Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 942
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità derivata per omessa notifica atto presupposto (anno 2019)

    La Corte ha disatteso la dedotta omessa notifica dell'atto presupposto per l'anno 2019, avendo l'ente impositore documentato la rituale notifica avvenuta in data antecedente.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione della pretesa tributaria (anno 2019)

    La Corte ha ritenuto infondato il ricorso nel suo complesso, confermando la cartella impugnata.

  • Rigettato
    Nullità derivata per omessa notifica atto presupposto (anno 2021)

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo di opposizione, poiché la Regione Calabria ha fatto ricorso alla procedura semplificata prevista dalla legge regionale n. 56/2023, che consente l'iscrizione diretta a ruolo senza previa contestazione, procedura ritenuta legittima anche alla luce della normativa nazionale (D.Lgs. 472/1997).

  • Rigettato
    Inapplicabilità ratione temporis della L.R. n. 56/2023

    La Corte ha respinto l'eccezione, ritenendo che la norma disciplina una modalità di riscossione e non ha carattere sostanziale, pertanto si applica secondo il principio del tempus regit actum, anche a tributi preesistenti.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione della pretesa tributaria (anno 2021)

    La Corte ha ritenuto infondato il ricorso nel suo complesso, confermando la cartella impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 942
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 942
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo