Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 36
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Carenza del debito presupposto per prescrizione

    La Corte ha ritenuto che l'omessa impugnazione degli atti precedenti (cartelle di pagamento e intimazioni) preclude al contribuente di eccepire la prescrizione maturata anteriormente alla notifica di tali atti. La prescrizione dei crediti erariali è decennale e non quinquennale. Inoltre, le sospensioni normative dovute all'emergenza sanitaria sono state considerate.

  • Rigettato
    Assenza delle esigenze cautelari

    Poiché il debito non è stato ritenuto prescritto e l'iscrizione ipotecaria è considerata legittima, anche questo motivo viene respinto.

  • Rigettato
    Violazione art. 7 L. 212/2000 per mancata esplicitazione ragioni giuridiche

    La Corte ha ritenuto che non esista una formula normativa specifica per la motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, né sia prescritto di indicare la rendita catastale degli immobili, escludendo ipotesi di nullità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 36
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza
    Numero : 36
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo