Sentenza 12 febbraio 2009
Massime • 1
Integra il profilo di colpa grave ostativo al diritto alla riparazione dell'errore giudiziario l'aver tenuto nel corso del processo una condotta caratterizzata da incuria o indifferenza, senza fornire tempestivamente all'autorità giudiziaria elementi a sua disposizione utili per evitare l'errore. (Fattispecie di ritenuta ravvisabilità della predetta colpa per non avere l'interessato sottoposto, ai giudici dei vari gradi del processo, gli argomenti difensivi poi risultati idonei a determinare la sua assoluzione nel giudizio di revisione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2009, n. 15725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15725 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 12/02/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 268
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 25419/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del ministro pro tempore;
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Perugia giudice di rinvio in data 12.03.2008 che, in accoglimento della domanda di riparazione per errore giudiziario, ha liquidato a DE IE la somma di Euro 260.000,00;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata, il ricorso e la memoria difensiva di DE IE;
Sentita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. TERESI Alfredo;
Lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.
OSSERVA
DE IE ha subito custodia cautelare in carcere per un periodo di 537 giorni e, con sentenza 9.06.2004, emessa a seguito di giudizio di revisione, è stato assolto per non avere commesso il fatto dal delitto d'illecita detenzione di sostanze stupefacenti. Egli, quindi, presentava domanda per ottenere dal Ministero del Tesoro la riparazione per errore giudiziario ex art. 645 c.p.p.. Con ordinanza 13.05.2005 la Corte di Appello di Perugia gli liquidava, a titolo di riparazione la somma di Euro 250.000,00. Su ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, questa Corte - Sezione Quarta - annullava con rinvio la predetta ordinanza con sentenza 15.01.2007 rilevando che la Corte perugina aveva erroneamente valutato la domanda come diretta a ottenere riparazione per ingiusta detenzione, mentre la valutazione doveva attenere alla richiesta riparazione dell'errore giudiziario.
La Corte di Appello di Perugia, in sede di rinvio, accoglieva la domanda liquidando al DE la somma di Euro 260.000,00. Proponeva ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze denunciando violazione dell'art. 643 c.p.p., per avere escluso la Corte territoriale che DE avesse dato causa con dolo o colpa grave all'errore giudiziario sol perché era stata accertata la sua innocenza.
Illogicamente era stato affermato che il predetto non aveva potuto presentare tempestivamente istanze difensive, perché assente dall'Italia, stante che egli avrebbe potuto proporre le prove fatte valere nel giudizio di revisione sia con l'appello che col ricorso per cassazione.
Denunciava violazione di legge;
mancanza e illogicità della sentenza sulla quantificazione della riparazione, sganciata da qualsiasi serio criterio, specie per le voci "perdita del posto di lavoro" in Germania solo per la produzione di tre buste paga relative al periodo antecedente la carcerazione;
"nocumento subito per effetto dell'allontanamento della moglie dalla casa" col solo riferimento a una mera denuncia presentata ai CC in data 6.11.2003 senza menzione dell'esito che aveva sortito;
"danno esistenziale", non richiesto. La Corte, inoltre, aveva violato il principio del divieto della reformatio in peius per avere liquidato una somma maggiore di quella stabilita nella prima ordinanza, sebbene DE non l'avesse impugnata e aveva illegittimamente condannato l'Amministrazione a pagare spese processuali per il primo giudizio davanti alla Corte d'Appello, al quale non aveva partecipato, e per il giudizio di cassazione, svoltosi senza la partecipazione del DE e conclusosi con esito favorevole all'amministrazione stessa. Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Fondato è il primo motivo, nel quale gli altri sono assorbiti, che censura il riconoscimento al diritto alla riparazione escludendo la sussistenza della condotta ostativa di cui all'art. 643 c.p.p.. Presupposto per maturare il diritto alla riparazione è l'assenza di dolo o colpa grave nella causazione dell'errore giudiziario. Conseguentemente, per l'accertamento del dato ostativo, non basta rilevare l'estraneità al reato dell'imputato ma occorre verificare se sia ravvisabile a suo carico una condotta dolosa o negligente che abbia causato l'errore giudiziario (Cassazione Sezione 4^ n. 2569/1999 RV. 213141). Versa in colpa grave chi nel corso del processo mantenga una condotta caratterizzata da incuria o indifferenza per quanto dai propri atti possa derivargli sul piano penale, astenendosi dal fornire tempestivamente all'AG elementi a sua disposizione utili per evitare l'errore giudiziario.
Nella specie, l'insussistenza ostativa è stata ritenuta sulla base dell'intervenuta assoluzione del DE, ritenuto indenne da colpa perché, essendosi assentato dall'Italia, si sarebbe trovato nell'impossibilità di segnalare nel corso del processo le prove a suo favore.
Tale giudizio però è manifestamente illogico perché prescinde dal fatto che l'imputato, sebbene trasferitosi all'estero, ha proposto appello e poi ricorso per cassazione, sicché avrebbe potuto, con un minimo di diligenza, sottoporre tempestivamente ai giudici dei vari gradi del processo gli argomenti difensivi idonei a determinare la sua assoluzione nel giudizio di revisione.
Pertanto, l'ordinanza impugnata, che erroneamente ha escluso che l'imputato abbia causato per colpa grave l'errore giudiziario, deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2009