018 con indebita erogazione della prestazione assistenziale per il periodo da gennaio 2016 a maggio 2020.
Il provvedimento di ripetizione dell'indebito impugnato, inoltre, è stato ricevuto dalla parte ricorrente solo in data 25/5/2020.
Ciò puntualizzato, a questo punto, occorre dare rilievo alla specifica disciplina applicabile all'indebito assistenziale in esame per superamento dei limiti di reddito.
Nella legislazione speciale, infatti, è dato riscontrare per le diverse prestazioni sia assistenziali che previdenziali una disciplina del tutto particolare sulla ripetibilità dei benefici eventualmente erogati a seconda delle diverse circostanze legittimanti l'eventuale esercizio del diritto di ripetere le somme percepite dagli assistibili che si discosta dalla generale disciplina in tema di indebito di cui all'art. 2033 c.c., costituendone una deroga, in forza delle preminenti finalità perseguite dall'ordinamento in materia previdenziale ed assistenziale, riconducibili all'art. 38 Cost.
Ebbene, con riferimento alla fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, incontestato che la parte ricorrente sia percettrice di prestazione assistenziale, quale la pensione per invalidi civili e che la richiesta di ripetizione dell'indebito sia conseguita dall'accertamento del superamento dei limiti reddituali per il periodo da gennaio 2016 a maggio 2020, deve ritenersi astrattamente operante ratione temporis per la fattispecie di indebito assistenziale in esame la disciplina di cui all'art. 42, comma 5 D.L. n.
269/2003, convertito con modificazioni nella L. n. 326/2003, sulla ripetibilità delle somme erogate a titolo di prestazioni assistenziali per mancanza dei requisiti reddituali.
L'art. 42, comma 5, D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella L. n.
326/2003, applicabile ratione temporis al caso in esame così dispone: “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l' il Ministero CP_1 dell'Economia e delle Finanze-Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del
Tesoro e l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, nonché per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. Non si procede alla
Pag. 3 di 11 ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”.
Con la disposizione in esame, pertanto, se da un lato si cristallizza il principio della astratta ripetibilità delle prestazioni assistenziali per ragioni reddituali, dall'altro lato si stabilisce l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto.
Detta disciplina, costituente l'eccezione alla regola dell'ordinaria ripetizione, è una norma speciale che deve trovare applicazione per tutte le ipotesi di indebito assistenziale come quella in esame in cui è contestata la mancanza dei requisiti reddituali.
Ebbene, il D.L. n. 269/2003 è entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 02.10.2003, ai sensi dell'art. 53 stesso D.L. cit.
Pertanto, facendo applicazione dello speciale regime giuridico disposto, in particolare, per la ripetibilità delle prestazioni assistenziali per mancanza dei requisiti reddituali, deve ritenersi astrattamente legittima la ripetibilità delle somme indebitamente percepite per superamento dei limiti reddituali ma esclusivamente, come verrà di seguito chiarito, di quelle successive al provvedimento di accertamento del superamento dei limiti reddituali che ha dato origine all'indebito per cui è causa.
Questo principio è stato affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità che ha desunto dalla disciplina di settore la tutela dell'affidamento ingenerato nel percettore dei benefici acquisiti nel proprio patrimonio cui consegue l'irripetibilità delle somme precedentemente corrisposte e la ripetibilità delle sole somme successive al provvedimento di accertamento del venir meno dei requisiti di legge per il legittimo godimento, fatta eccezione per i casi di dolo comprovato del percipiente o di radicale insussistenza di ipotesi di affidamento o di mancanza stessa del sottostante rapporto assistenziale o ancora in ipotesi di mancanza di una domanda amministrativa.
Tanto in forza della disciplina applicabile alle prestazioni assistenziali come quella in esame.
Si consideri, infatti, che l'art. 3 ter, comma 1 D.L. n. 850/1976, convertito con modificazioni dalla L. n. 29/1977, disponeva che la revoca dei benefici per gli invalidi civili per insussistenza delle condizioni che ne legittimano il godimento avesse efficacia
Pag. 4 di 11 dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento di accertamento di insussistenza delle condizioni:
“Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”; inoltre, l'art. 3, comma 10, D.L. n. 173/1988, convertito con modificazioni dalla L. n. 291/1988, ha previsto espressamente l'irripetibilità delle somme precedentemente corrisposte in caso di revoca dei benefici per invalidi civili a seguito di controlli: “Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro dà comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità”.
Pertanto, dal quadro normativo appena sopra delineato secondo la Suprema Corte, la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (cfr. Cass. 23 agosto 2003, n.
12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass.
5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Pertanto, facendo concreta applicazione dei principi appena sopra richiamati, dovendo evidenziare che il provvedimento di accertamento della mancanza dei requisiti reddituali è del 24/4/2020 ma ricevuto dalla parte ricorrente solo in data 25/5/2020 – circostanza rimasta incontestata - e che l'indebito assistenziale riguarda ratei di
Pag. 5 di 11 pensione per invalidi civili erogati dal gennaio 2016 al maggio 2020, occorre affermare l'irripetibilità dell'indebito per cui è causa, non ravvisandosi alcuna ipotesi di dolo comprovato del percipiente né di assenza di rapporto assistenziale, del tutto pacifico, e nemmeno dell'altra e diversa ipotesi di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali.
Che non sussista alcuna ipotesi di dolo comprovato della parte ricorrente è facilmente desumibile dalla pacifica circostanza dell'avvenuta presentazione da parte del ricorrente, per tutto il periodo in contesa, delle dichiarazioni reddituali all'amministrazione finanziaria.
Ebbene, tanto basta ad escludere un'ipotesi di dolo nei limiti dei redditi dichiarati all'amministrazione finanziaria di cui si discute.
Ed infatti, l'art. 15, comma 1 D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. n.
102/2009 dispone un vero e proprio onere a carico dell'amministrazione finanziaria, in particolare, e di ogni altra amministrazione, in generale, che detenga informazioni incidenti sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, di comunicare CP_ all' ed agli altri enti di previdenza ed assistenza obbligatoria dette informazioni relative ai titolari di prestazioni previdenziali ed assistenziali, ai rispettivi coniugi ed ai familiari: “A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all e agli CP_1 altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima dati commi
11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati”.
Pag. 6 di 11 Pertanto, dalla norma appena esaminata, si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Ma vi è di più.
L'art. 13, comma 6, lett. c) D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n.
122/2010, all'articolo 35 D.L. n. 207/2008, convertito dalla L. n. 14/2009, ha aggiunto il comma 10 bis che così recita “dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Pertanto, solo i redditi diversi da quelli dichiarati al fisco devono essere comunicati CP_ all'
Detta ipotesi non ricorre nel caso di specie, essendo pacifico tra le parti e chiaramente CP_ rappresentato nella missiva impugnata e nella stessa memoria costitutiva dell' che l'indebito assistenziale per cui è causa sia scaturito dal superamento dei redditi a seguito di verifica disposta per l'anno 2017 e per l'anno 2018 sulla base della comunicazione dei redditi fatta dalla parte ricorrente con conseguente revoca del beneficio assistenziale.
Non è stata mai posta in discussione la presentazione da parte del ricorrente della dichiarazione dei redditi negli anni 2017, 2018 e 2020 all'amministrazione finanziaria.
Pag. 7 di 11 I dati reddituali della parte ricorrente, pertanto, anche per l'anno 2017 e per l'anno 2018 oggetto del presente giudizio, devono ritenersi nella piena disponibilità e conoscibilità CP_ dell' sulla scorta della disciplina appena sopra richiamata. CP_ Pertanto, in mancanza di allegazione e prova che l' aveva l'onere di fornire, alcuna forma di dolo è ravvisabile nel caso di specie.
Non ricorrendo nel caso in esame altre ipotesi legittimanti la ripetibilità delle somme erogate alla parte ricorrente, deve essere affermata l'irripetibilità delle somme corrisposte alla parte ricorrente a titolo di ratei di pensione per invalidi civili per il periodo da gennaio 2016 a maggio 2020.
In ogni caso, è convincimento del Tribunale che nell'anno 2016 la produzione di reddito esente IRPEF pari ad € 4.841,76; nell'anno 2017 la produzione del reddito di €
14.525,28 riveniente da un assegno di ricerca da parte dell'Università di Bari, accanto a quello imponibile pari ad € 1.365,00 e nell'anno 2019 la produzione del reddito di €
19,960,95 riveniente sempre da assegno di ricerca per un progetto del Politecnico di
Bari, accanto al reddito imponibile di € 2.100,00 non potevano incidere sulla prestazione assistenziale in esame nelle stesse annualità in cui è stata erogata per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, per il riconoscimento della pensione di inabilità di cui si discute rileva esclusivamente il reddito personale imponibile a fini Irpef al netto degli oneri deducibili per costante orientamento della Suprema Corte.
Gli oneri deducibili sono esclusivamente quelli indicati nell'art. 10 T.U.I.R. (cfr. Cass.
n. 16599/2020 che ha stabilito: “in continuità con la soluzione già adottata dalla
Suprema Corte, con la sentenza n. 4158 del 2001, confermata in anni più recenti
(v. Cass. n. 11582 del 2015; Cass. nn. 21529 e 26473 del 2016; Cass. n.5450 del
2017, Cass. n. 5962 del 2018, Cass. n. 30567 del 2019), e superando, definitivamente, la contraria soluzione risalente a Cass. n. 4223 del 2012, va ribadito che per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del
1971, ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del T.U.I.R.;
Pag. 8 di 11
8. in favore di tale conclusione milita l'osservazione che, nell'ambito del sistema previdenziale ed assistenziale, è il legislatore che nelle diverse fattispecie individua quale debba essere il reddito rilevante al fine del diritto ad una determinata prestazione;
9. proprio la funzione cui assolve il sistema assistenziale, di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l'assistito abbia effettiva disponibilità;
10. come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12796 del
2005, nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall'art. 38 Cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell'art. 53 Cost.;
11. quando il legislatore ha inteso includere nel computo del reddito per una prestazione assistenziale anche il reddito esente da imposta, lo ha fatto espressamente
(come è avvenuto nel caso della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, che, con riguardo ai limiti di reddito previsti per l'assegno sociale, ha previsto che: «alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile» (v. Cass. n. 11582 del 2015;
12. non induce a diverso avviso la considerazione che il d.m. 31 ottobre 1992, n. 553 emanato in virtù della delega contenuta nella L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 3, comma 2, (avente ad oggetto Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) abbia stabilito all'art. 2 che «nella, dichiarazione di cui all'art. 1 debbono essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura, assoggetta bili all'I.R.P.E.F. o esenti da detta imposta», trattandosi di disposizione regolamentare che individua gli oneri formali che il richiedente la prestazione deve assolvere, e non può rivestire alcun carattere interpretativo in ordine alla portata del requisito reddituale;
13. né il riferimento ai redditi assoggettabili all'Irpef, piuttosto che ai redditi assoggettati, può assumere il significato di includere la parte che afferisce agli oneri deducibili, considerato che il primo inciso ha riguardo alla natura
Pag. 9 di 11 qualitativa (assoggettabile o meno ad imposta) del cespite patrimoniale, non al suo ammontare (al netto o al lordo degli oneri deducibili);
14. in definitiva, il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118, deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR)”.
In adesione ai principi giurisprudenziali così espressi, deve ritenersi illegittima la ricostruzione reddituale effettuata dall' laddove ha tenuto conto, nella CP_1 determinazione del reddito rilevante per il riconoscimento della prestazione in controversia, dei redditi al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, quali le borse di studio, come pacificamente risulta anche dai CU 2016, CU 2017 e CU 2019 allegati e prodotti dalla parte ricorrente.
Assorbiti tutti gli altri motivi di doglianza.
Alla luce delle motivazioni che precedono, deve essere integralmente accolto il promosso ricorso.
Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della presente controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , in persona del suo legale Parte_2 CP_1 rappresentante legale pro tempore, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'irripetibilità delle somme percepite dalla parte ricorrente da gennaio 2016 a maggio 2020 a titolo di ratei di pensione per invalidi civili per cui è causa e di cui alla nota 24/4/2020 formata da;
CP_1
Pag. 10 di 11 CP_ condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione, in favore della parte ricorrente di quanto recuperato a titolo di indebito per cui è causa, oltre interessi sulla somma man mano rivalutata dalle singole trattenute all'integrale soddisfo;
CP_ condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.865,00
a titolo di compenso professionale, oltre Iva, cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale, ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarre.
Bari, 22/9/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, ha pronunziato, all'udienza del 22/9/2025, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 8396/2021 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. A. Debernardis e dall'avv. M. Parte_1
Losurdo;
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
C. La Gatta;
Resistente
OGGETTO: indebito assistenziale
***
Con ricorso depositato in data 27/7/2021, ritualmente notificato, il ricorrente, come in epigrafe indicato, premesso di essere invalido civile con decorrenza 1/8/2012, esponeva che, in data 24/4/2020, l gli notificava nota di riliquidazione con cui comunicava CP_1 che, a seguito di un ricalcolo sulla pensione n. 07112839, Cat. INV.CIV., relativamente al periodo ricompreso tra il 2017 ed il 2020, era stato riscontrato un debito pari ad €
9.194,83; avverso la suddetta nota, deduceva di aver presentato ricorso amministrativo, in data 30/7/2020, che veniva disatteso con delibera n. 20211569 del 21/9/2020, nella quale il Comitato Provinciale presso l'Istituto affermava che, per l'anno 2017, il ricorrente aveva percepito redditi da lavoro dipendente pari ad € 1.365,00 e compensi per l'attività di collaborazione con l'Università degli Studi di Bari pari ad € 14.525,28 e che, per l'anno 2018, il ricalcolo veniva effettuato dalla lettura dei redditi dell'anno precedente;
proponeva nuovamente ricorso amministrativo che veniva disatteso. Ritenuta l'illegittimità della determinazione dell' convenuto, allegando che, ai CP_2 fini del requisito reddituale, deve essere preso in considerazione il reddito imponibile al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 TUIR, così come previsto dal D.M. n.
553/1992 ed invocando la irripetibilità della somme percepite in assenza di dolo del ricorrente, adiva il Tribunale di Bari, sezione lavoro, chiedendo l'accertamento della nullità della comunicazione di riliquidazione datata 24/4/2020, con condanna dell' CP_1 alla restituzione di tutto quanto trattenuto a tale titolo sulla pensione del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria o, in subordine, l'accertamento dell'irripetibilità dell'indebito per mancanza di dolo dell'accipiens, con vittoria delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione.
L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso per la sua infondatezza. CP_1
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale prodotta dalle parti.
All'odierna udienza, la causa, giunta sul ruolo della scrivente giudicante, veniva decisa, previa discussione, come da sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La presente controversia è finalizzata all'accertamento negativo di un indebito CP_ assistenziale, trattandosi di richiesta restitutoria di somme erogate dall' a titolo di ratei di pensione per invalidi civili.
Ed infatti, deve ritenersi pacifico tra le parti, oltre che documentato, che l'indebito assistenziale (da superamento dei limiti reddituali per l'accesso alla pensione per invalidi civili) trovi origine nel ricalcolo della pensione n. 07112839, cat. INV.CIV., effettuato dall' previdenziale per ragioni reddituali con riferimento al periodo CP_2
1/1/2016-30/5/2020, a seguito dell'accertamento fatto in epoca successiva, vale a dire in data 24/4/2020. CP_ La parte ricorrente ha prodotto la missiva dell' del 24/4/2020 con la quale è stata ricalcolata la prestazione assistenziale di cui si discute sulla base della comunicazione dei redditi presentati dal ricorrente ed è stato riscontrato un pagamento superiore a quanto dovuto sulla pensione surrichiamata da gennaio 2016 a maggio 2020, circostanza confermata anche dalla parte resistente nella memoria di costituzione.
Pag. 2 di 11 Pertanto, sulla scorta delle deduzioni e produzioni delle parti, l'indebito assistenziale in esame è stato determinato da ragioni reddituali ovvero dal presunto superamento dei limiti reddituali per l'anno 2017 e per l'anno 2018 con indebita erogazione della prestazione assistenziale per il periodo da gennaio 2016 a maggio 2020.
Il provvedimento di ripetizione dell'indebito impugnato, inoltre, è stato ricevuto dalla parte ricorrente solo in data 25/5/2020.
Ciò puntualizzato, a questo punto, occorre dare rilievo alla specifica disciplina applicabile all'indebito assistenziale in esame per superamento dei limiti di reddito.
Nella legislazione speciale, infatti, è dato riscontrare per le diverse prestazioni sia assistenziali che previdenziali una disciplina del tutto particolare sulla ripetibilità dei benefici eventualmente erogati a seconda delle diverse circostanze legittimanti l'eventuale esercizio del diritto di ripetere le somme percepite dagli assistibili che si discosta dalla generale disciplina in tema di indebito di cui all'art. 2033 c.c., costituendone una deroga, in forza delle preminenti finalità perseguite dall'ordinamento in materia previdenziale ed assistenziale, riconducibili all'art. 38 Cost.
Ebbene, con riferimento alla fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, incontestato che la parte ricorrente sia percettrice di prestazione assistenziale, quale la pensione per invalidi civili e che la richiesta di ripetizione dell'indebito sia conseguita dall'accertamento del superamento dei limiti reddituali per il periodo da gennaio 2016 a maggio 2020, deve ritenersi astrattamente operante ratione temporis per la fattispecie di indebito assistenziale in esame la disciplina di cui all'art. 42, comma 5 D.L. n.
269/2003, convertito con modificazioni nella L. n. 326/2003, sulla ripetibilità delle somme erogate a titolo di prestazioni assistenziali per mancanza dei requisiti reddituali.
L'art. 42, comma 5, D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella L. n.
326/2003, applicabile ratione temporis al caso in esame così dispone: “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l' il Ministero CP_1 dell'Economia e delle Finanze-Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del
Tesoro e l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, nonché per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. Non si procede alla
Pag. 3 di 11 ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”.
Con la disposizione in esame, pertanto, se da un lato si cristallizza il principio della astratta ripetibilità delle prestazioni assistenziali per ragioni reddituali, dall'altro lato si stabilisce l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto.
Detta disciplina, costituente l'eccezione alla regola dell'ordinaria ripetizione, è una norma speciale che deve trovare applicazione per tutte le ipotesi di indebito assistenziale come quella in esame in cui è contestata la mancanza dei requisiti reddituali.
Ebbene, il D.L. n. 269/2003 è entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 02.10.2003, ai sensi dell'art. 53 stesso D.L. cit.
Pertanto, facendo applicazione dello speciale regime giuridico disposto, in particolare, per la ripetibilità delle prestazioni assistenziali per mancanza dei requisiti reddituali, deve ritenersi astrattamente legittima la ripetibilità delle somme indebitamente percepite per superamento dei limiti reddituali ma esclusivamente, come verrà di seguito chiarito, di quelle successive al provvedimento di accertamento del superamento dei limiti reddituali che ha dato origine all'indebito per cui è causa.
Questo principio è stato affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità che ha desunto dalla disciplina di settore la tutela dell'affidamento ingenerato nel percettore dei benefici acquisiti nel proprio patrimonio cui consegue l'irripetibilità delle somme precedentemente corrisposte e la ripetibilità delle sole somme successive al provvedimento di accertamento del venir meno dei requisiti di legge per il legittimo godimento, fatta eccezione per i casi di dolo comprovato del percipiente o di radicale insussistenza di ipotesi di affidamento o di mancanza stessa del sottostante rapporto assistenziale o ancora in ipotesi di mancanza di una domanda amministrativa.
Tanto in forza della disciplina applicabile alle prestazioni assistenziali come quella in esame.
Si consideri, infatti, che l'art. 3 ter, comma 1 D.L. n. 850/1976, convertito con modificazioni dalla L. n. 29/1977, disponeva che la revoca dei benefici per gli invalidi civili per insussistenza delle condizioni che ne legittimano il godimento avesse efficacia
Pag. 4 di 11 dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento di accertamento di insussistenza delle condizioni:
“Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”; inoltre, l'art. 3, comma 10, D.L. n. 173/1988, convertito con modificazioni dalla L. n. 291/1988, ha previsto espressamente l'irripetibilità delle somme precedentemente corrisposte in caso di revoca dei benefici per invalidi civili a seguito di controlli: “Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro dà comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità”.
Pertanto, dal quadro normativo appena sopra delineato secondo la Suprema Corte, la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (cfr. Cass. 23 agosto 2003, n.
12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass.
5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Pertanto, facendo concreta applicazione dei principi appena sopra richiamati, dovendo evidenziare che il provvedimento di accertamento della mancanza dei requisiti reddituali è del 24/4/2020 ma ricevuto dalla parte ricorrente solo in data 25/5/2020 – circostanza rimasta incontestata - e che l'indebito assistenziale riguarda ratei di
Pag. 5 di 11 pensione per invalidi civili erogati dal gennaio 2016 al maggio 2020, occorre affermare l'irripetibilità dell'indebito per cui è causa, non ravvisandosi alcuna ipotesi di dolo comprovato del percipiente né di assenza di rapporto assistenziale, del tutto pacifico, e nemmeno dell'altra e diversa ipotesi di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali.
Che non sussista alcuna ipotesi di dolo comprovato della parte ricorrente è facilmente desumibile dalla pacifica circostanza dell'avvenuta presentazione da parte del ricorrente, per tutto il periodo in contesa, delle dichiarazioni reddituali all'amministrazione finanziaria.
Ebbene, tanto basta ad escludere un'ipotesi di dolo nei limiti dei redditi dichiarati all'amministrazione finanziaria di cui si discute.
Ed infatti, l'art. 15, comma 1 D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. n.
102/2009 dispone un vero e proprio onere a carico dell'amministrazione finanziaria, in particolare, e di ogni altra amministrazione, in generale, che detenga informazioni incidenti sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, di comunicare CP_ all' ed agli altri enti di previdenza ed assistenza obbligatoria dette informazioni relative ai titolari di prestazioni previdenziali ed assistenziali, ai rispettivi coniugi ed ai familiari: “A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all e agli CP_1 altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima dati commi
11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati”.
Pag. 6 di 11 Pertanto, dalla norma appena esaminata, si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Ma vi è di più.
L'art. 13, comma 6, lett. c) D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n.
122/2010, all'articolo 35 D.L. n. 207/2008, convertito dalla L. n. 14/2009, ha aggiunto il comma 10 bis che così recita “dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Pertanto, solo i redditi diversi da quelli dichiarati al fisco devono essere comunicati CP_ all'
Detta ipotesi non ricorre nel caso di specie, essendo pacifico tra le parti e chiaramente CP_ rappresentato nella missiva impugnata e nella stessa memoria costitutiva dell' che l'indebito assistenziale per cui è causa sia scaturito dal superamento dei redditi a seguito di verifica disposta per l'anno 2017 e per l'anno 2018 sulla base della comunicazione dei redditi fatta dalla parte ricorrente con conseguente revoca del beneficio assistenziale.
Non è stata mai posta in discussione la presentazione da parte del ricorrente della dichiarazione dei redditi negli anni 2017, 2018 e 2020 all'amministrazione finanziaria.
Pag. 7 di 11 I dati reddituali della parte ricorrente, pertanto, anche per l'anno 2017 e per l'anno 2018 oggetto del presente giudizio, devono ritenersi nella piena disponibilità e conoscibilità CP_ dell' sulla scorta della disciplina appena sopra richiamata. CP_ Pertanto, in mancanza di allegazione e prova che l' aveva l'onere di fornire, alcuna forma di dolo è ravvisabile nel caso di specie.
Non ricorrendo nel caso in esame altre ipotesi legittimanti la ripetibilità delle somme erogate alla parte ricorrente, deve essere affermata l'irripetibilità delle somme corrisposte alla parte ricorrente a titolo di ratei di pensione per invalidi civili per il periodo da gennaio 2016 a maggio 2020.
In ogni caso, è convincimento del Tribunale che nell'anno 2016 la produzione di reddito esente IRPEF pari ad € 4.841,76; nell'anno 2017 la produzione del reddito di €
14.525,28 riveniente da un assegno di ricerca da parte dell'Università di Bari, accanto a quello imponibile pari ad € 1.365,00 e nell'anno 2019 la produzione del reddito di €
19,960,95 riveniente sempre da assegno di ricerca per un progetto del Politecnico di
Bari, accanto al reddito imponibile di € 2.100,00 non potevano incidere sulla prestazione assistenziale in esame nelle stesse annualità in cui è stata erogata per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, per il riconoscimento della pensione di inabilità di cui si discute rileva esclusivamente il reddito personale imponibile a fini Irpef al netto degli oneri deducibili per costante orientamento della Suprema Corte.
Gli oneri deducibili sono esclusivamente quelli indicati nell'art. 10 T.U.I.R. (cfr. Cass.
n. 16599/2020 che ha stabilito: “in continuità con la soluzione già adottata dalla
Suprema Corte, con la sentenza n. 4158 del 2001, confermata in anni più recenti
(v. Cass. n. 11582 del 2015; Cass. nn. 21529 e 26473 del 2016; Cass. n.5450 del
2017, Cass. n. 5962 del 2018, Cass. n. 30567 del 2019), e superando, definitivamente, la contraria soluzione risalente a Cass. n. 4223 del 2012, va ribadito che per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del
1971, ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del T.U.I.R.;
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8. in favore di tale conclusione milita l'osservazione che, nell'ambito del sistema previdenziale ed assistenziale, è il legislatore che nelle diverse fattispecie individua quale debba essere il reddito rilevante al fine del diritto ad una determinata prestazione;
9. proprio la funzione cui assolve il sistema assistenziale, di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l'assistito abbia effettiva disponibilità;
10. come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12796 del
2005, nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall'art. 38 Cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell'art. 53 Cost.;
11. quando il legislatore ha inteso includere nel computo del reddito per una prestazione assistenziale anche il reddito esente da imposta, lo ha fatto espressamente
(come è avvenuto nel caso della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, che, con riguardo ai limiti di reddito previsti per l'assegno sociale, ha previsto che: «alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile» (v. Cass. n. 11582 del 2015;
12. non induce a diverso avviso la considerazione che il d.m. 31 ottobre 1992, n. 553 emanato in virtù della delega contenuta nella L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 3, comma 2, (avente ad oggetto Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) abbia stabilito all'art. 2 che «nella, dichiarazione di cui all'art. 1 debbono essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura, assoggetta bili all'I.R.P.E.F. o esenti da detta imposta», trattandosi di disposizione regolamentare che individua gli oneri formali che il richiedente la prestazione deve assolvere, e non può rivestire alcun carattere interpretativo in ordine alla portata del requisito reddituale;
13. né il riferimento ai redditi assoggettabili all'Irpef, piuttosto che ai redditi assoggettati, può assumere il significato di includere la parte che afferisce agli oneri deducibili, considerato che il primo inciso ha riguardo alla natura
Pag. 9 di 11 qualitativa (assoggettabile o meno ad imposta) del cespite patrimoniale, non al suo ammontare (al netto o al lordo degli oneri deducibili);
14. in definitiva, il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118, deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR)”.
In adesione ai principi giurisprudenziali così espressi, deve ritenersi illegittima la ricostruzione reddituale effettuata dall' laddove ha tenuto conto, nella CP_1 determinazione del reddito rilevante per il riconoscimento della prestazione in controversia, dei redditi al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, quali le borse di studio, come pacificamente risulta anche dai CU 2016, CU 2017 e CU 2019 allegati e prodotti dalla parte ricorrente.
Assorbiti tutti gli altri motivi di doglianza.
Alla luce delle motivazioni che precedono, deve essere integralmente accolto il promosso ricorso.
Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della presente controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , in persona del suo legale Parte_2 CP_1 rappresentante legale pro tempore, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'irripetibilità delle somme percepite dalla parte ricorrente da gennaio 2016 a maggio 2020 a titolo di ratei di pensione per invalidi civili per cui è causa e di cui alla nota 24/4/2020 formata da;
CP_1
Pag. 10 di 11 CP_ condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione, in favore della parte ricorrente di quanto recuperato a titolo di indebito per cui è causa, oltre interessi sulla somma man mano rivalutata dalle singole trattenute all'integrale soddisfo;
CP_ condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.865,00
a titolo di compenso professionale, oltre Iva, cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale, ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarre.
Bari, 22/9/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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