CASS
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2025, n. 8913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8913 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LU RM, nato a [...] il [...] DI IL OS, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, NICOLA LETTIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe, la Corte d'Appello di Palermo accoglieva parzialmente l'appello proposto dai ricorrenti contro il provvedimento applicativo emanato dal Tribunale di Palermo, Sezione misure di prevenzione, in data 2 maggio 2022, limitando la confisca al punto vendita della società Gamac Group s.r.I., situato in Palermo, corso Finocchiaro Aprile n. 112, formalmente Penale Sent. Sez. 5 Num. 8913 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 05/02/2025 intestato ad Elle Trust, di cui è trustee CO Di TR, ma ritenuto di fatto riconducibile al proposto. 2. Avverso il richiamato provvedimento sia CA SE che CO Di TR, nell'indicata qualità, propongono ricorsi per cassazione, con unico atto, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia (ossia, per il SE, gli avv.ti Rosanna Vella e Giovanni Di Benedetto e, per il Di TR, l'avv. Pierpaolo dell'Anno), proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo denunciano violazione degli artt. 10 e 27 del d.lgs. 10 settembre 2011, n. 159, lamentando che la Corte d'Appello, pur avendo riconosciuto che la società GAMAC GROUP non è un'impresa mafiosa, ha erroneamente ritenuto l'acquisizione del punto vendita di Palermo, corso Finocchiaro Aprile n. 112, avvenuta con mezzi illeciti. L'erroneità di tale conclusione, con conseguente motivazione apparente della decisione della Corte territoriale, dipenderebbe dalla circostanza che essa si fonderebbe sulle sole dichiarazioni del collaboratore di giustizia IO MI, non riscontrate da altri soggetti e smentite sia dalle presunte persone offese, NL AM e SA AT, sia dall'archiviazione del procedimento, a carico del SE, per estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti dei predetti, e dall'assoluzione del medesimo MI per tale reato in considerazione dell'assenza di riscontri esterni individualizzanti. 2.2. Mediante il secondo motivo, proposto in via subordinata, i ricorrenti lamentano che il SE già deteneva, prima dell'assunta acquisizione, con metodo illecito, delle quote dei soci AM e AT, il 33% delle quote della società SA.GI.CA ., sicché il punto vendita di Palermo, corso Finocchiaro Aprile n. 112, non avrebbe potuto essere confiscato nella sua totalità bensì, a tutto concedere, nella sola misura del 66%. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo dei ricorsi è inammissibile. 1.1. Come invero ricordato dagli stessi ricorrenti, in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito 2 9 dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (ex multis, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. 279284 - 01). 1.2. Ciò premesso, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, la motivazione resa dalla Corte territoriale, e integrata in parte qua con quella del Tribunale che ha ricostruito l'articolata vicenda, non è meramente apparente, e si è del resto espressamente confrontata con le doglianze riproposte dai difensori in ordine alla rilevanza dell'archiviazione del procedimento per estorsione aggravata a carico del SE e all'assoluzione del MI. E, invero, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, come ricorda la decisione impugnata, con argomentazione lineare, sono state corroborate da quelle rese dallo stesso proposto, il quale ha ammesso di aver dato mandato al EA o al MI di intercedere in suo favore e di aver saputo, in seguito, che IO MI e il cugino VI LA avevano convinto l'AM a non insistere nella richiesta di estrometterlo dalla gestione del punto vendita e ad accettare la sua richiesta di lasciarglielo gestire il negozio da solo, condizione che, poi, AM aveva a propria volta rappresentato ad AT il quale, parimenti, aveva accettato. Lo stesso proposto ha dichiarato, inoltre, di aver ricompensato con una somma di denaro il EA per il "favore" ricevuto. Di qui la Corte territoriale ha evidenziato, con adeguata motivazione (pag. 23-24), che alcun rilievo può assumere, in tale contesto, posto che la riunione si tenne in presenza dell'AM, del SE e di alcuni esponenti della famiglia mafiosa bagherese, che la volontà dei soci non ne fosse stata coartata e avessero deciso di cedere le quote per loro libera scelta, considerato che è emerso, per quanto riconosciuto dallo stesso ricorrente, che egli ha richiesto la mediazione dell'esponente mafioso ON EA per ottenere il punto vendita in suo favore e lo ha ricompensato per il proficuo interessamento con la somma di euro 25.000,00. D'altra parte, la taciturna presenza dei mafiosi ha infastidito l'AM, per come ammesso dallo stesso, ed è stata definita incresciosa dall'AT. E, naturalmente, trattandosi di misura di prevenzione, alcuna rilevanza assume la circostanza che non sia stata accertata la responsabilità penale né del SE né di altri soggetti per tali fatti, poiché il vaglio che deve essere 3 Q compiuto è, piuttosto, quello sulla pericolosità del proposto, pericolosità che sussiste qualora, come ha sottolineato in maniera logica la decisione censurata, risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur non ancora oggetto di condanna, ovvero ritenuti non sufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, ben possono, viceversa, essere posti alla base di un giudizio di pericolosità. 2. Il secondo motivo non è fondato: infatti, confiscando l'intera impresa, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio per il quale, in tema di confisca di prevenzione, laddove un'attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l'ausilio e sotto la protezione di un'associazione mafiosa, ne risulta contaminato tutto il capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale, divenendo essi stessi parti dell'impresa "a partecipazione mafiosa" che, come tali, sono soggette a confisca, a nulla rilevando l'iniziale carattere lecito delle quote versate dai diversi soci. E, invero, non può scindersi, a fini ablatori, la quota ideale riconducibile all'utilizzo di risorse illecite, essendo normalmente impossibile distinguerla da quella riferibile alla capacità e all'iniziativa imprenditoriale legittima (Sez. 6, n. 7072 del 14/07/2021, dep. 2022, Zummo, Rv. 283462 - 01). Nella situazione considerata, infatti, per quanto si è rilevato nell'esame del primo motivo, l'utilizzo del metodo mafioso ha inquinato l'intero ciclo aziendale (Sez. 5, n. 10983 del 27/09/2019, dep. 2020, Lo Gerfo, Rv. 278884- 01), nel quale pure le partecipazioni originariamente detenute dal SE erano state acquisite legittimamente. 3. Pertanto i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025 idente Il Consigliere Estensore
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, NICOLA LETTIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe, la Corte d'Appello di Palermo accoglieva parzialmente l'appello proposto dai ricorrenti contro il provvedimento applicativo emanato dal Tribunale di Palermo, Sezione misure di prevenzione, in data 2 maggio 2022, limitando la confisca al punto vendita della società Gamac Group s.r.I., situato in Palermo, corso Finocchiaro Aprile n. 112, formalmente Penale Sent. Sez. 5 Num. 8913 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 05/02/2025 intestato ad Elle Trust, di cui è trustee CO Di TR, ma ritenuto di fatto riconducibile al proposto. 2. Avverso il richiamato provvedimento sia CA SE che CO Di TR, nell'indicata qualità, propongono ricorsi per cassazione, con unico atto, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia (ossia, per il SE, gli avv.ti Rosanna Vella e Giovanni Di Benedetto e, per il Di TR, l'avv. Pierpaolo dell'Anno), proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo denunciano violazione degli artt. 10 e 27 del d.lgs. 10 settembre 2011, n. 159, lamentando che la Corte d'Appello, pur avendo riconosciuto che la società GAMAC GROUP non è un'impresa mafiosa, ha erroneamente ritenuto l'acquisizione del punto vendita di Palermo, corso Finocchiaro Aprile n. 112, avvenuta con mezzi illeciti. L'erroneità di tale conclusione, con conseguente motivazione apparente della decisione della Corte territoriale, dipenderebbe dalla circostanza che essa si fonderebbe sulle sole dichiarazioni del collaboratore di giustizia IO MI, non riscontrate da altri soggetti e smentite sia dalle presunte persone offese, NL AM e SA AT, sia dall'archiviazione del procedimento, a carico del SE, per estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti dei predetti, e dall'assoluzione del medesimo MI per tale reato in considerazione dell'assenza di riscontri esterni individualizzanti. 2.2. Mediante il secondo motivo, proposto in via subordinata, i ricorrenti lamentano che il SE già deteneva, prima dell'assunta acquisizione, con metodo illecito, delle quote dei soci AM e AT, il 33% delle quote della società SA.GI.CA ., sicché il punto vendita di Palermo, corso Finocchiaro Aprile n. 112, non avrebbe potuto essere confiscato nella sua totalità bensì, a tutto concedere, nella sola misura del 66%. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo dei ricorsi è inammissibile. 1.1. Come invero ricordato dagli stessi ricorrenti, in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito 2 9 dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (ex multis, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. 279284 - 01). 1.2. Ciò premesso, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, la motivazione resa dalla Corte territoriale, e integrata in parte qua con quella del Tribunale che ha ricostruito l'articolata vicenda, non è meramente apparente, e si è del resto espressamente confrontata con le doglianze riproposte dai difensori in ordine alla rilevanza dell'archiviazione del procedimento per estorsione aggravata a carico del SE e all'assoluzione del MI. E, invero, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, come ricorda la decisione impugnata, con argomentazione lineare, sono state corroborate da quelle rese dallo stesso proposto, il quale ha ammesso di aver dato mandato al EA o al MI di intercedere in suo favore e di aver saputo, in seguito, che IO MI e il cugino VI LA avevano convinto l'AM a non insistere nella richiesta di estrometterlo dalla gestione del punto vendita e ad accettare la sua richiesta di lasciarglielo gestire il negozio da solo, condizione che, poi, AM aveva a propria volta rappresentato ad AT il quale, parimenti, aveva accettato. Lo stesso proposto ha dichiarato, inoltre, di aver ricompensato con una somma di denaro il EA per il "favore" ricevuto. Di qui la Corte territoriale ha evidenziato, con adeguata motivazione (pag. 23-24), che alcun rilievo può assumere, in tale contesto, posto che la riunione si tenne in presenza dell'AM, del SE e di alcuni esponenti della famiglia mafiosa bagherese, che la volontà dei soci non ne fosse stata coartata e avessero deciso di cedere le quote per loro libera scelta, considerato che è emerso, per quanto riconosciuto dallo stesso ricorrente, che egli ha richiesto la mediazione dell'esponente mafioso ON EA per ottenere il punto vendita in suo favore e lo ha ricompensato per il proficuo interessamento con la somma di euro 25.000,00. D'altra parte, la taciturna presenza dei mafiosi ha infastidito l'AM, per come ammesso dallo stesso, ed è stata definita incresciosa dall'AT. E, naturalmente, trattandosi di misura di prevenzione, alcuna rilevanza assume la circostanza che non sia stata accertata la responsabilità penale né del SE né di altri soggetti per tali fatti, poiché il vaglio che deve essere 3 Q compiuto è, piuttosto, quello sulla pericolosità del proposto, pericolosità che sussiste qualora, come ha sottolineato in maniera logica la decisione censurata, risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur non ancora oggetto di condanna, ovvero ritenuti non sufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, ben possono, viceversa, essere posti alla base di un giudizio di pericolosità. 2. Il secondo motivo non è fondato: infatti, confiscando l'intera impresa, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio per il quale, in tema di confisca di prevenzione, laddove un'attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l'ausilio e sotto la protezione di un'associazione mafiosa, ne risulta contaminato tutto il capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale, divenendo essi stessi parti dell'impresa "a partecipazione mafiosa" che, come tali, sono soggette a confisca, a nulla rilevando l'iniziale carattere lecito delle quote versate dai diversi soci. E, invero, non può scindersi, a fini ablatori, la quota ideale riconducibile all'utilizzo di risorse illecite, essendo normalmente impossibile distinguerla da quella riferibile alla capacità e all'iniziativa imprenditoriale legittima (Sez. 6, n. 7072 del 14/07/2021, dep. 2022, Zummo, Rv. 283462 - 01). Nella situazione considerata, infatti, per quanto si è rilevato nell'esame del primo motivo, l'utilizzo del metodo mafioso ha inquinato l'intero ciclo aziendale (Sez. 5, n. 10983 del 27/09/2019, dep. 2020, Lo Gerfo, Rv. 278884- 01), nel quale pure le partecipazioni originariamente detenute dal SE erano state acquisite legittimamente. 3. Pertanto i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025 idente Il Consigliere Estensore