TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 224
TAR
Decreto cautelare 26 marzo 2020
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TAR
Ordinanza cautelare 23 aprile 2020
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TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Improcedibile
    Errore di calcolo del costo base

    Il Comune ha successivamente rideterminato la somma richiesta, venendo meno l'interesse del ricorrente su questo specifico motivo di ricorso.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito del Comune

    Il diritto del Comune alla riscossione degli oneri di urbanizzazione si prescrive in dieci anni dal rilascio del titolo edilizio, e il provvedimento impugnato è intervenuto tempestivamente.

  • Rigettato
    Legittimità della rideterminazione del contributo di costruzione

    La giurisprudenza (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12/2018) stabilisce che il Comune può rideterminare il contributo di costruzione anche successivamente, entro il termine di prescrizione decennale, qualora vi sia stato un errore nella liquidazione iniziale.

  • Rigettato
    Autovincolo del Comune al momento del rilascio del permesso di costruire

    Il permesso di costruire prevedeva espressamente una riserva di conguaglio, e l'indicazione del certificato di agibilità era un termine ordinatorio e non un'obbligazione contrattuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 224
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 224
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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