Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/07/2001, n. 10349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10349 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 Z 1 5 / 10349 / 0 1 A . 4 A R / N I ее. T 6 S R 2 I . B A G " R . . E T L P . R REPUBBLICA ITALIANA L U D A B A I L . E B D IN NOME DEL PORN R D A T E T I S T 1 A N N 3 I E A CORTE SUPRIMA DICASSAZIONE E 1 S R S I Oggetto Sezione Tributaria E E A N T Dott. Giovanni OLLA Presidente Dott. Mario CICALA - Consigliere Dott. Eugenio AMARI Consigliere R.G. N. 13010/9 Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Cron. 22965 Dott. Achille MELONCELLI Rel. Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 23/03/01 S ENT ENZA sul ricorso proposto da: IO IA, elettivamente domiciliato in ROMA E N PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CÓRTE O I Z E A L S I S SUPREMA DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato SANTILLI A V C I I C D GIOVANNI, giusta delega a margine;
A E M E N 1 R - ricorrente P U O 6 S ' 9 P E T
contro
R M 0 O C A 6 C MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro . N tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente - - nonchè contro 2001 UF II DD AN;
intimato 593 तार avverso la sentenza n. 58/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 20/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/01 dal Consigliere Dott. Achille MELONCELLI;
udito per il resistente, 1'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. -2- RGN 13010/98 Svolgimento del processo 1. Con verbale del 14 gennaio 1991, n. 26, della Guardia di finanza di Nettuno si contesta al signor CI ND, in qualità di presidente pro tempore del Consorzio "Le Grugnole", la ritenuta di acconto ex art.25 DPR 29 settembre 1973, n. 600, sui corrispettivi erogati nel 1987 al geometra Giancarlo Favaro per prestazioni professionali rese nei confronti dei consorziati.
2. L'Ufficio imposte dirette di Albano, al quale il suddetto verbale della Guardia di finanza è trasmesso per gli adempimenti di competenza, accerta nel confronti del signor CI ND l'evasione dell'IRPEF per omessa trattenuta alla fonte sui compensi professionali corrisposti al geometra Giancarlo Favaro e gli notifica, il 22 novembre 1994, un avviso di accertamento.
3. Divenuto inoppugnabile l'avviso di accertamento, l'Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 14 DPR 29 settembre 1973, n. 602. 4. Conseguentemente vengono adottati la cartella esattoriale n. 3495301, notificata il 6 ottobre 1995, e l'avviso di mora, notificato il 6 novembre 1995, relativi al pagamento della somma di lire 3.240.000. 5. Poiché la fattispecie ha anche rilevanza penale, il signor CI ND è imputato del delitto di cui all'articolo 2, ultimo comma, L. 7 agosto 1992, n. 516, per aver omesso di effettuare la ritenuta di acconto alla fonte. ال 6. Il signor CI ND ricorre alla Commissione tributaria di primo grado contro la cartella di pagamento, facendo presente che il consorzio, di cui era presidente pro tempore, non era tenuto agli adempimenti previsti per le società commerciali.
7. Il ricorso del contribuente è respinto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con sentenza depositata il 30 luglio 1997, n. 210/44/97. 8. L'appello del contribuente è respinto dalla Commissione tributaria regionale di Roma con sentenza 7 aprile 1998, n. 58/38/98, depositata il 20 aprile 1998 e così motivata: l'accertamento della pretesa tributaria è divenuto definitivo per mancata impugnazione nel termine prescritto dalla legge, per cui sono pienamente legittimi gli atti di riscossione (cartella esattoriale ed avviso di mora) posti in essere dall'ufficio e non impugnati dal contribuente per vizi propri degli stessi;
priva di ogni rilievo è, poi, l'eccezione di giudicato della sentenza penale del giudice per l'udienza preliminare di Velletri, emessa il 23 novembre 1991, i cui effetti sarebbero vincolanti sul procedimento tributario, dal momento che, ai sensi dell'articolo 648 cpp, assumono l'autorità di cosa giudicata soltanto le sentenze penali emesse a seguito di giudizio ordinario dibattimentale;
pertanto, è inconferente il problema della compatibilità, o meno, dell'art. 12 L. 7 agosto 1982, n. 516, con l'attuale disposizione ex articolo 654 cpp.
9. I l 14 luglio 1998 il signor CI ND notifica all'Ufficio delle imposte dirette di Albano, al Direttore dell'Ufficio delle imposte dirette di Albano presso l'Avvocatura generale dello Stato, al Ministero delle finanze presso l'Avvocatura generale dello Stato, un ricorso in riassunzione rivolto alla Corte di cassazione, che è depositato il 23 luglio 1998. Nel ricorso, dopo aver ricordato le vicende amministrative e processuali precedenti, si sostiene che il consorzio, di cui il ricorrente era presidente pro tempore, non sarebbe stato tenuto agli adempimenti previsti per le società commerciali. Infatti, non rientrando il consorzio nella fattispecie di cui agli art. 2247, 2511 e 2602 codice civile, esso non avrebbe l'obbligo di effettuare ritenute alla fonte sui corrispettivi erogati a terzi, perché non rientrerebbe tra gli enti di cui all'art. 25 DPR 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento all'art. 23 dello stesso DPR e all'art. 2 DPR 29 settembre 1973, n. 598, trattandosi di organismo a mera attività interna avente come scopo la gestione di servizi e di cose di uso e di utilità comune. Non si potrebbe, dunque, ravvisare nel consorzio un ente avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale con rilevanza esterna. Ne conseguirebbe la totale -nullità inesistenza della contestazione, dell'accertamento e della presunta costituita obbligazione per assoluta carenza di legittimazione passiva all'adempimento, da parte del consorzio, e, per esso, del All signor CI ND. Ne conseguirebbe anche che la sentenza gravata sarebbe censurabile per palese violazione di legge, la quale deriverebbe dall'errata interpretazione della normativa in materia. Per questo motivo il ricorrente chiede che la Corte accolga il ricorso per la denunciata violazione di legge e, per l'effetto, rilevando non necessari ulteriori accertamenti di fatto, si pronunci nel merito della causa e accolga l'appello come proposto dal signor ND alla Commissione tributaria regionale di Roma, con statuizione anche per le spese di giudizio. di notificazione si legge, nel Dopo le relazioni Poiché il ricorso medesimo, ricorso, quanto segue: ritualmente notificato nei termini di legge giusta iscritto nel termine di gg. 20 allegazione, non è stato dalle avvenute notifiche, il sott. Avv. Giovanni Santilli, nell'interesse di ND CI, dichiara di voler riassumere il ricorso medesimo riportandosi integralmente ai motivi di fatto e di diritto ed a tal uopo chiede che l'Ecc.ma Corte accolga il ricorso...>>. 10. Il Ministero delle finanze resiste con controricorso. Motivi della decisione 1. Risulta accertato dalle premesse di fatto che il signor CI ND ha notificato una prima volta un ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma 7 aprile 1998, n. 58/38/98, senza, poi, depositarlo, e che successivamente, ma sempre entro il termine lungo di impugnazione, ha proceduto ad una nuova notifica del ricorso, che ha ritenuto di dover qualificare come ricorso per riassunzione, a seguito del mancato deposito del precedente ricorso notificato e non depositato. Il cosiddetto ricorso per riassunzione è stato, poi, ritualmente depositato. Se si prescinde, come si deve, dal nome usato dal contribuente per qualificare il suo atto e se si considera la struttura del suo ricorso, si individua in esso un ricorso per cassazione e non un ricorso per riassunzione. Poiché esso è stato depositato entro i 20 giorni dall'ultima 369 cpc. notifica, se ne riconosce la procedibilità ex art. improcedibilità, sollevata Di conseguenza l'eccezione di resistente, dev'esserefinanziaria dalla amministrazione respinta.
2. Nel merito il ricorrente sostiene che la sentenza di secondo grado impugnata sarebbe incorsa in violazione di 2247, 2511 e 2602 CC, perché il legge rispetto agli art. di cui egli è presidente, non consorzio "Le Grugnole", avrebbe l'obbligo di effettuare ritenute alla fonte sui corrispettivi erogati a terzi, in quanto non rientrerebbe tra gli enti di cui all'art.25 DPR 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento all'art. 23 dello stesso DPR e all'art. 2 DPR 29 settembre 1973, n. 598. Il ricorso inammissibile. Infatti, la sentenza contribuente, che in impugnata ha rigettato l'appello del primo grado aveva impugnato due atti di riscossione, una M cartella di pagamento e un avviso di mora, perché essi non erano stati impugnati per vizi propri. Al riguardo nulla dice il ricorso per cassazione, che si diffonde, invece, nell'illustrazione delle ragioni per le quali sarebbe illegittimo l'avviso di accertamento, che, divenuto inoppugnabile per inerzia del contribuente, ha costituito il presupposto per l'iscrizione a ruolo e per i conseguenti atti della riscossione. Il ricorso risulta, quindi, privo dell'indicazione dei motivi di cassazione congrui rispetto alla sentenza impugnata, che, ai sensi dell'art. 366.1, n. 4, cpc, devono essere contenuti nel ricorso a pena di inammissibilità.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P q m
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese per lire 1.750.000 (un milione e settecentocinquanta mila), di cui lire 1.500.000 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 23 marzo 2001 Il preside] Il relatore From Ph hutoncell DEPOSITATO CANCELLERIA IL CANCEL ERE C1 NN IS Oggi ... IL CANCE NOPE 01 NN tamista