CASS
Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/06/2023, n. 17320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17320 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 22067-2020 proposto da: EL BE in proprio e quale titolare della Ditta ALBERGO DORICO DI EL BE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 32, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SPADA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO BUONTEMPI;
- ricorrente -
Oggetto Debito contributivo intenzionalmente dichiarato quale costo per sponsorizzazioni promozionali di impresa alberghiera R.G.N. 22067/2020 Cron. Rep. Ud. 22/03/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 17320 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: DE FELICE ALFONSINA Data pubblicazione: 16/06/2023 2 contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati, CARLA D'ALOISIO, NI SG, EL IT, EL DE ROSE, IE ET;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 31/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 08/04/2020 R.G.N. 112/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2023 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha 3 depositato conclusioni scritte. R.G. 22067/2020 FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha accolto il gravame dell’INPS rivolto a sentir riconoscere non prescritto il credito a carico di BE TR, titolare della ditta individuale “Albergo Dorico di TR BE” conseguente all’accertamento di una contribuzione eccedente il minimale da parte dell’Agenzia delle Entrate nell’anno 2015, relativa all’infedele dichiarazione di costi di esercizio dell’impresa alberghiera, occultati nella dichiarazione dei redditi, dolosamente contabilizzati quali sponsorizzazioni verso un’associazione bocciofila, ma risultati non pertinenti ai fini promozionali dell’hotel Dorico. La Corte territoriale, attribuendo all’accertamento dell’Agenzia delle Entrate valore di costituzione in mora ha ritenuto applicabile alla fattispecie la sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 n. 8 cod. civ. Quanto all’inefficacia dell’avviso di addebito dedotta dal TR con l’atto introduttivo del giudizio (non esaminata dal Tribunale in ragione dell’accertata prescrizione del credito) per la concomitante pendenza di un giudizio tributario, la Corte territoriale ha ritenuto condivisibile il rilievo formulato dalla parte, e, richiamando giurisprudenza di questa Corte, ha dichiarato il divieto di temporanea emissione dell’avviso di addebito, senza che ciò inibisse la valutazione del merito della pretesa creditoria dell’INPS. La cassazione della sentenza è domandata da BE TR sulla base di cinque motivi. L’INPS ha depositato controricorso. Il P.G ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 90 comma 8 legge 4 289/2009, 109, 108 comma 1 e 74 comma 2 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 laddove la Corte d’appello ha ritenuto che i costi della sponsorizzazione non siano stati documentati né assistiti dai requisiti di competenza e inerenza della spesa”. Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 comma 3 d.lgs. 46/1999 30 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con legge 112/2010 e 442 c.p.c. laddove la Corte d’appello, pur riconoscendo l’inefficacia dell’avviso di addebito impugnato ha qualificato come ricorso in prevenzione in accertamento negativo dell’obbligo contributivo (giudizio ordinario) nonché in opposizione ad avviso di addebito il ricorso introitato davanti in Tribunale civile di Ancona Sezione lavoro in luogo di opposizione ad avviso di addebito”. Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 comma 6 Cost., 132 comma 2, n. 4 c.p.c. e art. 36 d.lgs. n. 546/92, laddove la Corte d’appello ha completamente omesso l’esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti emanando una sentenza affetta da vizio di motivazione apparente”. Col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 legge 212/2000, 2727 c.c., 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 e 10 legge 212/2000, laddove la Corte d’appello, seppure in modo implicito, ha riconosciuto la legittimità della ricostruzione induttiva di maggiori ricavi e conseguente accertamento di maggior reddito imponibile, contenuta nell’avviso di accertamento dell’agenzia delle entrate n. TOY01X602263”. Col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., denuncia “Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 111 comma 6 Cost. per motivazione mancante o irriducibilmente contraddittoria o manifestamente illogica o incomprensibile laddove la Corte d’appello di Ancona, ritenuta la fondatezza sotto il profilo del recupero a tassazione di spese di sponsorizzazione, non fornisce alcuna motivazione in ordine alla determinazione della condanna nella somma di E 10.004,64 oltre E. 6.002,78 a titolo di somme aggiuntive;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte d’appello di Ancona, in conseguenza della declaratoria di inefficacia dell’avviso di addebito INPS violato i principi dell’”onere della prova” e della disponibilità delle prove”. Il primo motivo è inammissibile. 5 Diversamente da quanto prospetta il ricorrente, la Corte territoriale non ha falsamente applicato le disposizioni indicate in epigrafe, ma ha ritenuto, con un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, che il contratto di sponsorizzazione fosse del tutto generico, oltre che privo di data certa, e che non vi fosse dunque prova di pagamenti “effettivi”; ha, inoltre, accertato che neppure vi fosse prova dell’effettivo svolgimento da parte dell’associazione asseritamente beneficiaria del contributo (SD FI 2000), dello svolgimento di attività promozionale a favore dell’Albergo Dorico nella titolarità del ricorrente. Il motivo si risolve, pertanto, in una diversa rappresentazione delle circostanze istruttorie, valutate dal giudice dell’appello con un giudizio che risulta insindacabile in questa sede. Il secondo motivo è infondato. Secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 17858 del 2019). Ciò è quanto ha fatto nel caso in esame la Corte d’appello, mostrando così di dare corretta attuazione all’orientamento appena richiamato. Inammissibile deve poi dichiararsi il terzo motivo, ove il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia esaminato una serie di elementi che avrebbero dovuto condurre la stessa a ritenere infondato l’esito dell’accertamento dei ricavi. La censura per come è formulata – con riferimento all’omesso esame di elementi istruttori - esorbita dai limiti di ammissibilità del vizio di motivazione. In base al costante orientamento di questa Corte, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. Un. n. 8053 del 2014 e successive). La formulazione della doglianza finisce, perciò, per denunciare non già l’omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì la mancata valorizzazione di risultanze istruttorie, che si assumono erroneamente valutate dalla Corte territoriale. Il quarto motivo è inammissibile. 6 Il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione di norme di legge, là dove, le censure circa le risultanze dell’avviso di accertamento fiscale sottendono ad una rivalutazione del merito. Esse propongono una contestazione circa la quantificazione del contributo che non tiene conto del maggior reddito calcolato in via induttiva, ed accertato in giudizio. Le censure presentano poi anche ulteriori motivi d’inammissibilità, quali, sopra ogni altro, il mancato rispetto del principio di specificità del ricorso per cassazione, poiché non risulta prodotto né allegato (e neppure localizzato) l’avviso di accertamento fiscale il cui contenuto è in contestazione e non risulta trascritto o prodotto l’atto difensivo dal quale sia dato evincere che le doglianze formulate in questa sede siano state già oggetto di deduzione dinanzi al giudice dell’appello. Come questa Corte ha già affermato, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, la parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice del merito, ma altresì - in ossequio al principio di specificità del ricorso - di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente la questione oggetto della doglianza sia stata posta, in modo da consentire a questa Corte di valutare ex actis la veridicità di quanto sostenuto (ex multis Cass. n. 6945 del 2018) Anche il quinto motivo è inammissibile. La motivazione della Corte territoriale esprime in pieno la nozione giurisprudenziale di “minimo costituzionale” ed è tale da rendere la stessa immune da critiche di apparenza (cfr., ex multis, Cass. n. 23940 del 2017). La verifica della fondatezza della pretesa dell’INPS consegue, infatti, ad un rigoroso accertamento di circostanze di fatto, in questa sede insindacabili. Il libero convincimento che ne scaturisce induce il giudice del merito ad affermare, in punto di diritto, che per evitare la condanna l’odierno ricorrente avrebbe dovuto dimostrare – ai sensi dell’art. 90 della l. n. 289 del 2002 - che i costi indicati quali spese di sponsorizzazione dell’albergo, oltre ad essere documentati, fossero stati assistiti dai requisiti di competenza ed inerenza della spesa, secondo i principi dettati dall’art. 109 del Testo Unico delle imposte dirette. Come si è sopra ricordato, la Corte d’appello non ha ritenuto che nella fattispecie sottoposta al suo insindacabile giudizio la realtà rappresentata dall’odierno ricorrente corrispondesse ai criteri indicati dal legislatore. 7 In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, alla Pubblica Udienza del 22 Marzo 2023
- ricorrente -
Oggetto Debito contributivo intenzionalmente dichiarato quale costo per sponsorizzazioni promozionali di impresa alberghiera R.G.N. 22067/2020 Cron. Rep. Ud. 22/03/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 17320 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: DE FELICE ALFONSINA Data pubblicazione: 16/06/2023 2 contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati, CARLA D'ALOISIO, NI SG, EL IT, EL DE ROSE, IE ET;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 31/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 08/04/2020 R.G.N. 112/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2023 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha 3 depositato conclusioni scritte. R.G. 22067/2020 FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha accolto il gravame dell’INPS rivolto a sentir riconoscere non prescritto il credito a carico di BE TR, titolare della ditta individuale “Albergo Dorico di TR BE” conseguente all’accertamento di una contribuzione eccedente il minimale da parte dell’Agenzia delle Entrate nell’anno 2015, relativa all’infedele dichiarazione di costi di esercizio dell’impresa alberghiera, occultati nella dichiarazione dei redditi, dolosamente contabilizzati quali sponsorizzazioni verso un’associazione bocciofila, ma risultati non pertinenti ai fini promozionali dell’hotel Dorico. La Corte territoriale, attribuendo all’accertamento dell’Agenzia delle Entrate valore di costituzione in mora ha ritenuto applicabile alla fattispecie la sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 n. 8 cod. civ. Quanto all’inefficacia dell’avviso di addebito dedotta dal TR con l’atto introduttivo del giudizio (non esaminata dal Tribunale in ragione dell’accertata prescrizione del credito) per la concomitante pendenza di un giudizio tributario, la Corte territoriale ha ritenuto condivisibile il rilievo formulato dalla parte, e, richiamando giurisprudenza di questa Corte, ha dichiarato il divieto di temporanea emissione dell’avviso di addebito, senza che ciò inibisse la valutazione del merito della pretesa creditoria dell’INPS. La cassazione della sentenza è domandata da BE TR sulla base di cinque motivi. L’INPS ha depositato controricorso. Il P.G ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 90 comma 8 legge 4 289/2009, 109, 108 comma 1 e 74 comma 2 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 laddove la Corte d’appello ha ritenuto che i costi della sponsorizzazione non siano stati documentati né assistiti dai requisiti di competenza e inerenza della spesa”. Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 comma 3 d.lgs. 46/1999 30 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con legge 112/2010 e 442 c.p.c. laddove la Corte d’appello, pur riconoscendo l’inefficacia dell’avviso di addebito impugnato ha qualificato come ricorso in prevenzione in accertamento negativo dell’obbligo contributivo (giudizio ordinario) nonché in opposizione ad avviso di addebito il ricorso introitato davanti in Tribunale civile di Ancona Sezione lavoro in luogo di opposizione ad avviso di addebito”. Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 comma 6 Cost., 132 comma 2, n. 4 c.p.c. e art. 36 d.lgs. n. 546/92, laddove la Corte d’appello ha completamente omesso l’esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti emanando una sentenza affetta da vizio di motivazione apparente”. Col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 legge 212/2000, 2727 c.c., 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 e 10 legge 212/2000, laddove la Corte d’appello, seppure in modo implicito, ha riconosciuto la legittimità della ricostruzione induttiva di maggiori ricavi e conseguente accertamento di maggior reddito imponibile, contenuta nell’avviso di accertamento dell’agenzia delle entrate n. TOY01X602263”. Col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., denuncia “Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 111 comma 6 Cost. per motivazione mancante o irriducibilmente contraddittoria o manifestamente illogica o incomprensibile laddove la Corte d’appello di Ancona, ritenuta la fondatezza sotto il profilo del recupero a tassazione di spese di sponsorizzazione, non fornisce alcuna motivazione in ordine alla determinazione della condanna nella somma di E 10.004,64 oltre E. 6.002,78 a titolo di somme aggiuntive;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte d’appello di Ancona, in conseguenza della declaratoria di inefficacia dell’avviso di addebito INPS violato i principi dell’”onere della prova” e della disponibilità delle prove”. Il primo motivo è inammissibile. 5 Diversamente da quanto prospetta il ricorrente, la Corte territoriale non ha falsamente applicato le disposizioni indicate in epigrafe, ma ha ritenuto, con un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, che il contratto di sponsorizzazione fosse del tutto generico, oltre che privo di data certa, e che non vi fosse dunque prova di pagamenti “effettivi”; ha, inoltre, accertato che neppure vi fosse prova dell’effettivo svolgimento da parte dell’associazione asseritamente beneficiaria del contributo (SD FI 2000), dello svolgimento di attività promozionale a favore dell’Albergo Dorico nella titolarità del ricorrente. Il motivo si risolve, pertanto, in una diversa rappresentazione delle circostanze istruttorie, valutate dal giudice dell’appello con un giudizio che risulta insindacabile in questa sede. Il secondo motivo è infondato. Secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 17858 del 2019). Ciò è quanto ha fatto nel caso in esame la Corte d’appello, mostrando così di dare corretta attuazione all’orientamento appena richiamato. Inammissibile deve poi dichiararsi il terzo motivo, ove il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia esaminato una serie di elementi che avrebbero dovuto condurre la stessa a ritenere infondato l’esito dell’accertamento dei ricavi. La censura per come è formulata – con riferimento all’omesso esame di elementi istruttori - esorbita dai limiti di ammissibilità del vizio di motivazione. In base al costante orientamento di questa Corte, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. Un. n. 8053 del 2014 e successive). La formulazione della doglianza finisce, perciò, per denunciare non già l’omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì la mancata valorizzazione di risultanze istruttorie, che si assumono erroneamente valutate dalla Corte territoriale. Il quarto motivo è inammissibile. 6 Il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione di norme di legge, là dove, le censure circa le risultanze dell’avviso di accertamento fiscale sottendono ad una rivalutazione del merito. Esse propongono una contestazione circa la quantificazione del contributo che non tiene conto del maggior reddito calcolato in via induttiva, ed accertato in giudizio. Le censure presentano poi anche ulteriori motivi d’inammissibilità, quali, sopra ogni altro, il mancato rispetto del principio di specificità del ricorso per cassazione, poiché non risulta prodotto né allegato (e neppure localizzato) l’avviso di accertamento fiscale il cui contenuto è in contestazione e non risulta trascritto o prodotto l’atto difensivo dal quale sia dato evincere che le doglianze formulate in questa sede siano state già oggetto di deduzione dinanzi al giudice dell’appello. Come questa Corte ha già affermato, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, la parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice del merito, ma altresì - in ossequio al principio di specificità del ricorso - di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente la questione oggetto della doglianza sia stata posta, in modo da consentire a questa Corte di valutare ex actis la veridicità di quanto sostenuto (ex multis Cass. n. 6945 del 2018) Anche il quinto motivo è inammissibile. La motivazione della Corte territoriale esprime in pieno la nozione giurisprudenziale di “minimo costituzionale” ed è tale da rendere la stessa immune da critiche di apparenza (cfr., ex multis, Cass. n. 23940 del 2017). La verifica della fondatezza della pretesa dell’INPS consegue, infatti, ad un rigoroso accertamento di circostanze di fatto, in questa sede insindacabili. Il libero convincimento che ne scaturisce induce il giudice del merito ad affermare, in punto di diritto, che per evitare la condanna l’odierno ricorrente avrebbe dovuto dimostrare – ai sensi dell’art. 90 della l. n. 289 del 2002 - che i costi indicati quali spese di sponsorizzazione dell’albergo, oltre ad essere documentati, fossero stati assistiti dai requisiti di competenza ed inerenza della spesa, secondo i principi dettati dall’art. 109 del Testo Unico delle imposte dirette. Come si è sopra ricordato, la Corte d’appello non ha ritenuto che nella fattispecie sottoposta al suo insindacabile giudizio la realtà rappresentata dall’odierno ricorrente corrispondesse ai criteri indicati dal legislatore. 7 In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, alla Pubblica Udienza del 22 Marzo 2023