Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00630/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00736/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 736 del 2021, proposto da
Sea EC S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Marco Delunas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Silvio Murroni, Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centro Regionale di Programmazione della Ras, non costituita in giudizio;
Banco di Sardegna s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vanessa Porqueddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione n. 59 – prot. n. 639 del 28.01.2021 (doc. 1), con la quale il Vice Direttore del Centro regionale di programmazione della RAS, facendo proprie le risultanze istruttorie trasmesse dal soggetto attuatore - Banco di Sardegna S.p.A., ha autorizzato la concessione del finanziamento da parte del Fondo Emergenze Imprese Sardegna a favore della Sea Pro-ject, nella parte in cui non ha ammesso a finanziamento l'intera somma ri-chiesta (pari a € 800.000,00) e ne ha limitato l'erogazione all'inferiore som-ma di € 590.000,000;
- per quanto occorre possa, delle risultanze istruttorie trasmesse dal Banco di Sardegna con nota prot n. 630 del 28.01.2021 (non conosciute) e fatte proprie dalla Ras nella determina conclusiva di concessione del finanzia-mento per un importo limitato rispetto alla domanda formulata dalla Sea EC S.r.l.;
- sempre per quanto occorrer possa, della nota del 28 gennaio 2020 del di-rettore del Banco di Sardegna (Filiale di Sassari), nella parte in cui ha comunicato alla Sea EC l'esito dell'istruttoria e la riduzione del finanzia-mento concesso per € 210.000,00;
- di ogni altro atto connesso o conseguente, anche non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna e di Banco di Sardegna s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 gennaio 2026 il dott. LA RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Sea EC S.r.l. ha impugnato la determinazione n. 59 – prot. n. 639 del 28 gennaio 2021, con la quale il Vice Direttore del Centro Regionale di Programmazione della Regione Autonoma della Sardegna, recependo le risultanze istruttorie trasmesse dal Banco di Sardegna S.p.A., ha autorizzato la concessione di un finanziamento a favore della ricorrente per un importo pari a € 590.000,00, inferiore rispetto alla somma richiesta di € 800.000,00.
La riduzione del finanziamento è stata motivata in ragione dell’accertata non ammissibilità della voce di spesa relativa al rimborso di un prestito erogato da un socio alla società ricorrente, ritenuta non conforme alle finalità del Fondo Emergenze Imprese Sardegna.
A sostegno dell’impugnazione, Sea EC ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 10-bis della L. 241/90, la violazione dell’avviso pubblico approvato con determinazione n. 5579/670 del 7 agosto 2020, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e falsità dei presupposti.
Si sono costituite in giudizio, per resistere nel merito, la Regione Autonoma della Sardegna e Banco di Sardegna s.p.a.
All’udienza del 22 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. In primo luogo, non può essere condivisa la censura relativa alla violazione dell’art. 10- bis della L. 241/90, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto (o meglio, di parziale rigetto) della richiesta di finanziamento.
La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che tale disposizione non si applica alle procedure concorsuali, né alle procedure di evidenza pubblica, né a quelle di assegnazione di fondi pubblici, come quella in esame (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 8 gennaio 2019, n. 274 e T.A.R. Umbria, 3 gennaio 2020, n. 18). La ratio di tale esclusione risiede nella necessità di garantire la celerità dell’ iter procedimentale e la parità di trattamento tra i partecipanti. Nel caso di specie, la comunicazione del Banco di Sardegna dell’11 gennaio 2021, con la quale è stata data notizia dell’ammissione parziale al finanziamento, non costituisce un preavviso di rigetto, bensì un atto definitivo, che non richiedeva ulteriori osservazioni da parte della ricorrente. Pertanto, non sussiste alcuna violazione delle garanzie partecipative previste dall’art. 10- bis della L. 241/90.
2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, relativo alla presunta violazione dell’avviso pubblico e dei regolamenti europei ivi richiamati, il Collegio rileva che la riduzione del finanziamento richiesto dalla Sea EC S.r.l. è conforme alle finalità del Fondo Emergenze Imprese Sardegna. L’articolo 3 dell’avviso pubblico stabilisce che il Fondo opera su linee di finanziamento dedicate a liquidità e investimenti, con l’obiettivo di sostenere le imprese nella fase di rilancio delle attività e di migliorare la loro solidità finanziaria. Tuttavia, la liquidità richiesta dalla ricorrente non era destinata a spese operative o investimenti, bensì al rimborso di un prestito erogato da un socio.
Tale destinazione non è però compatibile con le finalità del Fondo, come chiarito dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e dalla Regione Autonoma della Sardegna. La BEI ha, infatti, evidenziato che il rimborso di debiti verso soci non è ammissibile, in quanto non contribuisce al miglioramento della solidità finanziaria dell’impresa, ma favorisce il disimpegno dei soci, con un ricarico del rischio sul soggetto pubblico finanziatore.
3. Il terzo motivo di ricorso, relativo al presunto difetto di istruttoria e di motivazione, è parimenti infondato.
La riduzione del finanziamento consegue all’approfondita istruttoria condotta dal Banco di Sardegna in qualità di soggetto attuatore, che ha verificato la situazione economico-patrimoniale della società ricorrente e la compatibilità della richiesta con le finalità del Fondo.
La decisione di non finanziare il rimborso del prestito al socio è stata motivata dalla necessità di garantire che le risorse del Fondo fossero destinate esclusivamente a spese operative e investimenti, in linea con le finalità del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nel corso dell’emergenza da SARS-COVID-19.
4. Parimenti infondato è il quarto motivo di ricorso, relativo alla presunta violazione del principio di buona fede e correttezza nell’agire dell’amministrazione.
La proposta della ricorrente di destinare la somma di € 210.000,00 all’acquisto di un capannone, formulata in sede di contraddittorio procedimentale, non poteva essere accolta, in quanto tardiva e non conforme alle modalità di presentazione delle domande previste dall’avviso pubblico.
L’avviso stabilisce che le finalità del finanziamento devono essere indicate sin dalla presentazione della domanda, senza possibilità di modifiche successive. Inoltre, la condotta dell’amministrazione e del soggetto attuatore, che hanno richiesto chiarimenti e instaurato un dialogo procedimentale, non può essere interpretata come impegno, implicito, a concedere l’intero importo richiesto, né ragione sufficiente a fondare una legittima aspettativa circa la prospettiva di erogazione della somma contestata.
5. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere quindi respinto.
Le spese vanno compensate in considerazione della particolarità e della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
LA RD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA RD | IT RU |
IL SEGRETARIO