Sentenza 18 dicembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2019, n. 51111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51111 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LI BE NO nato a [...] il [...] IP IS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/01/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Ferdinando Lignola, che ha concluso per il l'annullamento con rinvio limitatamente alle pene accessorie fallimentari e per il rigetto nel resto del ricorsi e, per il ricorrenti, l'Avv. Maria Grazia Picciano, in sostituzione dell'Avv. Giovanni Di Nardo, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi, esibendo i due contratti acquisiti dalla Corte di appello in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 27/052/2014, il Tribunale di Cassino, per quanto è qui di interesse, dichiarava IS IO e UM RU IU - il primo quale amministratore dal 29/03/2004 al 21/06/2004, il secondo quale amministratore fino al 29/03/2004 di GE s.r.I., dichiarata fallita il 07/05/2007 - del reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere distratto e occultato i beni sociali attraverso il subaffitto di un'azienda commerciale artigianale e due cessioni di ramo d'azienda (relative al "Bar Imperial" e al "Bar Vega"), nonché il solo IU responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale e li condannava alla pena principale di giustizia e alle pene accessorie, comprese quelle ex art. 216, u.c., I. fall. Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Roma, con sentenza deliberata il 24/01/2018, ha ridotto la pena principale irrogata agli imputati (anni 3 di reclusione per IU;
anni 2 di reclusione per IO) e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma hanno proposto ricorso per cassazione IS IO e UM RU IU, con un unico atto e attraverso il difensore Avv. Giovanni Di Nardo, articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione avuto riguardo all'omessa valutazione delle prove documentali, ossia dei due contratti del 26/06/2001 sui quali si fondava il gravame, in realtà acquisiti dalla Corte di appello all'udienza del 24/01/2018. Il contratto di vendita del Bar Imperial del 26/06/2001 chiarisce che le licenze per tale bar non furono mai volturate dai nuovi acquirenti (PL s.r.l. nel 2001 e OS CE nel 2007), sicché GE ne rimase titolare negli anni nonostante le due vendite. Il secondo contratto dimostra che il Bar Vega non è mai stato di proprietà di GE, che quindi non può averlo venduto.
2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione avuto riguardo all'omessa valutazione del documento di consegna della contabilità nel primo grado di giudizio. La Corte di appello non valutato la ricevuta della documentazione contabile di GE consegnata il 30/12/2004 dal rag. CO a IS, confermando la condanna per il reato di bancarotta documentale sulla base del rapporto di coniugio di IU con la legale rappresentante della PL.
2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione con riferimento alle movimentazioni contabili della società, erroneamente ritenute non documentate in considerazione della consegna della contabilità nel 2004, tanto più che non vi è prova che l'azienda sublocata producesse reddito, né che il canone di sublocazione non fosse confluito nelle casse della società.
2.4. Il quarto motivo denuncia violazione dei criteri di valutazione della prova, in merito alla qualifica di amministratore di fatto di IU, fondata esclusivamente sul rapporto di coniugio.
2.5. Il quinto motivo denuncia violazione dei criteri di commisurazione della pena e del giudizio di comparazione delle circostanze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è solo in parte meritevole di accoglimento.
1.1. In premessa, mette conto richiamare, in termini del tutto sintetici, i passaggi più significativi della ricostruzione delle complesse vicende ruotanti intorno alla fallita effettuata dalle conformi sentenze di merito. GE s.r.l. viene costituita nel 1999 ed è amministrata fino al 29/03/2004 da IU, dal 29/03/2004 al 21/06/2004 da IO e dal 21/06/2004 al fallimento da EA ND XA IS (coimputato nei confronti del quale si è proceduto separatamente). Tra il 2000 e il 2001 la società apre una serie di attività, tra le quali, nel novembre del 2000, il Bar Imperial a Venafro e, nel dicembre 2001, il Bar Vega a Sesto Campano. Il 06/07/2004 IO, qualificandosi amministratore unico di GE (pur essendo cessato da tale carica il 21/06/2004), stipula con NN VI, moglie di IU, quale amministratore di PL s.r.l. un contratto di subaffitto di un'azienda sita in Torre De' Passeri che GE aveva affittato nel 2000. In epoca prossima al fallimento, IU, quale amministratore unico di PL s.r.l. (la società in precedenza amministrata dalla moglie), cedeva il ramo di azienda "Bar Vega" il 07/11/2006 ad IO De RC e il ramo di azienda denominato "Bar Imperial" a OS CE il 06/04/2007: in ordine alle cessioni di detti rami d'azienda, entrambe avviate dalla fallita, rispettivamente, il 04/12/2001 e il 28/11/2000, il curatore aveva precisato che le relative licenze erano state volturate da GE perché ad essa ancora intestate e che non aveva potuto riscontrare la tracciabilità finanziaria delle cessioni stesse.
2. Ciò premesso, il primo motivo è fondato. Dal verbale del 24/01/2018, risulta che la Corte di appello ha disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di acquisire due contratti risalenti al 2001 e concernenti i rami di azienda relativi al "Bar Imperial" e al "Bar Vega". Tali documenti, la cui esistenza è stata documentata dinanzi a questa Corte attraverso la loro esibizione, non sono stati esaminati dal giudice di appello, che ha anzi escluso - erroneamente - l'acquisizione. L'omesso esame di tali documenti, astrattamente rilevanti in quanto oggetto di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non può essere superato attraverso gli ulteriori rilievi del giudice di appello, che, proprio perché svincolati dalla disamina dei documenti stessi, risultano privi di correlazione rispetto alle censure dei ricorrenti. Per questa parte, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata.
3. Il secondo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. La censura, in primo luogo, non risulta devoluta con l'atto di appello e, comunque, risulta manifestamente infondata, posto che della dichiarazione di BO di aver ricevuto il 30/12/2004 "tutta la contabilità fiscale" dal rag. CO ha già dato conto la sentenza di primo grado, sicché si tratta di un dato incontestato, laddove la conferma del giudizio di colpevolezza si fonda sul ruolo di amministratore di fatto, ruolo, come si vedrà esaminando il quarto motivo, non certo correlato al solo rapporto di coniugio di IU.
4. Anche il terzo motivo è inammissibile. Quanto alla documentazione delle movimentazioni bancarie e al documento del 2004 è sufficiente rinviare ai rilievi formulati a proposito del secondo motivo. Le ulteriori censure, oltre che non oggetto di specifica devoluzione con gli atti di appello, obliterano quanto rilevato dal curatore, ossia che non era stato in alcun modo possibile ricostruire la tracciabilità finanziaria delle cessioni pregiudizievoli per il patrimonio della fallita, sicché del tutto congetturale è la deduzione circa la — possibile - acquisizione dei canoni delle sublocazioni.
5. Il quarto motivo è inammissibile in quanto — oltre che afferente a censure non oggetto di specifica deduzione con il gravame - manifestamente infondato, posto che, lungi dal far leva sul solo rapporto di coniugio di IU, le conformi sentenze di merito hanno valorizzato, al fine di dar conto del trasferimento del patrimonio di GE realizzato, appunto, quale amministratore di fatto della stessa dall'imputato, plurimi elementi, quali l'identità della sede sociale della fallita e di PL e la "successione" di IU alla moglie nella titolarità della carica amministrativa di quest'ultima: il ricorrente, si sottrare alla completa disamina critica degli elementi valorizzati dai giudici di merito, risultando, sotto questo profilo, del tutto aspecifico.
6. Il quinto motivo resta, invece, assorbito, dal parziale annullamento disposto con riguardo ai due fatti distrattivi sopra indicati. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione mediante cessione dei due indicati rami di azienda, nonché, per l'effetto, in relazione al trattamento sanzionatorio (in esso compresa l'irrogazione delle pene accessorie ex art. 216, u.c., I. fall.). con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Roma, mentre, nel resto, i ricorsi devono essere rigettati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione mediante cessione di due rami di azienda, nonché in relazione al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso il 16/10/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Ca