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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 8598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8598 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
Verbale di Udienza del giorno 10 giugno 2025
Alle ore 10,07 sono presenti:
Per e , è presente l'avv. Alessio Muscoilino Parte_1 Parte_2
Per L' , (già Controparte_1 [...]
, è presente l'avv. Controparte_2
AO CO in sostituzione dell'avv. Loredana Neto
A questo punto, il Giudice invita i difensori presenti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
I difensori si riportano a tutte le domande, difese, richieste istruttorie e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi conclusionali depositati.
Pertanto, dopo che ciascun difensore comparso ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice alle ore 11:16 in assenza dei suddetti difensori (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza) decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza dando lettura ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c, del dispositivo e delle concise esposizioni delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione. R.G. 452926/2022
Il Tribunale Ordinario di Roma
in nome del popolo italiano
il Tribunale Ordinario di Roma
XVII sezione civile
in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario IN Colazingari, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 10 giugno 2025 ha pronunziato, mediante la lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia civile iscritta al n. 452926/2022 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi vertente
T R A
( e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), avv Alessio Muscolino;
[...]
OPPONENTE
E
(C.F. ) (già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
, avv. Loredana Leto;
[...]
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 7791/2022 del 03.05.2022 del Tribunale di Roma, R.G.
n. 4442/2022
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L' (già ha agito in via monitoria nei confronti dei sig.ri per il pagamento di CP_1 CP_2 Pt_1
€ 32.658,68 a titolo di restituzione di un prestito accordato a seguito di domanda del 23.08.2014 ai sensi del Regolamento Prestiti e delle delibere di riferimento. Su tal domanda è stato emesso dal Tribunale il 03.05.2022 il decreto ingiuntivo n. 7791/2022 con il quale si è ingiunto ai sig.ri il pagamento di € 32.658,68. Pt_1
Con atto di citazione regolarmente notificato i sig.ri hanno convenuto, innanzi a questo Pt_1
Tribunale, l' (già per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 7791/2022 del CP_1 CP_2
03.05.2022 del Tribunale di Roma, per nullità del contratto di finanziamento per mancanza di forma scritta ed indeterminatezza ex art. 1346 cc. e per mancanza di forma scritta ed indeterminatezza della clausola di pattuizione di interessi ultralegali e moratori.
Si è costituita in giudizio l' che ha resistito nel merito alla domanda di parte opponente CP_1 chiedendone il rigetto.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza del 07.01.2025 la causa è stata rinviata all'udienza del 10.06.2025, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. concedendo alle parti termine di trenta giorni per il deposito di memorie conclusionali.
Con decreto del 08.04.2025 del Presidente del Tribunale il presente procedimento è stato assegnato, in sostituzione del precedente giudicante, al sottoscritto GOP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'opposizione proposta, i sig.ri lamentano: Pt_1
1) la nullità del contratto di finanziamento per mancanza di forma scritta ed indeterminatezza ex art. 1346 cod. civ.;
2) la nullità del contratto di finanziamento per mancanza di forma scritta ed indeterminatezza della clausola di pattuizione di interessi ultralegali e moratori.
La domanda è infondata.
In particolare, è da disattendere il primo motivo di opposizione.
Gli opponenti sostengono l'applicabilità, anche all' della disciplina prevista dal TUB CP_1 secondo il quale, ai sensi dell'art. 117, il contratto è redatto per iscritto e una copia è consegnata al cliente. Nel caso di specie, infatti, affermano gli opponenti, non esser stata consegnata alcuna copia al cliente.
L'opposta sostiene, la non applicabilità all'istituto di previdenza della disciplina del Testo Unico
Bancario. Sul punto si ritiene corretto sostenere che l' non eroghi finanziamenti nell'ambito CP_2 di un'attività imprenditoriale o professionale (essendo al contrario un ente previdenziale deputato ad attuare la previdenza ed assistenza obbligatoria ex art. 38 Cost.). Inoltre, l' non trae risorse CP_1 finanziarie attraverso la raccolta del risparmio tra il pubblico (bensì attraverso il versamento di contributi obbligatori di legge a carico delle aziende editoriali datrici di lavoro). Vi è pure da considerare che esso non svolge attività bancaria, così come definita dall'art. 10, del Testo Unico
Bancario (D.lgs 385/1993), ma assicura la previdenza e l'assistenza obbligatoria di legge in favore dei giornalisti ad esso iscritti. Correttamente parte opposta, evidenzia che lo Statuto INPGI in particolare all'art. 21, co 1, lettera e), prevede la possibilità di erogare mutui fruttiferi ipotecari e prestiti fruttiferi alla sola categoria dei giornalisti iscritti che ne facciano richiesta e dunque non ad un pubblico indifferenziato.
Il finanziamento inoltre è consentito nei ristretti limiti delle risorse a ciò disponibili per legge e per ciò che assume maggior rilievo non in concorrenza con gli operatori economici del settore finanziario.
I finanziamenti erogati dall' non rappresentano l'esercizio di un'attività svolta da detto Ente CP_2
Previdenziale in via professionale, bensì rientrano nell'ambito delle prestazioni facoltative di natura assistenziale (così come previsto dall'art. 3, punto 2), del Regolamento delle Prestazioni Previdenziali ed ass.li . Non può pertanto ravvisarsi nell'attività di concessione di prestiti o finanziamenti CP_2 uno scopo lucrativo.
Il decreto ingiuntivo, nel caso in esame, trova il suo fondamento, pertanto, nella richiesta effettuata dai sig.ri su modulo prestampato (doc. 2 parte opponente), da un accollo con cui il sig. Pt_1 Pt_2 si è accollato in via cumulativa il debito (doc. 3 parte opponente) e da una comunicazione
[...] dell'istituto di avvenuta erogazione del prestito (doc. 4 parte opponente).
Il primo motivo è, quindi, infondato.
Con il secondo motivo, i sig.ri hanno lamentato la nullità del contratto di finanziamento per Pt_1 mancanza di forma scritta ed indeterminatezza della clausola di pattuizione di interessi ultralegali e moratori.
Anche tale argomentazione va respinta.
Nella domanda di prestito sottoscritta da parte opponente è fatto espresso rinvio al Regolamento
Prestiti con dichiarazione “di aver preso cognizione delle norme contenute”; l'art. 8 di tale
Regolamento (doc. 3 parte opposta), rubricato 'tasso di interesse e una tantum', prevede che “Il tasso di interesse da applicarsi nella concessione dei prestiti viene fissato dal Consiglio di Amministrazione
e potrà essere rivisto dallo stesso, previo parere della Commissione Mutui e Prestiti, in relazione all'andamento dei tassi applicati dal sistema bancario ai prestiti personali” demandando, quindi, al
Consiglio di Amministrazione dell'Istituto il potere di determinare il tasso di interesse annuo da applicarsi nella concessione di prestiti. Con la delibera n.137/2004 (doc. 4 parte opposta) il Consiglio di Amministrazione ha deliberato “di ridurre dello 0,50% il tasso di interesse annuo da applicarsi nella concessione dei prestiti, fissandolo nella misure del 6,40% per i giornalisti in attività”.
Il successivo art.9 del citato Regolamento prevede poi che “gli interessi di mora a carico del giornalista che risulti eventualmente inadempiente sono stabiliti in misura pari al tasso previsto per la concessione del prestito stesso.”
I tassi di interesse e moratori, pertanto, sono stati puntualmente e precisamente stabiliti.
Il decreto ingiuntivo va, dunque, confermato.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n.R.G. 45292/2022 così provvede:
- respinge l'opposizione proposta da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 7791/2022 del 03.05.2022 del Tribunale di Roma;
- condanna e alla refusione delle spese di giudizio Parte_1 Parte_2 sostenute da (C.F. (già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario
[...] delle spese generali IVA e CPA come per legge.
Roma, 10 giugno 2025
Il Giudice Onorario
IN Colazingari
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
Verbale di Udienza del giorno 10 giugno 2025
Alle ore 10,07 sono presenti:
Per e , è presente l'avv. Alessio Muscoilino Parte_1 Parte_2
Per L' , (già Controparte_1 [...]
, è presente l'avv. Controparte_2
AO CO in sostituzione dell'avv. Loredana Neto
A questo punto, il Giudice invita i difensori presenti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
I difensori si riportano a tutte le domande, difese, richieste istruttorie e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi conclusionali depositati.
Pertanto, dopo che ciascun difensore comparso ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice alle ore 11:16 in assenza dei suddetti difensori (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza) decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza dando lettura ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c, del dispositivo e delle concise esposizioni delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione. R.G. 452926/2022
Il Tribunale Ordinario di Roma
in nome del popolo italiano
il Tribunale Ordinario di Roma
XVII sezione civile
in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario IN Colazingari, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 10 giugno 2025 ha pronunziato, mediante la lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia civile iscritta al n. 452926/2022 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi vertente
T R A
( e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), avv Alessio Muscolino;
[...]
OPPONENTE
E
(C.F. ) (già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
, avv. Loredana Leto;
[...]
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 7791/2022 del 03.05.2022 del Tribunale di Roma, R.G.
n. 4442/2022
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L' (già ha agito in via monitoria nei confronti dei sig.ri per il pagamento di CP_1 CP_2 Pt_1
€ 32.658,68 a titolo di restituzione di un prestito accordato a seguito di domanda del 23.08.2014 ai sensi del Regolamento Prestiti e delle delibere di riferimento. Su tal domanda è stato emesso dal Tribunale il 03.05.2022 il decreto ingiuntivo n. 7791/2022 con il quale si è ingiunto ai sig.ri il pagamento di € 32.658,68. Pt_1
Con atto di citazione regolarmente notificato i sig.ri hanno convenuto, innanzi a questo Pt_1
Tribunale, l' (già per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 7791/2022 del CP_1 CP_2
03.05.2022 del Tribunale di Roma, per nullità del contratto di finanziamento per mancanza di forma scritta ed indeterminatezza ex art. 1346 cc. e per mancanza di forma scritta ed indeterminatezza della clausola di pattuizione di interessi ultralegali e moratori.
Si è costituita in giudizio l' che ha resistito nel merito alla domanda di parte opponente CP_1 chiedendone il rigetto.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza del 07.01.2025 la causa è stata rinviata all'udienza del 10.06.2025, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. concedendo alle parti termine di trenta giorni per il deposito di memorie conclusionali.
Con decreto del 08.04.2025 del Presidente del Tribunale il presente procedimento è stato assegnato, in sostituzione del precedente giudicante, al sottoscritto GOP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'opposizione proposta, i sig.ri lamentano: Pt_1
1) la nullità del contratto di finanziamento per mancanza di forma scritta ed indeterminatezza ex art. 1346 cod. civ.;
2) la nullità del contratto di finanziamento per mancanza di forma scritta ed indeterminatezza della clausola di pattuizione di interessi ultralegali e moratori.
La domanda è infondata.
In particolare, è da disattendere il primo motivo di opposizione.
Gli opponenti sostengono l'applicabilità, anche all' della disciplina prevista dal TUB CP_1 secondo il quale, ai sensi dell'art. 117, il contratto è redatto per iscritto e una copia è consegnata al cliente. Nel caso di specie, infatti, affermano gli opponenti, non esser stata consegnata alcuna copia al cliente.
L'opposta sostiene, la non applicabilità all'istituto di previdenza della disciplina del Testo Unico
Bancario. Sul punto si ritiene corretto sostenere che l' non eroghi finanziamenti nell'ambito CP_2 di un'attività imprenditoriale o professionale (essendo al contrario un ente previdenziale deputato ad attuare la previdenza ed assistenza obbligatoria ex art. 38 Cost.). Inoltre, l' non trae risorse CP_1 finanziarie attraverso la raccolta del risparmio tra il pubblico (bensì attraverso il versamento di contributi obbligatori di legge a carico delle aziende editoriali datrici di lavoro). Vi è pure da considerare che esso non svolge attività bancaria, così come definita dall'art. 10, del Testo Unico
Bancario (D.lgs 385/1993), ma assicura la previdenza e l'assistenza obbligatoria di legge in favore dei giornalisti ad esso iscritti. Correttamente parte opposta, evidenzia che lo Statuto INPGI in particolare all'art. 21, co 1, lettera e), prevede la possibilità di erogare mutui fruttiferi ipotecari e prestiti fruttiferi alla sola categoria dei giornalisti iscritti che ne facciano richiesta e dunque non ad un pubblico indifferenziato.
Il finanziamento inoltre è consentito nei ristretti limiti delle risorse a ciò disponibili per legge e per ciò che assume maggior rilievo non in concorrenza con gli operatori economici del settore finanziario.
I finanziamenti erogati dall' non rappresentano l'esercizio di un'attività svolta da detto Ente CP_2
Previdenziale in via professionale, bensì rientrano nell'ambito delle prestazioni facoltative di natura assistenziale (così come previsto dall'art. 3, punto 2), del Regolamento delle Prestazioni Previdenziali ed ass.li . Non può pertanto ravvisarsi nell'attività di concessione di prestiti o finanziamenti CP_2 uno scopo lucrativo.
Il decreto ingiuntivo, nel caso in esame, trova il suo fondamento, pertanto, nella richiesta effettuata dai sig.ri su modulo prestampato (doc. 2 parte opponente), da un accollo con cui il sig. Pt_1 Pt_2 si è accollato in via cumulativa il debito (doc. 3 parte opponente) e da una comunicazione
[...] dell'istituto di avvenuta erogazione del prestito (doc. 4 parte opponente).
Il primo motivo è, quindi, infondato.
Con il secondo motivo, i sig.ri hanno lamentato la nullità del contratto di finanziamento per Pt_1 mancanza di forma scritta ed indeterminatezza della clausola di pattuizione di interessi ultralegali e moratori.
Anche tale argomentazione va respinta.
Nella domanda di prestito sottoscritta da parte opponente è fatto espresso rinvio al Regolamento
Prestiti con dichiarazione “di aver preso cognizione delle norme contenute”; l'art. 8 di tale
Regolamento (doc. 3 parte opposta), rubricato 'tasso di interesse e una tantum', prevede che “Il tasso di interesse da applicarsi nella concessione dei prestiti viene fissato dal Consiglio di Amministrazione
e potrà essere rivisto dallo stesso, previo parere della Commissione Mutui e Prestiti, in relazione all'andamento dei tassi applicati dal sistema bancario ai prestiti personali” demandando, quindi, al
Consiglio di Amministrazione dell'Istituto il potere di determinare il tasso di interesse annuo da applicarsi nella concessione di prestiti. Con la delibera n.137/2004 (doc. 4 parte opposta) il Consiglio di Amministrazione ha deliberato “di ridurre dello 0,50% il tasso di interesse annuo da applicarsi nella concessione dei prestiti, fissandolo nella misure del 6,40% per i giornalisti in attività”.
Il successivo art.9 del citato Regolamento prevede poi che “gli interessi di mora a carico del giornalista che risulti eventualmente inadempiente sono stabiliti in misura pari al tasso previsto per la concessione del prestito stesso.”
I tassi di interesse e moratori, pertanto, sono stati puntualmente e precisamente stabiliti.
Il decreto ingiuntivo va, dunque, confermato.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n.R.G. 45292/2022 così provvede:
- respinge l'opposizione proposta da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 7791/2022 del 03.05.2022 del Tribunale di Roma;
- condanna e alla refusione delle spese di giudizio Parte_1 Parte_2 sostenute da (C.F. (già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario
[...] delle spese generali IVA e CPA come per legge.
Roma, 10 giugno 2025
Il Giudice Onorario
IN Colazingari