Ordinanza collegiale 8 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 14 aprile 2025
Ordinanza collegiale 11 novembre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 20/04/2026, n. 2482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2482 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02482/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02318/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2318 del 2021, proposto da
LA EL, ON EL, RI EL, LE EL, AR EL, rappresentati e difesi dall'avvocato Bruno Granito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Forio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Di Meglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sindaco del Comune di Forio, quale Ufficiale di Governo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
dell'Ordinanza n. 29 del 2 marzo 2021 del Sindaco del Comune di Forio, della relazione di Servizio del 13.02.2021 prot. 5613 redatta della Polizia Municipale, dell'Ordinanza n. 74 del 15.4.2021 del Sindaco del comune di Forio, della Nota prot. n. 12133/2021 del Responsabile del procedimento, della Determinazione n. 505 del 21.04.2021 del Capo del Settore Tecnico, recante l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di prima messa in sicurezza dei costoni, della Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 518 del 28.4.2021, relativa all' affidamento di una perizia sulle condizioni di stabilità di alcune piante insistenti sulle scarpate e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso a quelli sopra indicati e per il risarcimento dei danni subiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Forio e del Sindaco del Comune di Forio quale Ufficiale di Governo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. DE SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all'esame, notificato il 3 maggio e depositato il 29 maggio 2021, i ricorrenti – premesso di essere proprietari in Forio d’Ischia di un suolo contrassegnato in catasto al foglio n. 42, particelle nn. 1912 e 1903 confinante con via comunale Fumerie – impugnano l’ordinanza sindacale n. 21 del 2 marzo 2021 e relativi atti presupposti con cui è stato loro ordinato di provvedere “ entro e non oltre 3 giorni dalla notifica del presente provvedimento ” alla “ messa in sicurezza dei costoni ricadenti nelle rispettive proprietà e prospicienti su via Fumerie attraverso operazioni di ispezione e disgaggio dei corpi in precario equilibrio, avvalendosi allo scopo di idonea Ditta specializzata e sotto la direzione di Tecnico abilitato ”, con obbligo di “ produrre, al termine delle predette operazioni, perizia tecnica redatta da Tecnico abilitato, attestante la eliminazione dello stato di pericolo ”.
In concreto, nel mese di febbraio 2021, a seguito di abbondanti piogge, in via comunale Fumerie si sono verificati smottamenti di suolo dai terreni confinanti con la strada; questi smottamenti sono stati accertati con la relazione di servizio prot. n. 5613 del 13 febbraio 2021 a seguito della quale il Sindaco, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dall’articolo 54, comma 4, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, ha adottato una ordinanza contingibile e urgente con cui ha ordinato ai proprietari dei suoli interessati (tra cui i ricorrenti) di eseguire i lavori occorrenti a mettere in sicurezza i costoni prospicienti la strada.
I ricorrenti denunciano che il provvedimento, nella parte in cui ordina loro la messa in sicurezza del costone, è illegittimo sotto vari profili.
Essi premettono che la strada comunale Fumerie è in realtà un’antica “mulattiera” che venne abusivamente trasformata agli inizi degli anni settanta attraverso l’abbassamento dell’originario piano di campagna; sostengono al riguardo i ricorrenti che “ le operazioni di sterro e riporto di terreno per lo spianamento diretto alla creazione della nuova sede viaria carrabile hanno portato alla distruzione delle modeste parracine di sostegno con modificazione delle quote altimetriche, come attestate dalle cartografie dell’epoca, della più bassa realizzata strada rispetto al piano naturale distrutto, che ha portato alla creazione, proprio nel primo tratto dell’attuale via Fumerie, a notevoli alte scarpate artificiali, mai prima esistite, e conseguenza diretta del taglio del terreno, lasciato così appiombato e senza protezione o contenimento ai lati del tracciato stesso ”. Questa trasformazione avvenne abusivamente con l’implicito avallo del comune, il quale non solo non intervenne per sanzionarla ma, una volta realizzato l’abuso, provvide a realizzare un tappetino di asfalto e l’illuminazione pubblica senza tuttavia mai procedere “ all’adeguamento strutturale funzionale dei costoni … con conseguenti e ripetuti eventi franosi ”. La tesi dei ricorrenti è che il comune – che ha inserito Via Fumerie nel sistema viario comunale con la delibera C.C. n. 89/97 – è più volte intervenuto per eliminare i pericoli ma “ solo con interventi di emergenza ”; di conseguenza lo stato dei costoni non è il risultato di incuria o disinteresse dei proprietari ma è responsabilità del comune che prima ha tollerato e persino avallato l’abuso consistente nella trasformazione della antica mulattiera e poi non ha mai proceduto a realizzare le opere di sostegno necessarie a garantire la stabilità dei terreni sovrastanti.
Denunciano pertanto i ricorrenti con il primo motivo che il provvedimento è privo di presupposti anzitutto perché il comune pretenderebbe di porre a carico dei privati opere che invece dovrebbero essere a suo esclusivo carico, non essendo poste a presidio di proprietà private ma avendo piuttosto la funzione di completare il tratto stradale e renderlo così sicuro per la circolazione (cfr. articolo 30, comma 4, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285).
Con il secondo motivo i ricorrenti sostengono inoltre che il provvedimento è altresì privo di presupposti e idonea istruttoria, in quanto gli smottamenti verificatisi non hanno interessato i terreni di loro proprietà ma terreni appartenenti a terzi, oltretutto posti sull’altro lato della strada; insomma la tesi dei ricorrenti è che i suoli di loro proprietà non sono attualmente interessati da fenomeni di instabilità; in questa prospettiva i ricorrenti sostengono la violazione dell’articolo 54, comma 4, citato sotto diverso profilo e cioè nel senso che, non essendo i suoli di loro proprietà interessati attualmente da problemi di instabilità, non sussistono i presupposti di contingibilità e urgenza, cioè un pericolo immediato non fronteggiabile con gli strumenti ordinari dell’ordinamento; eventuali pericoli futuri invece ben potranno essere affrontati con questi ultimi ponendo a carico l’onere degli interventi necessari secondo le regole dell’ordinamento (cioè in base agli articoli 30 e 31 d.lg. n. 285 citato).
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano che il provvedimento è illegittimo in quanto pretenderebbe che i destinatari eseguano gli interventi richiesti in un tempo brevissimo (solo 3 giorni) che è chiaramente impossibile da rispettare, dato che la messa in sicurezza ordinata presuppone adempimenti (esame e studio della situazione di fatto, progettazione, richiesta e rilascio di autorizzazioni, affidamento dei lavori, collaudo finale etc. …) che sono chiaramente irrealizzabili nell’esiguo termine fissato.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano l’omissione dell’avviso di procedimento, cioè la violazione dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il comune di Forio d’Ischia si è costituito in giudizio e resiste al ricorso.
Con ordinanza collegiale n. 156 in data 8 gennaio 2025 la sezione ha disposto una verificazione preordinata a “ accertare se, come affermato dalla parte ricorrente sulla base dell’allegata perizia: I) l’impugnata ordinanza sia stata emessa sulla base di una erronea rappresentazione dello stato dei luoghi, in mancanza di un effettivo stato di pericolo proveniente dalle scarpate dei terreni di proprietà dei ricorrenti, in quanto per nulla smottate nel febbraio 2021, in assenza di alcuna caduta di materiale lapideo sulla sede stradale di via Fumerie, provenendo, in tesi, il distacco esclusivamente da altre porzioni di superficie del costone, non di loro proprietà; II) se le scarpate dei ricorrenti siano effettivamente sorte artificialmente a causa dei lavori stradali e connesse operazioni di sterro e riporto di terreno per lo spianamento, lasciato così appiombato e senza nessuna protezione ai lati del tracciato stesso, con conseguente cancellazione dell’antico tratturo e distruzione delle modeste parracine di sostegno; III) se le opere necessarie a evitare il pericolo paventato dal Comune rientrino tra i lavori di ordinaria manutenzione della proprietà o siano piuttosto qualificabili alla stregua di opere funzionali ad assicurare la stabilità o la conservazione della strada, in quanto mai realizzate ”; l’esecuzione della verificazione è stata commessa al “ Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli, con facoltà di delega ad altro funzionario tecnico munito di adeguate competenze appartenente al suo Ufficio ”.
Con successiva ordinanza collegiale n. 3097 del 14 aprile 2025 la sezione ha respinto un’istanza di revoca della ordinanza collegiale presentata dai ricorrenti e autorizzato il verificatore ad avvalersi di un collaboratore prorogando i termini per l’espletamento dell’incarico ricevuto.
Con ulteriore ordinanza collegiale la sezione ha prorogato i termini per l’esecuzione della verificazione e fissato la trattazione del ricorso alla udienza pubblica del 14 aprile 2026.
In data 4 gennaio 2026 è stata infine depositata la relazione del verificatore.
All’esito della udienza del 14 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Occorre premettere che il verificatore, con l’ausilio del suo collaboratore, ha così risposto ai quesiti formulati dalla sezione:
1) in merito al primo quesito (con il quale si chiedeva sostanzialmente di sapere se lo smottamento dei suoli avesse interessato o meno i terreni di proprietà dei ricorrenti), la risposta del verificatore è stata negativa; lo smottamento dei terreni si è verificato “ sul fronte opposto della strada rispetto alle particelle dei ricorrenti ”;
2) in merito al secondo quesito (con il quale si chiedeva se le scarpate sui suoli dei ricorrenti poste al confine della strada comunale fossero il risultato di lavori di allargamento di una più antica strada eseguiti mediante sterro di terreni lasciati privi di opere di protezione) la risposta del verificatore è stata positiva; il verificatore ha ritenuto che le scarpate in questione sono sorte “ artificialmente a causa dei lavori stradali e connesse operazioni di sterro e riporto di terreno per lo spianamento, lasciato senza alcuna protezione ai lati del tracciato ”;
3) in merito al terzo quesito (con il quale si chiedeva se le opere di messa in sicurezza ordinate rientrassero nell’ambito della ordinaria manutenzione o se esse costituissero invece opere funzionali “ ad assicurare la stabilità o la conservazione della strada, in quanto mai realizzate ”), il verificatore ha concluso per la seconda alternativa, nel senso che ha ritenuto che “ le opere necessarie a evitare il pericolo …. non rientrano … tra le opere di ordinaria manutenzione ma sono piuttosto qualificabili alla stregua di opere funzionali ad assicurare la carrabilità della strada comunale e pertanto devono assicurare anche la stabilità e la conservazione prevedendo le opere necessarie propedeutiche agli ampliamenti eseguiti ”.
Come si vede le conclusioni del verificatore hanno sostanzialmente convalidato le allegazioni dei ricorrenti. Si tratta di conclusioni che – essendo suffragate da idonea documentazione e risultando pienamente affidabili – possono essere impiegate ai fini della decisione.
Il ricorso va quindi accolto.
E’ infatti fondato il secondo motivo, dato che la verificazione ha confermato che lo smottamento dei terreni che ha determinato l’intervento del comune e l’emanazione dell’ordinanza impugnata non ha interessato i terreni dei ricorrenti posti al confine con la strada comunale.
E’ peraltro fondato anche il primo motivo. La verificazione ha infatti confermato anche l’ulteriore assunto dei ricorrenti secondo cui i fenomeni franosi che interessano i suoli posti al confine della strada non sono una conseguenza di una carenza di manutenzione della ripa (per tale intendendosi ex articolo 3, comma 1, n. 44 d.lg. 30 marzo 1992, n. 285 la “ zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada ”) da parte dei proprietari (che alla manutenzione delle ripe sono tenuti in forza dell’articolo 31 d.lg. n. 285) ma piuttosto della inesistenza di opere che garantissero la stabilità delle scarpate ai lati della strada create dalle opere con le quali si è proceduto all’ampliamento della originaria strada interpoderale; la realizzazione di queste ultime opere è chiaramente una responsabilità dell’ente proprietario della strada (in questo caso il comune) in forza dell’articolo 30 d.lg. n. 285, dato che, in base all’articolo 3, comma 1, n. 10, la scarpata della strada costruita “ in trincea ” rientra nel “ confine stradale ” (definito come “ limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea” ).
In definitiva il comune con il provvedimento impugnato ha posto a carico dei ricorrenti opere la mancata realizzazione delle quali costituisce una sua omissione e della cui realizzazione i ricorrenti non possono essere considerati obbligati.
Gli atti impugnati sono quindi illegittimi e pertanto vanno annullati.
Il ricorso reca anche una domanda di risarcimento dei danni; essa è tuttavia del tutto generica dato che non è chiarito in cosa siano consistiti i danni di cui è chiesto il ristoro.
Il ricorso va quindi accolto in parte, con assorbimento delle ulteriori censure proposte, e l’atto impugnato va quindi annullato nei limiti dell’interesse dei ricorrenti. Le spese di giudizio e quelle relative alla verificazione sono poste a carico del comune di Forio e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione V, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il comune di Forio al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro quattromila, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Condanna il comune di Forio al pagamento delle spese di verificazione che liquida in euro millecinquecento, detratto da tale importo quanto anticipato dai ricorrenti, a favore dell’architetto NA Mercuri e in euro millecinquecento a favore dell’ingegnere UI Valerio, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT LL, Presidente
DE SO, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE SO | NT LL |
IL SEGRETARIO