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Sentenza 9 aprile 2026
Sentenza 9 aprile 2026
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- 1. Dalla sanzione penale all’illecito amministrativoLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 5 dicembre 2026
- 2. violazione misure di contenimentoLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 11 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 13109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13109 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/03/2025 del TRIBUNALE di Treviso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del P.G., Olga Mignolo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21 marzo 2025 il Tribunale di Treviso ha condannato NO RA alla pena di 150 euro di ammenda per il reato dell’art. 650 cod. pen., in quanto, quale organizzatore di una manifestazione sulle politiche per il contenimento dell'emergenza sanitaria, non osservava le prescrizioni imposte dal Questore della provincia di Treviso con provvedimento del 14 giugno 2021; egli, in particolare, ometteva di avvisare i partecipanti con ogni mezzo a propria disposizione del divieto di assembramento e dell'obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatto commesso il 19 giugno 2021. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13109 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 20/03/2026 Con il primo motivo deduce, sulla responsabilità dell'imputato, che non è vero che egli avrebbe omesso di comunicare le prescrizioni imposte dal Questore perché gli spazi erano più che idonei ad evitare gli assembramenti ed a garantire un metro di distanza;
è vero che il ricorrente non indossava la mascherina, ma soltanto perché egli godeva di una esenzione per motivi sanitari;
invece, l'obbligo di avvisare i partecipanti di rispettare il distanziamento è stato ottemperato tramite il passaparola, e non vi era un obbligo di utilizzare necessariamente il microfono. Con il secondo motivo deduce, sempre in punto di responsabilità, che è stato travisato il ruolo del ricorrente, perché egli aveva come unico obbligo quello di divulgare le prescrizioni dell’ordinanza questorile, ma non era il soggetto deputato a far rispettare agli altri partecipanti tali prescrizioni;
alla riunione erano presenti agenti di pubblica sicurezza che avrebbero potuto contestare ai partecipanti le violazioni. Con il terzo motivo deduce che il provvedimento del Questore era illegittimo e, quindi, deve essere disapplicato, perché, nel momento in cui è stata effettuata la manifestazione, la Regione Veneto si trovava in c.d. “zona bianca”, in cui cessava l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per la situazione in cui non poteva essere garantito il distanziamento interpersonale, ma nel caso in esame si trattava di una manifestazione definita nello stesso provvedimento come statica, e quindi era possibile garantire adeguatamente il distanziamento senza fare ricorso ad essi. Con il quarto motivo deduce mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. in quanto la sentenza impugnata ha motivato il diniego affermando che il ricorrente avrebbe violato le prescrizioni in prima persona, non indossando la mascherina, ma, come detto, egli godeva di un'esenzione terapeutica;
la sentenza non ha considerato che non era compito del ricorrente far rispettare le prescrizioni, il suo unico compito era quello di divulgarle ai presenti. Con il quinto motivo deduce che il trattamento sanzionatorio è stato troppo afflittivo, non si comprendono le ragioni di una pena ingiustificatamente più elevata del minimo edittale. Con il sesto motivo deduce mancata applicazione delle attenuanti generiche, negate per la asserita mancanza di elementi valutabili a tal fine, ma non è stato considerato che il ricorrente è un insegnante di storia e di latino, non ha precedenti penali, ha esercitato il suo diritto a manifestare il pensiero;
con la decisione il giudice ha manifestato un pregiudizio ideologico nei confronti del ricorrente. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, Olga Mignolo, ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto L’appello, convertito in ricorso per cassazione, è fondato, sia pure per ragioni diverse da quelle contenute nei motivi di impugnazione. 1. Il collegio ritiene, infatti, di dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità che, interpretando la successione delle norme sanzionatorie che sono state approvate nel periodo dell’emergenza sanitaria, ha evidenziato che “la disposizione dell'art. 3, comma 4, del d.l. 23 febbraio 2020, n.
6 - che qualificava reato punibile ai sensi dell'art. 650 c.p. il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 - è stata sostituita dall'art. 4, comma 1, del d.l. 25 marzo 2020, n.19, in vigore dal giorno successivo e convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35, che ha depenalizzato, trasformandola in illecito amministrativo, la condotta di mancato rispetto delle citate misure di contenimento”, aggiungendo che “è, peraltro, consolidato l'orientamento di questa Corte, al di là dell'esplicita previsione normativa ora illustrata, che la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., anche per l'espressa clausola di sussidiarietà, può ritenersi integrata solo qualora la condotta contestata sia relativa alla violazione di provvedimenti emessi per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o di igiene legittimamente adottati rispetto a situazioni non previste da una norma specifica, mentre va esclusa la sua applicazione per l'inottemperanza ad ordinanze applicative di leggi o regolamenti considerato che in queste ipotesi l'omissione è sanzionata, come il caso in esame, in via amministrativa” (Sez. 1, n. 8370 del 10/11/2021, dep. 2022, Spatari, non mass.). L’art. 4, comma 1, d.l. n. 19 del 2020 dispone, in effetti, che “salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo”. I “i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3” richiamati dalla norma sono quelli adottati “con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale” (art. 2, comma 1) o quelli adottati in via provvisoria prima di essi (art. 2, comma 2, ed art. 3). Il provvedimento del Questore di Treviso cita ampiamente nelle premesse il riferimento 3 ai decreti legge ed ai decreti del presidente del consiglio dei ministri approvati nel contesto dell’emergenza sanitaria, ed è emesso in esecuzione degli stessi. Ne consegue che il provvedimento rientra nel perimetro dell’art. 4 citato, che prevede per la violazione una mera sanzione amministrativa. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così è deciso, 20/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del P.G., Olga Mignolo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21 marzo 2025 il Tribunale di Treviso ha condannato NO RA alla pena di 150 euro di ammenda per il reato dell’art. 650 cod. pen., in quanto, quale organizzatore di una manifestazione sulle politiche per il contenimento dell'emergenza sanitaria, non osservava le prescrizioni imposte dal Questore della provincia di Treviso con provvedimento del 14 giugno 2021; egli, in particolare, ometteva di avvisare i partecipanti con ogni mezzo a propria disposizione del divieto di assembramento e dell'obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatto commesso il 19 giugno 2021. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13109 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 20/03/2026 Con il primo motivo deduce, sulla responsabilità dell'imputato, che non è vero che egli avrebbe omesso di comunicare le prescrizioni imposte dal Questore perché gli spazi erano più che idonei ad evitare gli assembramenti ed a garantire un metro di distanza;
è vero che il ricorrente non indossava la mascherina, ma soltanto perché egli godeva di una esenzione per motivi sanitari;
invece, l'obbligo di avvisare i partecipanti di rispettare il distanziamento è stato ottemperato tramite il passaparola, e non vi era un obbligo di utilizzare necessariamente il microfono. Con il secondo motivo deduce, sempre in punto di responsabilità, che è stato travisato il ruolo del ricorrente, perché egli aveva come unico obbligo quello di divulgare le prescrizioni dell’ordinanza questorile, ma non era il soggetto deputato a far rispettare agli altri partecipanti tali prescrizioni;
alla riunione erano presenti agenti di pubblica sicurezza che avrebbero potuto contestare ai partecipanti le violazioni. Con il terzo motivo deduce che il provvedimento del Questore era illegittimo e, quindi, deve essere disapplicato, perché, nel momento in cui è stata effettuata la manifestazione, la Regione Veneto si trovava in c.d. “zona bianca”, in cui cessava l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per la situazione in cui non poteva essere garantito il distanziamento interpersonale, ma nel caso in esame si trattava di una manifestazione definita nello stesso provvedimento come statica, e quindi era possibile garantire adeguatamente il distanziamento senza fare ricorso ad essi. Con il quarto motivo deduce mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. in quanto la sentenza impugnata ha motivato il diniego affermando che il ricorrente avrebbe violato le prescrizioni in prima persona, non indossando la mascherina, ma, come detto, egli godeva di un'esenzione terapeutica;
la sentenza non ha considerato che non era compito del ricorrente far rispettare le prescrizioni, il suo unico compito era quello di divulgarle ai presenti. Con il quinto motivo deduce che il trattamento sanzionatorio è stato troppo afflittivo, non si comprendono le ragioni di una pena ingiustificatamente più elevata del minimo edittale. Con il sesto motivo deduce mancata applicazione delle attenuanti generiche, negate per la asserita mancanza di elementi valutabili a tal fine, ma non è stato considerato che il ricorrente è un insegnante di storia e di latino, non ha precedenti penali, ha esercitato il suo diritto a manifestare il pensiero;
con la decisione il giudice ha manifestato un pregiudizio ideologico nei confronti del ricorrente. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, Olga Mignolo, ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto L’appello, convertito in ricorso per cassazione, è fondato, sia pure per ragioni diverse da quelle contenute nei motivi di impugnazione. 1. Il collegio ritiene, infatti, di dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità che, interpretando la successione delle norme sanzionatorie che sono state approvate nel periodo dell’emergenza sanitaria, ha evidenziato che “la disposizione dell'art. 3, comma 4, del d.l. 23 febbraio 2020, n.
6 - che qualificava reato punibile ai sensi dell'art. 650 c.p. il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 - è stata sostituita dall'art. 4, comma 1, del d.l. 25 marzo 2020, n.19, in vigore dal giorno successivo e convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35, che ha depenalizzato, trasformandola in illecito amministrativo, la condotta di mancato rispetto delle citate misure di contenimento”, aggiungendo che “è, peraltro, consolidato l'orientamento di questa Corte, al di là dell'esplicita previsione normativa ora illustrata, che la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., anche per l'espressa clausola di sussidiarietà, può ritenersi integrata solo qualora la condotta contestata sia relativa alla violazione di provvedimenti emessi per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o di igiene legittimamente adottati rispetto a situazioni non previste da una norma specifica, mentre va esclusa la sua applicazione per l'inottemperanza ad ordinanze applicative di leggi o regolamenti considerato che in queste ipotesi l'omissione è sanzionata, come il caso in esame, in via amministrativa” (Sez. 1, n. 8370 del 10/11/2021, dep. 2022, Spatari, non mass.). L’art. 4, comma 1, d.l. n. 19 del 2020 dispone, in effetti, che “salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo”. I “i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3” richiamati dalla norma sono quelli adottati “con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale” (art. 2, comma 1) o quelli adottati in via provvisoria prima di essi (art. 2, comma 2, ed art. 3). Il provvedimento del Questore di Treviso cita ampiamente nelle premesse il riferimento 3 ai decreti legge ed ai decreti del presidente del consiglio dei ministri approvati nel contesto dell’emergenza sanitaria, ed è emesso in esecuzione degli stessi. Ne consegue che il provvedimento rientra nel perimetro dell’art. 4 citato, che prevede per la violazione una mera sanzione amministrativa. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così è deciso, 20/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4