TAR Venezia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 199
TAR
Ordinanza cautelare 9 giugno 2025
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TAR
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Natura della nota di preavviso

    Il Tribunale ha ritenuto l'azione improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, dato che il Comune ha precisato che la clausola contestata era una mera clausola di stile, priva di valore cogente, e sono decorsi i termini per l'esercizio dei poteri inibitori e di autotutela, con conseguente consolidamento della SCIA.

  • Accolto
    Esenzione per ristrutturazione di edificio unifamiliare

    Il Tribunale ha accolto la domanda, ritenendo che l'intervento rientri nella nozione di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001, come modificato, e che sia esente dal contributo di costruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera b) del medesimo decreto. Ha altresì escluso che l'edificio possa essere qualificato come abitazione di lusso.

  • Rigettato
    Qualificazione dell'intervento come nuova costruzione

    Il Tribunale ha ritenuto superata la precedente giurisprudenza che richiedeva una rigida continuità tra il fabbricato demolito e quello ricostruito, affermando che la nozione di ristrutturazione edilizia è stata ampliata dalla normativa vigente. Ha inoltre escluso che l'edificio possa essere qualificato come abitazione di lusso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 199
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 199
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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