Sentenza 3 marzo 2010
Massime • 1
Il termine perentorio previsto per il deposito della lista testimoniale vale unicamente per la prova diretta e non anche per quella contraria, potendo quest'ultima essere richiesta sino alla pronuncia dell'ordinanza di ammissione delle prove, fatte salve le ipotesi di emersione dei relativi presupposti nel corso dell'istruzione dibattimentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2010, n. 15368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15368 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 03/03/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 459
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 34755/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.G.P., nato il
(OMISSIS) e N.L., nata a
(OMISSIS);
avverso la sentenza del giudice di pace di Maglie;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore generale Dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue. IN FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di Maglie, con sentenza del 3 marzo del 2009, condannava A.G.P. e N.L.a. pena di
Euro trenta di ammenda ciascuno, quali responsabili del reato di cui all'art. 731 c.p., per avere omesso di impartire al figlio minore l'istruzione scolastica obbligatoria.
I prevenuti si erano giustificati asserendo che il minore era affetto da gravi disturbi psichici, in particolare da un disturbo di "fobia scolare" che gli aveva impedito la regolare frequenza scolastica e comunque aveva espresso il rifiuto categorico ed assoluto alla frequenza scolastica non superabile con l'intervento dei genitori. Il giudice di Pace ammetteva la documentazione medica prodotta dagli imputati ma non la prova testimoniale contraria perché dedotta oltre il termine di giorni sette di cui all'art. 468 c.p.p., comma 1. Ricorrono per cassazione i due imputati deducendo la violazione di norme processuali e sostanziali. Assumono che il termine di gg. sette di cui all'art. 468 c.p.p., comma 1, non si applica alla prova contraria e che nella fattispecie la mancata frequenza era dipesa dalle condizioni di salute del minore.
Il ricorso va accolto.
L'art. 468 c.p.p., comma 4, attribuisce alle parti la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria dei testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, oppure di presentarli direttamente al dibattimento. La prova contraria quindi, a differenza di quella diretta, non necessita del previo deposito ne' dell'autorizzazione alla citazione essendo sufficiente presentare i testimoni in dibattimento. Da parte di questa Corte si è sottolineato che il termine perentorio per il deposito della lista dei testimoni da sentire di cui all'art. 468 c.p.p., comma 1, vale soltanto per la prova diretta e non pure per quella contraria, altrimenti il diritto alla controprova, che costituisce un aspetto fondamentale del più generale diritto di difesa, risulterebbe vanificato (cfr Cass. n. 12559 del 2004, Tortolo), specialmente se la lista fosse presentata dalla controparte allo spirare del termine consentito. Il termine finale per la deduzione della prova contraria scade normalmente con l'ordinanza di ammissione delle prove di cui all'art. 495 c.p.p., comma 1, salva l'ipotesi in cui il presupposto per l'articolazione della prova contraria si verifichi nel corso della stessa istruzione dibattimentale, ad esempio a seguito dell'indicazione di nuovi temi o all'ammissione di nuove prove d'ufficio ex art. 506 c.p., comma 2, e art. 507 c.p.. Secondo i ricorrenti la prova esclusa era decisiva per evidenziare la gravissima condizione di salute del minore.
L'esclusione di tale prova ha reso debole la motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della giustificazione fornita dagli imputati. In proposito questa corte, con sentenza n. 37400 del 2007, ha statuito che "in tema di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori, integrano giusti motivi di esclusione della punibilità tutte quelle circostanze che rendono oggettivamente inattuabile l'adempimento dell'obbligo d'istruzione quali ad esempio:
a) la mancanza assoluta di scuole o insegnanti, b) lo stato di salute dell'alunno; c) la disagiata distanza tra scuola ed abitazione, se mancano i mezzi di trasporto e le condizioni economiche dell'obbligato non consentono l'utilizzo di mezzi privati;
d) il rifiuto, volontario, categorico ed assoluto del minore. Alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Giudice di Pace di Maglie, il quale dovrà uniformarsi ai principi dianzi esposti.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Maglie.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010