Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'accordo istitutivo della Banca interamericana di sviluppo (BID), adottato a Washington l'8 aprile 1959 (nel testo comprensivo degli emendamenti anteriori al marzo 1975), nonche' agli emendamenti adottati a Santo Domingo il 4 marzo 1975.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'accordo istitutivo della Banca interamericana di sviluppo (BID), adottato a Washington l'8 aprile 1959 (nel testo comprensivo degli emendamenti anteriori al marzo 1975), nonche' agli emendamenti adottati a Santo Domingo il 4 marzo 1975.