Sentenza 30 aprile 2026
Decreto presidenziale 4 maggio 2026
Rigetto
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 05/05/2026, n. 3522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3522 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03522/2026REG.PROV.COLL.
N. 03613/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3613 del 2026, proposto da
EM ON, ME VA, SQ LI, IA ER IS, TT SA, ER GR, EN RA, ME VA, IA EL AR, rappresentati e difesi dall'avvocato SQ Ribecco, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Savelli, non costituito in giudizio;
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone, Ministero dell'Interno, Sottocommissione Elettorale Circondariale di Crotone, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
EL GI, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 797 del 2026, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone, del Ministero dell'Interno e della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza speciale elettorale del giorno 5 maggio 2026 il Cons. ST AN e udito per la parte resistente l’avvocato dello Stato Veronica Chiappiniello; si dà atto che l'avvocato SQ Ribecco ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1.- La signora AR EM, in qualità di candidata alla carica di Sindaco del Comune di Savelli per la lista n. 1 “viviAMO Savelli”, il sig. VA ME, nella qualità di delegato della predetta lista, nonché gli altri ricorrenti specificati in epigrafe, quali candidati alla carica di consigliere comunale del Comune di Savelli, hanno interposto appello nei confronti della sentenza 30 aprile 2026, n. 797 del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. I, che ha respinto il loro ricorso avverso il verbale della Sottocommissione elettorale circondariale di Crotone 26 aprile 2026, n. 92, con il quale è stata disposta la ricusazione della lista e della collegata candidatura a Sindaco per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026.
Espongono di avere presentato il 25 aprile 2026, presso il Comune di Savelli, la lista di candidati denominata “viviAMO Savelli”; le dichiarazioni di accettazione della candidatura sono state sottoscritte e le relative firme autenticate in data 23 aprile 2026 dalla signora NO SA, dipendente comunale, e in data 25 aprile 2026 dal dott. NO SC, responsabile dell’ufficio elettorale comunale.
La ricusazione della lista è motivata nella considerazione che l’autenticazione delle firme di accettazione delle candidature alla carica di Sindaco e di consigliere comunale è stata eseguita dalla dipendente comunale NO SA, non debitamente incaricata a ciò, e che inoltre dall’autenticazione della firma del candidato a Sindaco non risulta indicata la qualifica dell’autenticatore, né la sua funzione risulta indicata all’interno della dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco.
2. – Con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria gli esponenti hanno impugnato il provvedimento di ricusazione della lista deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 14 della legge n. 53 del 1990, esistendo il decreto del Commissario straordinario 9 aprile 2026, n. 3 con cui la dipendente NO SA, in qualità di ufficiale d’anagrafe, è stata espressamente delegata all’autenticazione delle firme per il procedimento elettorale, per violazione dell’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, nell’assunto che la qualifica del pubblico ufficiale autenticatore era desumibile aliunde , per la violazione del principio del favor partecipationis (anche in ragione della mancata attivazione del soccorso istruttorio a fronte di vizi meramente formali e sanabili), per la violazione del principio di collaborazione istruttoria e del contraddittorio, e per la lesione del diritto di partecipazione elettorale.
3. - La sentenza appellata ha respinto il ricorso, rilevando che sono stati versati in atti i decreti nn. 3 e 2 del 9 aprile 2026 con cui NO SA e NO SC sarebbero stati delegati all’autenticazione delle sottoscrizioni necessarie per presentare la candidatura alle elezioni, che però non risultano sottoscritti dal Commissario straordinario; inoltre lo stesso Commissario straordinario, che detti decreti aveva inviato alla Sottocommissione elettorale di Crotone, con pec del 26 aprile 2026 le ha chiesto di non tenerne conto, in quanto inviati per errore. A ciò si aggiunge il rilievo per cui, nell’autenticare la dichiarazione di accettazione della candidatura a Sindaco, il funzionario comunale ha omesso di indicare il proprio nome e cognome, nonché la propria qualifica. Ha precisato la sentenza che la necessità di tutela della regolarità del procedimento elettorale impone che lo stesso sia presidiato da stringenti formalità, la cui violazione determina, indipendentemente da qualsivoglia profilo soggettivo, l’illegittimità degli atti gravati.
4.- Con il ricorso in appello gli esponenti hanno dedotto l’erroneità della sentenza di prime cure sostanzialmente reiterando, alla stregua di motivi di critica della medesima, le censure di primo grado.
5. - Si è costituita in giudizio, con memoria di stile, la Prefettura - Ufficio territoriale del governo di Crotone e la Sottocommissione elettorale circondariale di Crotone.
6.- All’udienza pubblica del 5 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
RI
1.- Il primo motivo di appello critica la statuizione di prime cure relativa alla valutazione delle deleghe conferite alla signora NO SA e al dott. NO SC, allegando che alla data di autentica delle firme (23 e 25 aprile 2026) gli stessi hanno agito nella convinzione di essere muniti dei necessari poteri, in forza dei decreti del Commissario straordinario nn. 2 e 3 del 9 aprile 2026. Per gli appellanti, la pec del Commissario straordinario in data 26 aprile 2026 non può poi essere intesa quale disconoscimento della paternità degli atti o, peggio, come una revoca postuma e retroattiva dei poteri conferiti, riguardando solamente un errore nella trasmissione dei documenti. La sottoscrizione autografa non sarebbe peraltro un requisito di esistenza giuridica dell’atto, allorché lo stesso sia chiaramente attribuibile all’autore, come nel caso di specie appare l’attribuzione al Commissario straordinario.
Il motivo è infondato.
Giova premettere che le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura non assumono un rilievo meramente formale, in quanto le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l’autenticazione, seppure distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale della presentazione della candidatura e non un semplice elemento di prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al termine legale (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 8 maggio 2025, n. 3950).
Ciò posto, la giurisprudenza afferma che va esclusa l’inesistenza di un atto amministrativo non sottoscritto tutte le volte in cui sia possibile ricavare aliunde , nell’ambito dello stesso provvedimento, elementi sicuri sulla riferibilità dell’atto stesso (così CGA Sicilia, 12 marzo 1996, n. 578).
Con riguardo al caso di specie vanno peraltro considerati non solo la specificità del procedimento elettorale, ispirato ad un maggiore rigore formalistico, ma anche la circostanza che gli atti di incarico, non sottoscritti, risultano seguiti da una pec, indirizzata sempre alla Sottocommissione elettorale di Crotone, dal contenuto quanto meno equivoco, indicante che si trattava di trasmissione effettuata per errore.
Escluso, dunque, che possa parlarsi di un vizio formale, ne consegue che i principi di regolarizzazione degli errori formali e del favor partecipationis risultano recessivi rispetto alla regola cogente della necessaria e sicura identificazione dei candidati, funzionale anche alla celerità del procedimento elettorale.
2. – Con il secondo motivo gli appellanti censurano la statuizione che ha ritenuto insanabile la mancata indicazione della qualifica nell’atto di autenticazione dell’accettazione della candidatura a Sindaco.
Anche tale motivo è infondato.
Per costante giurisprudenza, infatti, in materia di presentazione delle liste elettorali, vige il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio. Il mancato rispetto di tale formalità rende insanabilmente invalida la sottoscrizione (Cons. Stato, V, 5 maggio 2025, n. 3818).
Le modalità di autenticazione, essendo dirette a garantire con il vincolo della fede privilegiata la certezza circa la provenienza della presentazione della lista, sono dunque requisiti ad substantiam , non surrogabili (Cons. Stato, II, 25 maggio 2022, nn. 4198 e 4204). Detto in altri termini, l’autenticazione, seppure distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale della presentazione della lista o delle candidature e non costituisce un semplice elemento di prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al termine legale.
Nel procedimento elettorale, infatti, i requisiti di forma sono diretti a garantire l’interesse superiore ad una trasparente e corretta competizione elettorale.
3. – Il terzo mezzo censura la sentenza in quanto, aderendo alla prospettiva formalistica dell’amministrazione, si porrebbe in contrasto con il principio del favor partecipationis ; quanto meno, doveva riconoscersi l’obbligo della Sottocommissione di attivare il c.d. soccorso istruttorio, con invito dei presentatori della lista a regolarizzare la documentazione.
Il motivo è infondato, per le ragioni già evidenziate al punto sub 1) della motivazione.
Basti qui aggiungere che il soccorso istruttorio è estraneo al procedimento elettorale, dovendosi osservare che la facoltà di integrazione documentale al più potrebbe essere riferibile alle ipotesi di mere irregolarità, ma non è estensibile a situazioni di omessa ottemperanza a prescrizioni di legge richieste a pena di non ammissione delle liste (Cons. Stato, V, 6 novembre 2025, n. 8649). Più specificamente, in sede di presentazione delle liste elettorali, non è postulabile la sussistenza di un obbligo di soccorso istruttorio in relazione a formalità indefettibili; ciò anche in considerazione della particolare natura del procedimento pre-elettorale, caratterizzato da una stringente esigenza di celerità e di tempestiva definizione, secondo scansioni cronologiche normativamente definite, a prescindere dalle dimensioni dell’ente chiamato alle elezioni (Cons. Stato, II, 24 maggio 2024, n. 4648; II, 31 gennaio 2023, n. 1109).
4. – Con il quarto ed ultimo motivo gli appellanti lamentano che la sentenza abbia violato il principio del legittimo affidamento, avendo, senza colpa, riposto fiducia sulla competenza e sui poteri dei funzionari comunali che hanno proceduto alle autenticazioni; i funzionari comunali, operando all’interno degli uffici e sulla base dei decreti commissariali, hanno agito in una condizione di apparente legittimità.
Il motivo, pur nella sua complessità, non merita positiva valutazione.
La tutela dell’affidamento è tendenzialmente correlata al principio della strumentalità delle forme, tale per cui non ad ogni irregolarità formale compiuta nel procedimento amministrativo può essere riconosciuta efficacia invalidante.
Come si è peraltro in precedenza evidenziato, il procedimento elettorale contempla una serie di adempimenti formali che tuttavia sottendono garanzie sostanziali, anche in fase di presentazione delle liste. Ciò si traduce in una prevalenza del principio di legalità anche al fine di garantire la parità di trattamento, con il corollario di una limitazione della tutela dell’affidamento.
Nella fattispecie controversa, il punto critico risiede nel fatto che l’errore non è imputabile agli appellanti e dunque non può invocarsi il principio di autoresponsabilità. Ma permane il fondamento di razionalità della disciplina relativa al procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura o che presentano le liste, che mira a garantire il risultato, espressivo di un interesse altior nella gerarchia dei valori, della genuinità delle sottoscrizioni, con la conseguenza che l’autenticazione rappresenta un elemento essenziale e non certo un mero formalismo.
Nel procedimento elettorale, dunque, i requisiti di forma sono diretti a garantire l’interesse superiore ad una trasparente e corretta competizione elettorale, che non ammette un approccio sostanzialistico (Cons. Stato, II, 25 maggio 2022, n. 4198).
5. – Alla stregua di quanto esposto, l’appello va respinto, in ragione dell’infondatezza dei motivi dedotti.
Le spese di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione, in favore dell’amministrazione resistente, delle spese di giudizio, liquidate in euro millecinquecento/00 (1,500/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO GI IC LO, Presidente
ST AN, Consigliere, Estensore
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| ST AN | LO GI IC LO |
IL SEGRETARIO