Decreto cautelare 26 marzo 2020
Ordinanza cautelare 23 aprile 2020
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00224/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01553/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1553 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LA LE, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Maria Durante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Pitagora 9;
contro
Comune di Copertino, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento prot. n. 6859/2019, notificato a mani il 27/08/2019, con il quale il Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Copertino ha chiesto al ricorrente il pagamento della somma di € 13.790,00 a titolo di conguaglio del contributo di costruzione relativo P.d.C. n. 6/2010, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LE LA il 16/1/2023:
del provvedimento prot. n. 31710/2022, notificato a mani il 03/11/2022, con il quale il Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Copertino ha rideterminato la somma richiesta a titolo di conguaglio del contributo di costruzione relativo P.d.C. n. 6/2010 di cui al provvedimento prot. n. 6859/2019, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa AT MO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso all’esame, notificato il 30.10.2019 e depositato in giudizio il 29 novembre 2029, il ricorrente impugna la nota prot. n. 6859/2019, notificata a mani il 27/08/2019, con la quale il Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Copertino ha chiesto il pagamento della somma di € 3.790,00 a titolo di conguaglio del contributo di costruzione relativo P.d.C. n. 6/2010, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, in relazione al permesso di costruire n. 6 del 25/01/2010, per la costruzione di una civile abitazione ( in ordine alla quale si liquidava il contributo di costruzione, per la porzione relativa al costo di costruzione, in € 2.272,94.).
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 del D.P.R. 380/2001 – Violazione dell’atto regolamentare di autovincolo pattizio – Violazione degli art. 1173, 1175, 1184, 1321, 1372 e 2964
Codice Civile - Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, illogicità manifesta, ed errore nel presupposto – Violazione del principio del “tempus regit actum” – Ingiustizia manifesta.
II) Violazione dell’art. 16 del DPR 380/2001. Violazione dell’art. 36 della L.R. Puglia n. 6/79. Errore sui presupposti di fatto e diritto. Errore nella determinazione del quantum dovuto. Difetto di
istruttoria e motivazione.
1.2. Con motivi aggiunti, notificati il 31.12.2022 e depositati il 16.01.2023, il ricorrente ha anche impugnato il provvedimento prot. n. 31710/2022, notificato a mani il 03/11/2022, con il quale il Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Copertino ha rideterminato la somma richiesta a titolo di conguaglio del contributo di costruzione relativo P.d.C. n. 6/2010 di cui al provvedimento prot. n. 6859/2019, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, reiterando le suindicate censure, nonchè rassegnando i seguenti ulteriori motivi di gravame
III)Violazione dell’art. 2946 C.C. – Prescrizione del credito fatto valere a titolo di contributo di costruzione.
1.3.Con decreto cautelare presidenziale n.151/2020 è stata respinta l’istanza cautelare richiesta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione “ Considerato che l’istanza cautelare proposta non appare meritevole di favorevole considerazione, atteso che l’originaria quantificazione è stata effettuata con espressa riserva di conguaglio e che – anche in virtù di quanto sopra – appare quindi legittima l’applicazione alla fattispecie in esame del regolamento C.C. 25/2012, nonché in considerazione del consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza, anche di questa sezione; Considerato inoltre che il rilevato erroneo riferimento al costo di costruzione aggiornato agli indici I.S.T.A.T., individuato in euro 661, 95 (al 31/12/2010) invece che in euro 648,96 (al 25/10/2010, data del rilascio del titolo), determinerebbe – ove verificato – un pregiudizio economico pari a poche centinaia di euro, restando in tal senso escluso il requisito della gravità ed irreparabilità del pregiudizio lamentato”.
Con ordinanza cautelare n.309/2020, pronunciata in esito all’udienza in camera di consiglio del 22 aprile 2020, questa Sezione ha altresì respinto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 28 gennaio 2026, svolta mediante collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve essere in parte dichiarato improcedibile e in parte respinto.
2.1. In particolare, osserva il Collegio, che con nota del 03/11/2022, il Comune di Copertino “a rettifica della precedente nota prot. 6859 del 28.02.2019 ha precisato che “ il costo di costruzione complessivamente dovuto — calcolato in ragione del CBC di € 646.18 e restando invariati tutti gli ulteriori parametri- è pari a € 15.680.85 (anziché E 16.063.54) - come da foglio di calcolo che si allega - e che pertanto la differenza dovuta a conguaglio è pari a E 13.407,91 (anziché E 13.790,60) come indicato con nota prot. 6859 del 28.02.2019 ”, poiché in seguito alla nuova istruttoria sollecitata dalla notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, l’UTC ha applicato una differente base imponibile per il calcolo del costo di costruzione (€ 646,18 in luogo di € 661,95).
In definitiva, a seguito della sopravvenienza suindicata costituita dalla nuova determinazione adottata dal Comune di Copertino con la citata nota del 03/11/2022, è venuto meno l’interesse della parte ricorrente al motivo di ricorso con cui si evidenziava l’errore di calcolo in cui era incorso il Comune nel determinare il costo base aggiornato alla data del rilascio del titolo edilizio (25/01/2010) ad € 661,95, riferibile invece al 31/12/2010, anziché € 648,96.
2.2. Le residue censure, compendiante nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti che, comunque, possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.
2.2.1. In primo luogo è infondata l’eccezione di prescrizione solleva dalla difesa della parte ricorrente atteso che il diritto del Comune alla riscossione degli oneri di urbanizzazione si prescrive ordinariamente in dieci anni (art. 2946 c.c.), a partire dalla data di rilascio del titolo edilizio (25 gennaio 2010), sicchè il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo (comunque interruttivo dei termini) - notificato il 27 agosto 2019 - è intervenuto tempestivamente.
2.2.2. Quanto all’an debeatur, osserva il Tribunale che la res controversa è stata definitivamente risolta dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la quale si è chiarito che “gli atti con i quali la p.a. determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall'art. 16 D.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l'esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell'ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicché ad essi non possono applicarsi né la disciplina dell'autotutela dettata dall'art. 21-nonies l. n. 241 del 1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimentali manifestazioni di imperio. La p.a., nel corso di tale rapporto, può pertanto sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l'importo di tale contributo, in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la differenza nell'ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza” (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 12/2018).
Alla stregua dei principi sopra riportati, resta escluso che la determinazione e richiesta dei contributi concessori debbano avvenire "una tantum" al momento del rilascio del permesso di costruire, ben potendo (ed anzi dovendo) intervenire anche successivamente per l'eventuale differenza in favore del bilancio comunale, purché nell'ordinario termine di prescrizione decennale, e ferma restando la necessità (rispettata nel caso di specie) di riferimento a tariffe già approvate alla data del rilascio del permesso di costruire.
Ciò premesso, l’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ribadisce l’onerosità del permesso di costruire mediante versamento di un contributo articolato su due componenti: oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e costo di costruzione.
Tale contributo, determinato al momento del rilascio del ridetto titolo, è suscettibile di rideterminazione in due casi:
a) quando intervenga la scadenza del permesso di costruire con un suo rinnovo o una variante al titolo edilizio che incrementi il carico urbanistico (Consiglio di Stato Sez. IV, 27 aprile 2012, n. 2471; Sez. IV, n. 1504/2015);
b) quando, nell’adozione del primitivo provvedimento di determinazione, vi sia stato un errore nel calcolo del contributo rispetto alla situazione di fatto e alla disciplina vigente al momento (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, n. 6033/2012; Sezione Quarta, 12 giugno 2017, n. 2821).
Il citato art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 dispone che “L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni”, in relazione a una serie di indicatori tipizzati (comma 4); in mancanza di definizione delle tabelle parametriche regionali e fino alla definizione delle tabelle stesse, “i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale” (comma 5), come del pari “Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale” (comma 6).
Il costo di costruzione per i nuovi edifici, invece, “è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457…... Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica (I.S.T.A.T.)…”.
Nella Regione Puglia, l’art. 2 (“Determinazione del costo di costruzione decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”) della Legge Regionale 1° febbraio 2007, n. 1, con riferimento al costo di costruzione, stabilisce, poi, che:
<<1. Il costo di costruzione per la nuova edificazione viene confermato, fino a nuovo aggiornamento, in misura pari al costo base di nuova costruzione stabilito, con riferimento ai limiti massimi ammissibili per l’edilizia residenziale agevolata, a norma della lettera g) del primo comma dell’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), con Delib. G.R. 4 aprile 2006, n. 449 (Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia residenziale sovvenzionata e di Edilizia residenziale agevolata), ossia pari a euro 594,00/mq.
2. I comuni hanno facoltà di applicare al costo base per l’edilizia agevolata, come determinato al comma 1, i “Criteri per il calcolo del contributo relativo al costo di costruzione” di cui all’allegato A della presente legge, motivando adeguatamente le eventuali riduzioni o incrementi sia in relazione alle situazioni di bilancio comunale sia in relazione ai costi di costruzione effettivamente praticati in loco.
3.In assenza di apposite deliberazioni della Giunta regionale che provvedano ad adeguare il costo di costruzione, il costo medesimo, così come determinato dalla presente legge, è adeguato annualmente dai comuni in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
4. Il primo adeguamento annuale si applica ai permessi di costruire e/o alla Denuncia inizio attività (DIA) la cui domanda sia pervenuta al comune, completa, in data successiva al 31 dicembre 2006; analogamente, per gli anni a seguire, l’adeguamento annuale si applica ai permessi di costruire e/o alla DIA la cui domanda sia pervenuta al Comune, completa, in data successiva al 31 dicembre di ogni anno>>.
Dall’esegesi coordinata delle sopra riportate disposizioni statali e regionali, si evince (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, cit., 27 settembre 2017, n. 4515):
- che il potere di determinazione del costo di costruzione per i nuovi edifici è attribuito alle Regioni e che, qualora queste ultime non vi provvedano ovvero nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, “il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)”;
- che, nella Regione Puglia, inoltre, al costo di costruzione, ragguagliato a quello previsto per l’edilizia residenziale pubblica, i Comuni “hanno facoltà” di applicare, in aggiunta al costo base determinato dalla Regione, “eventuali riduzioni o incrementi sia in relazione alle situazioni di bilancio comunale sia in relazione ai costi di costruzione effettivamente praticati in loco”;
- e che, qualora i Comuni non esercitino tale “facoltà” (e non obbligo) - in data antecedente a quella del rilascio del titolo edilizio, e senza possibilità di applicazione retroattiva - il contributo dovuto per costo di costruzione resta commisurato a quello definito dalla Regione, eventualmente incrementato, sussistendone i presupposti, mediante applicazione dell’indicato indice ISTAT.
Di conseguenza:
“a) i costi-base fissati con delibera regionale si applicano direttamente;
b) le delibere con cui i Comuni determinino i costi in misura differente da quanto deciso dalla Regione, avvalendosi di facoltà previste da leggi regionali (nella specie: art. 1, comma 2, della legge regionale n. 1/2007), hanno carattere eventuale e non condizionano l’immediata vigenza e operatività del costo-base fissato dalla Regione; tali delibere si applicano comunque solo ai nuovi permessi, ma solo per la parte di incremento o diminuzione rispetto al costo-base fissato con atto regionale; in altri termini, nel caso di contributo di costruzione per nuove costruzioni, il principio di irretroattività delle delibere comunali sopravvenute opera sì, ma solo per il costo in aumento o in riduzione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Quarta, cit., 12 giugno 2017, n. 2821).
In applicazione delle suindicate coordinate normative, questa Sezione, è dell’avviso meditato (Cfr. fra le ultime, sentenza n. 609/2020, i cui principi possono in questa sede essere integralmente confermati) che si debba opportunamente tenere distinta la disciplina relativa alla determinazione degli oneri di urbanizzazione da quella relativa alla determinazione dei costi di costruzione.
Con riguardo alla prima, la giurisprudenza di questo Tribunale ha già chiarito che “una volta che la determinazione degli oneri concessori sia correttamente avvenuta sulla base delle tabelle vigenti all'epoca del rilascio del permesso di costruire, è illegittima la pretesa dell'Amministrazione di addossare al titolare del permesso edilizio rilasciato anni prima l'ulteriore carico finanziario derivante dal meccanismo di aggiornamento; d'altro canto la convenienza a realizzare o non l'intervento edilizio non può prescindere da una valutazione degli oneri concessori quale significativa componente dei costo complessivo, per cui, un adeguamento del contributo ex post si tradurrebbe in un'alea insopportabile per chi, ove a conoscenza di un diversa e maggiore entità del contributo, si sarebbe magari astenuto dall'iniziativa economica intrapresa” (così T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 22 ottobre 2015, n.3004).
Ne consegue che le delibere comunali di adeguamento degli oneri di urbanizzazione possono trovare applicazione esclusivamente "per i permessi rilasciati a far tempo dall'epoca di adozione dell'atto deliberativo e non anche per quelli rilasciati in epoca anteriore" (così già T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 15 gennaio 2013, n. 48).
Ciò discende, oltre che dal disposto del citato art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001, dai principi generali in materia di obbligazioni e, segnatamente, di buona fede oggettiva, che impediscono al creditore di pretendere maggior somme che presupponevano la diligente attivazione delle proprie prerogative (quale l’aggiornamento delle tabelle di calcolo).
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella già richiamata pronuncia n. 12 del 30 agosto 2018, dopo aver affermato che il carattere paritetico del rapporto “non esclude la doverosità della rideterminazione quante volte la Pubblica Amministrazione si accorga che l'iniziale determinazione degli oneri di urbanizzazione sia dipesa da un'inesatta applicazione delle tabelle o anche da un semplice errore di calcolo” ha ribadito fermamente che, a tutela dell’affidamento che il privato deve potere nutrire in ordine all’operato dell’Amministrazione, “il Comune ha l'obbligo di adoperarsi affinché la liquidazione del contributo di costruzione venga eseguita nel modo più corretto, sollecito, scrupoloso e preciso, sin dal principio”.
È, quindi, da escludere che il Comune resistente possa giustificare una richiesta di integrazione di quanto già versato a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sulla scorta dell’esigenza di porre rimedio, a posteriori, ad una propria condotta inadempiente.
Un diverso regime di liquidazione trova applicazione, come anticipato, con riguardo ai costi di costruzione (oggetto del presente ricorso).
Sul punto il Supremo Consenso della Giustizia Amministrativa ha avuto modo di precisare, pronunciandosi su un casus a cui era applicabile la normativa regionale pugliese, che, in base a quanto stabilito dall’ art. 16 comma 9 del D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm., “i costi-base fissati con delibera regionale si applicano direttamente”, mentre “le delibere con cui i Comuni determinino i costi in misura differente da quanto deciso dalla Regione, avvalendosi di facoltà previste da leggi regionali (nella specie: art. 1, comma 2, della legge regionale n. 1/2007), hanno carattere eventuale e non condizionano l’immediata vigenza e operatività del costo-base fissato dalla Regione”.
Muovendo da siffatte premesse si è ritenuto che “il principio di irretroattività delle delibere comunali sopravvenute opera sì, ma solo per il costo in aumento o in riduzione” rispetto “al costo-base fissato con atto regionale” (così Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2017 n. 2821).
2.2.3. Nella specie, l’atto paritetico impugnato richiede il conguaglio del costo di costruzione (richiamando precedenti del Consiglio di stato e di questo TAR) in ottemperanza alle disposizioni previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 29 dicembre 2017 (avente oggetto "Indirizzi su richiesta conguaglio oneri concessori stabiliti con delib. CC n. 25/2012 — Modifiche ed integrazioni", "per ciò che riguarda il costo di costruzione l'Ente può legittimamente pretendere l'intero contributo così come determinato con la precitata Legge reg. n° 1/2007 e pertanto l' Area Pianificazione del Territorio ed OO.PP. Settore Urbanistica procederà con immediatezza alla determinazione del costo di costruzione dovuto in base alla L.R. 1/2007, per - i titoli rilasciati alla data di entrata in vigore della L.R. n°1/2007 e fino all'approvazione della Del. C.C. n. 25/2012, con propria determinazione, e alla contestuale richiesta del pagamento delle somme a differenza tra i corrispettivi dovuti e quelli versati per detti titoli") in base alla normativa vigente all'epoca del rilascio del titolo edilizio, ovvero secondo quanto stabilito con la L.R. n. 1/2007, senza alcuna forma di adeguamento in diminuzione o in aumento.
2.3. Non è fondato neppure il motivo di ricorso con il quale si assume che l’Amministrazione comunale si sarebbe autovincolata a determinare il contributo sino al momento del certificato di agibilità atteso che nel permesso di costruire si evidenziava che l’originaria quantificazione era stata effettuata con espressa riserva di conguaglio, nel mentre l’indicazione del certificato di agibilità non può assumere valore di obbligazione contrattuale ma indicazione di un termine ordinatorio per il conguaglio.
3.In conclusione, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve essere in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, in parte respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui l’errore di calcolo in cui era incorso inizialmente il Comune di Copertino) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN PA, Presidente
AT MO, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT MO | AN PA |
IL SEGRETARIO