Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 . O B N ) E , 1 E E 9 C N 9 1 O A I - P 1 Z I 01 274 /1 1 A - R D 1 T 2 S E I . IN POPOL ITAL AN4 / 03 L G C I E REPUBBLICA ITALIANA 9 R D 3 U A I E D G 6 E 4 T E . N N E T . S T R E R MA DICASSAZIONE LA CORTE S A I Oggetto ( Contratto dei consumatori SEZIONE TERZA CIVILE -clausole vessatorie- inefficaci Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9215/99 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Italo PURCARO Consigliere Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere Cron.2846 Dott. Giovanni BA PETTI - Consigliere Rep. - Ud. 29/10/02 Dott. Bruno DURANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCUOLA GABRIELE D'ANNUNZIO GD SRL, con sede in Ceglie Messapica (Br), in persona del legale rappresentante pro tempore ed Amministratore Unico Sig.ra Maria Mottola, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio dell'avvocato MICHELE ARDITI DI CASTELVETERE, difeso dall'avvocato RUGGERO DE MATTEIS, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DE LORENZIS LUCIANO;
2002 intimato 2023 avverso la sentenza n. 45/99 del Giudice di pace di 1 NARDO', emessa il 29/01/99 e depositata il 30/01/99 (R.G. 769/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione 16.6.98 la scuola G.D'Annunzio di Ce- glie Messanica (BR) conveniva in giudizio De OR AN avanti al giudice di pace di Nardò, per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di L.2.000.000,pari all'importo non soddisfatto della som- ma assunta in contratto come corrispettivo per la par- tecipazione del figlio OS ad un corso di informati- ca, articolato in 54 lezioni di 60 minuti ciascuna, svolgentesi in 27 doppie lezioni di 120 minuti, il cui prezzo era stato convenuto in complessive L.2.304.000, di cui erano state versate solo £.304.000. Il De OR, costituitosi in giudizio, in via pregiu- diziale eccepiva la prescrizione del credito;
nel meri- to, controdeduceva che il figlio dopo poche lezioni non aveva potuto più frequentare il corso e di ciò aveva avvertito l'insegnante; che la clausola n.9 inserita 2 nel contratto per adesione era di natura vessatoria, recitando nel modo seguente: "L'impedimento del parte- cipante a seguire il corso per ragioni sue personali non solleva in nessun modo nè lui nè il contraente da- gli obblighi verso la Scuola"; concludeva, pertanto, per il rigetta della domanda attorea. Il giudice adìto con sentenza n.45 del 29.1.99/30.1.99, dichiarata provvisoriamente esecuti- rigettava la domanda e dichiarava remunerative le va, somme percepite, liberando il convenuto da ogni altro adempimento in dipendenza del contratto sottoscritto il 16.6.95. Per la cassazione della decisione ricorre la Scuola G.D'Annunzio soprannominata, esponendo due motivi. Nessuna difesa è stata assunta dall'intimato resi- stente. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione dell'art.112 c.p.,si censura per vizio di ultrapetizio- ne la sentenza impugnata, assumendosi che il giudice avrebbe deciso la controversia in relazione ad un aspetto della causa (pretesa natura vessatoria della clausole n.5A, 6,7B e 11) che nessuna delle parti aveva prospettato, omettendo, invece, di pronunciarsi sulla do- manda attorea e sulle eccezioni del convenuto riguar- 3 danti la prescrizione del credito e la pretesa vessato- rietà della clausola n.
9. Con il secondo motivo di ricorso, deducendo carenza e contraddittorietà di motivazione, si sostiene che avendo il giudice dichiarato vessatorie e quindi inef- ficaci solo le clausole n.5A-6-7 b e 11, ha, perciò stesso, considerata valida la restante parte contrat- tuale e, quindi, anche la clausola n. 9: conseguentemen- te avrebbe dovuto condannare il convenuto al pagamento della restante parte dell'importo contrattuale. I l ricorso è infondato. Si desume chiaramente dal contesto della sentenza impugnata che il giudice ha valutato le contrapposte posizioni delle parti affron- tando nel suo complesso la problematica scaturente dal- la nuova contrattualistica del consumatore introdotta con legge n.52/96 in attuazione della direttiva CEE 93/137. Ha esattamente definito che nel valutare se una о più clausole di un contratto per adesione siano o meno di natura vessatoria e, quindi, inefficaci, "si deve far riferimento al criterio del significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico delle parti" e in tale contesto ha valutato altresì la clausola facente carico al consumatore di corrispondere l'intero prezzo pattuito, pur alla presenza di una controprestazione ri- 4 dotta nel minimo rispetto a quella pattuita. На correttamente utilizzato ai fini della valuta- zione del "significativo squilibrio" il criterio della reciprocità degli oneri stabiliti a carico di ciascuna delle parti ed ha rilevato che , mentre le clausole su richiamate ponevano a carico del consumatore oneri ec- cessivi, nulla era stato stabilito a carico del vincito- re inadempiente del servizio. На, infine, escluso che le clausole, nonostante la loro natura vessatoria, siano state comunque accettate dal consumatore, rilevando che è mancata la prova, in- combente a carico del venditore, che le clausole del contratto siano state discusse 0 negoziate. Ritenu- to, quindi, l'inefficacia delle clausole prese in consi- derazione e valido il contratto, ha valutato le opposte prestazioni delle parti ed ha ritenuto con ragionamen- to, scevro da qualsiasi contraddizione, che la somma di £.500.000 complessivamente versata dal consumatore era da considerarsi compensativa e soddisfattiva delle po- che lezioni frequentate dal figlio del convenuto. normaE' appena il caso di rilevare che a dell'art. 1469 quinques co.3° C.C. il giudice ha il po- tere di dichiarare di ufficio l'inefficacia delle clau- sole vessatorie. Ne consegue il rigetto del ricorso perché infondato 5 senza obbligo di statuizione sulle spese del presente giudizio stante l'assenza della controparte.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di Cassazione. Rover 28.10.2002 I CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTĘ Zum's IL CANCELLIERE C1 Innocenzo BA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 GEN. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocero BA 6