Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 11/05/2026, n. 8679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8679 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08679/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05821/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5821 del 2022, proposto da
Società Agricola Brugnetto di CI AR & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Corrado Canafoglia e Salvatore Menditto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Menditto in Roma, via Conca D'Oro 285;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano D'Ercole e Nicola Palombi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del GSE prot. GSE/P2022000600 del 08/03/2022, con il quale è stata disposta, all'esito del riesame ordinato nella sentenza del TAR Lazio, Sede di Roma, n. 393/2022, la “conferma” del precedente provvedimento prot. GSE/P20210014543 del 20/05/2021, a sua volta reso a fronte dell'istanza presentata dalla ricorrente in data 06.05.2021 in relazione al precedente provvedimento del GSE prot. GSE/P20170068295, con il quale era stata disposta la “decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al Decreto”, per l'impianto fotovoltaico di proprietà della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e del Ministero dello sviluppo economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 27 marzo 2026 il dott. ER GO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1. – Con il provvedimento del 13 settembre 2017, il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. ha comunicato alla società agricola Brugnetto di CI AR & C. s.n.c. la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti, a suo tempo riconosciute, in favore di un suo impianto fotovoltaico.
2. – La società agricola ha impugnato avanti al T.a.r. per il Lazio il provvedimento di decadenza, introducendo il giudizio R.G. n. 11593/2017.
3. – Nelle more del predetto giudizio, la medesima società ha presentato un’istanza di riesame al GSE.
Il GSE ha rigettato l’istanza di riesame, confermando la precedente determinazione.
La società agricola ha, così, impugnato anche quest’ultimo provvedimento di rigetto con motivi aggiunti nel giudizio pendente R.G. n. 11593/2017.
4. – Con la sentenza del T.a.r. per il Lazio, Roma, sez. III- ter , n. 393 del 14 gennaio 2022, è stato respinto il ricorso principale attinente al provvedimento di decadenza e, invece, accolto il ricorso per motivi aggiunti proposto contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame, rilevandone il difetto di motivazione.
5. – La società agricola ha appellato la sentenza del T.a.r. avanti al Consiglio di Stato.
6. – Il GSE, al contempo, in esecuzione della sentenza del T.a.r. ha emesso un nuovo provvedimento, prot. GSE/P2022000600 dell’8 marzo 2022, con il quale ha confermato l’originario provvedimento di decadenza dal beneficio.
7. – Quest’ultimo provvedimento è stato impugnato dalla società agricola introducendo il presente giudizio.
8. – Nelle more è intervenuta la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1287 del 2025, che ha accolto l’appello, annullando il provvedimento di decadenza e statuendo, inter alia , che «l’accoglimento dell’appello comporta che alla società dovranno essere corrisposti tutti gli incentivi che non sono stati più riconosciuti a seguito della decadenza» (ossia la corresponsione degli incentivi a suo tempo ritirati).
9. – Con la successiva pronuncia n. 10422 del 30 dicembre 2025, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dal GSE avverso la sentenza n. 1287 del 2025.
10. – Alla luce delle risultanze processuali descritte, la società agricola con la memoria dell’11 luglio 2025 ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione nel merito del presente giudizio, in quanto “non essendo più “esistente” l’atto presupposto a quello impugnato con il ricorso che ci occupa, in quanto annullato dal Giudice di Appello, è certamente venuto meno l’interesse delle parti alla decisione di merito dello stesso. D’altro canto, anche ove fosse accolto l’odierno ricorso, e, di conseguenza, statuito l’obbligo in capo al G.S.E. di procedere ad ulteriore riesame e, de facto, di accogliere la suddetta istanza di riesame, tale attività sarebbe “inutile”, in quanto risulterebbe già accertato il diritto della S.A. Brugnetto a percepire gli incentivi in forza dell’originaria istanza”.
Il venir meno dell’interesse alla decisione della causa nel merito è stato ribadito nelle note del 25 marzo 2026, in cui la ricorrente ha affermato che “ il definitivo annullamento dell’originario provvedimento di decadenza, che costituisce atto presupposto rispetto a quello impugnato con il ricorso che ci occupa, ha fatto venire meno l’interesse delle parti alla decisione di merito”.
In tali note, la ricorrente ha chiesto, dunque, una “pronuncia di improcedibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 1, lett. c), con spese di lite integralmente compensate tra tutte le parti ”.
11. – All’udienza straordinaria del 27 marzo 2026, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.
12. – Alla luce dell’esito del giudizio avanti al Consiglio di Stato, è venuto meno l’interesse della ricorrente alla decisione della presente causa, così come dalla stessa dichiarato in atti.
Deve, conseguentemente, essere dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo.
13. – Con riferimento alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti del giudizio, anche in considerazione della dichiarazione in tal senso della parte ricorrente e del GSE.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza- ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA MO, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
ER GO, Primo Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| ER GO | NA MO |
IL SEGRETARIO