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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 23/02/2026, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1556/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
SC IA, TO
CASTORINA IA MARIA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5452/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1.g.r. S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - SILENZIO RIFIUT n. ISTANZA PROT 24/794 IMU 2019
- SILENZIO RIFIUT n. ISTANZA PROT 24/794 IMU 2020
- SILENZIO RIFIUT n. ISTANZA PROT 24/794 IMU 2021
- SILENZIO RIFIUT n. ISTANZA PROT 24/794 IMU 2022
- SILENZIO RIFIUT n. ISTANZA PROT 24/794 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 spa ricorre avverso
- il silenzio rifiuto all'istanza di rimborso
- notificata il 15 luglio 2024 al Comune di Catania,
concludendo
- dichiarare l'illegittimità, erroneità e infondatezza del silenzio rifiuto del Comune di Catania all'istanza di rimborso ad esso notificata,
- dichiarando integralmente dovuto il rimborso richiesto pari a euro 341.830,00 oltre interessi maturati e maturandi, da estinguere anche mediante eventuale compensazione del suddetto importo a valere sui versamenti futuri come previsto dal regolamento comunale.
Si è costituito il comune di Catania , deducendo:
“voglia, in via pregiudiziale, dichiarare dovuto il diritto al rimborso dell'importo di €. 96.745,00 quale somma versata in eccedenza per gli anni dal 2019 al 2023 a titolo di Imu quota Comune, disponendo, per l'effetto, a carico dello Stato il rimborso della restante somma versata in eccedenza quale Imu quota
Stato, in subordine, accogliere la richiesta di compensazione dell'importo di €. 96.745,00 a valere sui versamenti futuri che la Società è tenuta a corrispondere in autoliquidazione per l'anno 2026 e seguenti, fino all'integrale soddisfo del credito vantato nei confronti del Comune di Catania.”.
Alla pubblica udienza il ricorrente ha eccepito l'inammissibilità della costituzione del Comune fuori udienza, oltre il termine dei dieci giorni per il deposito delle memorie e la sua conseguente inammissibilità.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente è proprietaria, tra l'altro, del complesso immobiliare a destinazione alberghiera, posto in Comune di Catania, Indirizzo_1, catastalmente descritto al foglio 69, mappale 6505, sub. 32 cat. D/2. Su tale complesso immobiliare la società Società_1 S.p.A. per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 ha versato l'IMU in base alla maggior rendita accertata a seguito della notifica dell'avviso di accertamento catastale n. CT0011239/2019 da parte dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio di Catania.
La società presentò istanza di rimborso, anche a mezzo compensazione, della maggior IMU versata, pari complessivamente ad euro 341.830,00 oltre interessi, con PEC del 15 luglio 2024 (doc. n. 1).
Nonostante la presentazione della suddetta istanza di rimborso dell'indebito pagamento dell'IMU, il
Comune di Catania non ha mai dato riscontro.
La società pertanto presenta ricorso avverso il silenzio rifiuto all'istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 546/1992.
La società ricorrente ha richiesto il rimborso dell'imposta IMU versata in eccesso con riferimento al complesso immobiliare posto in Comune di Catania, Indirizzo_1, catastalmente descritto al foglio 69, mappale 6505, sub. 32 cat. D/2.
A fronte della notifica del citato avviso di accertamento catastale n. CT0011239/2019 in data 5 febbraio
2019 (doc. n. 2), che rettificava la rendita proposta con procedura DOCFA n. 3422.1/2018 del 9 febbraio
2018 per “fusione”, protocollo n. CT0025148, in atti dal 12 febbraio 2018, da euro 126.500,00 a euro
221.000,00, la società intestataria della partita versò una maggiore IMU in base alla maggior rendita accertata (doc. n. 3).
A seguito del ricorso presentato dalla società avverso l'avviso di accertamento catastale n.
CT0011239/2019, la Corte di giustizia Tributaria di Secondo grado della Sicilia ha annullato integralmente l'atto impugnato con sentenza n. 5231/2024, depositata il 4 luglio 2024, ripristinando pertanto retroattivamente la rendita proposta (doc. n. 4).
Detta sentenza è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 69, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, pertanto la rendita in atti è quella originariamente proposta nel 2018 dalla società è pari a euro
126.500,00. Poiché, in conseguenza dell'annullamento del suddetto avviso di accertamento catastale, la maggior imposta IMU versata per le annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 non risultava dovuta, essa dev'essere rimborsata con i relativi interessi.
L'importo versato in eccesso è pari complessivamente a euro 341.830,00 (doc. n. 5) per le seguenti annualità:
- IMU ANNO 2019: quota IMU versata euro 114.632,00 (cod. tributo 3925) + euro 45.250,00 (codice tributo 3930), quota IMU dovuta euro 65.615,00 (cod. tributo 3925) + 25.901,00 (codice tributo 3930), diritto al rimborso euro 68.366,00;
- IMU ANNO 2020: quota IMU versata euro 114.632,00 (cod. tributo 3925) + euro 45.250,00 (codice tributo 3930), quota IMU dovuta euro 65.615,00 (cod. tributo 3925) + 25.901,00 (codice tributo 3930), diritto al rimborso euro 68.366,00;
- IMU ANNO 2021: quota IMU versata euro 114.632,00 (cod. tributo 3925) + euro 45.250,00 (codice tributo 3930), quota IMU dovuta euro 65.615,00 (cod. tributo 3925) + 25.901,00 (codice tributo 3930), diritto al rimborso euro 68.366,00;
- IMU ANNO 2022: quota IMU versata euro 114.632,00 (cod. tributo 3925) + euro 45.250,00 (codice tributo 3930), quota IMU dovuta euro 65.615,00 (cod. tributo 3925) + 25.901,00 (codice tributo 3930), diritto al rimborso euro 68.366,00;
- IMU ANNO 2023: quota IMU versata euro 114.632,00 (cod. tributo 3925) + euro 45.250,00 (codice tributo 3930), quota IMU dovuta euro 65.615,00 (cod. tributo 3925) + 25.901,00 (codice tributo 3930); diritto al rimborso euro 68.366,00.
Riepilogando, il diritto al rimborso dell'IMU versata in eccesso per le seguenti annualità:
- ANNO 2019: euro 68,366,00
- ANNO 2020: euro 68,366,00
- ANNO 2021: euro 68,366,00
- ANNO 2022: euro 68,366,00
- ANNO 2023: euro 68,366,00
è pari ad un importo complessivo di euro 341.830,00 oltre interessi maturati e maturandi.
Di contro, costituendosi in giudizio, il Comune ha dedotto: “questo Ente si dichiara, fin d'ora,
disponibile ad accogliere, seppur parzialmente, l'istanza di rimborso della Società_2
Investimenti, calcolando, per l'effetto, le somme da rimborsare limitatamente alla quota introitata in capo all'ente e rinviando allo stato per la quota di sua spettanza (quota Imu
riservata per gli immobili commerciali in categoria “D”).
Conseguentemente, per ciascuna annualità e lo si ribadisce, limitatamente alla quota
Imu versata a questo Comune, le somma direttamente rimborsabili sono le seguenti:
1) IMU anno 2019: imposta dovuta €. 25.901,000 – imposta versata €. 45.250,00 –
somma da rimborsare per differenza €. 19.349,00,
2) IMU anno 2020: imposta dovuta €. 25.901,000 – imposta versata €. 45.250,00 –
somma da rimborsare per differenza €. 19.349,00,
3) IMU anno 2021: imposta dovuta €. 25.901,000 – imposta versata €. 45.250,00 –
somma da rimborsare per differenza €. 19.349,00,
4) IMU anno 2022: imposta dovuta €. 25.901,000 – imposta versata €. 45.250,00 –
somma da rimborsare per differenza €. 19.349,00,
5) IMU anno 2023: imposta dovuta €. 25.901,000 – imposta versata €. 45.250,00 –
somma da rimborsare per differenza €. 19.349,00.
Totale da rimborsare: €. 96.745,00.
Ciò posto, così come in subordine richiesto dalla stessa Società istante nel ricorso che ci occupa, questo Ente è disponibile a definire la fattispecie riversando integralmente la superiore somma di €. 96.745,00 con quanto la Società deve corrispondere “in autoliquidazione” a titolo di Imu per l'anno 2026 e seguenti, fino all'integrale compensazione della somma di €. 96.745,00 di cui è creditrice nei confronti del Comune di Catania.”.
Tanto osservato, non v'è dubbio sulla sussistenza del diritto al rimborso integrale da parte del Comune resistente, essendo il titolo del domandare ormai cosa giudicata e, peraltro, incontestato nell'an da parte del resistente.
Va, poi, sempre in punto di fatto, che non risulta né è stata allegata alcuna circostanza che evidenzi un comportamento proattivo e diligente del Comune finalizzato all'avvio di una tempestiva interlocuzione con il MEF in relazione alle quota parte di somma del tributo versate all'Erario.
Il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2016, ulteriormente chiarito dalla Circolare n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 aprile 2016, ha per oggetto le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali: impone all'Ente locale, nel momento in cui viene a conoscenza dell'errato versamento, di versare direttamente, entro il termine di 180 giorni le somme indebitamente percepite anche indipendentemente dalla richiesta di rimborso operata dal contribuente. Lo stesso decreto, oltre a rendere l'obbligo per il Comune al rimborso delle somme indebitamente percepite entro 180 giorni dalla avvenuta conoscenza, non esclude che il Comune possa procedere direttamente al rimborso al contribuente delle somme erroneamente versate allo Stato dandone opportuna comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art.
4. Gli interessi devono essere corrisposti applicando il tasso legale e decorrono dal giorno del versamento fino alla data di emissione del mandato di pagamento.
Nel caso in esame, il comune resistente non ha rispettato, nel caso a mano, nè il termine entro cui avrebbe dovuto comunicare l'esito istruttoria ovvero i detti 180 giorni, né si è attivato presso il Ministero delle Finanze per ottenere l'autorizzazione pagamento della cd. quota Stato
Si è con buona evidenza, alla luce del dato normativo, di un termine evidentemente dilatorio posto a tutela dell'amministrazione locale, onde consentire una preventiva – rispetto alla doverosa restituzione al contribuente del dovuto, illegittimamente richiesto e dallo stesso versato alle casse comunali – interlocuzione con l'Amministrazione centrale;
trascorso il cui termine, il diritto soggettivo del contribuente non è in alcun modo suscettibile di essere ulteriormente compresso o negato.
Segue la dichiarazione di illegittimità del silenzio sull'istanza di rimborso e la condanna dell'Amministrazione comunale, previo accertamento, al pagamento del dovuto, oltre interessi al tasso legale decorrenti dal giorno del versamento fino alla data di emissione del mandato di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, in composizione collegiale, accoglie il ricorso di cui in epigrafe e, per l'effetto, così dispone: -dichiara l'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di rimborso presentata dalla società Ricorrente_1.G.R. s.p.a.; - accerta il diritto della società ricorrente al rimborso delle somme illegittimamente trattenute dal Comune resistente;
-condanna il Comune resistente al rimborso in favore della società ricorrente della somma di euro €. 341.830,00, oltre interessi al tasso legale dal giorno del versamento fino alla data di emissione del mandato di pagamento;
-condanna il Comune resistente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore della società ricorrente in quanto versato dalla stessa per contributo unificato e in euro 10.000,00
(diecimila/00) per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali al 15%.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della sezione quindicesima della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, il 22.12.2025. Il Giudice relatore Il Presidente Mariano Sciacca Filippo
Pennisi
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
SC IA, TO
CASTORINA IA MARIA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5452/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1.g.r. S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - SILENZIO RIFIUT n. ISTANZA PROT 24/794 IMU 2019
- SILENZIO RIFIUT n. ISTANZA PROT 24/794 IMU 2020
- SILENZIO RIFIUT n. ISTANZA PROT 24/794 IMU 2021
- SILENZIO RIFIUT n. ISTANZA PROT 24/794 IMU 2022
- SILENZIO RIFIUT n. ISTANZA PROT 24/794 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 spa ricorre avverso
- il silenzio rifiuto all'istanza di rimborso
- notificata il 15 luglio 2024 al Comune di Catania,
concludendo
- dichiarare l'illegittimità, erroneità e infondatezza del silenzio rifiuto del Comune di Catania all'istanza di rimborso ad esso notificata,
- dichiarando integralmente dovuto il rimborso richiesto pari a euro 341.830,00 oltre interessi maturati e maturandi, da estinguere anche mediante eventuale compensazione del suddetto importo a valere sui versamenti futuri come previsto dal regolamento comunale.
Si è costituito il comune di Catania , deducendo:
“voglia, in via pregiudiziale, dichiarare dovuto il diritto al rimborso dell'importo di €. 96.745,00 quale somma versata in eccedenza per gli anni dal 2019 al 2023 a titolo di Imu quota Comune, disponendo, per l'effetto, a carico dello Stato il rimborso della restante somma versata in eccedenza quale Imu quota
Stato, in subordine, accogliere la richiesta di compensazione dell'importo di €. 96.745,00 a valere sui versamenti futuri che la Società è tenuta a corrispondere in autoliquidazione per l'anno 2026 e seguenti, fino all'integrale soddisfo del credito vantato nei confronti del Comune di Catania.”.
Alla pubblica udienza il ricorrente ha eccepito l'inammissibilità della costituzione del Comune fuori udienza, oltre il termine dei dieci giorni per il deposito delle memorie e la sua conseguente inammissibilità.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente è proprietaria, tra l'altro, del complesso immobiliare a destinazione alberghiera, posto in Comune di Catania, Indirizzo_1, catastalmente descritto al foglio 69, mappale 6505, sub. 32 cat. D/2. Su tale complesso immobiliare la società Società_1 S.p.A. per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 ha versato l'IMU in base alla maggior rendita accertata a seguito della notifica dell'avviso di accertamento catastale n. CT0011239/2019 da parte dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio di Catania.
La società presentò istanza di rimborso, anche a mezzo compensazione, della maggior IMU versata, pari complessivamente ad euro 341.830,00 oltre interessi, con PEC del 15 luglio 2024 (doc. n. 1).
Nonostante la presentazione della suddetta istanza di rimborso dell'indebito pagamento dell'IMU, il
Comune di Catania non ha mai dato riscontro.
La società pertanto presenta ricorso avverso il silenzio rifiuto all'istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 546/1992.
La società ricorrente ha richiesto il rimborso dell'imposta IMU versata in eccesso con riferimento al complesso immobiliare posto in Comune di Catania, Indirizzo_1, catastalmente descritto al foglio 69, mappale 6505, sub. 32 cat. D/2.
A fronte della notifica del citato avviso di accertamento catastale n. CT0011239/2019 in data 5 febbraio
2019 (doc. n. 2), che rettificava la rendita proposta con procedura DOCFA n. 3422.1/2018 del 9 febbraio
2018 per “fusione”, protocollo n. CT0025148, in atti dal 12 febbraio 2018, da euro 126.500,00 a euro
221.000,00, la società intestataria della partita versò una maggiore IMU in base alla maggior rendita accertata (doc. n. 3).
A seguito del ricorso presentato dalla società avverso l'avviso di accertamento catastale n.
CT0011239/2019, la Corte di giustizia Tributaria di Secondo grado della Sicilia ha annullato integralmente l'atto impugnato con sentenza n. 5231/2024, depositata il 4 luglio 2024, ripristinando pertanto retroattivamente la rendita proposta (doc. n. 4).
Detta sentenza è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 69, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, pertanto la rendita in atti è quella originariamente proposta nel 2018 dalla società è pari a euro
126.500,00. Poiché, in conseguenza dell'annullamento del suddetto avviso di accertamento catastale, la maggior imposta IMU versata per le annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 non risultava dovuta, essa dev'essere rimborsata con i relativi interessi.
L'importo versato in eccesso è pari complessivamente a euro 341.830,00 (doc. n. 5) per le seguenti annualità:
- IMU ANNO 2019: quota IMU versata euro 114.632,00 (cod. tributo 3925) + euro 45.250,00 (codice tributo 3930), quota IMU dovuta euro 65.615,00 (cod. tributo 3925) + 25.901,00 (codice tributo 3930), diritto al rimborso euro 68.366,00;
- IMU ANNO 2020: quota IMU versata euro 114.632,00 (cod. tributo 3925) + euro 45.250,00 (codice tributo 3930), quota IMU dovuta euro 65.615,00 (cod. tributo 3925) + 25.901,00 (codice tributo 3930), diritto al rimborso euro 68.366,00;
- IMU ANNO 2021: quota IMU versata euro 114.632,00 (cod. tributo 3925) + euro 45.250,00 (codice tributo 3930), quota IMU dovuta euro 65.615,00 (cod. tributo 3925) + 25.901,00 (codice tributo 3930), diritto al rimborso euro 68.366,00;
- IMU ANNO 2022: quota IMU versata euro 114.632,00 (cod. tributo 3925) + euro 45.250,00 (codice tributo 3930), quota IMU dovuta euro 65.615,00 (cod. tributo 3925) + 25.901,00 (codice tributo 3930), diritto al rimborso euro 68.366,00;
- IMU ANNO 2023: quota IMU versata euro 114.632,00 (cod. tributo 3925) + euro 45.250,00 (codice tributo 3930), quota IMU dovuta euro 65.615,00 (cod. tributo 3925) + 25.901,00 (codice tributo 3930); diritto al rimborso euro 68.366,00.
Riepilogando, il diritto al rimborso dell'IMU versata in eccesso per le seguenti annualità:
- ANNO 2019: euro 68,366,00
- ANNO 2020: euro 68,366,00
- ANNO 2021: euro 68,366,00
- ANNO 2022: euro 68,366,00
- ANNO 2023: euro 68,366,00
è pari ad un importo complessivo di euro 341.830,00 oltre interessi maturati e maturandi.
Di contro, costituendosi in giudizio, il Comune ha dedotto: “questo Ente si dichiara, fin d'ora,
disponibile ad accogliere, seppur parzialmente, l'istanza di rimborso della Società_2
Investimenti, calcolando, per l'effetto, le somme da rimborsare limitatamente alla quota introitata in capo all'ente e rinviando allo stato per la quota di sua spettanza (quota Imu
riservata per gli immobili commerciali in categoria “D”).
Conseguentemente, per ciascuna annualità e lo si ribadisce, limitatamente alla quota
Imu versata a questo Comune, le somma direttamente rimborsabili sono le seguenti:
1) IMU anno 2019: imposta dovuta €. 25.901,000 – imposta versata €. 45.250,00 –
somma da rimborsare per differenza €. 19.349,00,
2) IMU anno 2020: imposta dovuta €. 25.901,000 – imposta versata €. 45.250,00 –
somma da rimborsare per differenza €. 19.349,00,
3) IMU anno 2021: imposta dovuta €. 25.901,000 – imposta versata €. 45.250,00 –
somma da rimborsare per differenza €. 19.349,00,
4) IMU anno 2022: imposta dovuta €. 25.901,000 – imposta versata €. 45.250,00 –
somma da rimborsare per differenza €. 19.349,00,
5) IMU anno 2023: imposta dovuta €. 25.901,000 – imposta versata €. 45.250,00 –
somma da rimborsare per differenza €. 19.349,00.
Totale da rimborsare: €. 96.745,00.
Ciò posto, così come in subordine richiesto dalla stessa Società istante nel ricorso che ci occupa, questo Ente è disponibile a definire la fattispecie riversando integralmente la superiore somma di €. 96.745,00 con quanto la Società deve corrispondere “in autoliquidazione” a titolo di Imu per l'anno 2026 e seguenti, fino all'integrale compensazione della somma di €. 96.745,00 di cui è creditrice nei confronti del Comune di Catania.”.
Tanto osservato, non v'è dubbio sulla sussistenza del diritto al rimborso integrale da parte del Comune resistente, essendo il titolo del domandare ormai cosa giudicata e, peraltro, incontestato nell'an da parte del resistente.
Va, poi, sempre in punto di fatto, che non risulta né è stata allegata alcuna circostanza che evidenzi un comportamento proattivo e diligente del Comune finalizzato all'avvio di una tempestiva interlocuzione con il MEF in relazione alle quota parte di somma del tributo versate all'Erario.
Il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2016, ulteriormente chiarito dalla Circolare n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 aprile 2016, ha per oggetto le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali: impone all'Ente locale, nel momento in cui viene a conoscenza dell'errato versamento, di versare direttamente, entro il termine di 180 giorni le somme indebitamente percepite anche indipendentemente dalla richiesta di rimborso operata dal contribuente. Lo stesso decreto, oltre a rendere l'obbligo per il Comune al rimborso delle somme indebitamente percepite entro 180 giorni dalla avvenuta conoscenza, non esclude che il Comune possa procedere direttamente al rimborso al contribuente delle somme erroneamente versate allo Stato dandone opportuna comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art.
4. Gli interessi devono essere corrisposti applicando il tasso legale e decorrono dal giorno del versamento fino alla data di emissione del mandato di pagamento.
Nel caso in esame, il comune resistente non ha rispettato, nel caso a mano, nè il termine entro cui avrebbe dovuto comunicare l'esito istruttoria ovvero i detti 180 giorni, né si è attivato presso il Ministero delle Finanze per ottenere l'autorizzazione pagamento della cd. quota Stato
Si è con buona evidenza, alla luce del dato normativo, di un termine evidentemente dilatorio posto a tutela dell'amministrazione locale, onde consentire una preventiva – rispetto alla doverosa restituzione al contribuente del dovuto, illegittimamente richiesto e dallo stesso versato alle casse comunali – interlocuzione con l'Amministrazione centrale;
trascorso il cui termine, il diritto soggettivo del contribuente non è in alcun modo suscettibile di essere ulteriormente compresso o negato.
Segue la dichiarazione di illegittimità del silenzio sull'istanza di rimborso e la condanna dell'Amministrazione comunale, previo accertamento, al pagamento del dovuto, oltre interessi al tasso legale decorrenti dal giorno del versamento fino alla data di emissione del mandato di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, in composizione collegiale, accoglie il ricorso di cui in epigrafe e, per l'effetto, così dispone: -dichiara l'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di rimborso presentata dalla società Ricorrente_1.G.R. s.p.a.; - accerta il diritto della società ricorrente al rimborso delle somme illegittimamente trattenute dal Comune resistente;
-condanna il Comune resistente al rimborso in favore della società ricorrente della somma di euro €. 341.830,00, oltre interessi al tasso legale dal giorno del versamento fino alla data di emissione del mandato di pagamento;
-condanna il Comune resistente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore della società ricorrente in quanto versato dalla stessa per contributo unificato e in euro 10.000,00
(diecimila/00) per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali al 15%.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della sezione quindicesima della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, il 22.12.2025. Il Giudice relatore Il Presidente Mariano Sciacca Filippo
Pennisi