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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 284/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado LA CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1524/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 430/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANZARO sez. 3
e pubblicata il 28/12/2012
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 195/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato all'Ufficio in data 10/11/2009 Ricorrente_1 ha impugnato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza presentata in data 31/05/2007 – per ottenere il rimborso IRAP anni 2003 - 2006 per un totale di € 31.759,15 oltre interessi legali.
Si costituiva l'Agenzia
Con la sentenza nr. 430/03/2012 pronunciata il 06.12.2012 e depositata il 28 dicembre 2012, la
Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro ha accolto la richiesta di cessata materia dell'Ufficio per l'anno 2006, accogliendo il ricorso per le altre annualità
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'agenzia proponeva appello contestando il riconosciuto diritto al rimborso del contribuente per gli anni dal 2003 al 2005.
La Commissione Tributaria Regionale LA CA con sentenza 1051/01/2015, depositata il 25 giugno
2015 ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio nr 1304/2013 RG , senza entrare nel merito LA controversia, per mancato deposito LA ricevuta di spedizione LA raccomandata con la quale è stato notificato l'appello.
L'Ufficio ha proposto ricorso in Cassazione nr 1804/2016 RG avverso la predetta sentenza decisione LA CT LA CA , che è stato accolto con rinvio dalla Corte di Cassazione sez. V giusta
Ordinanza nr 4992/2024 depositata il 26/02/2024.
Il Contribuente in data 15/05/2024 ha notificato all'Ufficio a nezzo pec ricorso in riassunzione del giudizio per l'accoglimento del ricorso del silenzio rifiuto in ordine al seguente motivo di diritto: 1) Non debenza dell'Irap relativamente agli anni 2003,2004,e 2005 per assenza dell'elemento organizzativo per complessivi euro 31739,15
Occorre rilevare in premessa che il quantum richiesto dal contribuente è errato perché l'erogazione LA somma di € 31.739,15 chiesta nel presente giudizio di riassunzione nr 1524/2024 RG è comprensiva anche degli importi chiesti a rimborso per l'Irap anno 2006 per il quale l'Ufficio ha riconosciuto il diritto al rimborso del contribuente in primo grado e che non è quindi oggetto del presente giudizio.
Per il resto, occorre ribadire che il requisito dell'autonoma organizzazione sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l'attività di lavoro autonomo e si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui anche part time o tramite collaborazioni coordinate e continuative di lavoro, ribadendo che la parte nulla ha provato .
L'Ufficio conferma che per l'anno 2006 ha a suo tempo richiesto la cessata materia, riconoscendo il diritto al rimborso per il fatto che i quadro RE evidenziava spese per compensi a terzi poco significative pari ad
€ 8.808,00 e così pure per quanto riguarda le spese documentate € 11.763,00, elementi di spesa, decisamente inferiori rispetto a quelli riscontrati per gli anni 2003-2005 che sono stati indicati in appello.
In altre parole nell'atto di appello l'Ufficio ha dimostrato la sussistenza di spese per compensi a terzi che certamente lasciano ipotizzare una capacità di spesa impersonale e aggiuntiva rispetto a quella del professionista
Così ancora oggi valgono i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza 3678 del 2007 nell'ambito dell'imponibilità Irap per quanto riguarda gli esercenti arti e professioni per ciò che riguarda gli elementi che individuano l'autonoma organizzazione.
Al proposito la Cassazione afferma che” il tributo colpisce una capacità produttiva impersonale ed aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista perché, se è innegabile che l'esercente una professione intellettuale concepisce il proprio lavoro con il contributo determinante LA propria cultura e preparazione professionale, producendo in tal modo la maggior parte del reddito di lavoro autonomo, è altresì vero che quel reddito complessivo spesso scaturisce anche dalla parte aggiuntiva di profitto che deriva dal lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi ecc.”
Si ritiene di dovere compensare le spese di lite posto che documenti fondanti la legittimità dell'IRAP sono stati prodotti dall'Agenzia solo in appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello dell'Agenzia e, pertanto in riforma LA sentenza appellata , conferma la legittimità del diniego del rimborso IRAP per gli anni 2003-2004-2005. Spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado LA CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1524/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 430/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANZARO sez. 3
e pubblicata il 28/12/2012
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 195/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato all'Ufficio in data 10/11/2009 Ricorrente_1 ha impugnato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza presentata in data 31/05/2007 – per ottenere il rimborso IRAP anni 2003 - 2006 per un totale di € 31.759,15 oltre interessi legali.
Si costituiva l'Agenzia
Con la sentenza nr. 430/03/2012 pronunciata il 06.12.2012 e depositata il 28 dicembre 2012, la
Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro ha accolto la richiesta di cessata materia dell'Ufficio per l'anno 2006, accogliendo il ricorso per le altre annualità
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'agenzia proponeva appello contestando il riconosciuto diritto al rimborso del contribuente per gli anni dal 2003 al 2005.
La Commissione Tributaria Regionale LA CA con sentenza 1051/01/2015, depositata il 25 giugno
2015 ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio nr 1304/2013 RG , senza entrare nel merito LA controversia, per mancato deposito LA ricevuta di spedizione LA raccomandata con la quale è stato notificato l'appello.
L'Ufficio ha proposto ricorso in Cassazione nr 1804/2016 RG avverso la predetta sentenza decisione LA CT LA CA , che è stato accolto con rinvio dalla Corte di Cassazione sez. V giusta
Ordinanza nr 4992/2024 depositata il 26/02/2024.
Il Contribuente in data 15/05/2024 ha notificato all'Ufficio a nezzo pec ricorso in riassunzione del giudizio per l'accoglimento del ricorso del silenzio rifiuto in ordine al seguente motivo di diritto: 1) Non debenza dell'Irap relativamente agli anni 2003,2004,e 2005 per assenza dell'elemento organizzativo per complessivi euro 31739,15
Occorre rilevare in premessa che il quantum richiesto dal contribuente è errato perché l'erogazione LA somma di € 31.739,15 chiesta nel presente giudizio di riassunzione nr 1524/2024 RG è comprensiva anche degli importi chiesti a rimborso per l'Irap anno 2006 per il quale l'Ufficio ha riconosciuto il diritto al rimborso del contribuente in primo grado e che non è quindi oggetto del presente giudizio.
Per il resto, occorre ribadire che il requisito dell'autonoma organizzazione sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l'attività di lavoro autonomo e si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui anche part time o tramite collaborazioni coordinate e continuative di lavoro, ribadendo che la parte nulla ha provato .
L'Ufficio conferma che per l'anno 2006 ha a suo tempo richiesto la cessata materia, riconoscendo il diritto al rimborso per il fatto che i quadro RE evidenziava spese per compensi a terzi poco significative pari ad
€ 8.808,00 e così pure per quanto riguarda le spese documentate € 11.763,00, elementi di spesa, decisamente inferiori rispetto a quelli riscontrati per gli anni 2003-2005 che sono stati indicati in appello.
In altre parole nell'atto di appello l'Ufficio ha dimostrato la sussistenza di spese per compensi a terzi che certamente lasciano ipotizzare una capacità di spesa impersonale e aggiuntiva rispetto a quella del professionista
Così ancora oggi valgono i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza 3678 del 2007 nell'ambito dell'imponibilità Irap per quanto riguarda gli esercenti arti e professioni per ciò che riguarda gli elementi che individuano l'autonoma organizzazione.
Al proposito la Cassazione afferma che” il tributo colpisce una capacità produttiva impersonale ed aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista perché, se è innegabile che l'esercente una professione intellettuale concepisce il proprio lavoro con il contributo determinante LA propria cultura e preparazione professionale, producendo in tal modo la maggior parte del reddito di lavoro autonomo, è altresì vero che quel reddito complessivo spesso scaturisce anche dalla parte aggiuntiva di profitto che deriva dal lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi ecc.”
Si ritiene di dovere compensare le spese di lite posto che documenti fondanti la legittimità dell'IRAP sono stati prodotti dall'Agenzia solo in appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello dell'Agenzia e, pertanto in riforma LA sentenza appellata , conferma la legittimità del diniego del rimborso IRAP per gli anni 2003-2004-2005. Spese compensate.