Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2010, n. 15368
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Sentenza 3 marzo 2010

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Il termine perentorio previsto per il deposito della lista testimoniale vale unicamente per la prova diretta e non anche per quella contraria, potendo quest'ultima essere richiesta sino alla pronuncia dell'ordinanza di ammissione delle prove, fatte salve le ipotesi di emersione dei relativi presupposti nel corso dell'istruzione dibattimentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2010, n. 15368
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15368
    Data del deposito : 3 marzo 2010

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