Decreto cautelare 30 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 24 novembre 2025
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00163/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00539/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 539 del 2025, proposto da
Alpha General Contractor S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cino Benelli, Sandro Guerra e Federico Orso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Gorizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alvise Arvalli, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Padova, Passaggio L. Gaudenzio n. 7 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Hera Servizi Energia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Paolo Neri e Alessandro Righini, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Paolo Neri in Padova, Galleria G. Berchet n. 8 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NE Assistance S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Quaranta, Gianni Zgagliardich e Alberto Lodolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa concessione di misure cautelari collegiali e monocratiche
- del provvedimento del Direttore dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Gorizia n. 104 del 3 ottobre 2025, avente ad oggetto « Lavori di efficientamento energetico secondo le previsioni della misura PNRR M7 Investimento 17REPowerEU da attuarsi mediante Finanza di Progetto ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 36/2023. Iter di individuazione delle proposte ai sensi dell'art. 193, commi 17 e 5 del D.Lgs. 36/2023 »;
- di ogni altro atto ad esso conseguente e presupposto, ancorché incognito, ivi espressamente compresi:
i) il provvedimento del Direttore n. 58 del 6 maggio 2025 con cui è stato conferito l'incarico alla società Audita s.r.l.;
ii) l'avviso di individuazione delle proposte ai sensi dell'art. 193, cc. 17 e 5, del d.lgs. n. 36/2023 del 7 ottobre 2025;
iii) la comunicazione ricevuta in data 7 ottobre 2025 avente ad oggetto « Comunicazione di individuazione delle proposte (art. 193, commi17 e 5 del D.Lgs. 36/2023) »;
iv) l'Avviso di indizione di procedura di partenariato pubblico privato sotto forma di project financing di cui all'art. 193, cc. 2 e 16, d.lgs. n. 36/2023 del 20 maggio 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Hera Servizi Energia S.p.A., di NE Assistance S.r.l. e dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Gorizia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa AU LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
1. Con ricorso notificato il 24.10.2025 e depositato in pari data la società ricorrente ha impugnato gli atti relativi al primo segmento della procedura avviata dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Gorizia con l’avviso pubblico dd 20.5.2025 ex art. 193 commi 2 e 16 d.lgs 36/2023, volta all’affidamento in project financing di un intervento di efficientamento energetico degli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Azienda stessa, oggetto di finanziamento nell’ambito del PNRR.
1.1. Ha formulato i seguenti motivi di diritto:
“ 1. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dell’art. 41, c. 2, CDFUE. Violazione dell’art. 193, cc. 5, 6, 15 e 16, d.lgs n. 36/2023. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per vizio del procedimento e per carenza di motivazione”, deducendo in sintesi l’omessa valutazione circa la sussistenza del pubblico interesse relativamente alle proposte ricevute.
“ 2. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dell’art. 41, c. 2, CDFUE. Violazione degli artt. 1, 3, 10, 12 d.lgs n. 36/2023. Violazione dell’art. 193, cc. 5, 6, 15 e 16, d.lgs n. 36/2023. Eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti. Eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà e manifesta illogicità. Eccesso di potere per sviamento”, deducendo che al consulente Audita s.r.l. non sarebbe stata devoluta una funzione di mero supporto, ma la stessa funzione politico-amministrativa e che il medesimo avrebbe rideterminato i criteri di cui alle linee guida indicate nell’Avviso.
2. Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione intimata ATER di Gorizia e la controinteressata NE Assistance s.r.l., eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in considerazione dell’assenza di lesività concreta ed attuale degli atti gravati. Hanno comunque concluso per la reiezione del ricorso e della preliminare istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti gravati.
3. Con decreto presidenziale n. 102 del 30.10.2025 è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., in base alla considerazione “ che emergono perplessità e dubbi in ordine alla effettiva sussistenza di un interesse concreto all’azione (e alla domanda cautelare), in quanto quand’anche, in aderenza all’ipotesi ermeneutica propugnata dalla ricorrente (in riferimento all’art.193 c.c.p.), la proposta progettuale della ricorrente fosse stata dichiarata (a seguito di apposita e specifica valutazione) conforme al pubblico interesse (e dunque “parificata” alle altre sotto questo profilo), tale circostanza (e valutazione) non avrebbe potuto mutare l’esito della valutazione globale esperita dall’Amministrazione, posto che la comparazione fra gli studi di fattibilità ha visto prevalere quello della contro/interessata; ragion per cui il lamentato difetto di motivazione in merito alla sussistenza di uno specifico interesse pubblico alla realizzazione del progetto proposto dalla ricorrente, appare inconducente se non addirittura irrilevante; (…) - che il paradigma procedimentale del “project financing a istanza della PA”, disciplinato dal comma XVI° dell’art.193 del c.c.p., non prevede affatto (né implica) alcuna fase di (ulteriore) valutazione dell’interesse pubblico, com’è dimostrato dal fatto che il già menzionato sedicesimo comma non richiama in alcun modo il quarto comma del medesimo articolo;
- che, invero, detto mancato richiamo (da parte del sedicesimo comma dell’art.193 cit. al quarto comma del predetto articolo di legge) implica che nel caso di “finanza di progetto ad istanza della P.A”, la valutazione in questione (concernente la sussistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera pubblica e/o all’organizzazione del servizio pubblico descritti dall’Amministrazione nel c.d. “invito a proporre”) sia (e debba essere) effettuata precedentemente alla presentazione della proposta progettuale e del conseguente avvio del correlato procedimento (e cioè “a valle” della scelta di realizzare l’opera pubblica o di organizzare il servizio pubblico);
- e che pertanto, anche sotto questo profilo il lamentato difetto di motivazione non appare - prima facie - assistito da sufficiente fumus boni juris ai fini della concessione della invocata misura cautelare”.
4. Si è costituita in giudizio anche la controinteressata Hera Servizi Energia s.p.a., concludendo nel senso dell’inammissibilità del gravame per carenza di interesse, e comunque della sua infondatezza, instando per il rigetto del ricorso e della preliminare istanza di sospensiva.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita in resistenza con atto formale.
6. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito in giudizio, evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l’intervento di cui al presente contenzioso non rientra nei programmi di finanziamento del Ministero in parola, e chiedendo conseguentemente a questo Tar di disporne l’estromissione.
7. In vista dell’udienza camerale le parti hanno prodotto e documenti e memorie, con cui hanno insistito per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.
8. All’udienza cautelare del 19.11.2025 l’istanza è stata trattenuta in decisione.
9. Con ordinanza cautelare n. 106 del 24.11.2025 , in merito al fumus, è stata confermata la prognosi sfavorevole circa l’esito del ricorso già formulata nel decreto monocratico evidenziando altresì, sotto il profilo del periculum , che nel bilanciamento degli interessi vada riconosciuta prevalenza all’interesse pubblico alla celere prosecuzione della procedura di trattasi, fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 13.1.2026.
10. Con atto depositato il 23.12.2025 la ricorrente, deducendo che “ In data 19 dicembre 2025, ATER ha depositato il provvedimento n. 130 del 4 dicembre 2025 mediante il quale, con riferimento all’Ambito 2, si è conclusa la procedura di valutazione prevista dal comma 6 dell’art. 193 DLgs. n. 36/2023 in favore dell’operatore economico NE Assistance S.r.l.. Tale proposta è posta a base della procedura di gara indetta con provvedimento del Direttore n. 139 del 19 dicembre 2025 (…). E’ imminente la pubblicazione di analoghi provvedimenti anche con riferimento all’Ambito 1”, ha formulato espressa riserva di impugnazione di detti provvedimenti con motivi aggiunti, con richiesta di rinvio dell’udienza pubblica fissata per il giorno 13.1.2026.
11. All’udienza pubblica del 13.1.2026, come da sintesi a verbale, su accordo delle parti ed a fronte del preannunciato ricorso per motivi aggiunti, è stato disposto il rinvio dell’udienza a data da destinarsi.
12. Con atto depositato il 22.1.2026 la ricorrente ha evidenziato che “ in considerazione dell’intervenuta conclusione della procedura di valutazione di cui all’art. 193 comma 6 DLgs n. 36/2023 e della conseguente indizione della procedura ad evidenza pubblica prevista dal comma 17 del medesimo articolo” è venuto meno l’interesse a coltivare il presente ricorso, chiedendo a questo Tar di dichiararne la improcedibilità con compensazione delle spese di lite.
13. Con memorie ex art. 73 c.p.a. depositate il 24.3.2026 l’Amministrazione resistente e la controinteressata NE hanno chiesto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di causa in base al principio della soccombenza virtuale.
14. All’udienza pubblica del 9.4.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
15. Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che va conseguentemente estromesso dal giudizio.
16. Alla luce di quanto rappresentato dalla parte ricorrente, il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a.
Invero, nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione, in forza del quale la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, può dichiarare di non avere interesse alla stessa, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame ( ex multis , Cons St sez VII 1.8.2024 n. 6918; Tar Lazio sez III ter 9.4.2025 n. 7041).
17. Le spese di lite vanno poste a carico della ricorrente e liquidate come in dispositivo a favore dell’ATER di Gorizia, di NE Assistance s.r.l. e di Hera Servizi Energia s.p.a. in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Il Collegio non ravvisa infatti valide ragioni per discostarsi dalla prognosi sfavorevole già formulata in sede cautelare, dovendosi qui richiamare la motivazione di cui al decreto presidenziale n. 102/2025, che ha trovato conferma con l’ordinanza cautelare n. 106/2025, secondo cui il ricorso in esame presenta profili di manifesta inammissibilità ed infondatezza.
18. Le spese possono essere invece compensate nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’ATER di Gorizia, di NE Assistance s.r.l. e di Hera Servizi Energia s.p.a., che liquida nell’importo complessivo di € 15.000,00 (€ 5.000,00 a favore di ciascuna parte) oltre accessori di legge.
Le spese sono compensate nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
CA OD de MO di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
AU LI, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AU LI | CA OD de MO di Grisi' |
IL SEGRETARIO