Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 838
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Prescrizione del credito

    Il Comune ha riconosciuto la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, procedendo al discarico degli avvisi emessi.

  • Altro
    Illegittimità dell'atto per errata valutazione del valore

    L'atto è stato annullato in autotutela dal Comune.

  • Altro
    Illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni

    L'atto è stato annullato in autotutela dal Comune.

  • Altro
    Inefficacia della delibera comunale

    L'atto è stato annullato in autotutela dal Comune.

  • Accolto
    Soccombenza virtuale del resistente

    L'annullamento in autotutela è intervenuto dopo la proposizione del ricorso e la costituzione del Comune, che ha ammesso la fondatezza dell'eccezione di prescrizione. Pertanto, le spese sono poste a carico del Comune.

  • Accolto
    Cessata materia del contendere

    La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

  • Rigettato
    Compensazione delle spese

    La Corte ha rigettato la richiesta di compensazione delle spese, condannando il Comune al pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 838
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 838
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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