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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 942/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRANATA URANIA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7141/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032382746000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032382746000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 15.11.2024, ritualmente notificato sia ad Agenzia delle
Entrate-Riscossione che alla Regione Calabria, SI IO ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, notificatagli in data 23.7.2024 per omesso versamento delle tasse automobilistiche riferite alle annualità 2019 e 2021, per un valore complessivo di € 471,43, deducendo preliminarmente la nullità derivata dell'atto impugnato per l'omessa notifica degli atti presupposti e, nel merito, l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, in difetto di validi atti interruttivi.
Regione Calabria e Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituendosi, hanno resistito alla opposizione.
Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.
Regione Calabria ha eccepito e documentato, in relazione all'annualità 2019, la rituale notifica dell'atto di accertamento presupposto avvenuta in data 14.3.2022. Con riferimento all'annualità 2021 ha invece dedotto di aver fatto ricorso alla procedura di cui alla legge regionale n. 56 del 27 dicembre 2023 (legge di stabilità regionale 2024) che consente di formulare la contestazione emettendo direttamente la cartella di pagamento, purchè notificata nei termini dell'atto di accertamento, ossia entro il terzo anno successivo (31.12.2024).
Successivamente il contribuente ha depositato memorie illustrative eccependo l'inapplicabilità, ratione temporis, della legge regionale n. 56/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La dedotta omessa notifica dell'atto presupposto va disattesa in relazione alla pretesa di cui all'anno di imposta 2019, avuto riguardo alla rituale notifica dell'atto di accertamento avvenuta in data 14.3.2022, così come documentata dall'ente impositore.
Quanto all'anno di imposta 2021, incontestato essendo che l'atto di accertamento presupposto non sia stato notificato, il motivo di opposizione si rivela parimenti infondato per le ragioni di seguito esplicitate.
Deve preliminarmente osservarsi che la legge regionale invocata dalla resistente Regione Calabria dispone, all'art. 6, che “in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.”
Ciò significa che le sanzioni per omesso e insufficiente versamento, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, dunque senza previa notifica dell'atto di accertamento.
Trattasi di una procedura semplificata pienamente legittima che consente l'iscrizione diretta a ruolo della tassa automobilistica senza previa contestazione. Tale principio si fonda, infatti, su una fonte normativa nazionale, il decreto legislativo n. 472/1997 che, stabilendo la possibilità per le regioni di procedere a iscrizione a ruolo senza una precedente contestazione, dimostra l'inesistenza dell'obbligo di procedere, da parte dell'ente impositore, all'invio di un preventivo avviso di accertamento.
Tuttavia, non coglie nel segno quanto eccepito da parte ricorrente circa la inapplicabilità “ratione temporis” della L.R. n. 56 del 27 dicembre 2023 che, essendo entrata in vigore nel 2023, non può disciplinare situazioni tributarie anteriori (anno d'imposta 2021), in ossequio al principio di irretroattività delle norme tributarie (art. 3, L. 212/2000 – Statuto del Contribuente).
A tal proposito deve infatti osservarsi, re melius perpensa, che il principio di irretroattività invocato riguarda le disposizioni di carattere sostanziale che hanno ad oggetto tributi.
Nel caso di specie la norma invocata disciplina una modalità di riscossione rispetto alla quale la preesistenza del tributo è un fatto irrilevante, inidoneo a radicare la disciplina esattiva che soggiace al principio del tempus regit actum.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Avuto riguardo all'orientamento contrastante della giurisprudenza di merito di questa medesima Corte appare equo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, sezione II, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- rigetta il ricorso confermando la cartella impugnata;
- spese compensate
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
dott.ssa Urania Granata
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRANATA URANIA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7141/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032382746000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032382746000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 15.11.2024, ritualmente notificato sia ad Agenzia delle
Entrate-Riscossione che alla Regione Calabria, SI IO ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, notificatagli in data 23.7.2024 per omesso versamento delle tasse automobilistiche riferite alle annualità 2019 e 2021, per un valore complessivo di € 471,43, deducendo preliminarmente la nullità derivata dell'atto impugnato per l'omessa notifica degli atti presupposti e, nel merito, l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, in difetto di validi atti interruttivi.
Regione Calabria e Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituendosi, hanno resistito alla opposizione.
Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.
Regione Calabria ha eccepito e documentato, in relazione all'annualità 2019, la rituale notifica dell'atto di accertamento presupposto avvenuta in data 14.3.2022. Con riferimento all'annualità 2021 ha invece dedotto di aver fatto ricorso alla procedura di cui alla legge regionale n. 56 del 27 dicembre 2023 (legge di stabilità regionale 2024) che consente di formulare la contestazione emettendo direttamente la cartella di pagamento, purchè notificata nei termini dell'atto di accertamento, ossia entro il terzo anno successivo (31.12.2024).
Successivamente il contribuente ha depositato memorie illustrative eccependo l'inapplicabilità, ratione temporis, della legge regionale n. 56/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La dedotta omessa notifica dell'atto presupposto va disattesa in relazione alla pretesa di cui all'anno di imposta 2019, avuto riguardo alla rituale notifica dell'atto di accertamento avvenuta in data 14.3.2022, così come documentata dall'ente impositore.
Quanto all'anno di imposta 2021, incontestato essendo che l'atto di accertamento presupposto non sia stato notificato, il motivo di opposizione si rivela parimenti infondato per le ragioni di seguito esplicitate.
Deve preliminarmente osservarsi che la legge regionale invocata dalla resistente Regione Calabria dispone, all'art. 6, che “in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.”
Ciò significa che le sanzioni per omesso e insufficiente versamento, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, dunque senza previa notifica dell'atto di accertamento.
Trattasi di una procedura semplificata pienamente legittima che consente l'iscrizione diretta a ruolo della tassa automobilistica senza previa contestazione. Tale principio si fonda, infatti, su una fonte normativa nazionale, il decreto legislativo n. 472/1997 che, stabilendo la possibilità per le regioni di procedere a iscrizione a ruolo senza una precedente contestazione, dimostra l'inesistenza dell'obbligo di procedere, da parte dell'ente impositore, all'invio di un preventivo avviso di accertamento.
Tuttavia, non coglie nel segno quanto eccepito da parte ricorrente circa la inapplicabilità “ratione temporis” della L.R. n. 56 del 27 dicembre 2023 che, essendo entrata in vigore nel 2023, non può disciplinare situazioni tributarie anteriori (anno d'imposta 2021), in ossequio al principio di irretroattività delle norme tributarie (art. 3, L. 212/2000 – Statuto del Contribuente).
A tal proposito deve infatti osservarsi, re melius perpensa, che il principio di irretroattività invocato riguarda le disposizioni di carattere sostanziale che hanno ad oggetto tributi.
Nel caso di specie la norma invocata disciplina una modalità di riscossione rispetto alla quale la preesistenza del tributo è un fatto irrilevante, inidoneo a radicare la disciplina esattiva che soggiace al principio del tempus regit actum.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Avuto riguardo all'orientamento contrastante della giurisprudenza di merito di questa medesima Corte appare equo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, sezione II, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- rigetta il ricorso confermando la cartella impugnata;
- spese compensate
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
dott.ssa Urania Granata