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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 577/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PATSCOT BE, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10920/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - P.zza Duca Degli Abruzzi,31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021001DI0000049920001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22209/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per l'illegittimità dell' atto
Si costitutiva l' Agenzia delle Entrate-DP II chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
All'esito dell'udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta l'erronea tassazione della clausola penale di cui alla domanda del decreto ingiuntivo richiesto ed emesso in quanto derivante dal contratto sottoscritto con l'ingiunta.
Il ricorrente deduce, in particolare, che il contratto di comodato e la clausola penale in questione sono strettamente connessi tra loro ed al contratto di somministrazione , sicchè la clausola penale predetta non doveva essere sottoposta all'imposta di registro richiesta dall'Ufficio.
Il ricorso è infondato.
Invero,come emerge dall'atto impugnato, l'imposta può ritenersi applicata alla clausola penale non quale autonoma pattuizione inserita nel contratto di locazione o di comodato, ma quale quantificazione del risarcimento del danno di cui al decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dal ricorrente.
In considerazione della peculiare natura della questione , le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PATSCOT BE, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10920/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - P.zza Duca Degli Abruzzi,31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021001DI0000049920001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22209/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per l'illegittimità dell' atto
Si costitutiva l' Agenzia delle Entrate-DP II chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
All'esito dell'udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta l'erronea tassazione della clausola penale di cui alla domanda del decreto ingiuntivo richiesto ed emesso in quanto derivante dal contratto sottoscritto con l'ingiunta.
Il ricorrente deduce, in particolare, che il contratto di comodato e la clausola penale in questione sono strettamente connessi tra loro ed al contratto di somministrazione , sicchè la clausola penale predetta non doveva essere sottoposta all'imposta di registro richiesta dall'Ufficio.
Il ricorso è infondato.
Invero,come emerge dall'atto impugnato, l'imposta può ritenersi applicata alla clausola penale non quale autonoma pattuizione inserita nel contratto di locazione o di comodato, ma quale quantificazione del risarcimento del danno di cui al decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dal ricorrente.
In considerazione della peculiare natura della questione , le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.