Ordinanza collegiale 7 settembre 2011
Ordinanza collegiale 29 febbraio 2012
Sentenza 17 luglio 2012
Ordinanza collegiale 17 giugno 2013
Ordinanza collegiale 30 ottobre 2013
Ordinanza collegiale 12 giugno 2014
Ordinanza collegiale 25 luglio 2014
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Ordinanza collegiale 7 dicembre 2015
Sentenza 22 giugno 2016
Accoglimento
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 17/07/2012, n. 3462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3462 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03462/2012 REG.PROV.COLL.
N. 11413/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11413 del 2002, proposto da:
DI AR AN, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Ennio Magrì ed Alessandro De Vito Piscicelli presso i quali elettivamente do-micilia in Napoli, alla Via G. Carducci, n. 19;
contro
COMUNE DI S. CIPRIANO DI AVERSA (CE), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabrizio Perla, ed e-lettivamente domiciliato presso lo studio Rispoli in Napoli, alla P. zza Trieste e Trento, n. 48;
per l’annullamento, previa sospensiva
1) del decreto di occupazione di urgenza n. 6, prot. 6394, emesso l’8.7.2002, dal Comune di S. Cipriano di Aversa (CE), a firma del Re-sponsabile del Servizio e notificato in data 31.7.2002;
2) delibera di Giunta Municipale del Comune di S: Cipriano di Aversa, n. 83 del 26.9.2001 prot. 9748, non notificata;
3) delibera del Consiglio Comunale del Comune di S. Cipriano di Aversa n. 29 del 27.7.2001, prot. 8127, non notificata;
4) progetto esecutivo per l’acquisizione ed infrastrutturazione di aree per insediamenti produttivi, approvato con la suddetta delibera di Giunta Municipale del Comune di S. Cipriano di Aversa n. 83 del 26.9.2001 prot. 9748 e notificato contestualmente al suddetto decreto di occupazio-ne n. 6/02, in data 31.7.2002;
5) avviso di immissione in possesso, notificato in data 1.8.2002;
6) stato di consistenza degli immobili da occupare in via d’urgenza e con-testuale verbale di immissione nel possesso degli stessi, del 4.9.2002;
7) per quanto di ragione, di ogni atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale
per l’accertamento
della illegittimità della procedura ablatoria e dell’occupazione sine titulo - di cui agli atti impugnati - degli immobili di proprietà della ricorrente, come descritti in gravame;
e per la condanna
conseguente dell’intimato Comune, in persona del legale rappresentante p.t.:
- alla restituzione in favore della ricorrente degli immobili descritti in “fatto”
- al risarcimento in favore della ricorrente di tutti i danni subiti, oltre inte-ressi e rivalutazione, a causa dell’illegittima apposizione del vincolo ed occupazione dei predetti immobili, ivi compresa l’indennità di occupa-zione illegittima nella misura degli interessi legali per anno sul valore ve-nale dei fondi - quest’ultimo da determinarsi nella misura non inferiore ad euro 51,78/mq. per complessivi euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) - dal momento dell’apposizione del vincolo o, in subordine, dell’immissione in possesso, fino alla effettiva restituzione, oltre rivalutazione ed ulteriori in-teressi fino al soddisfo sull’indennità così determinata,
- nell’ipotesi di impossibilità della restituzione a causa della realizzazione dell’opera pubblica e della trasformazione irreversibile dei fondi:
al risarcimento del danno, in favore di Di RT ER, mediante il pagamento in suo favore del controvalore di mercato degli immobili per cui è causa, da determinarsi nella misura non inferire ad euro 51,78/mq. per complessivi euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), oltre interessi e riva-lutazione fino al soddisfo, nonché dell’indennità di occupazione illegitti-ma nella misura degli interessi legali per anno sul predetto valore dei fondi, dal momento dell’apposizione del vincolo o, in subordine, dall’immissione in possesso, fino alla data dell’irreversibile trasforma-zione, il tutto oltre ulteriori interessi fino al soddisfo, sull’indennità così determinata, nonché al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente alla illegittimità della procedura e dell’occupazione in oggetto, nella mi-sura che sarà quantificata in corso di causa, se del caso, anche a mezzo di C.T.U.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Viste le ordinanze n. 4331 del 7 settembre 2011 e n. 1055 del 29 febbraio 2012 di questa Sezione;
Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 14 giugno 2012 il cons. dr. Cernese - i difensori delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 14.11.2002 e depositato il giorno 22 successivo, Di RT ER - divenuta proprietaria piena ed esclusiva, per con-solidamento con la proprietà per morte dell’usufruttuario avvenuta in data 20.4.1996 dei seguenti cespiti immobiliari individuati nel Catasto Terreni del Comune di S. Cipriano di Aversa: Progr. n. 1 foglio 1 Particella 5084 (superficie da espropriare: mq. 6.612); Progr. n. 2 foglio 1 Particella 5086 (superficie da espropriare: mq. 6.810; Progr. n. 3 foglio 1 Particella 5088 (superficie da espropriare: mq. 25.206) - ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, il decreto di occupazione di urgenza n. 6, prot. 6394, in epigra-fe, emesso in data 8.7.2002 dal Responsabile del Servizio del Comune di S. Cipriano di Aversa (CE) e notificato in data 31.7.2002, con cui, ri-chiamandosi la normativa di cui agli artt. 1 e 3 L. 3.1.1978, n. 1 gli artt. 71 e ss. L. 25.6.1985, n. 2359, alla L. 28.1.1977, n. 10, all’art. 3 L. n. 1/1978, era stata disposta in favore del predetto Comune l’occupazione temporanea preordinata all’esproprio dei predetti immobili, riportati nell’allegato piano particellare grafico e descrittivo, in attuazione delle - pure impugnate - delibere del Consiglio Comunale n. 29 del 27.7.2001 (recante l’individuazione delle aree da acquisire ed infrastrutturare per in-sediamenti produttivi, unitamente all’approvazione del progetto prelimi-nare dei relativi lavori) e della Giunta Municipale n. 83 del 26.9.2001, prot. n. 9748 (recante l’approvazione del progetto esecutivo per l’acquisizione ed infrastrutturazione di aree per insediamenti produttivi, con allegato piano particellare di esproprio, approvazione equivalente, ai sensi dell’art. 1 L. n. 1/1978, a dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ed urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori, fissando unicamente i ter-mini finali per l’acquisizione delle aree e per il compimento dei lavori).
Ha chiesto, altresì, la condanna dell’intimato Comune, in persona del le-gale rappresentante p.t. alla restituzione delle superfici occupate, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell’illegittima procedura a-blatoria ed occupazione, ivi compresa l’indennità di occupazione illegit-tima, oltre interessi e rivalutazione, ovvero, in caso di impossibilità della restituzione, a causa della realizzazione dell’opera pubblica e della irre-versibile trasformazione dei fondi, il pagamento del controvalore di mer-cato degli stessi immobili, nonché l’indennità di occupazione illegittima, oltre rivalutazione ed interessi, il tutto nella misura da quantificarsi in corso di causa, se del caso, anche a mezzo di Consulenza Tecnica di Uffi-cio.
All’uopo, parte ricorrente, premesso di essere venuta a conoscenza dell’esistenza della procedura espropriativa de qua unicamente in occa-sione della notifica in data 31.7.2002 dell’impugnato decreto di occupa-zione d’urgenza n. 6, prot. 3634 dell’8.7.2002, nel quale era fissata la da-ta del 4.9.2002 per l’immissione in possesso dei predetti immobili (data in cui, alla presenza, tra gli altri della proprietaria, i tecnici incaricati dall’U.T.C. del Comune redigevano stato di consistenza degli immobili innanzi descritti e contestale verbale di immissione nel possesso degli stessi), nonché la durata di cinque anni dell’occupazione ai sensi dell’art. 20, comma 2, L. n. 85/71, ha dedotto le seguenti censure:
1) Violazione del giusto procedimento - Mancato espletamento delle for-malità garantistiche - Violazione del combinato disposto degli artt. 10 ed 11 L. 22.10.1971, n. 865, artt. 4 e 7 L. n. 241/1990, art. 1 L. n. 1/1978, art. 16 L. n. 109/94 e succ. mod. ed integraz. - Eccesso di potere per in-giustizia manifesta, atteso che, in violazione della rubricata normativa, l’intimato Comune avrebbe gravemente leso le garanzie partecipative del-la ricorrente, portandola a conoscenza del procedimento ablatorio, non solo dopo l’adozione delle delibere di individuazione delle aree e di ap-provazione del progetto dell’opera pubblica, costituente dichiarazione di pubblica utilità ex art. 1 L. n. 1/1978, ma addirittura successivamente all’adozione del decreto di occupazione temporanea anticipata e d’urgenza preordinata all’esproprio.
2) Violazione degli artt. 17 e 18 L. 2.2.1974, n. 64 - Eccesso di potere per istruttoria difettosa, atteso che, ricadendo il Comune di S. Cipriano di Aversa in zona sismica ai sensi della legge 2.2.1974, n. 64, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 17 e 18 della rubricata normativa, il mede-simo Comune aveva l’obbligo di far precedere l’approvazione del proget-to e l’emanazione del decreto di occupazione di urgenza, dall’autorizzazione scritta all’esecuzione dei lavori in oggetto da parte dell’Ufficio Tecnico della Regione. Il citato art. 17 prevederebbe, infatti, che chiunque intenda procedere alla realizzazione di qualsiasi opera edili-zia in zona sismica, dovrebbe darne preavviso all’Ufficio Tecnico Regio-nale, allegando un dettagliato progetto delle opere da realizzarsi ed atten-dere l’autorizzazione dell’Organo suddetto.
Conclude parte ricorrente invocando la condanna del Comune di San Ci-priano di Aversa a restituire le aree tacitamente apprese, nonché a risarci-re i danni subiti dalla proprietaria, liquidabili quale indennità di occupa-zione illegittima nella misura del saggio degli interessi legali per anno sul valore venale degli immobili in oggetto.
L’intimato Comune si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ri-corso, sì come infondato.
Con le ordinanze in epigrafe la Sezione ha disposto incombenti istruttori.
Alla pubblica udienza del 14 giugno 2012 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il difensore della ricorrente ha dichiarato la perma-nenza nella propria assistita dell’interesse alla definizione del giudizio.
2. Sempre preliminarmente vanno esaminate le eccezioni sollevate dal re-sistente Comune.
2.1. Una prima eccezione inerisce alla irricevibilità ed inammissibilità del ricorso per tardività, sì come proposto oltre i termini di legge decorrenti dalla pubblicazione degli atti e, segnatamente, dal 15° giorno successivo alla pubblicazione all’albo pretorio del Comune, avvenuto, per la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27.7.2001, il 31.7.2001 e, per la delibera di Giunta Municipale n. 83 del 26.9.2001, il 28.9.2001.
2.2. L’eccezione va disattesa.
In proposito, per costante giurisprudenza amministrativa, gli atti compor-tanti dichiarazione di pubblica utilità e di individuazione dei beni suscet-tibili di espropriazione vanno notificati individualmente ai soggetti inte-ressati, con la conseguenza che il termine per la relativa impugnazione decorre solo da tale notifica; nella fattispecie, in mancanza della notifica delle citate delibere di Consiglio Comunale n. 29/2001 e di Giunta Muni-cipale n. 83/2001, il termine per impugnare (anche) le delibere de quo è decorso, per la ricorrente, solo con la notifica, avvenuta in data 31.7.2002, del decreto di occupazione n. 6 prot. 6394 dell’8.7.2002, con la conseguenza che, avendo la ricorrente impugnato gli atti della procedu-ra con ricorso notificato al Comune in data 14.11.2002, il ricorso risulta tempestivo, ricevibile ed ammissibile.
2.3. Ulteriore eccezione inerisce all’inammissibilità del ricorso per caren-za di interesse, attenendo gli atti impugnati ad una procedura espropriati-va - all’epoca della proposizione del ricorso - ancora “in itinere” e “non culminata nel provvedimento definitivo di espropriazione”.
2.4. In contrario è agevole rilevare che la garanzia di partecipazione al procedimento ablatorio e l’interesse dalla stessa tutelato, non sorgono so-lo con riguardo alla conclusione del procedimento ed in rapporto alla sola emanazione del decreto di esproprio, quale atto terminale della procedura ablativa, ma sussiste già prima e, soprattutto, con riferimento all’adozione dei precedenti che disponendo l’approvazione del progetto e la dichiara-zione di pubblica utilità valgono a rendere espropriabile il bene del priva-to, sia pure entro i limiti spaziali e temporali della dichiarazione di pub-blica utilità.
Tali atti, nonostante la loro funzione preparatoria e prodromica rispetto all’adozione dei successivi provvedimenti, più propriamente espropriati-vi, non possono certamente ritenersi endoprocedimentali e, come tali, privi di lesività nei confronti dei proprietari interessati, atteso che essi non integrano dei sub-procedimenti che si concludono con un atto privo di natura provvedimentale, ma costituiscono dei procedimenti (come quello di occupazione anticipata e d’urgenza preordinata all’esproprio) dotati di propria autonomia ed immediata efficacia lesiva nei confronti dei soggetti espropriandi, con la conseguenza che appare necessaria la partecipazione degli interessati, già nel corso della fase che precede la di-chiarazione di pubblica utilità.
Per tali ragioni la mancata osservanza delle forme legali di pubblicità re-lativamente a tali procedimenti condizionano per invalidità derivata la le-gittimità del decreto di occupazione, essendo necessaria che la partecipa-zione degli interessati sia garantita già nell’ambito del pregresso proce-dimento in cui vengono assunte le determinazioni discrezionali in ordine all’approvazione del progetto dell’opera ed alla localizzazione della stes-sa.
3. Ciò premesso, nel merito, con il ricorso in esame sono state proposte due domande: la prima avente ad oggetto l’impugnativa degli atti di una procedura espropriativa, allo stato, pervenuta all’occupazione d’urgenza delle aree interessate, disposta con decreto n. 6, prot. 6394 dell’8.7.2002; la seconda, consequenziale all’accoglimento della prima, avente ad ogget-to l’accertamento della illegittimità della procedura ablatoria e dell’occupazione sine titulo, con la conseguente condanna dell’intimato Comune, in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione degli immobili, unitamente al risarcimento di tutti i danni subiti, ovvero - nell’impossibilità della restituzione, a causa della realizzazione dell’opera pubblica e della irreversibile trasformazione dei fondi - al risarcimento del danno, in favore della ricorrente, mediante pagamento del controvalo-re di mercato degli immobili per cui è causa, da determinarsi in misura non inferiore ad euro 51,78/mq., per complessivi euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
4. Il ricorso, nella sua parte impugnatoria, è fondato in relazione alla pri-ma censura nella quale è stata dedotta la violazione del giusto procedi-mento per mancato espletamento delle formalità garantistiche, oltre alla violazione del combinato disposto degli artt. 10 ed 11 L. 22.10.1971, n. 865, artt. 4 e 7 L. n. 241/1990, art. 1 L. n. 1/1978, art. 16 L. n. 109/94 e succ. mod. ed integraz. ed all’eccesso di potere per ingiustizia manifesta.
5. Al riguardo parte ricorrente lamenta il mancato rispetto, da parte dell’Ente comunale dei principi e delle norme poste a presidio dell’effettiva partecipazio-ne procedimentale dei soggetti passivi della procedura ablativa che imporrebbe-ro che questi ultimi siano avvisati prima della dichiarazione di pubblica utilità (connessa alla delibera di approvazione del progetto) e dell’adozione della scel-ta espropriativa della P.A., anche nei suoi aspetti esecutivi.
Ad avviso di parte ricorrente consolidata giurisprudenza formatasi sul punto a-vrebbe sancito il principio che, anche in ipotesi di dichiarazione di pubblica uti-lità implicita nell’approvazione del progetto ex art. 1 L. n. 1/1978, la comunica-zione di avvio del procedimento ai soggetti interessati ex artt. 7 e ss. L. n. 241 del 1990 dovrebbe precedere la predetta dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, così come la P.A. dovrebbe svolgere, prima di questa, il “giusto pro-cedimento” dinanzi all’organo competente, secondo la sequenza: deposito atti, osservazione e decisioni sulle stesse, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 10 ed 11 L. n. 865 del 1971; inoltre la necessità della previa partecipazione dei soggetti privati interessati, onde evitare un ingiusto sacrificio della loro posi-zione soggettiva ed erronee iniziative della P.A. che potrebbero ripercuotersi sul corretto e sano andamento dell’azione amministrativa e sulla spesa pubblica, ri-guarderebbe anche l’occupazione di urgenza (specie allorquando è stata preclu-sa la partecipazione alla fase prodromica di approvazione dei progetti definitivi e/o esecutivi).
6. L’ordine di idee di parte ricorrente è senz’altro condivisibile.
7. Per attuare il criterio orientativo del giusto procedimento, la par-tecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo costitui-sce un principio generale del nostro ordinamento giuridico che sus-siste nella P.A. anche nel caso di occupazione di urgenza, al fine di consentire all’interessato una partecipazione che gli permetta di far constatare circostanze ed elementi idonei ad un’esatta valutazione sulla rilevanza del procedimento restrittivo (Cfr.: C.d.S., Sez. IV, 27.11.1997, n. 1326).
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha rilevato che, anche nel caso di dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità implicita nell’approvazione del progetto di opere pubbliche ai sensi della legge n. 1 del 1978, sussiste l’obbligo per la P.A. di dare all’interessato comunicazione dell’avvio del procedimento ammini-strativo preordinato alla realizzazione dell’opera pubblica ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 (C. di S., Ad. Plen. 24.1.2000, n. 1). La successiva giurisprudenza (Cfr.: C. di S., sez. IV, 11.4.2007, n. 1668) ha ribadito tale principio ed anche la Sezione ha avuto mo-do di puntualizzare che: << Secondo un principio giurisprudenziale consolidata, l’approvazione del progetto definitivo dell’opera pub-blica e, comunque, dell’atto costituente dichiarazione di pubblica u-tilità, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del pro-cedimento in favore degli interessati secondo quanto previsto dagli artt. 7 e ss. L. n. 241 del 1990 >> (T.A.R. Campania, Sez. V, 1.2.2007, n. 828).
8. Deve, pertanto, fondatamente ritenersi che, nella fattispecie in e-same, le determinazioni impugnate per la realizzazione dell’opera dichiarata di pubblica utilità, non sono state adottate in contradditto-rio con l’interessata, venendo così a mancare le garanzie del giusto procedimento espropriativo in forza del quale ogni atto significativo della procedura, ad iniziare dalla delibera di approvazione definitiva del progetto che doveva essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, non avendo il Comune di S. Cipriano di Aversa mai comunicato ai comproprietari l’avvio di qualsivoglia procedimento o sub-procedimento, né desumendosi (in particolare dall’impugnato decreto di occupazione d’urgenza urgenza n. 6, prot. 6394, emesso l’8.7.2002) motivi di pubblico interesse di celerità del procedimento che avrebbero consentito di derogare alla regola gene-rale; invero, trattandosi di interventi decisi ed in progettazione da almeno un anno non esisteva per l’Amministrazione alcuna urgenza o necessità immediata tale da giustificare la compressione del diritto della ricorrente alla partecipazione al procedimento.
9. In definitiva, ogni altra censura assorbito, il ricorso, nella sua par-te impugnatoria, deve essere accolto con il consequenziale annulla-mento del decreto di occupazione di urgenza n. 6, prot. 6394, emesso l’8.7.2002, nonché, per quanto di ragione, della delibera di Giunta Muni-cipale del Comune di S: Cipriano di Aversa, n. 83 del 26.9.2001 prot. 9748, della delibera del Consiglio Comunale del Comune di S. Cipriano di Aversa n. 29 del 27.7.2001, prot. 8127, del progetto esecutivo per l’acquisizione ed infrastrutturazione di aree per insediamenti produttivi, approvato con la suddetta delibera di Giunta Municipale del Comune di S. Cipriano di Aversa n. 83 del 26.9.2001 prot. 9748 e notificato conte-stualmente al suddetto decreto di occupazione n. 6/02, in data 31.7.2002; dell’avviso di immissione in possesso notificato in data 1.8.2002; dello stato di consistenza degli immobili da occupare in via d’urgenza e conte-stuale verbale di immissione nel possesso degli stessi, del 4.9.2002.
10. Con riferimento alla parte più propriamente risarcitoria del proposto ricorso, la difesa ricorrente, nella memoria depositata in data 23.6.2011, dopo aver precisato che la propria assistita ha chiesto l’annullamento de-gli atti della procedura de qua “onde ottenere la restituzione delle superfi-ci occupate, il risarcimento di tutti i danni subiti a causa della illegittima procedura ablatoria ed occupazione, ivi compresa l’indennità di occupa-zione illegittima, oltre rivalutazione ed interessi, ovvero in caso di irre-versibile trasformazione delle aree e dei manufatti ivi esistenti, il contro-valore di mercato, nonché l’indennità di occupazione illegittima oltre in-teressi e rivalutazione”, e rilevato che il decreto di occupazione di urgen-za n. 6 prot. 6384, all’art. 4, aveva fissato in anni 5 (cinque) la durata dell’occupazione ex art. 20 comma 2, L. n. 865/1971, decorrenti dalla da-ta di immissione in possesso del 4.9.2002 (cosicché il decreto di espro-priazione avrebbe dovuto essere emesso entro il 4.9.2007), .non essendo noto alla ricorrente se, all’immissione in possesso avvenuta in data 4.9.2002, abbia poi fatto seguito l’emanazione del decreto di espropria-zione degli immobili espropriati (non essendo stato notificato all’interessata, né indicato e/o prodotto agli atti dell’Amministrazione comunale alcun decreto di espropriazione) chiedeva all’adito Tribunale di emettere ordinanza al fine di richiedere al Comune di S. Cipriano di A-versa di depositare copia del decreto di espropriazione, ove emesso, entro il quinquennio decorrente dal 4.9.2002.
11. Relativamente alla domanda risarcitoria, la Sezione con la precedente ordinanza n. 4331 del 7 settembre 2011, rilevava come meritasse priorita-ria considerazione la circostanza che, per il caso di accoglimento del ri-corso nella sua parte impugnatoria (ed esclusa a priori la possibilità di ogni occupazione appropriativa in favore del Comune per la mera circo-stanza della irreversibile trasformazione del fondo), potrebbe conseguir-ne, previo accertamento dell’illegittimità della procedura ablatoria e dell’occupazione sine titulo degli immobili di proprietà della ricorrente, una eventuale responsabilità di natura restitutoria e/o risarcitoria a carico del resistente Comune e preso atto che nella memoria di replica deposita-ta in data 1° luglio 2011, in relazione alla procedura de qua, il predetto Comune evidenziava che non risultava essere stato emesso alcun decreto di esproprio, contestualmente rappresentandosi dell’avvenuta adozione da parte dell’Ente, con riferimento ai suoli in oggetto, di deliberazioni n. 35 del 27.4.2007 e n. 22 del 3.3.2008, rispettivamente di adozione e di ap-provazione del Piano Insediamenti Produttivi, poi pubblicato sul B.U.R.C. n. 21 del 26.5.2008, atti che, allo stato, non risulterebbero esse-re stati impugnati in sede giurisdizionale.
11.1. Il Collegio, osservato che quanto sopra rappresentato non poteva giammai valere a far ritenere sanata l’occupazione sine titulo oggetto del presente giudizio, ma, anzi, era tale da comprovare l’attivazione di una nuova procedura ablativa alternativa, nella consapevolezza dell’abbandono di quella precedentemente attivata e culminata in un’occupazione non presidiata da alcun titolo legittimante, con ordinanza n. 4331 del 7 settembre 2011, riteneva necessario che il resistente Comu-ne, “chiarisca se, in caso di permanenza dell’interesse pubblico, intendes-se addivenire alla definitiva acquisizione degli immobili di proprietà della ricorrente oggetto del presente giudizio o a mezzo di trasferimento con-sensuale della proprietà, ovvero, in alternativa, avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 42 bis, qualora ne ricorrano i presupposti, obbli-gando del relativo incombente istruttorio il resistente Comune di S. Ci-priano di Aversa, in persona del Sindaco e/o del Dirigente ratione mate-riae competente, mediante il deposito di documentata relazione nella qua-le si dia conto dell’eventuale attività in concreto posta in essere per l’esercizio della facoltà di acquisizione ex art. 42 bis citato e dei tempi prevedibili per addivenire all’adozione del definitivo provvedimento di acquisizione coattiva al patrimonio indisponibile comunale entro il peren-torio termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza.
11.2. All’esito della predetta ordinanza, risulta depositata in giudizio dal-la difesa resistente la nota prot. n. 9187 del 24.10.2011 proveniente dal Responsabile Area Tecnica del Comune di S. Cipriano di Aversa con la quale si comunica l’intenzione di quest’ultimo di perfezionare la procedu-ra di acquisizione del cespite, “anche perché sullo stesso sono stati effet-tuati i lavori di urbanizzazione necessari per la realizzazione dell’Area P.I.P.” e “la pubblica utilità dell’opera è stata ribadita da questo Ente on deliberazione di Giunta Municipale n. 35 del 27.4.2007 (…..)”, infor-mando che: “ad oggi, anche alla luce della reintroduzione dell’art. 42 bis nel T.U. 8 giugno 2008, n. 327, si stanno approntando gli atti da notifica-re alla DI IA (indennità definitiva) al fine di addivenire ad una composizione bonaria della vertenza attraverso un provvedimento di Cessione Bonaria dell’Area oggetto di intervento.
Per quanto sopra:
- nel caso di accettazione da parte della DI IA, dell’indennità definitiva, si procederà alla stipula del relativo atto di trasferimento del bene in tempi rapidi;
- nell’ipotesi che la DI non accetti l’indennità proposta, dovrà proce-dersi alla emissione del decreto di esproprio, previo vincolo dell’indennità non accettata presso la Cassa DD.PP.
In merito alla tempistica per la soluzione della vertenza si precisa che la stessa è condizionata unicamente alle due ipotesi sopra riportate.
Ad ogni buon conto, tenuto conto che questo Ente è intenzionato ad ac-quisire l’immobile oggetto di contenzioso si prevede che le operazioni necessarie saranno, in ogni caso, concluse nel termine di mesi 6 (sei) dal-la data odierna”.
11.3. Dal canto suo parte ricorrente rileva che, in ogni caso (sia nell’eventualità di cessione consensuale che, ove ne ricorrano le condi-zioni, di un provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001), il trasferimento della proprietà non potrebbe avvenire con ef-fetto ex tunc, con sanatoria, cioè, di illegittimità pregresse, con la conse-guenza che il Comune resistente, oltre al corrispettivo della cessione (in caso di trasferimento consensuale), ovvero all’indennizzo ex art. 42 bis (in caso di acquisizione prevista da tale norma), sarebbe, comunque, tenu-to a ristorare la proprietà per l’illecita occupazione dell’area protrattasi dalla immissione nel possesso dell’area (4.9.2002) (nel caso in cui l’occupazione venga ritenuta illecita sin dall’inizio), ovvero dalla scaden-za dell’occupazione legittima (4.9.2007), fino alla cessazione di tale oc-cupazione (con la cessione - acquisizione, o con la restituzione);
11.4. Il Collegio deve prendere atto che, nonostante l’assegnazione, con ordinanza n. 1055 del 29 febbraio 2012, di un ulteriore termine di sessan-ta giorni al resistente Comune per addivenire alla conclusione del proce-dimento (o mediante cessione bonaria del bene oggetto di causa, ovvero mediante acquisizione coattiva dello stesso al patrimonio indisponibile comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001), allo stato, il procedimento medesimo si è bloccato, con la conseguenza che il giudizio è suscettibile di essere definito anche sotto il profilo risar-citorio.
12. Al riguardo rileva che, ad oltre nove mesi dalla sentenza di inco-stituzionalità dell’originario art. 43, con l’art. 34 del Decreto-Legge 6.7.2011, n. 98, convertito in Legge 15.7.2011, n. 111 (in materia di misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria) è stato reintrodotto attraverso l’art. 42-bis (“Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”), l’istituto dell’acquisizione coattiva dell’immobile del privato utilizzato dall’Amministrazione per fini di interesse pubblico in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiara-tivo della pubblica utilità, potendosi, valutati gli interessi in conflitto, ac-quisire non retroattivamente al suo patrimonio indisponibile, previa cor-responsione al proprietario di “un indennizzo per il pregiudizio patrimo-niale e non patrimoniale, quest’ultimo forfettariamente liquidato nella mi-sura del dieci per cento del valore venale del bene” il bene del privato al-lorché la sua utilizzazione risponde a “scopi di interesse pubblico” nono-stante difetti un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiara-tivo della pubblica utilità. Dunque, anche nell’attuale quadro normativo l’Amministrazione ha l’obbligo giuridico di far venir meno l’occupazione sine titulo e deve adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, o at-traverso la restituzione dei terreni ai titolari con demolizione di quanto realizzato e relativa riduzione in pristino (affrontando le relative spese), ovvero attivandosi perché vi sia un titolo d’acquisto dell’area da parte del soggetto attuale possessore e che sia demolito, paradossalmente, quanto altrimenti risulterebbe meritevole di essere ricostruito (Cons. Stato; VI, 1.12.2011, n. 6351).
L’obbligo motivazionale ai sensi del nuovo comma 4 impone di da-re conto dell’assenza di ragionevoli alternative all’adozione del nuovo provvedimento, che entro trenta giorni va anche comunicato alla Corte dei Conti (comma 7); ancora nella nuova versione (com-mi 1, 2, 3 e 4) si fa riferimento all’indennizzo, piuttosto che al risar-cimento del danno, quale corrispettivo dell’attività posta in essere dall’Amministrazione, ciò forse per la liceità dell’attività, non retro-attiva, posta in essere dall’Autorità agente. Laddove, prima, anche in sede di contenziosi diretti alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, la P.A. poteva chiedere che il giudice amministrativo disponesse la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione e successiva adozione del provve-dimento sanante dall’Amministrazione interessata, ora (comma 2) il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche in corso di giudizio di annullamento previo ritiro dell’atto impugnato; il potere acquisitivo dell’Amministrazione è esercitabile anche in presenza di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato che abbia annul-lato il provvedimento che costituiva titolo per l’utilizzazione dell’immobile da parte della stessa Amministrazione, atteso che il giudicato è intervenuto sull’atto annullato e non sul rapporto tra pri-vato ed Amministrazione. Il nuovo atto, che l’Amministrazione è legittimata ad adottare finché perdura lo stato di utilizzazione pur se illegittima del bene del privato, è distinto da quello annullato, tant’è che non opera con efficacia retroattiva e non ha una funzione sanan-te del provvedimento annullato; in ogni caso la P.A. deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per porre fine alla perdurante si-tuazione di illiceità, restituendo il bene al privato solo quando siano cessate le ragioni di pubblico interesse che avevano comportato l’utilizzazione del suolo, dovendo in caso contrario acquisire al suo patrimonio indisponibile il bene su cui insiste o dovrà essere realiz-zata l’opera pubblica o di pubblico interesse.
13. Nella fattispecie, il Collegio ritiene, come in propri precedenti successivi al citato nuovo assetto normativo (a partire da 21.10.2011, nn. 4886 e 4885; 12.10.2011, n. 4659), di dare applica-zione all’art. 34, comma 4 del cod. proc. amm. e, anche in ragione dei sopraindicati poteri equitativi, di dichiarare l’obbligo dell’intimato Comune di procedere, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della presente decisione se anteriore, alla restituzione formale del terreno di cui in controver-sia previo ripristino dello status quo ante; quanto al pregiudizio, pa-trimoniale e non subito da parte ricorrente ed al risarcimento del danno in ragione dell’impossibilità di disporre del bene, si ritiene di dare applicazione all’art. 35 del Decr. Legisl. n. 80/98 per cui, entro il citato termine di sessanta giorni, le parti possono addivenire ad un accordo con corresponsione alla parte ricorrente di una somma spe-cificamente individuata nell’accordo stesso, la quale dovrà essere determinata in base alle disposizioni del Testo Unico sugli espropri e comunque nel rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito (Corte Cost., n. 949/2007), con riferimento al danno relativo al periodo della sua utilizzazione senza titolo, cioè dalla data di sca-denza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità sino a quella della effettiva restituzione, oltre gli interessi moratori; la somma da corrispondere - giova infine aggiungere - andrà depura-ta di ogni corresponsione di somme medio tempore eseguita in favo-re della parte ricorrente, a titolo indennitario o risarcitorio, in rela-zione alla vicenda ablatoria per cui è causa.
13.1. In caso contrario attesa la ratio dell’art. 42-bis del T.U. n. 327/2001, lo stesso Comune di S. Cipriano di Aversa dovrà provve-dere all’emanazione, sempre entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione, se antecedente, della presente sentenza, di un provve-dimento di acquisizione ex art. 42-bis del T.U. n. 327/2001 con in-dicazione del risarcimento dovuto a parte ricorrente per la perdita dei beni, quantificato nei termini sopraindicati.
13.2. Precisato che la determinazione dell’ammontare del risarci-mento dovrà avvenire d’intesa fra le parti, le quali potranno even-tualmente affidare il relativo incarico estimativo ad un tecnico di comune fiducia con oneri a carico dell’Amministrazione intimata, resta inteso che, in caso di inutile decorso del termine indicato senza l’adempimento di quanto prescritto, il Prefetto di Caserta - o funzio-nario delegato - provvederà, nella veste di Commissario ad acta di questo Tribunale, nel termine di ulteriori 90 (novanta) giorni a tutto quanto necessario per la restituzione formale del terreno di cui in controversia, con quantificazione del pregiudizio patrimoniale e non subito da parte ricorrente e del risarcimento del danno in ragione dell’impossibilità di disporre del bene, anche previa rimozione e/o sostituzione degli atti eventualmente adottati medio tempore dall’Amministrazione. Il Commissario potrà accedere agli atti dei vari Uffici avvalendosi degli apparati burocratici dell’intimata Am-ministrazione, ai cui titolari è fatto espresso obbligo di garantire la massima collaborazione.
14. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 11413/2002 R.G.), proposto da Di RT ER, così dispone:
a) accoglie la domanda di annullamento e, per l’effetto, annulla il decreto di occupazione di urgenza n. 6, prot. 6394, emesso l’8.7.2002, nonché, per quanto di ragione, la delibera di Giunta Municipale del Comune di S: Cipriano di Aversa, n. 83 del 26.9.2001 prot. 9748, la delibera del Consi-glio Comunale del Comune di S. Cipriano di Aversa n. 29 del 27.7.2001, prot. 8127, il progetto esecutivo per l’acquisizione ed infrastrutturazione di aree per insediamenti produttivi, approvato con la suddetta delibera di Giunta Municipale del Comune di S. Cipriano di Aversa n. 83 del 26.9.2001 prot. 9748 e notificato contestualmente al suddetto decreto di occupazione n. 6/02, in data 31.7.2002; l’avviso di immissione in posses-so notificato in data 1.8.2002; lo stato di consistenza degli immobili da occupare in via d’urgenza e contestuale verbale di immissione nel posses-so degli stessi, del 4.9.2002;
b) accoglie la domanda risarcitoria per occupazione sine titulo e, per l’effetto, dichiara i diritti di parte ricorrente come nelle statuizioni di cui in premessa an-che con riguardo all’eventuale insediamento del Commissario ad acta;
d) condanna il Comune di San Cipriano di Aversa, in persona del legale rappre-sentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente delle somme, per le causali di cui in motivazione e con i criteri e le modalità pure ivi precisati;
e) condanna il resistente Comune al pagamento delle spese giudiziali comples-sivamente quantificate in euro 2000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Fiorentino, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore
Gabriele Nunziata, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/07/2012
IL SEGRETARIO