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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 293/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
RO LE, TO
PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2301/2022 depositato il 21/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 405/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 6 e pubblicata il 23/02/2022 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420209006319373000 RITENUTE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420209006319373000 RITENUTE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420209006319373000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420209006319373000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420209006319373000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420209006319373000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420209006319373000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420209006319373000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420209006319373000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420209006319373000 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420209006319373000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420060068916628000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420060068916628000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420080003303672000 RITENUTE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420080003303672000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420080003303672000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420080003303672000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420080003303672000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420080068697535000 RITENUTE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420080068697535000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420080068697535000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420140019573209000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 405/2022 del 26 gennaio 2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari rigettava il ricorso proposto dalla “Ricorrente_1 s.r.l.”, in persona del legale rappresentate, avverso la intimazione di pagamento n. 01420209006319373000 emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione di Bari a seguito all'omesso pagamento di quattro cartelle di pagamento: n. 0142006006891662800 dell'importo di € 5.941,27;
n. 01420080003303672000 dell'importo di € 5.168,09; n. 01420080068697535000 dell'importo di € 2.692,97
e n. 01420140019573209000 dell'importo di € 360,42, per un totale di € 14.162,75.
La Commissione condannava la Società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la suddetta sentenza “Ricorrente_1 s.r.l.” proponeva appello, chiedendo la riforma della impugnata sentenza, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e condanna della Agenzia delle Entrate
Riscossione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dei procuratori asseritamente anticipatari.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo il rigetto del proposto appello, con conferma della impugnata sentenza e condanna della Società appellante al pagamento delle spese di giudizio. In data 15 dicembre 2025 i procuratori della Società appellante depositavano una nota nella quale si dava atto come le cartelle di pagamento, sottese alla intimazione opposta, fossero state oggetto di sgravio, così come comprovato dalla documentazione allegata e con la quale chiedevano la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio come non vi siano motivi per disattendere la richiesta formulata nell'interesse della Società appellante, avendo, in effetti, la questione controversa dedotta in giudizio trovato, medio tempore, soluzione in sede amministrativa, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese del doppio grado di giudizio, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle stesse.
P.Q.M.
- La Corte di Giustizia Tributaria di II grado – Sezione III:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
RO LE, TO
PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2301/2022 depositato il 21/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 405/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 6 e pubblicata il 23/02/2022 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420209006319373000 RITENUTE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420209006319373000 RITENUTE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420209006319373000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420209006319373000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420209006319373000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420209006319373000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420209006319373000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420209006319373000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420209006319373000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420209006319373000 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420209006319373000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420060068916628000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420060068916628000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420080003303672000 RITENUTE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420080003303672000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420080003303672000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420080003303672000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420080003303672000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420080068697535000 RITENUTE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420080068697535000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420080068697535000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420140019573209000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 405/2022 del 26 gennaio 2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari rigettava il ricorso proposto dalla “Ricorrente_1 s.r.l.”, in persona del legale rappresentate, avverso la intimazione di pagamento n. 01420209006319373000 emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione di Bari a seguito all'omesso pagamento di quattro cartelle di pagamento: n. 0142006006891662800 dell'importo di € 5.941,27;
n. 01420080003303672000 dell'importo di € 5.168,09; n. 01420080068697535000 dell'importo di € 2.692,97
e n. 01420140019573209000 dell'importo di € 360,42, per un totale di € 14.162,75.
La Commissione condannava la Società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la suddetta sentenza “Ricorrente_1 s.r.l.” proponeva appello, chiedendo la riforma della impugnata sentenza, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e condanna della Agenzia delle Entrate
Riscossione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dei procuratori asseritamente anticipatari.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo il rigetto del proposto appello, con conferma della impugnata sentenza e condanna della Società appellante al pagamento delle spese di giudizio. In data 15 dicembre 2025 i procuratori della Società appellante depositavano una nota nella quale si dava atto come le cartelle di pagamento, sottese alla intimazione opposta, fossero state oggetto di sgravio, così come comprovato dalla documentazione allegata e con la quale chiedevano la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio come non vi siano motivi per disattendere la richiesta formulata nell'interesse della Società appellante, avendo, in effetti, la questione controversa dedotta in giudizio trovato, medio tempore, soluzione in sede amministrativa, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese del doppio grado di giudizio, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle stesse.
P.Q.M.
- La Corte di Giustizia Tributaria di II grado – Sezione III:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026.