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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 27/01/2026, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1307/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TUCCILLO LUIGI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9972/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250069268713000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1181/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nella richiesta di condanna alle spese della Regione Campania.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame la parte Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.07120250069268713000, meglio evidenziata in epigrafe, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica, anno di imposta 2019 – importo euro 643,64 per i veicoli targati Targa_1 e CM 78574. Nei motivi di gravame ha dedotto la prescrizione del diritto e della azione per omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento.
Con memoria controdeduttiva, acquisita al fascicolo telematico, l'Agenzia delle Entrate - IS – ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva riguardo alle notifiche di atti precedenti a quello impugnato.
La Regione Campania, ente impositore, si è costituita rilevando, con memoria depositata in data
2.01.2026, di aver provveduto, ad annullare, in autotutela, gli avvisi di accertamento sottesi alla cartella oggetto di impugnazione e chiede, dunque, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Alla odierna udienza, sentito il difensore del ricorrente, il Giudice monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice Monocratico che la EG Campania ha tempestivamente provveduto a comunicare a questo Giudice ed alle parti, mediante deposito telematico, la causa estintiva dell'atto impugnato e che, dunque, ricorrono i presupposti per dichiarare la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese della procedura.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TUCCILLO LUIGI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9972/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250069268713000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1181/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nella richiesta di condanna alle spese della Regione Campania.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame la parte Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.07120250069268713000, meglio evidenziata in epigrafe, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica, anno di imposta 2019 – importo euro 643,64 per i veicoli targati Targa_1 e CM 78574. Nei motivi di gravame ha dedotto la prescrizione del diritto e della azione per omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento.
Con memoria controdeduttiva, acquisita al fascicolo telematico, l'Agenzia delle Entrate - IS – ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva riguardo alle notifiche di atti precedenti a quello impugnato.
La Regione Campania, ente impositore, si è costituita rilevando, con memoria depositata in data
2.01.2026, di aver provveduto, ad annullare, in autotutela, gli avvisi di accertamento sottesi alla cartella oggetto di impugnazione e chiede, dunque, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Alla odierna udienza, sentito il difensore del ricorrente, il Giudice monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice Monocratico che la EG Campania ha tempestivamente provveduto a comunicare a questo Giudice ed alle parti, mediante deposito telematico, la causa estintiva dell'atto impugnato e che, dunque, ricorrono i presupposti per dichiarare la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese della procedura.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.