TAR Cagliari, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 630
TAR
Sentenza 1 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10-bis della L. 241/90 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto

    La giurisprudenza amministrativa esclude l'applicabilità dell'art. 10-bis L. 241/90 alle procedure di assegnazione di fondi pubblici, come quella in esame, per garantire celerità e parità di trattamento. La comunicazione dell'ammissione parziale al finanziamento è considerata atto definitivo.

  • Rigettato
    Violazione dell'avviso pubblico e dei regolamenti europei

    La riduzione del finanziamento è conforme alle finalità del Fondo, poiché la liquidità richiesta non era destinata a spese operative o investimenti, ma al rimborso di un prestito da un socio, non ammissibile secondo le indicazioni della BEI e della Regione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione

    La riduzione del finanziamento è frutto di un'approfondita istruttoria condotta dal soggetto attuatore. La decisione di non finanziare il rimborso al socio è motivata dalla necessità di destinare le risorse a spese operative e investimenti, in linea con le finalità del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato.

  • Rigettato
    Violazione del principio di buona fede e correttezza

    La proposta di destinare una parte del finanziamento all'acquisto di un capannone, formulata in sede di contraddittorio, è stata ritenuta tardiva e non conforme alle modalità previste dall'avviso pubblico. Il dialogo procedimentale non ha creato un impegno implicito a concedere l'intero importo richiesto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 630
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 630
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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