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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 536/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo 22-29 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza - Piazza Pontelandolfo 30 36100 Vicenza VI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 12476202500001265000 IVA-ALIQUOTE 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 12476202500001265000 IVA-ALIQUOTE 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene omesso lo svolgimento. Infatti L.69/2009 art.45 ha modificato l'art.132 c.p.c. come segue.
17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, residente in [...], Indirizzo_1 - difeso e domiciliato in Vicenza (VI), Indirizzo_2 presso lo Studio dell'Avv. Difensore_1 – pec Email_1 - va senz'altro respinto conformemente alla più recente giurisprudenza di Cassazione (20476/25).
Pertanto appare corretta la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12476202500001265000 del complessivo importo di 118.611,72 EURO, notificata in data 11.8.2025, e versata in atti.
Il ricorso veniva affidato a 3 motivi di seguito elencati in estrema sintesi.
1- carenza del debito presupposto essendo la pretesa tributaria dichiarata prescritta,
2- assenza delle esigenze cautelari presupposte alla comunicazione in quanto riferita a cartella dichiarata prescritta;
3- violazione/falsa applicazione dell'art. 7, c. 1 della L. 212/2000 per mancata esplicitazione delle ragioni giuridiche sottese.
Il primo motivo, come detto, cozza con la giurisprudenza di Cassazione. Il ricorrente non può oggi dolersi della prescrizione della pretesa tributaria in quanto è egli stesso decaduto dal poterla eccepire, per via del consolidato orientamento di legittimità (dopo un breve iniziale orientamento di diverso segno) secondo cui
“ … si è chiarito che l'omessa impugnazione preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (Cass. 21/07/2025, n. 20476)” (principio ribadito in Cass. 28706/2025).
Questa l'eloquente massima: Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 20476 del 21/07/2025 (Rv. 675406 - 01) Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. P.M. Nominativo_1. (Conf.)
“In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine”.
Con questo argomento va parimente disatteso il secondo motivo, dal momento che le dichiarazioni dell'Agenzia, espresse da un suo funzionario, giammai possono costituire confessione sia per al carenza di poteri del funzionario, sia perché non può parlarsi giuridicamente di confessione per dichiarazioni di scienza o per mere valutazioni, per altro errate nel caso dedotto in tema di prescrizione. Ed infatti la pretesa non è prescritta.
La comunicazione riguarda tre cartelle di pagamento (1) cartella di pagamento n.
12420110021428682000, dell'importo di debito scaduto pari a 116.865,59 EURO, riguardante IVA, IRAP,
IRPEF, annualità 2005, 2006, 2007 e 2008, iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Vicenza, notificata in data 9.5.2012; (2) cartella di pagamento n. 12420120041475021000, dell'importo di debito scaduto pari a 495,29 EURO, riguardante Contravvenzioni al codice della strada, annualità 2009, iscritte a ruolo dal Comune di Collesalvetti – Polizia Urbana, notificata in data 18.10.2012;
(3) cartella di pagamento n. 12420130008006526000, dell'importo di debito scaduto pari a 1.027,72
EURO, riguardante Contravvenzioni al codice della strada, annualità 2010, iscritte a ruolo dal Comune di
Collesalvetti – Polizia Urbana, notificata in data 17.4.2013. Per quest'ultima il giudice adito è incompetente, essendo competente il giudice di pace, avanti al quale il ricorrente potrà riassumere nei perentori termini di legge.
Inoltre la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate di Vicenza in data 7.9.2017 e, richiamandosi alle considerazioni in essa svolte con riferimento al termine intercorso tra la data di notifica della cartella n.
12420110021428682000, ovvero il 9.5.2012 e quella dell'intimazione n. 12420179000075867000, ovvero il 26.6.2017, afferma la decorrenza del termine di prescrizione asseritamente quinquennale, mentre è oramai pacifica la prescrizione decennale.
In ogni caso, si evidenzia che l'intimazione di pagamento non è stata impugnata dal contribuente avanti l'autorità giudiziaria.
Non solo, successivamente all'intimazione notificata in data 11.8.2017 e prima della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, Agenzia delle entrate – Riscossione, ha notificato ulteriori atti di riscossione concernenti la cartella n. 12420110021428682000:
- in data 7.4.2023, l'intimazione di pagamento n. 12420239001639066000
(v. allegati alla costituzione AER nr. 18 e 19: intimazione di pagamento e notifica);
- in data 31.8.2023, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12476202300000733000 (v. allegati alla costituzione AER nr. 20 e 21: comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e notifica);
- in data 15.3.2024, il pignoramento di crediti verso il terzo Banca_2 Spa n. 12484202400001605001 (v. allegati alla costituzione AER nr. 22 e 23: pignoramento di crediti verso terzi e notifica);
- in data 15.3.2024, il pignoramento di crediti verso il terzo Banca_1 Spa n. 12484202400001606001(v. allegati alla costituzione AER nr. 36 e 37). Il pignoramento è stato notificato al terzo in data 28.2.2024 (doc. 38: ricevuta consegna pec). In adempimento, l'istituto di credito ha provveduto al versamento della somma di 14.276,36 EURO che è stata imputata sulla cartella n.
12420110021428682000 della quale è causa (doc. 39: estratto versamento);
- in data 3.9.2024, l'intimazione di pagamento n. 12420249008712006000
(v. allegati alla costituzione AER nr. 24 e 25: intimazione di pagamento e notifica); - in data 11.8.2025, infine, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta (cfr. v. allegati alla costituzione AER nr. 3 e 4)
Tutti i suddetti atti sono stati ritualmente notificati.
In conclusione il ricorso sarebbe anche inammissibile ai sensi degli artt. 19, c. 3 e 21 del D.Lgs. 546/92 perché il ricorrente avrebbe dovuto impugnare i precedenti atti notificati.
Per i giudici della Suprema Corte, attesa l'omessa impugnazione da parte del contribuente dell'atto prodromico a quello opposto, quest'ultimo non Banca_2 un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito (cfr. Cass. sentenza n. 18448/2015. Nello stesso senso, sentenze n. 12888/2015, n. 12415/2016, 12412/2016, e n. 381/2016).
La Suprema Corte si è pronunciata sostenendo infatti che: “vale il consolidato orientamento di questa
Corte di legittimità, alla stregua del quale un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata, ma non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile la cartella presupposta (cfr. Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n.
9219 del 2018); pertanto, nell'ambito di detta inoppugnabilità, è ricompresa altresì l'eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica della cartella impugnata, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere utilmente eccepita in sede di impugnazione di detta cartella” (Corte di
Cassazione 14.2.2020 n. 3743).
Conformemente Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, Ordinanza 714 del 12.1.2022 secondo la quale: “3.2
Ciò premesso, risulta pacifico che l'iscrizione ipotecaria è stata regolarmente preceduta dalla notifica avvenuta in data 16 aprile 2015 dalla cartella di pagamento non impugnata dal ricorrente.
3.3 Secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 19 d.lgs. 546/92: “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
E ancora la Suprema Corte ha ritenuto l'irrilevanza del decorso prescrizionale, ove esauritosi prima dell'intimazione di pagamento notificata e mai contestata. Ciò, dal momento che “…proprio per l'immediata lesività degli atti in questione e anche alla luce della scritta tipicità dell'intimazione ex art. 50 cit. il contribuente avrebbe dovuto impugnarli tempestivamente per far dichiarare l'intervenuta prescrizione, pena la […] cristallizzazione della pretesa tributaria ivi contemplata, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza sopra richiamata, e, dunque, il decorso di un nuovo termine prescrizionale (si veda anche la già citata Cass. n. 30911/2019; […] ne discende, in definitiva, che a seguito della notifica delle intimazioni in discorso effettuata rispettivamente in data […] (intervenuta dopo almeno un giorno dal compimento del decennio della notifica delle cartelle e quindi […] inidonee ad interrompere il corso della prescrizione all'evidenza già maturata), la mancata reazione processuale del […] ha determinato il consolidamento dei crediti, il cui termine prescrizionale ha da quel momento iniziato a correre ex novo, secondo la natura dai rispettivi crediti: …” (così Cass. 27093/2022).
Il principio affermato dalla Suprema Corte è quello per cui anche l'eccezione di prescrizione è eccezione di parte che deve essere rilevata, nel momento in cui la stessa si assume maturata, con l'impugnazione dell'atto esattivo che viene notificato al contribuente ed entro i termini di impugnazione dell'atto stesso. La mancata impugnazione dell'atto nei termini di legge (60 giorni dalla notifica) preclude il rilievo dell'eccezione di prescrizione maturata fino alla notifica dell'atto autonomamente impugnabile.
- Sull'asserita prescrizione quinquennale delle imposte.
I crediti erariali si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., in assenza di una disposizione normativa contraria.
La Corte Suprema ha ritenuto, inoltre, che a questi crediti non possa applicarsi il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le cd. “prestazioni periodiche”: ciò poiché i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche, derivando gli stessi, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi.
Sul punto, si richiama il principio, confermato dalla Suprema Corte anche nelle Ordinanze n. 25716/2020,
n. 16232/2020 e n. 32308/2019, secondo cui: “Il credito erariale per la riscossione dell'imposta non soggiace al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, in ragione dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (così Cass. Sent. n. 24322/2014).
In conclusione non si è realizzata la prescrizione che – peraltro – è decennale, con riferimento sequenza temporale degli atti interruttivi individuati dall'Agenzia Entrate riscossioni – mai impugnati. A ciò si aggiunga che la normativa emanata per l'emergenza sanitaria OV (Decreto sostegni bis - Legge
106/2021 di conversione del D.L. 73/2021 che ha modificato l'art. 68, c.1 del D.L. 18/2020) ha previsto varie sospensioni (cfr. Corte di Cassazione 15.1.2025 n. 960).
D'altra parte l'istanza di autotutela non supera le preclusioni derivanti sia dal termine perentorio di impugnazione degli atti interruttivi della prescrizione in precedenza regolarmente ricevuti (così CGT
Verona sent. 90/2025 Pres. Platania, rel. Presta), e il diniego di autotutela – peraltro – interrompe la prescrizione salvo il caso che non fosse già maturata.
Le prove della interruzione della prescrizione sono state versate in atti dall'Agenzia ER ai seguenti numeri: 6) documentazione notifica cartella di pagamento n. 12420110021428682000; 8) notifica della intimazione di pagamento n. 1242017900007586000; 12) comunicazione di Agenzia Entrate al contribuente in data 7.9.2017 inviata da Agenzia delle Entrate ad Agenzia di riscossione;
16) comunicazione di rigetto istanza in autotutela da parte di Agenzia di riscossione;
17) consegna pec della comunicazione di rigetto dell'istanza in autotutela;
21) notifica comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12476202300000733000;22) pignoramento di crediti verso terzi n.
12484202400001605001;23) notifica del pignoramento di crediti verso terzi n.
12484202400001605001;24) intimazione di pagamento n. 12420249008712006000; 25) notifica dell'intimazione di pagamento n. 12420249008712006000;26) ricorso in autotutela e unita istanza ex L.
228/12 del 5.5.2023;27) ricevuta consegna pec del ricorso in autotutela e unita istanza ex L. 228/12 del
5.5.2023;28) lettera al contribuente in riscontro a istanza L. 228/12 del 5.5.2023;29) consegna pec della lettera al contribuente in riscontro a istanza L. 228/12 del 5.5.2023;30) comunicazione di rigetto del ricorso in autotutela del 5.5.23;31) consegna pec della comunicazione di rigetto del 5.5.2023;32) istanza di sospensione in data 12.9.2025;33) comunicazione di riscontro e rigetto dell'istanza del 12.9.2025;34) consegna pec della comunicazione di riscontro e rigetto dell'istanza del 12.9.2025;36) pignoramento di credito verso terzi n. 12484202400001606001;37) notifica del pignoramento di credito verso terzi n.
12484202400001606001 al debitore;
38) ricevuta consegna pec per la notifica del pignoramento di credito verso terzi n. 1248420240001606001 al terzo.
- Sulla eccezione di illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione/ falsa applicazione dell'art. 7, c. 1 della L. 212/2000 in mancanza di esplicitazione delle ragioni giuridiche sottese, Valgono le seguenti considerazione.
La Cassazione conl'Ordinanza del 13 novembre 2014, n. 24258, ha chiarito che nessuna formula è normativamente contemplata in ordine al contenuto motivazionale della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, né è prescritto, che nella stessa si debba fare menzione della rendita catastale degli immobili soggetti ad ipoteca. Tanto meno si segnala ipotesi di nullità la quale deve essere prevista espressamente dalla legge.
P.Q.M.
respinge il ricorso, spese compensate
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 536/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo 22-29 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza - Piazza Pontelandolfo 30 36100 Vicenza VI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 12476202500001265000 IVA-ALIQUOTE 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 12476202500001265000 IVA-ALIQUOTE 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene omesso lo svolgimento. Infatti L.69/2009 art.45 ha modificato l'art.132 c.p.c. come segue.
17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, residente in [...], Indirizzo_1 - difeso e domiciliato in Vicenza (VI), Indirizzo_2 presso lo Studio dell'Avv. Difensore_1 – pec Email_1 - va senz'altro respinto conformemente alla più recente giurisprudenza di Cassazione (20476/25).
Pertanto appare corretta la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12476202500001265000 del complessivo importo di 118.611,72 EURO, notificata in data 11.8.2025, e versata in atti.
Il ricorso veniva affidato a 3 motivi di seguito elencati in estrema sintesi.
1- carenza del debito presupposto essendo la pretesa tributaria dichiarata prescritta,
2- assenza delle esigenze cautelari presupposte alla comunicazione in quanto riferita a cartella dichiarata prescritta;
3- violazione/falsa applicazione dell'art. 7, c. 1 della L. 212/2000 per mancata esplicitazione delle ragioni giuridiche sottese.
Il primo motivo, come detto, cozza con la giurisprudenza di Cassazione. Il ricorrente non può oggi dolersi della prescrizione della pretesa tributaria in quanto è egli stesso decaduto dal poterla eccepire, per via del consolidato orientamento di legittimità (dopo un breve iniziale orientamento di diverso segno) secondo cui
“ … si è chiarito che l'omessa impugnazione preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (Cass. 21/07/2025, n. 20476)” (principio ribadito in Cass. 28706/2025).
Questa l'eloquente massima: Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 20476 del 21/07/2025 (Rv. 675406 - 01) Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. P.M. Nominativo_1. (Conf.)
“In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine”.
Con questo argomento va parimente disatteso il secondo motivo, dal momento che le dichiarazioni dell'Agenzia, espresse da un suo funzionario, giammai possono costituire confessione sia per al carenza di poteri del funzionario, sia perché non può parlarsi giuridicamente di confessione per dichiarazioni di scienza o per mere valutazioni, per altro errate nel caso dedotto in tema di prescrizione. Ed infatti la pretesa non è prescritta.
La comunicazione riguarda tre cartelle di pagamento (1) cartella di pagamento n.
12420110021428682000, dell'importo di debito scaduto pari a 116.865,59 EURO, riguardante IVA, IRAP,
IRPEF, annualità 2005, 2006, 2007 e 2008, iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Vicenza, notificata in data 9.5.2012; (2) cartella di pagamento n. 12420120041475021000, dell'importo di debito scaduto pari a 495,29 EURO, riguardante Contravvenzioni al codice della strada, annualità 2009, iscritte a ruolo dal Comune di Collesalvetti – Polizia Urbana, notificata in data 18.10.2012;
(3) cartella di pagamento n. 12420130008006526000, dell'importo di debito scaduto pari a 1.027,72
EURO, riguardante Contravvenzioni al codice della strada, annualità 2010, iscritte a ruolo dal Comune di
Collesalvetti – Polizia Urbana, notificata in data 17.4.2013. Per quest'ultima il giudice adito è incompetente, essendo competente il giudice di pace, avanti al quale il ricorrente potrà riassumere nei perentori termini di legge.
Inoltre la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate di Vicenza in data 7.9.2017 e, richiamandosi alle considerazioni in essa svolte con riferimento al termine intercorso tra la data di notifica della cartella n.
12420110021428682000, ovvero il 9.5.2012 e quella dell'intimazione n. 12420179000075867000, ovvero il 26.6.2017, afferma la decorrenza del termine di prescrizione asseritamente quinquennale, mentre è oramai pacifica la prescrizione decennale.
In ogni caso, si evidenzia che l'intimazione di pagamento non è stata impugnata dal contribuente avanti l'autorità giudiziaria.
Non solo, successivamente all'intimazione notificata in data 11.8.2017 e prima della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, Agenzia delle entrate – Riscossione, ha notificato ulteriori atti di riscossione concernenti la cartella n. 12420110021428682000:
- in data 7.4.2023, l'intimazione di pagamento n. 12420239001639066000
(v. allegati alla costituzione AER nr. 18 e 19: intimazione di pagamento e notifica);
- in data 31.8.2023, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12476202300000733000 (v. allegati alla costituzione AER nr. 20 e 21: comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e notifica);
- in data 15.3.2024, il pignoramento di crediti verso il terzo Banca_2 Spa n. 12484202400001605001 (v. allegati alla costituzione AER nr. 22 e 23: pignoramento di crediti verso terzi e notifica);
- in data 15.3.2024, il pignoramento di crediti verso il terzo Banca_1 Spa n. 12484202400001606001(v. allegati alla costituzione AER nr. 36 e 37). Il pignoramento è stato notificato al terzo in data 28.2.2024 (doc. 38: ricevuta consegna pec). In adempimento, l'istituto di credito ha provveduto al versamento della somma di 14.276,36 EURO che è stata imputata sulla cartella n.
12420110021428682000 della quale è causa (doc. 39: estratto versamento);
- in data 3.9.2024, l'intimazione di pagamento n. 12420249008712006000
(v. allegati alla costituzione AER nr. 24 e 25: intimazione di pagamento e notifica); - in data 11.8.2025, infine, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta (cfr. v. allegati alla costituzione AER nr. 3 e 4)
Tutti i suddetti atti sono stati ritualmente notificati.
In conclusione il ricorso sarebbe anche inammissibile ai sensi degli artt. 19, c. 3 e 21 del D.Lgs. 546/92 perché il ricorrente avrebbe dovuto impugnare i precedenti atti notificati.
Per i giudici della Suprema Corte, attesa l'omessa impugnazione da parte del contribuente dell'atto prodromico a quello opposto, quest'ultimo non Banca_2 un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito (cfr. Cass. sentenza n. 18448/2015. Nello stesso senso, sentenze n. 12888/2015, n. 12415/2016, 12412/2016, e n. 381/2016).
La Suprema Corte si è pronunciata sostenendo infatti che: “vale il consolidato orientamento di questa
Corte di legittimità, alla stregua del quale un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata, ma non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile la cartella presupposta (cfr. Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n.
9219 del 2018); pertanto, nell'ambito di detta inoppugnabilità, è ricompresa altresì l'eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica della cartella impugnata, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere utilmente eccepita in sede di impugnazione di detta cartella” (Corte di
Cassazione 14.2.2020 n. 3743).
Conformemente Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, Ordinanza 714 del 12.1.2022 secondo la quale: “3.2
Ciò premesso, risulta pacifico che l'iscrizione ipotecaria è stata regolarmente preceduta dalla notifica avvenuta in data 16 aprile 2015 dalla cartella di pagamento non impugnata dal ricorrente.
3.3 Secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 19 d.lgs. 546/92: “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
E ancora la Suprema Corte ha ritenuto l'irrilevanza del decorso prescrizionale, ove esauritosi prima dell'intimazione di pagamento notificata e mai contestata. Ciò, dal momento che “…proprio per l'immediata lesività degli atti in questione e anche alla luce della scritta tipicità dell'intimazione ex art. 50 cit. il contribuente avrebbe dovuto impugnarli tempestivamente per far dichiarare l'intervenuta prescrizione, pena la […] cristallizzazione della pretesa tributaria ivi contemplata, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza sopra richiamata, e, dunque, il decorso di un nuovo termine prescrizionale (si veda anche la già citata Cass. n. 30911/2019; […] ne discende, in definitiva, che a seguito della notifica delle intimazioni in discorso effettuata rispettivamente in data […] (intervenuta dopo almeno un giorno dal compimento del decennio della notifica delle cartelle e quindi […] inidonee ad interrompere il corso della prescrizione all'evidenza già maturata), la mancata reazione processuale del […] ha determinato il consolidamento dei crediti, il cui termine prescrizionale ha da quel momento iniziato a correre ex novo, secondo la natura dai rispettivi crediti: …” (così Cass. 27093/2022).
Il principio affermato dalla Suprema Corte è quello per cui anche l'eccezione di prescrizione è eccezione di parte che deve essere rilevata, nel momento in cui la stessa si assume maturata, con l'impugnazione dell'atto esattivo che viene notificato al contribuente ed entro i termini di impugnazione dell'atto stesso. La mancata impugnazione dell'atto nei termini di legge (60 giorni dalla notifica) preclude il rilievo dell'eccezione di prescrizione maturata fino alla notifica dell'atto autonomamente impugnabile.
- Sull'asserita prescrizione quinquennale delle imposte.
I crediti erariali si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., in assenza di una disposizione normativa contraria.
La Corte Suprema ha ritenuto, inoltre, che a questi crediti non possa applicarsi il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le cd. “prestazioni periodiche”: ciò poiché i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche, derivando gli stessi, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi.
Sul punto, si richiama il principio, confermato dalla Suprema Corte anche nelle Ordinanze n. 25716/2020,
n. 16232/2020 e n. 32308/2019, secondo cui: “Il credito erariale per la riscossione dell'imposta non soggiace al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, in ragione dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (così Cass. Sent. n. 24322/2014).
In conclusione non si è realizzata la prescrizione che – peraltro – è decennale, con riferimento sequenza temporale degli atti interruttivi individuati dall'Agenzia Entrate riscossioni – mai impugnati. A ciò si aggiunga che la normativa emanata per l'emergenza sanitaria OV (Decreto sostegni bis - Legge
106/2021 di conversione del D.L. 73/2021 che ha modificato l'art. 68, c.1 del D.L. 18/2020) ha previsto varie sospensioni (cfr. Corte di Cassazione 15.1.2025 n. 960).
D'altra parte l'istanza di autotutela non supera le preclusioni derivanti sia dal termine perentorio di impugnazione degli atti interruttivi della prescrizione in precedenza regolarmente ricevuti (così CGT
Verona sent. 90/2025 Pres. Platania, rel. Presta), e il diniego di autotutela – peraltro – interrompe la prescrizione salvo il caso che non fosse già maturata.
Le prove della interruzione della prescrizione sono state versate in atti dall'Agenzia ER ai seguenti numeri: 6) documentazione notifica cartella di pagamento n. 12420110021428682000; 8) notifica della intimazione di pagamento n. 1242017900007586000; 12) comunicazione di Agenzia Entrate al contribuente in data 7.9.2017 inviata da Agenzia delle Entrate ad Agenzia di riscossione;
16) comunicazione di rigetto istanza in autotutela da parte di Agenzia di riscossione;
17) consegna pec della comunicazione di rigetto dell'istanza in autotutela;
21) notifica comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12476202300000733000;22) pignoramento di crediti verso terzi n.
12484202400001605001;23) notifica del pignoramento di crediti verso terzi n.
12484202400001605001;24) intimazione di pagamento n. 12420249008712006000; 25) notifica dell'intimazione di pagamento n. 12420249008712006000;26) ricorso in autotutela e unita istanza ex L.
228/12 del 5.5.2023;27) ricevuta consegna pec del ricorso in autotutela e unita istanza ex L. 228/12 del
5.5.2023;28) lettera al contribuente in riscontro a istanza L. 228/12 del 5.5.2023;29) consegna pec della lettera al contribuente in riscontro a istanza L. 228/12 del 5.5.2023;30) comunicazione di rigetto del ricorso in autotutela del 5.5.23;31) consegna pec della comunicazione di rigetto del 5.5.2023;32) istanza di sospensione in data 12.9.2025;33) comunicazione di riscontro e rigetto dell'istanza del 12.9.2025;34) consegna pec della comunicazione di riscontro e rigetto dell'istanza del 12.9.2025;36) pignoramento di credito verso terzi n. 12484202400001606001;37) notifica del pignoramento di credito verso terzi n.
12484202400001606001 al debitore;
38) ricevuta consegna pec per la notifica del pignoramento di credito verso terzi n. 1248420240001606001 al terzo.
- Sulla eccezione di illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione/ falsa applicazione dell'art. 7, c. 1 della L. 212/2000 in mancanza di esplicitazione delle ragioni giuridiche sottese, Valgono le seguenti considerazione.
La Cassazione conl'Ordinanza del 13 novembre 2014, n. 24258, ha chiarito che nessuna formula è normativamente contemplata in ordine al contenuto motivazionale della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, né è prescritto, che nella stessa si debba fare menzione della rendita catastale degli immobili soggetti ad ipoteca. Tanto meno si segnala ipotesi di nullità la quale deve essere prevista espressamente dalla legge.
P.Q.M.
respinge il ricorso, spese compensate