Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 27/03/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 56/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
composta dai magistrati:
IO AR NU Presidente relatore
TE UT IC
BA EZ IC
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sulla richiesta di rito abbreviato presentata, ai sensi dell’art. 130 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), nel giudizio di responsabilità iscritto al numero 30911 del registro di Segreteria, ad istanza della Procura regionale per la Lombardia, dal signor
AT LL, nato a [...] il [...], C.F.: [...], residente in [...] rappresentato e difeso dall’Avv. Elisabetta Rosa con elezione di domicilio nello studio della medesima sito in Acquanegra sul Chiese (MN) via Canneti n. 131, PEC: elisabetta.rosa@mantova.pecavvocati.it.
Uditi, nell’udienza in camera di consiglio del 25 marzo 2026, con l’assistenza del Segretario AT RV, l’Avv. Elisabetta Rosa per la parte istante e il Pubblico ministero Marcella Tomasi.
Ritenuto in FATTO e considerato in DIRITTO Con decreto n. 20/2025, a cui si rimanda per l’esposizione dei fatti di causa, la Sezione ha ammesso AT LL alla definizione del giudizio con rito abbreviato, previo parere favorevole espresso dal Procuratore regionale. La Sezione ha però ritenuto non congrua la somma offerta dall’istante e ne ha quindi rideterminato l’ammontare in euro 13.000 (in aumento rispetto alla somma offerta di euro 6.000).
La Sezione ha quindi assegnato alla parte istante il termine perentorio di trenta giorni per il pagamento della somma come sopra determinata in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, fissando l’udienza del 25 marzo 2026 in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 130, comma 7 c.g.c., al fine di accertare il pagamento in questione.
La parte istante ha depositato in Segreteria la documentazione attestante l’avvenuto tempestivo pagamento.
Nell’udienza in camera di consiglio come sopra fissata, il difensore della parte istante ha concluso per la definizione del giudizio in conformità al rito, con compensazione delle spese. Il Pubblico ministero si è associato alla richiesta, ma ha chiesto che controparte sia condannata alle spese del giudizio.
La Sezione prende atto che il convenuto ha provveduto al pagamento della somma determinata dalla Sezione nel termine perentorio a lui assegnato.
Va quindi statuita la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, del c.g.c.
In ordine alla regolazione delle spese, la Sezione, pur rilevando che la giurisprudenza di questa Corte non esprime, sul punto, un orientamento definito, ritiene maggiormente persuasivo l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui non sussistono i presupposti per una pronuncia di compensazione, poiché la fattispecie non rientra in alcuno dei casi in cui la stessa è ammessa, ai sensi dell’art. 31, comma 3 c.g.c.
Del pari, appare condivisibile l’orientamento secondo cui occorre fare ricorso al principio della soccombenza virtuale (in tal senso, si veda Sezione terza centrale d’appello, n. 104/2018).
Nella specie, si ritiene che sussistano sufficienti motivi per ritenere fondato l’assunto del Pubblico ministero, alla luce delle risultanze delle indagini da lui esperite e tenuto conto dell’orientamento consolidato della Sezione in tema di applicazione dell’art. 53, comma 7 del d.lgs. n. 165/2001 anche ad attività extra lavorative del pubblico dipendente non autorizzabili.
Per quanto detto, il convenuto va quindi condannato alle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, dichiara definito il giudizio n. 30911, instaurato nei confronti di AT LL, ai sensi dell’art. 130, comma 8, del Codice di Giustizia Contabile.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, che vengono quantificate nell’importo complessivo di euro 93,10 (diconsi euro novantatré/10).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 marzo 2026.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(IO AR NU)
Firmato digitalmente
Depositata in Segreteria il 27/03/2026 Il Direttore di Segreteria
AT RV
Firmato digitalmente