Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2001, n. 3339
CASS
Sentenza 7 marzo 2001

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Nel procedimento davanti al giudice di pace, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, atteso che il rinvio ad altra udienza, di cui al quarto comma dell'art. 320 cod. proc. civ., è previsto unicamente per "ulteriori produzioni e richieste di prova" che si rendano necessarie a seguito delle attività svolte dalle parti in prima udienza. Nè tale preclusione è disponibile da parte del giudice di pace, il quale non è abilitato a restringerne il meccanismo di operatività rinviando la prima udienza al fine di consentire attività altrimenti precluse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2001, n. 3339
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3339
    Data del deposito : 7 marzo 2001

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