Sentenza 7 marzo 2001
Massime • 1
Nel procedimento davanti al giudice di pace, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, atteso che il rinvio ad altra udienza, di cui al quarto comma dell'art. 320 cod. proc. civ., è previsto unicamente per "ulteriori produzioni e richieste di prova" che si rendano necessarie a seguito delle attività svolte dalle parti in prima udienza. Nè tale preclusione è disponibile da parte del giudice di pace, il quale non è abilitato a restringerne il meccanismo di operatività rinviando la prima udienza al fine di consentire attività altrimenti precluse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2001, n. 3339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3339 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SDA EXPRESS COURIER SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NICOLA RICCIOTTI 11, presso lo studio dell'avvocato MICHELE SINIBALDI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FOTOSTUDIO MA DI EF AR & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. MA ER, con se de in Carpi (MO), elettivamente domiciliata in ROMA VICOLO DELL'ORO 24, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO COEN, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati RUGGERO FREGNI, MARCO VEZZANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
CASEM SRL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 38/97 del Giudice di pace di CASTELFIORENTINO, emessa il 04/12/97 e depositata il 05/12/97 (R.G. 13/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Roberto COEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11 gennaio 1997, la SI di ER M. & c. S.n.c. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di pace di Castelfiorentino la Casem S.r.l., per sentir dichiarare la revoca o l'inefficacia del decreto ingiuntivo con il quale, su istanza della società Casem, le era stato ingiunto il pagamento della somma di lire 1.106.700. Esponeva che aveva acquistato dalla Casem S.r.l. una penna ottica, della quale aveva però richiesto la permuta con altro prodotto analogo, avendola trovata difettosa. Il trasporto era stato affidato al corriere SDA Express Courier S.r.l., che tuttavia non aveva mai provveduto a consegnare il plico affidatole, divenendo in tal modo l'unica responsabile del danno subito dalla Casem S.r.l. A seguito di autorizzazione del giudice di pace, la SI di ER M. & c. S.n.c. chiamava in causa la SDA Express Courier S.r.l. per essere manlevata. Si costituiva la Casem S.r.l. contestando il fondamento dell'opposizione. Si costituiva, inoltre la SDA Express Courier S.r.l sollevando questioni pregiudiziali e contestando io fondamento della domanda.
Il giudice di pace, con sentenza del 5 dicembre 1997, condannava la SI di ER M. & c. S.n.c. al pagamento in favore della Casem S.r.l. della somma di lire 1.106.700, per la quale era stato azionato il decreto ingiuntivo oltre a interessi e spese come liquidati nel decreto. Condannava altresì la SDA Express Courier S.r.l, "a rilevare indenne la SI di tutto questa dovrà pagare alla Casem per la mancata riconsegna ... ".
Avverso questa sentenza, la SDA Express courier S.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso la Fotostudio SI di ER M. & c. S.n.c., che ha pure depositato memoria. La Casem S.r.l. non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si osserva che le Sezioni ,Unite di questa Corte, con la sentenza del 15 ottobre 1999, n. 716, hanno tracciato i limiti del controllo esercitabile in sede di legittimità nei confronti delle sentenze pronunziate dal giudice di pace secondo equità, enunciando il principio secondo cui tali sentenze "sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie)".
È sulla base del principio indicato che vanno esaminati i motivi del ricorso rivolto avverso una sentenza del giudice di pace pronunziata secondo equità, in una causa di valore non superiore a lire due milioni.
2. Con il primo motivo la società ricorrente deduce "la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 653 c.p.c.", lamentando una duplicità di condanna della SI di ER M. & c. S.n.c. e della SDA Express Courier S.r.l., poiché vi era stata conferma del decreto ingiuntivo e condanna al pagamento della somma di lire 1.106.700. In sostanza, la ricorrente si duole che sarebbe tenuta a manlevare la società SI per una "condanna doppia", atteso che quest'ultima, a tenore del dispositivo della sentenza impugnata sarebbe tenuta a pagare due volte e, cioè, una prima volta per la somma portata nel decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, un'ulteriore volta per la somma oggetto di condanna.
Il motivo, con il quale si fa valere la violazione di regole processuali, è infondato.
La società ricorrente muove, infatti, da un'interpretazione non corretta della sentenza del giudice di pace. Può convenirsi sulla circostanza che il dispositivo della sentenza impugnata non sia formalmente impeccabile. Ma nella sostanza è assolutamente chiaro ed ovvio che la somma dovuta è unicamente quella portata nel decreto ingiuntivo e che non vi è duplicità di condanna. La "condanna", infatti, altro non fa che confermare l'ingiunzione, tanto che si riferisce alla "somma di lire 1.106.700 per la quale era stato azionato il decreto ingiuntivo oltre interessi e spese per la procedura monitoria, così come liquidate nel suddetto decreto".
3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 320 c.p.c. per avere il giudice di pace ritenuto la tardività dell'eccezione di prescrizione del diritto vantato, senza considerare che il rinvio della prima udienza consentiva la formulazione dell'eccezione all'udienza successiva. Anche questo motivo, con il quale si fa valere la violazione di una norma processuale, è privo di fondamento.
Nel processo dinanzi al giudice di pace la costituzione delle parti avviene in cancelleria o in udienza, con la massima libertà di forme.
Questa libertà di forme fa sì che non sia individuabile alcuna preclusione con riferimento agli atti introduttivi. Tuttavia, anche il processo che si svolge innanzi al giudice di pace è
caratterizzato da preclusioni ricollegate alla prima udienza. A norma, infatti, dell'art. 320 terzo comma c.p.c. nella prima udienza, se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti "a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere".
È nella prima udienza dunque che devono essere effettuate la precisazione dei fatti, la produzione di documenti e le richieste istruttorie, considerati cumulativamente nella norma. Il rinvio ad altra udienza è previsto dal quarto comma dell'art. 320 c.p.c. solamente per "ulteriori produzioni e richieste di prova" ed è concesso "quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza". Ciò significa che il rinvio è disposto quando per effetto della "precisazione" dei fatti ovvero per la richiesta di prova o per la produzione di documenti avvenuta in prima udienza può essere necessaria la richiesta di prova diretta o contraria o la produzione di documenti.
Dal quadro normativo sopra riportato emerge chiaro che dopo la prima udienza non è più possibile proporre domande ed eccezioni e allegare a fondamento di essi fatti nuovi (Cass. 7 aprile 2000, n. 4376). Nel caso di specie, dunque, correttamente il giudice di pace ha ritenuto preclusa l'eccezione di prescrizione svolta dopo la prima udienza. Va ulteriormente precisato che il meccanismo di preclusione non è disponibile da parte del giudice di pace, che non può ampliarlo o restringerlo al di fuori della previsione di legge. Ciò significa che il giudice di pace non può - così come sostiene diversamente il ricorrente - rinviare "la prima udienza", consentendo attività altrimenti precluse.
4. Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione circa il punto decisivo relativo alla dichiarata tardività dell'eccezione di prescrizione;
nell'ambito del motivo deduce poi che il richiamo alla responsabilità extracontrattuale fatto dal giudice di pace era viziato da ultrapetizione non essendovi domande in proposito. Con il quarto motivo la ricorrente deduce l'omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia relativo al valore dell'oggetto smarrito. Anche questi motivi, da trattare congiuntamente, non possono essere accolti. Non si ravvisa un'ipotesi di mera apparenza ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione che, come sopra detto, sola legittimerebbe un controllo da parte di questa Corte.
Relativamente poi al dedotto vizio di ultrapetizione, sembra sufficiente osservare che il richiamo alla responsabilità extracontrattuale rappresentava nella sentenza impugnata un'ulteriore ratio decidendi rispetto a quella della tardività dell'eccezione. Stabilito che correttamente il giudice di pace ha ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione e che tale ratio decidendi è idonea a sorreggere la decisione, manca l'interesse al controllo dell'altra ragione relativa all'argomento della responsabilità extracontrattuale.
Per quanto detto il ricorso dev'essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo a favore della parte costituita, seguono la soccombenza. Non si fa luogo a spese in favore della Casem S.r.l. che non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della società costituita che liquida in lire 304.300 per spese e in lire 1.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 1^ dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2001