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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RO PATRIZIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 317/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A101103 IRES-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A101103 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A101103 IRAP a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 658/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1I. Con il ricorso all'esame, la S.r.l. impugna l'avviso di accertamento n.TVH03A101103/2024 dell'importo di € 16.469,85 (comprensivo di sanzioni e interessi), notificato dall'Agenzia delle Entrate: Direzione Provinciale di Brindisi il 19/03/2025 per l'anno 2019, con il quale, quest'ultima, a seguito di due P.V.C. redatti dalla Guardia di Finanza di Brindisi in data 03/08/2017 e in data 30/03/2022, ha proceduto alla rideterminazione del reddito d'impresa, accertando una minore perdita IRES, un maggiore valore della produzione lorda ai fini dell'imposta IRAP, una maggiore imposta IVA, pari ad € 4.793,00 oltre sanzioni ed interessi. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate. NULLITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER CARENZA DI MOTIVAZIONE. NULLITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA CHE INCOMBE SULL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN RELAZIONE AL P.V.C. PRESUPPOSTO -1) Inconfigurabilità dei p.v.c. come presupposto della rettifica e, contemporaneamente, prova del fondamento dei fatti rettificati;
) Omessa allegazione del p.v.c. NULLITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE DELLA PROVA DA PARTE DELL'UFFICIO SULLE VIOLAZIONI CONTESTATE CON L'ATTO IMPUGNATO, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 5-BIS DEL D. LGS. N. 546/1992. ILLEGITTIMITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DELL' ART. 41-BIS D.P.R. N. 600/73. ILLEGITTIMITÀ DELLE PRESUNZIONI. ILLEGITTIMITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER DIFETTO DI COMPETENZA FUNZIONALE. INDEBITA DEDUZIONE DI COSTI RELATIVI ALL'UTILIZZO DI FATTURE PER OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI (IRES/IRAP - € 21.785,19; IVA - € 4.792,74). ARCHIVIAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO E DEGLI ATTI CONCERNENTI L'ILLECITO AMMINISTRATIVO DIPENDENTE DA REATO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS. 74/2000.
ASSENZA DI VALUTAZIONI NEL MERITO BASATE SULLA CTU REDATTA DAL DOTT. Nominativo_1
, CHIMICO INCARICATO NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1180/18 R.G.N.R. .
ASSENZA DI PROVA DELLA CONSAPEVOLEZZA DELLA FRODE: VIOLAZIONE DELL'ART. 7, CO.ANCORA SUL DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DEL DPR 600/1973, DELL'ART. 56, COMMA 2, DEL DPR 633/1972, DELL'ART. 3, COMMA 1, DELLA L. 241/1990, DEGLI ARTT. 16 E 17 DEL DLGS. 472/1997, 33 NONCHÉ DELL'ART. 7 DELLA L. 212/2000. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 2, DEL DL 16/2012 CONVERTITO IN L. 537/1993. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 3, DEL DLGS. 472/1997. ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E FALSA APPLICAZIONE DEL DLGS. 472/1997. II. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate contestando l'ex adverso dedotto e insistendo per il rigetto del ricorso. All'udienza del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
III. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. IV. Non è fondato il primo motivo di ricorso con il quale la ricorrente eccepisce il deficit motivazionale dell'avviso di accertamento impugnato, asserendo che l'Ufficio che si sarebbe limitato a trasporre i contenuti e le supposizioni originate in sede di verifica. In proposito, basti rilevare che in tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur, sicchè lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato (come è pacifico sia avvenuto, nel caso di specie, con riferimento all'avviso emesso nei confronti della stessa ricorrente). Ai sensi dell'art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973, la motivazione dell'avviso di accertamento esige - oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria - soltanto l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi, idonei a delimitare l'àmbito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale fase contenziosa, restando affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti medesimi e la loro idoneità a sostenere la pretesa impositiva (Cass. 21 novembre 2001, n. 14700; Cass. 11 novembre 2011, n. 23615; Cass. 26290 del 2016; Cass. n. 28061 del 2017). In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi degli artt. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del D.P.R. n. 633 del 1972 D.P.R. 26/10/1972, n. 633, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur", sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione regolarmente notificato o consegnato all'intimato, senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto (cfr., ex multis, Cass. n. 27800 del 2019). Nella specie, l'avviso d'accertamento impugnato contiene anche la riproduzione della parte essenziale degli elementi istruttori in questione, mediante l'esplicito e sufficiente riferimento al loro contenuto. V. Non sono fondati neppure i motivi di ricorso con i quali la ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'onere della prova che incombe sull'Amministrazione finanziaria in relazione al p.v.c. presupposto ( l'inconfigurabilità del p.v.c. quale presupposto della rettifica e, allo stesso tempo, prova sufficiente dei fondamenti dei fatti rettificati;
- l'omessa allegazione del p.v.c. all'avviso di accertamento notificato) e il mancato assolvimento della prova dell'onere della prova da parte dell'Ufficio sulle violazioni contestate ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis del d. lgs. n. 546/1992 (per non aver l'Amministrazione finanziaria fornito alcuna prova effettiva e oggettiva a fondamento delle irregolarità contestate e non aver rilevato le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva, anche in considerazione della documentazione fornita dalla ricorrente). Osserva questa Corte che il nuovo comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5 bis, introdotto con la L. n. 130 del 2022, 11 art. 6, ha ribadito, in maniera circostanziata, che l'onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale ( Corte di Cassazione, e nn. 31878 e 31880 del 27 ottobre 2022). In particolare, in caso contestazione di operazioni fittizie, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, mentre l'Ufficio ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta (ossia il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente”) incombe invece sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi”.
“Nella specie , dalle indagini penali e tributarie condotte nell'ambito di tale procedimento , l'Amministrazione ha Società_2 Società_3rilevato che la società ricorrente acquistava dalle società e s.l. un prodotto derivante dalla fermentazione dello zucchero disciolto in acqua e poi unito a una parte di vino, che veniva realizzato negli stabilimenti di tali società, ma differente da quello oggetto della fatturazione d'acquisto – vino;
l'acquisto di tale prodotto, differente da quello riportato nelle fatture, sarebbe avvenuto attraverso l'ausilio di documenti di Società_5 Società_4accompagnamento di prodotti vitivinicoli (M.V.V.), rilasciati dalle società e dalla Società_2 Società_3r.l., che attestavano l'introduzione di vino nelle cantine delle società e r.l. Inoltre, come risulta dalle indagini espletate dalla Guardia di finanza, il quadro investigativo ha attestato il ruolo di Nominativo_2 Società_2 Società_3 che mediante la società S.r.l. ed S.r.l.(che sebbene non intestate allo stesso a lui facevano effettivamente capo) ha prodotto e promosso alcune attività illecite. Nello specifico le Ricorrente_1predette società sono state utilizzate per rifornire la società srl di prodotto vinoso che Nominativo_2 ha ottenuto dallo scioglimento dello zucchero in acqua e che poi è stato fatto fermentare insieme ad una parte di vino, al fine di aumentare il prodotto finale. Precisamente, al fine di giustificare il vino ottenuto con Nominativo_2 Nominativo_3l'adulterazione e l'aumento di volume dello stesso, il si è avvalso della complicità di tale il quale ha fornito falsi documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli per attestare l'introduzione del vino (poi Ricorrente_1 Società_2 Società_3rivenduto alla ) nelle cantine di srl e srl….. il vino formalmente consegnato dalla Società_5 Società_7 srl e in seguito alla red Wines srl e, in seguito, senza soluzione di continuità, dalla Società_4 Società_2 Società_3 srl alla srl e alla srl, di fatto non è mai esistito, mentre il vino consegnato dalla Nominativo_2 Ricorrente_1società Antonello alla srl è stato prodotto mediante lo scioglimento dello zucchero in acqua e poi fatto fermentare insieme ad una parte di vino”. In definitiva dalla investigazione suddetta emerge con sufficiente chiarezza la fornitura fittizia di vini, avvenuta mediante una copertura solo cartolare per i vini sofisticati e poi ceduti alla ricorrente, contestandosi quindi costi documentati da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
Pertanto, i militari verbalizzanti segnalavano all'Autorità Giudiziaria competente il reato di dichiarazione Ricorrente_1fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti a carico della (articolo 2, d.lgs. n. 74/2000), in quanto il vino indicato nelle fatture di acquisto della ricorrente risultava inesistente e il prodotto in realtà acquistato veniva realizzato ad hoc e giustificato anche mediante falsa documentazione cartolare prodotta Società_5 Società_4dalle società “cartiere” S.r.l. e S.r.l. I costi indicati nelle fatture di acquisto per un imponibile complessivo € 21.785,19 venivano quindi ritenuti indeducibili ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP e l'IVA indicata, per complessivi € 4.792,74, veniva ritenuta indetraibile. VI. In proposito, non è meritevole di accoglimento la tesi sostenuta dalla parte ricorrente secondo la quale, l'archiviazione della notizia di reato e degli atti concernenti l'illecito amministrativo dipendente da reato per aver il PM presso il Tribunale di Brindisi, designato per la trattazione del procedimento penale R.G.N.R. n. 5708/2020, instaurato anche nei confronti della ricorrente, disposto l'archiviazione della notizia del reato di cui all'art. 2, Dlgs. N. 74/2000, per aver la società utilizzato nel 2018 e nel 2019 le fatture presunte inesistenti emesse dalle società Società_2 Società_3 Srl ed srl, nonchè gli elementi acquisiti nelle indagini, sarebbero stati non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Quanto ai rapporti tra accertamento tributario e archiviazione penale, di recente la Cassazione (n. 16042 del 16 giugno 2025) con orientamento condivisibile, ha chiarito che l'archiviazione non contiene alcuna valutazione definitiva dei fatti, né tantomeno può incidere sull'accertamento dell'obbligazione tributaria, sul processo tributario e non costituisce giudicato ai sensi dell'articolo 654 codice di procedura penale. A fondamento di tale principio vi è una duplice considerazione: in primo luogo, l'archiviazione non costituisce giudicato penale, in quanto non interviene a seguito di contraddittorio pieno e dibattimentale, ma si limita a rilevare l'assenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale (articolo 408 e seguenti del codice di procedura penale);in secondo luogo, l'articolo 654 c.p.p. limita gli effetti vincolanti del giudicato penale al caso di sentenza irrevocabile di assoluzione o condanna emessa all'esito del dibattimento e solo in presenza delle stesse parti e medesimi fatti. In sintesi, l'archiviazione non implica una valutazione approfondita della condotta sotto il profilo oggettivo o soggettivo, di conseguenza, il giudice tributario conserva piena autonomia valutativa, potendo pervenire a conclusioni diverse rispetto all'esito dell'indagine penale, anche se avente ad oggetto i medesimi fatti. Tali considerazioni non sono mutate neppure dopo l'entrata in vigore della riforma del processo tributario Il legislatore della riforma ha inserito nel Dlgs n. 74/2000 l'articolo 21-bis, rubricato "Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione", che al primo comma dispone “La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi”. È evidente che la disposizione normativa richiamata si riferisca alle sole sentenze penali di assoluzione pronunciate all'esito di dibattimento che possano assumere rilievo nel giudizio tributario, escludendo qualsiasi effetto automatico da provvedimenti diversi (come archiviazioni o proscioglimenti ante dibattimento). Inoltre, con l'ordinanza interlocutoria n. 5714 del 2025, è stata rimessa alle Sezioni unite della Cassazione la sola questione della rilevanza nel processo tributario delle sentenze penali di assoluzione ex articolo 530, comma 2, codice di procedura penale, e non già ai provvedimenti di archiviazione. VII. Non colgono nel segno neppure con le quali la ricorrente eccepisce l'illegittimo utilizzo dell'istituto dell'accertamento parziale previsto dall'articolo 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 asserendo che nella fattispecie non sussisterebbero i presupposti previsti dalla legge per l'applicazione di detta metodologia accertativa poiché, a suo dire, «l'atto di accertamento parziale si caratterizza per la limitatezza del suo contenuto (lo conferma la stessa sua denominazione di “parziale”) che porta ad escludere tutte quelle attività di tipo valutativo degli uffici. Al contrario, nel caso di specie, l'attività accertativa è basata esclusivamente su elementi valutativi e congetturali.» L'accertamento parziale è strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile laddove le attività istruttorie diano contezza della sussistenza a qualsiasi titolo di attendibili posizione debitorie e non richiedano perciò, in ragione della loro oggettiva consistenza, l'esercizio di una valutazione ulteriore rispetto all'attività che si risolve nel recepire e fare proprio il contenuto della segnalazione (Cass. n. 27323/2014). Questo porta anche a sottolineare, nel confronto con gli altri strumenti accertativi di cui dispone l'amministrazione, che, rispetto all'accertamento che ha luogo nelle forme ordinarie, sia esso analitico o induttivo, l'accertamento parziale, pur potendo fare perno sulle medesime acquisizioni istruttorie che sono talora alla radice del primo, risulta tuttavia qualitativamente diverso, poiché esso si vale, come si è affermato (Cass. n. 13799/14), di una sorta di "automatismo argomentativo" indotto da quelle fonti di conoscenza, per modo che il confezionamento dell'atto risulta possibile sulla base della sola segnalazione, senza che si renda necessario perciò dar corso ad ulteriori attività di approfondimento che sono appannaggio di regola degli accertamenti più complessi. Il presupposto dell'accertamento parziale è quindi la conoscenza di elementi a fondamento della pretesa provenienti da organi od enti distinti ed esterni dall'Amministrazione finanziaria procedente, indipendentemente dalla maggiore o minore complessità delle indagini che hanno portato alla acquisizione di tali elementi. In definitiva, l'Ufficio ha facoltà di procedere all'accertamento parziale, previsto dall'art. 54, comma quinto, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, quando ad esso pervenga – come è avvenuto nella fattispecie - ove gli elementi valorizzati nell'ambito dell'avviso di accertamento e nel p.v.c. hanno legittimato l'Ufficio ad emettere l'avviso di accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del d.P.R. 600 del 1973, e quindi ad accertare l'esistenza di un maggior reddito d'impresa non dichiarato - una segnalazione della Guardia di finanza che fornisca elementi idonei a far ritenere la sussistenza di introiti non dichiarati, non essendo l'utilizzazione di tale strumento subordinata ad una particolare semplicità delle indagini compiute. (Cass. 13 febbraio 2009, n. 3566; 19 ottobre 2007, n. 21941; 12 maggio 2006, n. 11057). VIII. Quanto alla asserita assenza di elementi presuntivi, la ricostruzione effettuata dall'Ufficio risulta invece attendibile e fondata su sufficienti elementi gravi, precisi e concordanti risultando il frutto di una ponderata e analitica descrizione delle modalità di svolgimento dell'attività posta in essere dalle Società esaminate. IX. Non coglie nel segno neppure l'eccepita incompetenza funzionale, sostenendosi che l'Ufficio avrebbe abdicato alle sue funzioni accertative non avendo operato un vaglio critico alle risultanze emerse dalla verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza, avendo invece quest'ultimo riportato i rilievi del p.v.c. che ha ritenuto di condividere e fare propri. X. Del pari infondato è il motivo di gravame con il quale si è eccepita l'indebita deduzione di costi relativi all'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti Come già evidenziato, questa Corte ritiene del tutto attendibile la ricostruzione dell'Ufficio quanto alla fittizietà delle Società_2 Società_3 Ricorrente_1operazioni poste in essere dalle società S.r.l. ed S.r.l. nei confronti della S.r.l. (il vino che, solo formalmente, veniva consegnato dalla Società_5 S.r.l. e, in seguito, senza soluzione di Società_4 Società_2 Società_3continuità, dalla S.r.l., alla S.r.l. e alla S.r.l., di 18 fatto non è mai esistito, Ricorrente_1mentre il vino consegnato da quest'ultime alla S.r.l. era il risultato dello scioglimento dello zucchero in acqua e della successiva fermentazione con una parte di vino). In particolare, dagli atti processuali è emerso Società_2che, nell'anno d'imposta 2019, la società S.r.l. ha fatto ricorso a forniture fittizie di vino solo dalla citata Società_4 Società_4 S.r.l.. L'inesistenza delle operazioni svoltesi tra la S.r.l. e le Società di fatto amministrate dal Nominativo_2 è provata dai seguenti elementi: - nel corso delle operazioni ispettive eseguite Società_2 Società_3 Società_4presso S.r.l. ed S.r.l., non sono state mai rinvenute le fatture emesse dalla
S.r.l., risultando le stesse semplicemente annotate nelle scritture contabili delle prime. Inoltre, come efficacemente e condivisibilmente rilevato dalla difesa erariale la natura di società “cartiera” della Società_4 S.r.l. è avvalorata da una serie di elementi quali:
- la breve vita operativa: costituita nel maggio 2018, risulta non essere più operativa dal 2020; dalle annotazioni di polizia giudiziaria in atti risulta, infatti, che un nucleo della Guardia di Finanza si è recato presso la sede legale della società senza tuttavia riscontrare la presenza di un'attività produttiva;
presenza di ruoli non riscossi da liquidazione IVA per importi ingenti;
mancata presentazione dei bilanci di esercizio (se non solo per l'anno 2018); nessun dipendente assunto;
assenza di immobili intestati e/o condotti in locazione;
nessun bene mobile e/o utenza intestati;
da interrogazioni eseguite in Anagrafe Tributaria nella banca dati “Spesometro” risulta che: - la società Società_5 S.r.l. non ha mai trasmesso alcuna fattura di vendita a tale banca dati;
la società Società_4 Società_3 S.r.l. è stata censita come “cedente” da S.r.l., solo per un imponibile di € 100.000,00, e da Società_2 S.r.l. solo per € 80.492,80: ciò in netta difformità rispetto alle fatture annotate dalle società del Nominativo_2 nella propria contabilità; Nell' ordinanza di custodia cautelare del 3 luglio 2019 (procedimento penale n. 1180/2018) a pagina 159, è dato Nominativo_3leggere che «Le operazioni di perquisizione presso l'abitazione e nelle autovetture di , hanno permesso di rinvenire documenti fra i quali: un quadernone nel quale sono rendicontati i rapporti intrattenuti con Nominativo_2 Nominativo_3 ed il numero del MVV;
alcuni documenti di trasporto del vino con i quali il attestava la Nominativo_2fornitura di prodotto al;
un foglio manoscritto riportante la “ricetta” per produrre vino mediante l'utilizzo di zucchero;
timbri della cantina Società_5 custoditi unitamente a vari documenti di trasporto in “bianco». XI. Quanto all'eccepita «assenza di prova della consapevolezza della frode con violazione delll'art.7,comma 5-bis del d.lgs. 546/1992, ritiene questa Corte che, avendo l'Amministrazione finanziaria fornito (in maniera attendibile) la prova della oggettiva inesistenza delle fatture, non occorre per l'Ufficio fornire anche quella inerente alla mala fede del contribuente, atteso che una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, il quale semmai deve fornire ogni elemento utile al fine di dimostrare la propria diligenza nell'operazione. XII. Del tutto generiche e prive di rilevanza nella presente controversia sono le eccepite violazioni degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti dell'Uomo. XIII. In ordine alla contestata violazione e falsa applicazione dell'articolo 8, comma 2, del DL 16/2012 convertito in L. 537/1993, secondo quieti principi giurisprudenziali, è onere del contribuente dare la prova che anche ai componenti positivi, pur se fittizi, perché ricavi "correlati", vi siano effettive spese o ad altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati ( onere nella specie non assolto). XIV. Quanto alla eccepita violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. 472/1997, tale norma nella versione vigente ratione temporis, non prevedeva né espressamente né implicitamente alcuna preclusione all'applicazione della recidiva, collegandola unicamente alle ipotesi in cui si sia incorsi, nei tre anni precedenti, in altra violazione della stessa indole. XV. Non può neppure essere accolta la censura con la quale si eccepisce la illegittima applicazione delle sanzioni e falsa applicazione del d.lgs. 472/1997, per la mancanza dell'elemento psicologico della colpevolezza, in quanto è comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del 30 dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza (Cass. Civ., 30 gennaio 2020, n. 2139) . XVI. Infine, la causa risulta sufficientemente matura per la decisione, sicchè del tutto irrilevante e non pertinente risulta la richiesta di nomina di un C.T.U. XVII. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato. Sussistono nondimeno (avuto riguardo alla complessità e peculiarità della controversia) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione 2^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RO PATRIZIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 317/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A101103 IRES-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A101103 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A101103 IRAP a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 658/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1I. Con il ricorso all'esame, la S.r.l. impugna l'avviso di accertamento n.TVH03A101103/2024 dell'importo di € 16.469,85 (comprensivo di sanzioni e interessi), notificato dall'Agenzia delle Entrate: Direzione Provinciale di Brindisi il 19/03/2025 per l'anno 2019, con il quale, quest'ultima, a seguito di due P.V.C. redatti dalla Guardia di Finanza di Brindisi in data 03/08/2017 e in data 30/03/2022, ha proceduto alla rideterminazione del reddito d'impresa, accertando una minore perdita IRES, un maggiore valore della produzione lorda ai fini dell'imposta IRAP, una maggiore imposta IVA, pari ad € 4.793,00 oltre sanzioni ed interessi. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate. NULLITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER CARENZA DI MOTIVAZIONE. NULLITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA CHE INCOMBE SULL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN RELAZIONE AL P.V.C. PRESUPPOSTO -1) Inconfigurabilità dei p.v.c. come presupposto della rettifica e, contemporaneamente, prova del fondamento dei fatti rettificati;
) Omessa allegazione del p.v.c. NULLITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE DELLA PROVA DA PARTE DELL'UFFICIO SULLE VIOLAZIONI CONTESTATE CON L'ATTO IMPUGNATO, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 5-BIS DEL D. LGS. N. 546/1992. ILLEGITTIMITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DELL' ART. 41-BIS D.P.R. N. 600/73. ILLEGITTIMITÀ DELLE PRESUNZIONI. ILLEGITTIMITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER DIFETTO DI COMPETENZA FUNZIONALE. INDEBITA DEDUZIONE DI COSTI RELATIVI ALL'UTILIZZO DI FATTURE PER OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI (IRES/IRAP - € 21.785,19; IVA - € 4.792,74). ARCHIVIAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO E DEGLI ATTI CONCERNENTI L'ILLECITO AMMINISTRATIVO DIPENDENTE DA REATO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS. 74/2000.
ASSENZA DI VALUTAZIONI NEL MERITO BASATE SULLA CTU REDATTA DAL DOTT. Nominativo_1
, CHIMICO INCARICATO NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1180/18 R.G.N.R. .
ASSENZA DI PROVA DELLA CONSAPEVOLEZZA DELLA FRODE: VIOLAZIONE DELL'ART. 7, CO.ANCORA SUL DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DEL DPR 600/1973, DELL'ART. 56, COMMA 2, DEL DPR 633/1972, DELL'ART. 3, COMMA 1, DELLA L. 241/1990, DEGLI ARTT. 16 E 17 DEL DLGS. 472/1997, 33 NONCHÉ DELL'ART. 7 DELLA L. 212/2000. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 2, DEL DL 16/2012 CONVERTITO IN L. 537/1993. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 3, DEL DLGS. 472/1997. ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E FALSA APPLICAZIONE DEL DLGS. 472/1997. II. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate contestando l'ex adverso dedotto e insistendo per il rigetto del ricorso. All'udienza del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
III. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. IV. Non è fondato il primo motivo di ricorso con il quale la ricorrente eccepisce il deficit motivazionale dell'avviso di accertamento impugnato, asserendo che l'Ufficio che si sarebbe limitato a trasporre i contenuti e le supposizioni originate in sede di verifica. In proposito, basti rilevare che in tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur, sicchè lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato (come è pacifico sia avvenuto, nel caso di specie, con riferimento all'avviso emesso nei confronti della stessa ricorrente). Ai sensi dell'art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973, la motivazione dell'avviso di accertamento esige - oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria - soltanto l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi, idonei a delimitare l'àmbito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale fase contenziosa, restando affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti medesimi e la loro idoneità a sostenere la pretesa impositiva (Cass. 21 novembre 2001, n. 14700; Cass. 11 novembre 2011, n. 23615; Cass. 26290 del 2016; Cass. n. 28061 del 2017). In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi degli artt. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del D.P.R. n. 633 del 1972 D.P.R. 26/10/1972, n. 633, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur", sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione regolarmente notificato o consegnato all'intimato, senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto (cfr., ex multis, Cass. n. 27800 del 2019). Nella specie, l'avviso d'accertamento impugnato contiene anche la riproduzione della parte essenziale degli elementi istruttori in questione, mediante l'esplicito e sufficiente riferimento al loro contenuto. V. Non sono fondati neppure i motivi di ricorso con i quali la ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'onere della prova che incombe sull'Amministrazione finanziaria in relazione al p.v.c. presupposto ( l'inconfigurabilità del p.v.c. quale presupposto della rettifica e, allo stesso tempo, prova sufficiente dei fondamenti dei fatti rettificati;
- l'omessa allegazione del p.v.c. all'avviso di accertamento notificato) e il mancato assolvimento della prova dell'onere della prova da parte dell'Ufficio sulle violazioni contestate ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis del d. lgs. n. 546/1992 (per non aver l'Amministrazione finanziaria fornito alcuna prova effettiva e oggettiva a fondamento delle irregolarità contestate e non aver rilevato le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva, anche in considerazione della documentazione fornita dalla ricorrente). Osserva questa Corte che il nuovo comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5 bis, introdotto con la L. n. 130 del 2022, 11 art. 6, ha ribadito, in maniera circostanziata, che l'onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale ( Corte di Cassazione, e nn. 31878 e 31880 del 27 ottobre 2022). In particolare, in caso contestazione di operazioni fittizie, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, mentre l'Ufficio ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta (ossia il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente”) incombe invece sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi”.
“Nella specie , dalle indagini penali e tributarie condotte nell'ambito di tale procedimento , l'Amministrazione ha Società_2 Società_3rilevato che la società ricorrente acquistava dalle società e s.l. un prodotto derivante dalla fermentazione dello zucchero disciolto in acqua e poi unito a una parte di vino, che veniva realizzato negli stabilimenti di tali società, ma differente da quello oggetto della fatturazione d'acquisto – vino;
l'acquisto di tale prodotto, differente da quello riportato nelle fatture, sarebbe avvenuto attraverso l'ausilio di documenti di Società_5 Società_4accompagnamento di prodotti vitivinicoli (M.V.V.), rilasciati dalle società e dalla Società_2 Società_3r.l., che attestavano l'introduzione di vino nelle cantine delle società e r.l. Inoltre, come risulta dalle indagini espletate dalla Guardia di finanza, il quadro investigativo ha attestato il ruolo di Nominativo_2 Società_2 Società_3 che mediante la società S.r.l. ed S.r.l.(che sebbene non intestate allo stesso a lui facevano effettivamente capo) ha prodotto e promosso alcune attività illecite. Nello specifico le Ricorrente_1predette società sono state utilizzate per rifornire la società srl di prodotto vinoso che Nominativo_2 ha ottenuto dallo scioglimento dello zucchero in acqua e che poi è stato fatto fermentare insieme ad una parte di vino, al fine di aumentare il prodotto finale. Precisamente, al fine di giustificare il vino ottenuto con Nominativo_2 Nominativo_3l'adulterazione e l'aumento di volume dello stesso, il si è avvalso della complicità di tale il quale ha fornito falsi documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli per attestare l'introduzione del vino (poi Ricorrente_1 Società_2 Società_3rivenduto alla ) nelle cantine di srl e srl….. il vino formalmente consegnato dalla Società_5 Società_7 srl e in seguito alla red Wines srl e, in seguito, senza soluzione di continuità, dalla Società_4 Società_2 Società_3 srl alla srl e alla srl, di fatto non è mai esistito, mentre il vino consegnato dalla Nominativo_2 Ricorrente_1società Antonello alla srl è stato prodotto mediante lo scioglimento dello zucchero in acqua e poi fatto fermentare insieme ad una parte di vino”. In definitiva dalla investigazione suddetta emerge con sufficiente chiarezza la fornitura fittizia di vini, avvenuta mediante una copertura solo cartolare per i vini sofisticati e poi ceduti alla ricorrente, contestandosi quindi costi documentati da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
Pertanto, i militari verbalizzanti segnalavano all'Autorità Giudiziaria competente il reato di dichiarazione Ricorrente_1fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti a carico della (articolo 2, d.lgs. n. 74/2000), in quanto il vino indicato nelle fatture di acquisto della ricorrente risultava inesistente e il prodotto in realtà acquistato veniva realizzato ad hoc e giustificato anche mediante falsa documentazione cartolare prodotta Società_5 Società_4dalle società “cartiere” S.r.l. e S.r.l. I costi indicati nelle fatture di acquisto per un imponibile complessivo € 21.785,19 venivano quindi ritenuti indeducibili ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP e l'IVA indicata, per complessivi € 4.792,74, veniva ritenuta indetraibile. VI. In proposito, non è meritevole di accoglimento la tesi sostenuta dalla parte ricorrente secondo la quale, l'archiviazione della notizia di reato e degli atti concernenti l'illecito amministrativo dipendente da reato per aver il PM presso il Tribunale di Brindisi, designato per la trattazione del procedimento penale R.G.N.R. n. 5708/2020, instaurato anche nei confronti della ricorrente, disposto l'archiviazione della notizia del reato di cui all'art. 2, Dlgs. N. 74/2000, per aver la società utilizzato nel 2018 e nel 2019 le fatture presunte inesistenti emesse dalle società Società_2 Società_3 Srl ed srl, nonchè gli elementi acquisiti nelle indagini, sarebbero stati non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Quanto ai rapporti tra accertamento tributario e archiviazione penale, di recente la Cassazione (n. 16042 del 16 giugno 2025) con orientamento condivisibile, ha chiarito che l'archiviazione non contiene alcuna valutazione definitiva dei fatti, né tantomeno può incidere sull'accertamento dell'obbligazione tributaria, sul processo tributario e non costituisce giudicato ai sensi dell'articolo 654 codice di procedura penale. A fondamento di tale principio vi è una duplice considerazione: in primo luogo, l'archiviazione non costituisce giudicato penale, in quanto non interviene a seguito di contraddittorio pieno e dibattimentale, ma si limita a rilevare l'assenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale (articolo 408 e seguenti del codice di procedura penale);in secondo luogo, l'articolo 654 c.p.p. limita gli effetti vincolanti del giudicato penale al caso di sentenza irrevocabile di assoluzione o condanna emessa all'esito del dibattimento e solo in presenza delle stesse parti e medesimi fatti. In sintesi, l'archiviazione non implica una valutazione approfondita della condotta sotto il profilo oggettivo o soggettivo, di conseguenza, il giudice tributario conserva piena autonomia valutativa, potendo pervenire a conclusioni diverse rispetto all'esito dell'indagine penale, anche se avente ad oggetto i medesimi fatti. Tali considerazioni non sono mutate neppure dopo l'entrata in vigore della riforma del processo tributario Il legislatore della riforma ha inserito nel Dlgs n. 74/2000 l'articolo 21-bis, rubricato "Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione", che al primo comma dispone “La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi”. È evidente che la disposizione normativa richiamata si riferisca alle sole sentenze penali di assoluzione pronunciate all'esito di dibattimento che possano assumere rilievo nel giudizio tributario, escludendo qualsiasi effetto automatico da provvedimenti diversi (come archiviazioni o proscioglimenti ante dibattimento). Inoltre, con l'ordinanza interlocutoria n. 5714 del 2025, è stata rimessa alle Sezioni unite della Cassazione la sola questione della rilevanza nel processo tributario delle sentenze penali di assoluzione ex articolo 530, comma 2, codice di procedura penale, e non già ai provvedimenti di archiviazione. VII. Non colgono nel segno neppure con le quali la ricorrente eccepisce l'illegittimo utilizzo dell'istituto dell'accertamento parziale previsto dall'articolo 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 asserendo che nella fattispecie non sussisterebbero i presupposti previsti dalla legge per l'applicazione di detta metodologia accertativa poiché, a suo dire, «l'atto di accertamento parziale si caratterizza per la limitatezza del suo contenuto (lo conferma la stessa sua denominazione di “parziale”) che porta ad escludere tutte quelle attività di tipo valutativo degli uffici. Al contrario, nel caso di specie, l'attività accertativa è basata esclusivamente su elementi valutativi e congetturali.» L'accertamento parziale è strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile laddove le attività istruttorie diano contezza della sussistenza a qualsiasi titolo di attendibili posizione debitorie e non richiedano perciò, in ragione della loro oggettiva consistenza, l'esercizio di una valutazione ulteriore rispetto all'attività che si risolve nel recepire e fare proprio il contenuto della segnalazione (Cass. n. 27323/2014). Questo porta anche a sottolineare, nel confronto con gli altri strumenti accertativi di cui dispone l'amministrazione, che, rispetto all'accertamento che ha luogo nelle forme ordinarie, sia esso analitico o induttivo, l'accertamento parziale, pur potendo fare perno sulle medesime acquisizioni istruttorie che sono talora alla radice del primo, risulta tuttavia qualitativamente diverso, poiché esso si vale, come si è affermato (Cass. n. 13799/14), di una sorta di "automatismo argomentativo" indotto da quelle fonti di conoscenza, per modo che il confezionamento dell'atto risulta possibile sulla base della sola segnalazione, senza che si renda necessario perciò dar corso ad ulteriori attività di approfondimento che sono appannaggio di regola degli accertamenti più complessi. Il presupposto dell'accertamento parziale è quindi la conoscenza di elementi a fondamento della pretesa provenienti da organi od enti distinti ed esterni dall'Amministrazione finanziaria procedente, indipendentemente dalla maggiore o minore complessità delle indagini che hanno portato alla acquisizione di tali elementi. In definitiva, l'Ufficio ha facoltà di procedere all'accertamento parziale, previsto dall'art. 54, comma quinto, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, quando ad esso pervenga – come è avvenuto nella fattispecie - ove gli elementi valorizzati nell'ambito dell'avviso di accertamento e nel p.v.c. hanno legittimato l'Ufficio ad emettere l'avviso di accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del d.P.R. 600 del 1973, e quindi ad accertare l'esistenza di un maggior reddito d'impresa non dichiarato - una segnalazione della Guardia di finanza che fornisca elementi idonei a far ritenere la sussistenza di introiti non dichiarati, non essendo l'utilizzazione di tale strumento subordinata ad una particolare semplicità delle indagini compiute. (Cass. 13 febbraio 2009, n. 3566; 19 ottobre 2007, n. 21941; 12 maggio 2006, n. 11057). VIII. Quanto alla asserita assenza di elementi presuntivi, la ricostruzione effettuata dall'Ufficio risulta invece attendibile e fondata su sufficienti elementi gravi, precisi e concordanti risultando il frutto di una ponderata e analitica descrizione delle modalità di svolgimento dell'attività posta in essere dalle Società esaminate. IX. Non coglie nel segno neppure l'eccepita incompetenza funzionale, sostenendosi che l'Ufficio avrebbe abdicato alle sue funzioni accertative non avendo operato un vaglio critico alle risultanze emerse dalla verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza, avendo invece quest'ultimo riportato i rilievi del p.v.c. che ha ritenuto di condividere e fare propri. X. Del pari infondato è il motivo di gravame con il quale si è eccepita l'indebita deduzione di costi relativi all'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti Come già evidenziato, questa Corte ritiene del tutto attendibile la ricostruzione dell'Ufficio quanto alla fittizietà delle Società_2 Società_3 Ricorrente_1operazioni poste in essere dalle società S.r.l. ed S.r.l. nei confronti della S.r.l. (il vino che, solo formalmente, veniva consegnato dalla Società_5 S.r.l. e, in seguito, senza soluzione di Società_4 Società_2 Società_3continuità, dalla S.r.l., alla S.r.l. e alla S.r.l., di 18 fatto non è mai esistito, Ricorrente_1mentre il vino consegnato da quest'ultime alla S.r.l. era il risultato dello scioglimento dello zucchero in acqua e della successiva fermentazione con una parte di vino). In particolare, dagli atti processuali è emerso Società_2che, nell'anno d'imposta 2019, la società S.r.l. ha fatto ricorso a forniture fittizie di vino solo dalla citata Società_4 Società_4 S.r.l.. L'inesistenza delle operazioni svoltesi tra la S.r.l. e le Società di fatto amministrate dal Nominativo_2 è provata dai seguenti elementi: - nel corso delle operazioni ispettive eseguite Società_2 Società_3 Società_4presso S.r.l. ed S.r.l., non sono state mai rinvenute le fatture emesse dalla
S.r.l., risultando le stesse semplicemente annotate nelle scritture contabili delle prime. Inoltre, come efficacemente e condivisibilmente rilevato dalla difesa erariale la natura di società “cartiera” della Società_4 S.r.l. è avvalorata da una serie di elementi quali:
- la breve vita operativa: costituita nel maggio 2018, risulta non essere più operativa dal 2020; dalle annotazioni di polizia giudiziaria in atti risulta, infatti, che un nucleo della Guardia di Finanza si è recato presso la sede legale della società senza tuttavia riscontrare la presenza di un'attività produttiva;
presenza di ruoli non riscossi da liquidazione IVA per importi ingenti;
mancata presentazione dei bilanci di esercizio (se non solo per l'anno 2018); nessun dipendente assunto;
assenza di immobili intestati e/o condotti in locazione;
nessun bene mobile e/o utenza intestati;
da interrogazioni eseguite in Anagrafe Tributaria nella banca dati “Spesometro” risulta che: - la società Società_5 S.r.l. non ha mai trasmesso alcuna fattura di vendita a tale banca dati;
la società Società_4 Società_3 S.r.l. è stata censita come “cedente” da S.r.l., solo per un imponibile di € 100.000,00, e da Società_2 S.r.l. solo per € 80.492,80: ciò in netta difformità rispetto alle fatture annotate dalle società del Nominativo_2 nella propria contabilità; Nell' ordinanza di custodia cautelare del 3 luglio 2019 (procedimento penale n. 1180/2018) a pagina 159, è dato Nominativo_3leggere che «Le operazioni di perquisizione presso l'abitazione e nelle autovetture di , hanno permesso di rinvenire documenti fra i quali: un quadernone nel quale sono rendicontati i rapporti intrattenuti con Nominativo_2 Nominativo_3 ed il numero del MVV;
alcuni documenti di trasporto del vino con i quali il attestava la Nominativo_2fornitura di prodotto al;
un foglio manoscritto riportante la “ricetta” per produrre vino mediante l'utilizzo di zucchero;
timbri della cantina Società_5 custoditi unitamente a vari documenti di trasporto in “bianco». XI. Quanto all'eccepita «assenza di prova della consapevolezza della frode con violazione delll'art.7,comma 5-bis del d.lgs. 546/1992, ritiene questa Corte che, avendo l'Amministrazione finanziaria fornito (in maniera attendibile) la prova della oggettiva inesistenza delle fatture, non occorre per l'Ufficio fornire anche quella inerente alla mala fede del contribuente, atteso che una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, il quale semmai deve fornire ogni elemento utile al fine di dimostrare la propria diligenza nell'operazione. XII. Del tutto generiche e prive di rilevanza nella presente controversia sono le eccepite violazioni degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti dell'Uomo. XIII. In ordine alla contestata violazione e falsa applicazione dell'articolo 8, comma 2, del DL 16/2012 convertito in L. 537/1993, secondo quieti principi giurisprudenziali, è onere del contribuente dare la prova che anche ai componenti positivi, pur se fittizi, perché ricavi "correlati", vi siano effettive spese o ad altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati ( onere nella specie non assolto). XIV. Quanto alla eccepita violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. 472/1997, tale norma nella versione vigente ratione temporis, non prevedeva né espressamente né implicitamente alcuna preclusione all'applicazione della recidiva, collegandola unicamente alle ipotesi in cui si sia incorsi, nei tre anni precedenti, in altra violazione della stessa indole. XV. Non può neppure essere accolta la censura con la quale si eccepisce la illegittima applicazione delle sanzioni e falsa applicazione del d.lgs. 472/1997, per la mancanza dell'elemento psicologico della colpevolezza, in quanto è comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del 30 dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza (Cass. Civ., 30 gennaio 2020, n. 2139) . XVI. Infine, la causa risulta sufficientemente matura per la decisione, sicchè del tutto irrilevante e non pertinente risulta la richiesta di nomina di un C.T.U. XVII. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato. Sussistono nondimeno (avuto riguardo alla complessità e peculiarità della controversia) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione 2^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.