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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 24/02/2026, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 788/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
RD CL, RE
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4455/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il
22/01/2026 Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo atto Ricorrente_1 SR rappresentata e difesa come in atti, in proprio e in qualità di capogruppo e soggetto consolidante delle società consolidate Società_1 SR e Società_2 SR , proponeva ricorso avverso il silenzio diniego dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano in relazione ad istanza di rimborso della maggiore IRES versata dalla società ricorrente in qualità di consolidante pari ad euro 1.276.561,00 per effetto della mancata deduzione per il periodo d'imposta
2022 dalla base imponibile IRES da parte delle società consolidate del contributo straordinario contro il caro bollette istituito dall'articolo 37 del DL 21 Marzo 2022 n° 21 convertito dalla L. 20 maggio 2022 n° 51.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano mediante comparsa di costituzione chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con successiva memoria la ricorrente presentava atto di rinuncia al ricorso dando atto che nelle more del giudizio era intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n° 180/2025- pronunciata il 7 ottobre 2025
e depositata il 2 dicembre 2025 - con cui la Corte Costituzionale pronunciandosi sulla questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 37 comma 7 del decreto legge 21/2022 confermava la legittimità costituzionale della norma richiamata nella parte in cui esclude la deducibilità del contributo dalla base imponibile IRES.
Con l'indicata memoria, sottoscritta dalle parti del presente giudizio , si dava inoltre atto dell'adesione della
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano alla rinuncia al ricorso e contestualmente nel medesimo atto le parti formulavano richiesta congiunta di compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza odierna all'esito della discussione veniva deliberata la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per la declaratoria da parte di questa Corte della estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 546 – 1992 .
Ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate. Milano, 21 gennaio 2026 Il Giudice relatore Il Presidente Caludio Gittardi Lorenzo Di Gaetano
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
RD CL, RE
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4455/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il
22/01/2026 Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo atto Ricorrente_1 SR rappresentata e difesa come in atti, in proprio e in qualità di capogruppo e soggetto consolidante delle società consolidate Società_1 SR e Società_2 SR , proponeva ricorso avverso il silenzio diniego dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano in relazione ad istanza di rimborso della maggiore IRES versata dalla società ricorrente in qualità di consolidante pari ad euro 1.276.561,00 per effetto della mancata deduzione per il periodo d'imposta
2022 dalla base imponibile IRES da parte delle società consolidate del contributo straordinario contro il caro bollette istituito dall'articolo 37 del DL 21 Marzo 2022 n° 21 convertito dalla L. 20 maggio 2022 n° 51.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano mediante comparsa di costituzione chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con successiva memoria la ricorrente presentava atto di rinuncia al ricorso dando atto che nelle more del giudizio era intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n° 180/2025- pronunciata il 7 ottobre 2025
e depositata il 2 dicembre 2025 - con cui la Corte Costituzionale pronunciandosi sulla questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 37 comma 7 del decreto legge 21/2022 confermava la legittimità costituzionale della norma richiamata nella parte in cui esclude la deducibilità del contributo dalla base imponibile IRES.
Con l'indicata memoria, sottoscritta dalle parti del presente giudizio , si dava inoltre atto dell'adesione della
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano alla rinuncia al ricorso e contestualmente nel medesimo atto le parti formulavano richiesta congiunta di compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza odierna all'esito della discussione veniva deliberata la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per la declaratoria da parte di questa Corte della estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 546 – 1992 .
Ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate. Milano, 21 gennaio 2026 Il Giudice relatore Il Presidente Caludio Gittardi Lorenzo Di Gaetano