Sentenza 27 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2001, n. 4411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4411 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 5 O 9 I 1 . / Z N 4 A A / I R 6 B 2 T R S . . Udienza del 7.2.2001 Oggetto: IRPEF I A R L . L G R T P 044ME DEL 0 1 . A E U D . R AREPUBBLICA ITALI B B L I E A A R D T D OME DEL OPOLO IMLIAN I T A 1 S I E 3 N 1 R T E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E . N I E T N S A A E SEZIONE TRIBUTARIA M Composta dai sigg.ri Magistrati: Presidente Сгом 9486 Dott. Giovanni Olla Dott. Mario Cicala Consigliere Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Antonio Merone Consigliere Dott. Antonino Di Blasi 11 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LO RT, elett.te dom.to in Roma, piazza Lotario 8, presso lo studio dell'avv. Antonio Gurgo, rappresentato e difeso dall'avv. M. Bruno Babini Mitis del foro di Venezia, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente- contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, rappresentata e difesa per legga dall'Avvocatura dello Stato;
-intimata- А avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sezione 33, n. 7/33/1997, del 14.5/9.7.1997; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.2.2001 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
Uditi perl'Amministrazione finanziaria l'avvocato dello Stato Gentili e per GO il LO l'avv. Rizzo (per delega); 221 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con avviso del 26 febbraio 1993 l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Venezia liquidava l'IRPEF dovuta per gli anni dal 1982 al 1989 sulle mance percepite da RT LO come croupier del Casinò di Venezia, a seguito di istanza presentata ai sensi dell'art. 4 legge 11.12.1990 n.381. A tale liquidazione seguiva la cartella di pagamento contenente la iscrizione a ruolo per complessive £. 83.491.002 ed un successivo avviso di mora notificato l'11 agosto 1994. In precedenza il LO aveva presentato in data 30 giugno 1992 domanda di definizione automatica ( cd. condono tombale ) ai sensi dell'art. 38 della legge 413/91 per i medesimi periodi di imposta, versando il complessivo importo di L. 47.782.000. Con ricorso del 27 febbraio 1995 il LO impugnava l'avviso di mora, la cartella di pagamento e la comunicazione della liquidazione d'imposta effettuata in base all'art. 4 della legge 381/90 deducendo: a) l'effetto estintivo e novativo del "condono tombale" ex legge 413/91; b) l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo dell'imposta liquidata ai sensi della legge 381/90; c) l'illegittimità della pretesa dell'amministrazione finanziaria di doppia imposizione. L'Ufficio eccepiva, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 16 comma 3° del d.p.r. 636/1972 perché proposto oltre il termine di legge. Con decisione n. 115/95, depositata il 7 febbraio 1996, la Commissione tributaria di 1° grado di Venezia accoglieva il ricorso e annullava l'avviso di mora. Con atto di appello l'Ufficio deduceva, tra l'altro, in via pregiudiziale la P violazione dell'art. 16, 3° comma del D.P.R. 636/72, sostenendo che in base a tale disposizione il ricorso avverso l'avviso di mora è ammesso solo se non preceduto dalla notificazione dell'avviso di accertamento o dell'avviso di liquidazione dell'imposta ovvero del provvedimento che irroga la sanzione. Sosteneva che nella 2 fattispecie il ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso avverso la cartella esattoriale che aveva a preceduto l'avviso di mora e che non era stata impugnata. Resisteva nel giudizio di appello il contribuente. Con sentenza n. 7/33/1996 la Commissione tributaria regionale del Veneto, in riforma della decisione di 1° grado, dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo perché proposto oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 16 del d.p.r. 636/1972. Propone ricorso per cassazione il LO enunciando due motivi. L'Amministrazione finanziaria non ha presentato controricorso ma ha partecipato alla discussione orale. Motivi della decisione 1. Con il 1° motivo il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 D.P.R. 636/1972, 19 d. lgs. 546/1992, 54 D.P.R. 602/1973, 57 legge 413/1991, 100 e 102 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. Deduce al riguardo che il giudice di appello aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo sull'erroneo presupposto che l'impugnazione riguardasse l'avviso di mora per vizi suoi propri, mentre tale atto era stato impugnato, in sede di opposizione all'esecuzione, solo in quanto prodromico ad un procedimento esecutivo;
oggetto “sostanziale" del ricorso e della decisione di 1° grado era la questione dell'ammissibilità o meno della dichiarazione integrativa ex legge 413/1991. 1.1. Il motivo non é fondato. A norma dell'art. 16, 3° comma, d.p.r. 636/1972 il ricorso contro l'avviso di mora é ammesso per fare valere, oltre che vizi propri, vizi inerenti ad un atto pregresso autonomamente impugnabile solo in caso di mancata notificazione di tale atto anteriore. Allorché, come si é verificato nel caso di specie, sia stato notificato l'avviso di liquidazione dell'imposta, é onere del contribuente impugnare nei termini di legge tale provvedimento se intende fare valere l'infondatezza della pretesa tributaria. 3 Non vale dedurre in contrario che l'avviso di mora era stato impugnato in quanto "prodromico" ad un procedimento esecutivo, perché detto avviso é sempre preordinato ad un'eventuale successiva esecuzione;
o che il ricorrente intendeva proporre un'opposizione all'esecuzione, come tale svincolata da termini di decadenza, perché l'opposizione all'esecuzione dell'esattore (ora concessionario) proposta in materia di IRPEF dal contribuente per contestare la legittimità dell'iscrizione a ruolo investe il rapporto tributario e deve quindi essere fatta valere, nei termini prescritti, contro l'avviso di accertamento o l'avviso di liquidazione dell'imposta; o che “oggetto sostanziale del ricorso” non era l'avviso di mora ma "la questione dell'ammissibilità o meno della dichiarazione integrativa ex lege 413/1991", perché, a parte ogni altra considerazione, l'oggetto della domanda e l'indicazione dell'atto impugnato costituiscono elementi formali indefettibili del ricorso (cfr. art. 15 d.p.r. 636/1972) e non é consentito distinguere tra profili formali e sostanziali del medesimo.
2. Con il 2° motivo il LO lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 329 e 100 c.p.c., degli artt. 34, 38 57 della legge 413/1991, dell'art. 4 della legge 381/1990 in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.; nonché l'eventuale illegittimità degli artt. 4 legge 381/1990, 34 e 38 legge 413/1991, in relazione al disposto degli artt. 3 e 53 della Costituzione. Deduce il ricorrente che l'Amministrazione finanziaria non aveva mai dichiarato inammissibile la dichiarazione integrativa ex legge 413/1991 e aveva riscosso le imposte dovute in base ad essa senza procedere ad alcuna rettifica dei redditi ivi indicati. Tale comportamento doveva ritenersi incompatibile con la volontà di resistere alla pretesa del contribuente e di proporre appello avverso la sentenza di 1° grado. La Commissione regionale avrebbe pertanto dovuto dichiarare improponibile l'appello dell'Amministrazione finanziaria.
2.2. Anche tale motivo non merita accoglimento. L'ipotesi dell'acquiescenza dell'Ufficio finanziario alla pronunzia di 1° grado é negata dallo stesso LO laddove afferma (pg. 6 del ricorso) che la circostanza che l'Amministrazione non aveva dichiarato inammissibile la dichiarazione integrativa presentata ex lege 413/1991 trovava spiegazione nell'iter procedurale autonomo con cui si era svolto l'esame delle due istanze ( quella ex art. 4 legge 381/1990 e quella ex art. 38 legge 413/1991), in tal modo escludendo che la condotta dell'Ufficio potesse ritenersi incompatibile con la volontà di avvalersi dell'appello (cfr. art. 329 c.p.c. ). Gli strumenti offerti dal sistema in materia di rimborso potranno offrire gli opportuni correttivi per ovviare, qualora ne ricorrano i presupposti, alle conseguenze pregiudizievoli derivanti al contribuente da un'eventuale duplicità di versamenti (ex art. 38 legge 431/1991 e ex art. 4 legge 381/1990). Il ricorso va, pertanto, rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Roma, 7.2.2001 Il Consigliere est. Il Presidente Froin. Pl Eugenisи день Али IL CANCELLIERE C1 Innocenzo IS DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 MAR. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo IS 6 8 E 9 1 N 5 / O 4 . I / Z N 6 2 A - A . I R B R T R . . S P . L I A L D G T A A E L U D . E R B B D I E A I T S T R A N N T I 1 E E 3 S R S 1 I E E . A T N A M 5 i