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Sentenza 24 febbraio 2023
Sentenza 24 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2023, n. 8424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8424 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: FE AB nata a [...] il [...] VA AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/06/2022 del GIP del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale nella persona di ETTORE PEDICINI che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato RITENUTO IN FATTO 1. Il G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria con provvedimento in data 17 giugno 2022 pronunziando sull' sull'istanza di dissequestro formulata da TA AV e da IC NO dichiarava "non luogo a provvedere essendosi disposto con sentenza la confisca". 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8424 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 20/12/2022 2. TA AV e IC NO, a mezzo difensore e procuratore speciale, hanno proposto ricorsi per cassazione avverso il suddetto provvedimento deducendo con unico motivo di ricorso violazione ed erronea applicazione delle norme processuali. Hanno rilevato, in particolare, la abnormità del provvedimento di non luogo a provvedere emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria in quanto secondo i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità non essendo ancora intervenuta confisca irrevocabile il giudice avrebbe dovuto provvedere nel merito. 3. Il Sostituto Procuratore Generale, con requisitoria scritta in atti, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono da ritenere inammissibili. 2. Occorre rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che:" il terzo, prima che la sentenza sia irrevocabile, può chiedere al giudice della cognizione la restituzione del bene sequestrato e in caso di diniego, proporre appello dinanzi al Tribunale del riesame. Qualora sia stato erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questi va qualificata come appello e trasmessa al Tribunale del riesame" (Cass. Sez. Un., 20 luglio 2017 n.48126). 3. Ciò premesso va osservato che i ricorrenti, ben consapevoli del cennato principio di diritto espressamente richiamato, in luogo dell'appello hanno "deliberatamente" ritenuto di dovere proporre ricorsi per cassazione, sul presupposto della abnormità del provvedimento de quo. Osserva, tuttavia, questa Corte che il provvedimento impugnato non risulta affetto da abnormità e non è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione. La categoria dell'abnormità è stata elaborata, come noto, dalla dottrina e dalla giurisprudenza in stretto collegamento con il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, di per sè condizionato alla fisiologica appartenenza dell'atto alle categorie processuali previste;
di qui l'esigenza di consentire un rimedio impugnatorio, pur formalmente non previsto, allorquando l'atto esorbiti, invece, da tale fisiologica connotazione al fine di assicurare comunque il controllo sulla legalità del procedere della giurisdizione. In altri termini, nel paradigma della abnormità sono stati ricondotti tutti quegli atti connotati da evenienze patologiche di macroscopica consistenza, tali da rendere non significativo il silenzio serbato dalla legge in ordine alla relativa impugnabilità. Per tali ragioni, dunque, l'atipica realtà processuale del provvedimento abnorme è stata focalizzata su due profili essenziali: da un lato, l'assoluta incompatibilità dell'atto rispetto al 2 modello procedimentale coinvolto;
dall'altro, la sostanziale perversione della funzione giurisdizionale, che non consente di assegnare al silenzio serbato dal legislatore un valore ostativo ai fini della configurabilità di un diritto della parte alla impugnazione. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito siffatti enunciati giungendo ad affermare che deve ritenersi abnorme non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo, in linea di principio, manifestazione di legittimo potere, si esplichi, tuttavia, al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Si è, così, affermato che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorchè l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (cfr. Sez. U. n. 17/98 del 10/12/1997, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U., n. 26/00 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094). In tale direttrice ermeneutica sempre le Sezioni Unite (sentenza n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni ed altro, Rv. 243590) sono giunte a circoscrivere, da un lato, l'abnormità strutturale al caso di esercizio, da parte del giudice, di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo del modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge (carenza di potere in concreto) e, dall'altro, l'abnormità funzionale al caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo. Sicchè, in definitiva, se l'atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall'ordinamento non può ritenersi abnorme anche se i presupposti che ne legittimano l'emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. Nè importa che il potere sta stato male esercitato, giacchè in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non abnorme. 4. Premesso quanto sopra nella fattispecie in esame non appaiono ricorrere nè l'abnormità strutturale nè quella funzionale. Nel caso in esame, il giudice, ritenuta la propria competenza, ha provveduto, sia pure in modo erroneo, nell' esercizio delle sue prerogative senza che ciò abbia comportato alcuna stasi del procedimento, stante la già evidenziata appellabilità dello stesso. Del resto la circostanza che un provvedimento sia illegittimo non giustifica, di per sé, la sua impugnabilità per cassazione in nome della categoria dell'abnormità, dal momento che il rigetto dell'istanza di restituzione, se pure sulla scorta di presupposti erronei, è esercizio dei poteri propri del giudice e, dunque, non colloca l'atto fuori dal sistema processuale. 3 g. Ciò evidenziato va osservato che il ricorso diretto per cassazione non è convertibile in appello, con conseguente inammissibilità del gravame, quando, attraverso la ricerca della effettiva volontà del ricorrente, si accerti che lo stesso abbia voluto deliberatamente impugnare il provvedimento con un mezzo o con motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia della improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro ed unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema e dallo stesso ricorrente rifiutato. (Sez. 1 - , Sentenza n. 51610 del 23/04/2018 Ud. (dep. 15/11/2018) Rv. 275664 - 01), non potendosi revocare in dubbio, per le ragioni sopra cennate, che la intenzione delle parti era univocamente nel senso di proporre direttamente un vero e proprio ricorso per cassazione. Ne consegue che, in questa sede, non può disporsi la conversione ai sensi dell'art. 568 comma 5 c.p.p. 6. Per quanto esposto deve dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativannente per ciascuna parte in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 Dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente
lette conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale nella persona di ETTORE PEDICINI che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato RITENUTO IN FATTO 1. Il G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria con provvedimento in data 17 giugno 2022 pronunziando sull' sull'istanza di dissequestro formulata da TA AV e da IC NO dichiarava "non luogo a provvedere essendosi disposto con sentenza la confisca". 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8424 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 20/12/2022 2. TA AV e IC NO, a mezzo difensore e procuratore speciale, hanno proposto ricorsi per cassazione avverso il suddetto provvedimento deducendo con unico motivo di ricorso violazione ed erronea applicazione delle norme processuali. Hanno rilevato, in particolare, la abnormità del provvedimento di non luogo a provvedere emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria in quanto secondo i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità non essendo ancora intervenuta confisca irrevocabile il giudice avrebbe dovuto provvedere nel merito. 3. Il Sostituto Procuratore Generale, con requisitoria scritta in atti, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono da ritenere inammissibili. 2. Occorre rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che:" il terzo, prima che la sentenza sia irrevocabile, può chiedere al giudice della cognizione la restituzione del bene sequestrato e in caso di diniego, proporre appello dinanzi al Tribunale del riesame. Qualora sia stato erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questi va qualificata come appello e trasmessa al Tribunale del riesame" (Cass. Sez. Un., 20 luglio 2017 n.48126). 3. Ciò premesso va osservato che i ricorrenti, ben consapevoli del cennato principio di diritto espressamente richiamato, in luogo dell'appello hanno "deliberatamente" ritenuto di dovere proporre ricorsi per cassazione, sul presupposto della abnormità del provvedimento de quo. Osserva, tuttavia, questa Corte che il provvedimento impugnato non risulta affetto da abnormità e non è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione. La categoria dell'abnormità è stata elaborata, come noto, dalla dottrina e dalla giurisprudenza in stretto collegamento con il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, di per sè condizionato alla fisiologica appartenenza dell'atto alle categorie processuali previste;
di qui l'esigenza di consentire un rimedio impugnatorio, pur formalmente non previsto, allorquando l'atto esorbiti, invece, da tale fisiologica connotazione al fine di assicurare comunque il controllo sulla legalità del procedere della giurisdizione. In altri termini, nel paradigma della abnormità sono stati ricondotti tutti quegli atti connotati da evenienze patologiche di macroscopica consistenza, tali da rendere non significativo il silenzio serbato dalla legge in ordine alla relativa impugnabilità. Per tali ragioni, dunque, l'atipica realtà processuale del provvedimento abnorme è stata focalizzata su due profili essenziali: da un lato, l'assoluta incompatibilità dell'atto rispetto al 2 modello procedimentale coinvolto;
dall'altro, la sostanziale perversione della funzione giurisdizionale, che non consente di assegnare al silenzio serbato dal legislatore un valore ostativo ai fini della configurabilità di un diritto della parte alla impugnazione. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito siffatti enunciati giungendo ad affermare che deve ritenersi abnorme non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo, in linea di principio, manifestazione di legittimo potere, si esplichi, tuttavia, al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Si è, così, affermato che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorchè l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (cfr. Sez. U. n. 17/98 del 10/12/1997, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U., n. 26/00 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094). In tale direttrice ermeneutica sempre le Sezioni Unite (sentenza n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni ed altro, Rv. 243590) sono giunte a circoscrivere, da un lato, l'abnormità strutturale al caso di esercizio, da parte del giudice, di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo del modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge (carenza di potere in concreto) e, dall'altro, l'abnormità funzionale al caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo. Sicchè, in definitiva, se l'atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall'ordinamento non può ritenersi abnorme anche se i presupposti che ne legittimano l'emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. Nè importa che il potere sta stato male esercitato, giacchè in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non abnorme. 4. Premesso quanto sopra nella fattispecie in esame non appaiono ricorrere nè l'abnormità strutturale nè quella funzionale. Nel caso in esame, il giudice, ritenuta la propria competenza, ha provveduto, sia pure in modo erroneo, nell' esercizio delle sue prerogative senza che ciò abbia comportato alcuna stasi del procedimento, stante la già evidenziata appellabilità dello stesso. Del resto la circostanza che un provvedimento sia illegittimo non giustifica, di per sé, la sua impugnabilità per cassazione in nome della categoria dell'abnormità, dal momento che il rigetto dell'istanza di restituzione, se pure sulla scorta di presupposti erronei, è esercizio dei poteri propri del giudice e, dunque, non colloca l'atto fuori dal sistema processuale. 3 g. Ciò evidenziato va osservato che il ricorso diretto per cassazione non è convertibile in appello, con conseguente inammissibilità del gravame, quando, attraverso la ricerca della effettiva volontà del ricorrente, si accerti che lo stesso abbia voluto deliberatamente impugnare il provvedimento con un mezzo o con motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia della improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro ed unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema e dallo stesso ricorrente rifiutato. (Sez. 1 - , Sentenza n. 51610 del 23/04/2018 Ud. (dep. 15/11/2018) Rv. 275664 - 01), non potendosi revocare in dubbio, per le ragioni sopra cennate, che la intenzione delle parti era univocamente nel senso di proporre direttamente un vero e proprio ricorso per cassazione. Ne consegue che, in questa sede, non può disporsi la conversione ai sensi dell'art. 568 comma 5 c.p.p. 6. Per quanto esposto deve dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativannente per ciascuna parte in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 Dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente