Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 17/04/2026, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00735/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01927/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1927 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato LL Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto Guardia Costiera Palinuro, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Centola, non costituito in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità, con decisione da rendere ex artt. 31 e 117 c.p.a.,
del silenzio formatosi sull’istanza del -OMISSIS- (acquisita al prot. n. -OMISSIS-), come rinnovata in data -OMISSIS- ed ulteriormente sollecitata con atto di invito e diffida a mezzo pec in data-OMISSIS-, con la quale la società ricorrente ha invitato e diffidato il Comune di Centola a definire il procedimento relativo alla “richiesta di variazione al contenuto della concessione demaniale nr. 40 del 27 ottobre 2023 e suppletiva nr. 20 dell’8 maggio 2025”;
nonché per l’accertamento dell’obbligo della P.A. di provvedere definitivamente sull’istanza depositata dalla società ricorrente con atto espresso e motivato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Palinuro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. LL LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. (notificato in data-OMISSIS- e depositato in data-OMISSIS-) la società ricorrente ha chiesto a questo Tribunale l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Centola in relazione all’istanza presentata dalla ricorrente in data -OMISSIS- ed avente ad oggetto la richiesta di variazione al contenuto della concessione demaniale nr. -OMISSIS-e suppletiva n. -OMISSIS-, nonché dell’obbligo di tale amministrazione di provvedere sull’istanza predetta.
A sostegno del ricorso proposto la società ricorrente ha dedotto:
- di essere titolare delle concessioni demaniali suddette, relative all’area distinta in catasto al foglio n. 44, p.lle 696, 971 e porzione della 60, sulla quale insistono alcune opere funzionali al complesso turistico alberghiero denominato “-OMISSIS-”;
- che in seguito ad alcune verifiche è stata accertata l’occupazione abusiva da parte della società ricorrente di un’area non ricompresa nei summenzionati atti concessori;
- che muovendo da tale presupposto il Tribunale di -OMISSIS- ha attivato apposito procedimento penale (R.G.N.R.-OMISSIS-) e, quindi, disposto il sequestro preventivo di detta area;
- che al fine di regolarizzare la propria posizione la ricorrente ha presentato la suddetta istanza del -OMISSIS-;
- che con atto dell’-OMISSIS- il Comune ha quantificato le somme dovute per tale illegittima occupazione con riferimento alle annualità -OMISSIS-;
- che con atto del -OMISSIS- il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento ex artt. 18 e 24 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, volto all’acquisizione della ridotta porzione di area illegittimamente acquisita dalla società ricorrente;
- che chiesta la rateizzazione da parte della ricorrente il Comune l’ha concessa con nota del-OMISSIS-
- di aver poi sollecitato l’amministrazione comunale a definire il procedimento con note del -OMISSIS- e del-OMISSIS-;
- l’avvenuta rappresentazione con tale ultima nota della necessità della sollecita definizione del procedimento alla luce dell’avvenuto rigetto da parte della Sezione Riesame del Tribunale di Salerno dell’istanza di riesame proposta avverso il sequestro preventivo disposto in sede penale nei confronti della ricorrente in ragione della permanenza dell’occupazione abusiva e del mancato rilascio di concessione suppletiva in favore della ricorrente;
- la violazione da parte del Comune degli artt. 2 e 3 della L. 241/1990, degli artt. 20 e 36 del D.P.R. 380/2001 e dei principi del giusto procedimento e di buon andamento, nonché la sussistenza di eccesso di potere per difetto del presupposto, arbitrarietà, travisamento, sviamento ed illogicità manifesta.
2. Non si è costituito il Comune di Centola, mentre si sono costituiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Palinuro senza svolgere difese.
3. Depositata istanza cautelare da parte della ricorrente in data -OMISSIS- all’udienza camerale del -OMISSIS-la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, il ricorso può essere direttamente affrontato e definito nel merito (risultando rispettati all’attualità i termini a difesa), ragione per cui è superfluo prendere in considerazione la domanda cautelare proposta.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto.
4.1. Prima di procedere oltre, va intesa come richiamata in questa sede in punto di giudizio avverso il silenzio – inadempimento la consolidata giurisprudenza amministrativa che si è formata quanto ai presupposti per l’attivazione del relativo giudizio (v. tra le tante Consiglio di Stato, III Sez., 1° luglio 2020, n. 4204 e Consiglio di Stato, IV Sez., 22 aprile 2021, n. 3253).
In sintesi, per l’ammissibilità del ricorso avverso il silenzio è necessario che il giudice amministrativo accerti la sussistenza dei seguenti presupposti: a) la presentazione dell’istanza a provvedere; b) l’obbligo giuridico di provvedere; c) la natura provvedimentale dell’attività oggetto della sollecitazione, in quanto l’inerzia dell’amministrazione deve integrare gli estremi del mancato esercizio del potere amministrativo.
4.2. Nel caso di specie la ricorrente ha presentato la suddetta istanza del -OMISSIS- di variazione al contenuto della concessione mediante inserimento delle superfici oggetto di contestazione.
4.3. Sussiste altresì l’obbligo giuridico di provvedere dell’amministrazione.
Nel senso della sussistenza di tale obbligo basta considerare che la stessa amministrazione comunale ha comunicato l’avvio del procedimento con la nota prot. n. 8871 del -OMISSIS- ed ha reso noto con tale atto: “ 1. Di aver dato avvio, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 18 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione e secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, al procedimento di rilascio di una variazione al contenuto della concessione n°41 prot. 15289 del 27.10.2023 e successiva suppletiva n° 20 dell'08.05.2025, a favore della società -OMISSIS- con sede in -OMISSIS- – Piva n.05629350652, allo scopo di ampliare la superficie assentita per mq 61 e quindi per complessivi mq 806, il tutto meglio descritto negli elaborati grafici allegati all'istanza;
2. Che è fatta salva, per sopraggiunte ragioni di interesse pubblico e/o diversa valutazione in ordine all'utilizzo del demanio marittimo, la possibilità per l'ente concedente di non definire il suddetto procedimento e rigettare l'istanza;
3. Di riservarsi il rilascio della prescritta licenza suppletiva sotto riserva di legge con anticipata occupazione ”.
L’avvio del procedimento da parte dell’amministrazione comunale e le disposizioni citate obbligano senza dubbio tale amministrazione a concludere il procedimento avviato ed a pronunciarsi sull’istanza della ricorrente con un provvedimento espresso.
4.4. È poi pacifico che il termine di legge per la conclusione del procedimento (da individuarsi in quello previsto dall’art. 2 della L. 241/1990) sia inutilmente spirato, sicché si è formato il silenzio inadempimento.
4.5. Alla luce di tutto quanto precede questo Collegio non può che constatare una sostanziale stasi del procedimento amministrativo suddetto. Tale condotta non è conforme al disposto dell’art. 2 della L. 241/1990 ed all’iter procedimentale delineato dalla summenzionata normativa.
Di conseguenza, accertata l’inerzia dell’amministrazione comunale resistente e in accoglimento del ricorso proposto, questo Tribunale deve affermare l’obbligo per la stessa di concludere il procedimento e di emanare provvedimento espresso e motivato entro il termine di 30 giorni (dalla pubblicazione del presente provvedimento ovvero dalla sua notifica, se anteriore).
4.6. La presente pronuncia non comporta alcuna valutazione di sostanziale fondatezza della pretesa di parte ricorrente, ragion per cui rimane demandata all’amministrazione comunale l’effettuazione degli eventuali adempimenti istruttori necessari ai fini dell’emanazione del provvedimento predetto.
4.7. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., quale commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega ad idoneo funzionario, anche non appartenente al proprio Ufficio.
4.8. In conclusione, il ricorso proposto va accolto e, per l’effetto, va affermato l’obbligo per l’amministrazione comunale di concludere il procedimento e di provvedere entro il termine di 30 giorni (dalla pubblicazione del presente provvedimento ovvero dalla sua notifica, se anteriore), con conseguente emanazione del provvedimento.
5. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti, ad eccezione del contributo unificato il quale, se versato, deve essere rimborsato dal Comune di Centola alla società ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, che, se versato, deve essere rimborsato dal Comune di Centola alla parte ricorrente.
Manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IG RU, Presidente
RA Zoppo, Primo Referendario
LL LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL LI | IG RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.