Art. 125. Revoca di diritto della sospensione
Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'impiegato, gia' condannato, sia stato assolto ai sensi dell' art. 566 del Codice di procedura penale , la sospensione inflitta ai sensi dell'articolo precedente e' revocata di diritto, e si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 120, 121 e 123.
Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'impiegato, gia' condannato, sia stato assolto ai sensi dell' art. 566 del Codice di procedura penale , la sospensione inflitta ai sensi dell'articolo precedente e' revocata di diritto, e si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 120, 121 e 123.