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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 838/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
COSTABILE ADRIANA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1978/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 SA ST - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioia Tauro
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente : Dichiararsi cessta la materia del contendere;
condanna alle spese del resistente Resistente: Dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10 marzo 2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo IMU 2018 n. 44 del 17.12.2024, notificato in data 21/01/2025, con cui il
Comune di Gioia Tauro aveva rettificato i valori dichiarati determinando una maggiore imposta municipale propria pari a complessivi € 1.583,00 (di cui euro 1.129,00 per imposta non versata, euro 338,70 per sanzioni, euro 108,39 per interessi ed euro 7,83 per spese di notifica).
La ricorrente deduceva, in via preliminare e pregiudiziale, l'intervenuta prescrizione del credito e, nel merito, l'illegittimità dell'atto per errata valutazione del valore e omessa e/o contraddittoria motivazione. In particolare, la ricorrente contestava:
L'illegittimità dell'accertamento per errata ed alterata determinazione del valore del contributo IMU dovuto, evidenziando come il Comune avesse proceduto ad un mero calcolo matematico moltiplicando valori al metro quadro determinati unilateralmente senza considerare adeguatamente i vincoli paesaggistici e idrogeologici gravanti sull'area;
L'illegittimità derivante dall'applicazione retroattiva di valori venali approvati nel 2022 all'anno di imposta
2018;
L'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni per il mancato versamento di un'imposta calcolata su valori determinati solo successivamente;
L'inefficacia della delibera comunale relativa all'aliquota applicata per mancata pubblicazione sul sito del
MEF. La ricorrente produceva, tra l'altro, perizia di stima redatta dall'Ing. Nominativo_2 in data 24 gennaio 2025, che determinava il valore di mercato dell'appezzamento di terreno in € 270.780,13, equivalenti ad un valore unitario di € 11,04 al metro quadro.
Il Comune di Gioia Tauro si costituiva con memoria depositata in data 2 settembre 2025, eccependo in via preliminare la cessata materia del contendere, precisando che a seguito della convenzione stipulata con il difensore, verificata la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, aveva immediatamente provveduto ad effettuare il discarico degli avvisi impugnati. Il Comune chiariva che gli avvisi di accertamento erano stati riemessi a seguito dell'annullamento dei precedenti per errore di alcuni valori attribuiti, ma i tempi tecnici di lavorazione e notifica non avevano consentito di rispettare il termine decadenziale e prescrizionale. Per tale motivo richiedeva la compensazione delle spese di giudizio.
Con memoria successiva depositata in data 7 gennaio 2026, la ricorrente prendeva atto del provvedimento di annullamento dell'avviso di accertamento impugnato adottato dal Comune di Gioia
Tauro con provvedimento prot. n. 20128 del 5/7/2025, chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere con condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sottoposta all'esame di questa Corte concerne la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato e la conseguente regolamentazione delle spese processuali.
È pacifico tra le parti che il Comune di Gioia Tauro, con provvedimento prot. n. 20128 del 5 luglio 2025, ha disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo IMU 2018 n. 44 del 17.12.2024 oggetto di impugnazione, determinando così il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
In tema di processo tributario, l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo impugnato determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, come stabilito dall'art. 34, comma 5, del Codice del processo amministrativo, applicabile per il richiamo generale operato dalla normativa tributaria. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "l'annullamento in autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, risultando venuta meno la posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali incidenti sul petitum e sulla causa petendi della lite" .
Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, occorre premettere che in caso di cessazione della materia del contendere il giudice deve comunque pronunciarsi sulle spese secondo criteri di equità
e giustizia sostanziale.
La giurisprudenza consolidata ha stabilito che "in caso di cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela dell'atto impugnato, avvenuto successivamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, le spese di lite devono essere poste a carico dell'ente quale parte virtualmente soccombente, essendo il ricorso stato reso superfluo solo per effetto di un comportamento successivo alla sua proposizione"
Nel caso di specie, l'annullamento dell'atto impugnato è intervenuto in data 5 luglio 2025, quindi in epoca successiva alla proposizione del ricorso (10 marzo 2025) e alla costituzione in giudizio del Comune (2 settembre 2025). Tale circostanza temporale assume rilievo decisivo ai fini della regolamentazione delle spese processuali.
La Suprema Corte ha chiarito che "in caso di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, la compensazione delle spese di lite può essere disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono riguardare specifiche circostanze della controversia e non possono essere illogiche o erronee. Non ricorrono gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione, neppure parziale, delle spese processuali quando la pretesa azionata dall'Amministrazione finanziaria sia fondata su un credito prescritto e lo sgravio venga comunicato solo tramite la costituzione in giudizio, dopo che il processo sia già stato instaurato" (cfr.
Cass. Civ. Sez. Trib., ord. n. 6068 del 6 marzo 2025).
Nel caso in esame, il Comune ha espressamente riconosciuto nella propria memoria di costituzione che l'annullamento dell'atto è conseguito alla "fondatezza dell'eccezione di prescrizione" sollevata dalla ricorrente. Tale ammissione configura una sostanziale ricognizione dell'illegittimità originaria dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito tributario.
Nel caso di specie, il Comune ha dato causa alla lite non provvedendo tempestivamente al discarico di un atto viziato da prescrizione, costringendo la contribuente ad adire la giurisdizione tributaria per ottenere la rimozione dell'illegittima pretesa impositiva.
Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese processuali devono essere poste a carico del Comune di Gioia Tauro quale parte virtualmente soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere a seguito dell'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo imu 2018 n. 44 del 17.12.2024 disposto dal comune di gioia tauro con provvedimento prot. n. 20128 del 5 luglio 2025; condanna il comune di gioia tauro al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali che liquida in complessivi € 500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, lì 30.1.2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
COSTABILE ADRIANA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1978/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 SA ST - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioia Tauro
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente : Dichiararsi cessta la materia del contendere;
condanna alle spese del resistente Resistente: Dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10 marzo 2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo IMU 2018 n. 44 del 17.12.2024, notificato in data 21/01/2025, con cui il
Comune di Gioia Tauro aveva rettificato i valori dichiarati determinando una maggiore imposta municipale propria pari a complessivi € 1.583,00 (di cui euro 1.129,00 per imposta non versata, euro 338,70 per sanzioni, euro 108,39 per interessi ed euro 7,83 per spese di notifica).
La ricorrente deduceva, in via preliminare e pregiudiziale, l'intervenuta prescrizione del credito e, nel merito, l'illegittimità dell'atto per errata valutazione del valore e omessa e/o contraddittoria motivazione. In particolare, la ricorrente contestava:
L'illegittimità dell'accertamento per errata ed alterata determinazione del valore del contributo IMU dovuto, evidenziando come il Comune avesse proceduto ad un mero calcolo matematico moltiplicando valori al metro quadro determinati unilateralmente senza considerare adeguatamente i vincoli paesaggistici e idrogeologici gravanti sull'area;
L'illegittimità derivante dall'applicazione retroattiva di valori venali approvati nel 2022 all'anno di imposta
2018;
L'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni per il mancato versamento di un'imposta calcolata su valori determinati solo successivamente;
L'inefficacia della delibera comunale relativa all'aliquota applicata per mancata pubblicazione sul sito del
MEF. La ricorrente produceva, tra l'altro, perizia di stima redatta dall'Ing. Nominativo_2 in data 24 gennaio 2025, che determinava il valore di mercato dell'appezzamento di terreno in € 270.780,13, equivalenti ad un valore unitario di € 11,04 al metro quadro.
Il Comune di Gioia Tauro si costituiva con memoria depositata in data 2 settembre 2025, eccependo in via preliminare la cessata materia del contendere, precisando che a seguito della convenzione stipulata con il difensore, verificata la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, aveva immediatamente provveduto ad effettuare il discarico degli avvisi impugnati. Il Comune chiariva che gli avvisi di accertamento erano stati riemessi a seguito dell'annullamento dei precedenti per errore di alcuni valori attribuiti, ma i tempi tecnici di lavorazione e notifica non avevano consentito di rispettare il termine decadenziale e prescrizionale. Per tale motivo richiedeva la compensazione delle spese di giudizio.
Con memoria successiva depositata in data 7 gennaio 2026, la ricorrente prendeva atto del provvedimento di annullamento dell'avviso di accertamento impugnato adottato dal Comune di Gioia
Tauro con provvedimento prot. n. 20128 del 5/7/2025, chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere con condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sottoposta all'esame di questa Corte concerne la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato e la conseguente regolamentazione delle spese processuali.
È pacifico tra le parti che il Comune di Gioia Tauro, con provvedimento prot. n. 20128 del 5 luglio 2025, ha disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo IMU 2018 n. 44 del 17.12.2024 oggetto di impugnazione, determinando così il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
In tema di processo tributario, l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo impugnato determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, come stabilito dall'art. 34, comma 5, del Codice del processo amministrativo, applicabile per il richiamo generale operato dalla normativa tributaria. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "l'annullamento in autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, risultando venuta meno la posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali incidenti sul petitum e sulla causa petendi della lite" .
Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, occorre premettere che in caso di cessazione della materia del contendere il giudice deve comunque pronunciarsi sulle spese secondo criteri di equità
e giustizia sostanziale.
La giurisprudenza consolidata ha stabilito che "in caso di cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela dell'atto impugnato, avvenuto successivamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, le spese di lite devono essere poste a carico dell'ente quale parte virtualmente soccombente, essendo il ricorso stato reso superfluo solo per effetto di un comportamento successivo alla sua proposizione"
Nel caso di specie, l'annullamento dell'atto impugnato è intervenuto in data 5 luglio 2025, quindi in epoca successiva alla proposizione del ricorso (10 marzo 2025) e alla costituzione in giudizio del Comune (2 settembre 2025). Tale circostanza temporale assume rilievo decisivo ai fini della regolamentazione delle spese processuali.
La Suprema Corte ha chiarito che "in caso di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, la compensazione delle spese di lite può essere disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono riguardare specifiche circostanze della controversia e non possono essere illogiche o erronee. Non ricorrono gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione, neppure parziale, delle spese processuali quando la pretesa azionata dall'Amministrazione finanziaria sia fondata su un credito prescritto e lo sgravio venga comunicato solo tramite la costituzione in giudizio, dopo che il processo sia già stato instaurato" (cfr.
Cass. Civ. Sez. Trib., ord. n. 6068 del 6 marzo 2025).
Nel caso in esame, il Comune ha espressamente riconosciuto nella propria memoria di costituzione che l'annullamento dell'atto è conseguito alla "fondatezza dell'eccezione di prescrizione" sollevata dalla ricorrente. Tale ammissione configura una sostanziale ricognizione dell'illegittimità originaria dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito tributario.
Nel caso di specie, il Comune ha dato causa alla lite non provvedendo tempestivamente al discarico di un atto viziato da prescrizione, costringendo la contribuente ad adire la giurisdizione tributaria per ottenere la rimozione dell'illegittima pretesa impositiva.
Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese processuali devono essere poste a carico del Comune di Gioia Tauro quale parte virtualmente soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere a seguito dell'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo imu 2018 n. 44 del 17.12.2024 disposto dal comune di gioia tauro con provvedimento prot. n. 20128 del 5 luglio 2025; condanna il comune di gioia tauro al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali che liquida in complessivi € 500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, lì 30.1.2026